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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2447 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 3790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r. g. 3790/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nato il [...], in [...]; Parte_1
2) , nato il [...], in [...]; Parte_2
3) , nato il [...], in [...]; Parte_3
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Mario Fani 20, presso lo studio dell'Avvocato
Giovanni De Micco Padula, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17-05-2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del signore , nato il [...], a Persona_1
NT (SA) (doc. 1), emigrato in Brasile e sposato con la signora Persona_2
(doc. 2). Al fine procedevano alla ricostruzione dell'albero genealogico degli odierni ricorrenti, attraverso le certificazioni versate in atti, e documentavano, inoltre, che l'Avo italiano non si naturalizzava come cittadino brasiliano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti (doc. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa in data 02-10-2024, Controparte_1 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo
3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma
4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superato in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da Avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'Avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
Dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della ricorrenza dei presupposti, “a legislazione invariata” (atteso che il Decreto-Legge 28 marzo 2025 n. 36, contenente disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, non trova applicazione per le domande proposte entro il 27 marzo
2025 “Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto”), dell'acquisizione da parte dei medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge, invero, che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. Grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha dunque concluso che
«l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. Grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'articolo 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022 cit.).
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti autorità) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r. g. 3790/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) , nato il [...], in [...]; Parte_1
2) , nato il [...], in [...]; Parte_2
3) , nato il [...], in [...]; Parte_3
Tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Mario Fani 20, presso lo studio dell'Avvocato
Giovanni De Micco Padula, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 17-05-2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del signore , nato il [...], a Persona_1
NT (SA) (doc. 1), emigrato in Brasile e sposato con la signora Persona_2
(doc. 2). Al fine procedevano alla ricostruzione dell'albero genealogico degli odierni ricorrenti, attraverso le certificazioni versate in atti, e documentavano, inoltre, che l'Avo italiano non si naturalizzava come cittadino brasiliano, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, in atti (doc. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana jure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa in data 02-10-2024, Controparte_1 chiedendo: l'accertamento della regolarità della procura;
la verifica della completezza della documentazione;
la verifica dell'assenza di eventuali cause ostative.
Concludeva evidenziando che la Pubblica Amministrazione non ha un interesse ad opporsi al riconoscimento della cittadinanza per coloro che ne hanno diritto, ma solo un interesse a che la cittadinanza sia riconosciuta solo agli aventi effettivamente titolo.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma 36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017
n. 13, che ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo
3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma
4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del
25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superato in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”).
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da Avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'Avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass.
Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro –
a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
Dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della ricorrenza dei presupposti, “a legislazione invariata” (atteso che il Decreto-Legge 28 marzo 2025 n. 36, contenente disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, non trova applicazione per le domande proposte entro il 27 marzo
2025 “Considerato che è opportuno prevedere l'applicazione della normativa sostanziale previgente alle controversie giurisdizionali e ai procedimenti amministrativi instaurati in data anteriore alla deliberazione del Consiglio dei ministri del presente decreto”), dell'acquisizione da parte dei medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione non emerge, invero, che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, né una rinuncia tacita può desumersi per effetto della cd. Grande naturalizzazione del 1880, la quale, come noto, prevedeva un onere degli italiani dell'epoca, emigrati in Brasile, di manifestare il proprio dissenso al decreto di naturalizzazione onde conservare la cittadinanza italiana, né può assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, potesse ricevere valore di consenso.
A tale riguardo le SSUU hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha dunque concluso che
«l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal Codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. Grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'articolo 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 2022 cit.).
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti autorità) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti, il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità competenti;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, il 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino