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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/03/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2019/13459
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2019/13459 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DONNO Parte_1 C.F._1
ANTONIO con domicilio eletto presso il difensore contro
con il patrocinio degli avv.ti GABETTA FERNANDO Controparte_1
M. e BONOMO LORENZO con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del cod. pen., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art.1815 del cod. civ., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura. La locuzione “interessi a qualunque titolo convenuti", di cui al citato decreto legge n. 394 del 2000 è stata precisata dalla sentenza n. 29 del 25/2/2002 della
Corte Costituzionale, secondo cui il tasso soglia dell'usura riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Tale assunto appare ormai pacificamente ammesso dall'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità. (v. Cass.: n. 5286 del 2000, n. 350 del 2013, n. 5598 del 2017), il quale , peraltro, specifica e chiarisce il senso dell'art. 644 c.p., che non sancisce affatto il principio della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia d'usura, ma si limita, al contrario, ad affermare solo l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Il tasso di mora è sostitutivo e alternativo di quello corrispettivo e non può essere addizionato a quest'ultimo. Ed invero, tra le due tipologie di interessi esistono profonde diversità ontologiche e funzionali, trattandosi di elementi eterogenei, grandezze disomogenee non comparabili tra loro. Il tasso di mora svolge una funzione di penalità per il danno, imputabile al mutuatario, conseguente al ritardato pagamento o l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi hanno uno scopo remunerativo per il godimento di una somma di denaro. Differenti sono, inoltre, le basi di calcolo dei due tipi di interesse. Quello moratorio si calcola, infatti, sulla rata scaduta, quello corrispettivo, invece, si calcola sul capitale residuo. Poiché il calcolo della mora viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto, nell'ipotesi in cui si sia in effetti verificato l'inadempimento, solo impropriamente si potrebbe parlare di cumulo. Gli interessi dovuti dal mutuatario moroso sono tutti di natura moratoria, sia quelli relativi alla maggiorazione stabilita dal contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde agli interessi corrispettivi, che a causa della mora cambiano natura, ai sensi dell'art. 1224 c.c., per cui gli interessi moratori non possono essere richiesti congiuntamente a quelli corrispettivi. Nel caso di mora il creditore non percepisce due diversi tipi di interessi, ma solo quelli moratori, che si formano di solito sommando una certa percentuale agli interessi corrispettivi. Solo in questa particolare accezione potrebbe parlarsi di cumulo tra interessi moratori e corrispettivi. Quando l'art. 1815 c.c. si riferisce a interessi, commissioni e spese ai fini dell'usura, vuole riguardare esclusivamente quelli dovuti per effetto della conclusione del contratto o per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, eventuali o potenziali, anche se predeterminate nel contratto nelle forme del saggio di mora. Per cui la loro esigibilità è subordinata al verificarsi di eventi futuri, ancora possibili ma non concretamente accertabili al momento della conclusione del contratto o irreali, poiché potrebbero essere mai accaduti, per fatti che non si sono realmente verificati, né potranno in seguito realizzarsi. Gli interessi di mora hanno questa natura e anche se previsti nel contratto, operano solo nell'ipotesi di inadempimento, partecipando del carattere della c.d. usura sopravvenuta, che la prevalente giurisprudenza ritiene non essere compresa nel divieto di cui all'art. 644 c.p., il quale parla testualmente solo di interessi promessi o convenuti.
Pertanto, la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata all'eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento. La loro applicazione è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento. La valutazione della usurarietà deve riferirsi sia al tasso di mora che a quello corrispettivo.
Nel caso che ci occupa solo relativamente ad uno dei contratti di credito oggetto di causa e solo relativamente agli interessi corrispettivi il tasso di interesse ha superato il tasso soglia dell'usura, così come confermato nella CTU depositata agli atti. Pertanto, solo in riferimento a quest'ipotesi il CTU ha calcolato la somma di denaro che la CP_1
deve restituire al correntista. Invece, la dichiarazione di nullità non può essere applicata a tutte le altre ipotesi contrattuali in questione. Risulta, comunque, conforme a legge l'applicazione degli interessi moratori in tutti contratti (cfr. Trib. Como, sent.
11/10/2017; Trib. Monza sent. n. 1911/2017; Trib. Siracusa sent. N. 16789/2017; Trib.
Roma, sent. N. 6951/2017; App. Milano, sent. N. 2044/2017). (Trib. Milano
24.03.2016, Tib. Milano 17.01.2017)). Per quanto riguarda la penale di estinzione anticipata, prevista nei contratti, calcolata una tantum in percentuale sul capitale residuo. Essa nel caso in questione è stabilita per la sola ipotesi della restituzione anticipata della somma mutuata, ma come rilevato nella ctu, non può ritenersi onere aggiuntivo da calcolare ai fini del superamento del tasso soglia dell'usura.
Così come si legge nella sentenza n. 24675 del 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, confermata anche dalla giurisprudenza penale della stessa Corte, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. n. 8353 del2013) e che ha posto fine al dibattito giurisprudenziale sulla c.d. usura sopravvenuta, prendendo posizione a favore di quell'orientamento da sempre schierato a favore della piena legittimità dell'usura sopravventa (cfr. Cass.: n. 8742 del 2001, n. 13868 del 2002, n.
17813 del 2002, n. 4380 del 2003, n.5004 del 2005, n. 6514 del 2007, n. 26499 del
2009, n. 22204 del 2013, n. 801 del 2016), si ricava che l'unico momento rilevante ai fini del divieto dell'usura è quello della pattuizione degli interessi. Di tasso usurario si può parlare, solo quando la clausola determinativa degli interessi preveda ab origine un saggio superiore al tasso soglia dell'usura. L'ipotesi, invece, in cui il saggio degli interessi, così come concordato tra le parti del contratto di mutuo, originariamente pattuito nel limite del tasso soglia, superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, così come rilevata in base al meccanismo di cui alla legge n. 108 del
1996, non è ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 644 del cod. pen. Poiché l'usura in tale ipotesi si realizza indipendente dalla volontà del mutuante, essendo causata esclusivamente dall'andamento di mercato dei tassi di interesse, sul quale si modella il tasso soglia stabilito dalla citata legge n.108 del 1996. Per cui sarebbe ingiusto far gravare sull'incolpevole mutuante le conseguenze penali e civili poste dalla legge per il divieto d'usura. Né potrebbe, come un parte della giurisprudenza ha affermato, parlarsi di usura sopravvenuta come illecito civile e non penale, in quanto l'unica disposizione normativa che stabilisce il divieto d'usura è costituita dalla norma penale.
L'articolo 1815 del codice civile, infatti, si occupa di stabilire le sanzioni civili dell'usura, rinviando per relationem implicitamente al precetto stabilito dall'art. 644 c.p. D'altronde, l'applicazione all'usura sopravvenuta della sanzione prevista dall'art
1815 del cod. civ porterebbe all'assurda conseguenza, essendo la nullità un vizio originario del contratto, che incide sull'atto e non sul rapporto, di considerare il contratto di mutuo allo stesso tempo valido ab origine e invalido successivamente, per effetto della caduta dei tassi di interesse sul mercato, che ha determinato un mutamento del tasso soglia dell'usura. Per cui anche in dottrina si discute circa la validità della figura giuridica della nullità sopravventa. Né potrebbe essere invocato a soccorso, nel caso di specie, l'istituto della inefficacia sopravvenuta con effetti ex nunc e sostituzione automatica della clausola contrattuale ai sensi dell'art 1339 c.c., secondo taluni con il tasso soglia, secondo altri con il tasso legale. Quest'ultima figura giuridica si può applicare ai contratti di durata solo se espressamente prevista da una specifica norma, cosi come accade per la condizione risolutiva (art. 1360, 2° comma, c.c. ), per il recesso unilaterale (art. 1373, 2°comma, c.c.), per la risoluzione per inadempimento (art. 1458
c.c. ) e per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c. ). Dalle norme richiamate si ricava solo il principio generale, così come pacificamente e concordemente ammesso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, della non retroattività dell'inefficacia sopravvenuta nei contratti di durata, qual è pure il mutuo, che non travolge le prestazioni già eseguite. Ma l'invalidità del contratto o l'inefficacia se pur sopravvenuta, deve essere prevista da una specifica norma, che manca nell'ipotesi di usura sopravvenuta. Infine, non potrebbe farsi utilmente ricorso al criterio della buona fede in senso oggettivo, principio correlato al dovere di solidarietà sancito dell'art. 2 della Costituzione. Secondo il quale, indipendentemente dalla previsione di divieti di legge, la pretesa del pagamento degli interessi leciti al momento della pattuizione, ma divenuti usurari successivamente, sarebbe contraria al principio di buona fede, che impone alle parti di un contratto reciproci doveri comportamentali improntati al rispetto dei canoni della correttezza e lealtà. Poiché la violazione del principio della buona fede deve essere rilevato non in modo aprioristico e in relazione ai diritti, così come scaturiti dal complesso delle clausole contrattuali, ma solo con riferimento alle singole circostanze del caso concreto nella fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto, la pretesa del mutuante non può ritenersi contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, se il superamento della soglia dell'usura sia intervenuta nel corso del rapporto a causa del mutamento dei tassi di mercato, quando gli interessi siano stati concordati validamente al momento della conclusione del contratto. Quanto detto vale ad escludere sul punto dell'usura sopravvenuta qualsiasi profilo di illiceità in merito ai contratti oggetto di causa per quanto rilevato dalla CTU.
Le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 TUB, costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo. La disposizione relativa al comma 6 si riferisce agli interessi senza alcuna determinazione, ma quantificati solo con un rinvio agli usi (c.d. interessi uso piazza). L'ipotesi di cui al comma 4 stabilisce la nullità il contratto di credito quando in esso non siano indicati il tasso di interessi e gli oneri applicati. La norma fa riferimento espresso alla sola ipotesi della omissione di tali indicazioni, che rappresentano soltanto un indice delle condizioni applicate, che, peraltro, appaiono indicate nel caso in esame. Non contempla, invece, quella della difformità tra i tassi applicati e quelli pubblicizzati.
Infatti, l'art.117 TUB è inserito dal legislatore nella sezione II del TUB, che riguarda la pubblicità e l'informazione precontrattuale ed ha valore di regola di comportamento, al fine di valutare il rispetto del canone della trasparenza contrattuale. Dovendo rientrare tale fattispecie nel novero di quelle che vietano pratiche commerciali o pubblicità ingannevoli, avendo fornito al consumatore una informazione non veritiera sulle condizioni contrattuali. La nullità delle clausole contrattuali è stabilita dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, TUB, espressamente prevede l'ipotesi del TAEG non correttamente determinato e, quindi difforme da quello pubblicizzato. Peraltro, dalla CTU è risultato che il TAEG applicato in tutti i contratti non risulta difforme da quello previsto
(Tribunale Torino, 14 Novembre 2018, C. App. Bologna, n. 551 del 2020, C. Appello
Torino 28.1.2020, Tribunale Termini Imerese 6.2.2019, Tribunale Bologna
29.09.2017, Tribunale Bergamo 08.09.2017, Tribunale Pescara 18.8.2017, Tribunale Monza 17.08.2017, Tribunale Milano 28.07.2017, Trib. Busto Arsizio 19.07.2017,
Trib. Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017, Trib. Salerno 31.1.2017, ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016).
Ai fini del computo del TAEG assume particolare rilievo la questione riguardante la inclusione della polizza assicurativa, che ai seni dell'art. 121 del TU Bancario va calcolata solo se deve ritenersi obbligatoria ai fini dell'ottenimento del prestito. La qualificazione della polizza come facoltativa in termini contrattuali non assume, però, rilievo in presenza di indici presuntivi, che consentano di qualificarla come obbligatoria. Secondo le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza la polizza deve qualificarsi come obbligatoria in presenza di un rapporto di connessione particolarmente rilevante con il finanziamento, che può ritenersi sussistere quando: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito;
2) la polizza è stata stipulata contestualmente al finanziamento;
3) la polizza ha durata corrispondente al finanziamento;
4) il capitale o l'indennizzo della polizza è parametrato al debito residuo del finanziamento. Il debitore deve, comunque, provare la ricorrenza di tutte e quattro le condizioni. Per cui la mancanza anche di una sola farebbe cadere la presunzione di obbligatorietà ai fini del prestito. Trattasi, però, di presunzione semplice. Pertanto,
l'intermediario può fornire la prova contraria, attraverso indici di segno opposto idonei a dimostrare che la polizza assicurativa è facoltativa. Questi sono stati individuati dalla giurisprudenza nei seguenti: 1) avere proposto una comparazione dei costi del finanziamento con o senza polizza;
2) avere offerto ad altri soggetti con lo stesso merito creditizio condizioni simili senza la polizza;
3) avere concesso il diritto di recesso senza costi aggiuntivi per tutta la durata del finanziamento. Si ritiene che la sola dimostrazione anche di uno di tali indici, come avvenuto nel caso in esame, sia sufficiente per dimostrare la facoltatività dell'assicurazione. Per cui l'eccezione relativa non può essere accolta. Comunque, i costi dell'assicurazione risultano compresi nel calcolo del TAEG, che risulta complessivamente inferiore al TSU vigente ratione temporis. Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
Le spese del giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti in forza della soccombenza reciproca sui vari punti controversi e per il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale su alcune delle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie le domande di parte attrice solo relativamente all'indebita percezione delle somme incassate dalla convenuta per un solo dei contratti di credito oggetto di CP_1
causa ed in riferimento ai soli interessi corrispettivi, il cui pagamento non era dovuto in quanto illegittimi e ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. in conseguenza condanna la a restituire all'attore la somma di € 1.082,64, oltre interessi dalla CP_1
domanda al soddisfo;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di causa;
3. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 17/03/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti
Tribunale di Bari
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Spagnoletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2019/13459 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. DONNO Parte_1 C.F._1
ANTONIO con domicilio eletto presso il difensore contro
con il patrocinio degli avv.ti GABETTA FERNANDO Controparte_1
M. e BONOMO LORENZO con domicilio eletto presso il difensore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c. p. c..
Il fondamento normativo del divieto d'usura è costituito dall'art. 644 del cod. pen., la cui operatività, in forza dell'interpretazione autentica fornita dal d. l. n. 394/2000, è limitata al solo momento in cui gli interessi usurari sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
L'art.1815 del cod. civ., infatti, presuppone la nozione di interessi usurari, che è definita altrove, ossia nell'art. 644 c.p.. Mentre l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 assolve a una funzione integrativa del precetto statuito dall'art. 644 del c.p., che rappresenta una norma penale in bianco, in quanto si completa in base al meccanismo previsto dalla citata legge integrativa, a cui è demandato il compito di fissare la misura del tasso d'usura. La locuzione “interessi a qualunque titolo convenuti", di cui al citato decreto legge n. 394 del 2000 è stata precisata dalla sentenza n. 29 del 25/2/2002 della
Corte Costituzionale, secondo cui il tasso soglia dell'usura riguarderebbe non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Tale assunto appare ormai pacificamente ammesso dall'indirizzo ermeneutico prevalente della giurisprudenza di legittimità. (v. Cass.: n. 5286 del 2000, n. 350 del 2013, n. 5598 del 2017), il quale , peraltro, specifica e chiarisce il senso dell'art. 644 c.p., che non sancisce affatto il principio della cumulabilità degli interessi moratori e corrispettivi ai fini del tasso soglia d'usura, ma si limita, al contrario, ad affermare solo l'applicabilità anche agli interessi moratori delle disposizioni previste dalle norme antiusura. Il tasso di mora è sostitutivo e alternativo di quello corrispettivo e non può essere addizionato a quest'ultimo. Ed invero, tra le due tipologie di interessi esistono profonde diversità ontologiche e funzionali, trattandosi di elementi eterogenei, grandezze disomogenee non comparabili tra loro. Il tasso di mora svolge una funzione di penalità per il danno, imputabile al mutuatario, conseguente al ritardato pagamento o l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria, mentre gli interessi corrispettivi hanno uno scopo remunerativo per il godimento di una somma di denaro. Differenti sono, inoltre, le basi di calcolo dei due tipi di interesse. Quello moratorio si calcola, infatti, sulla rata scaduta, quello corrispettivo, invece, si calcola sul capitale residuo. Poiché il calcolo della mora viene effettuato a posteriori rispetto alla stipula del contratto, nell'ipotesi in cui si sia in effetti verificato l'inadempimento, solo impropriamente si potrebbe parlare di cumulo. Gli interessi dovuti dal mutuatario moroso sono tutti di natura moratoria, sia quelli relativi alla maggiorazione stabilita dal contratto per l'ipotesi di ritardato pagamento, sia la parte che corrisponde agli interessi corrispettivi, che a causa della mora cambiano natura, ai sensi dell'art. 1224 c.c., per cui gli interessi moratori non possono essere richiesti congiuntamente a quelli corrispettivi. Nel caso di mora il creditore non percepisce due diversi tipi di interessi, ma solo quelli moratori, che si formano di solito sommando una certa percentuale agli interessi corrispettivi. Solo in questa particolare accezione potrebbe parlarsi di cumulo tra interessi moratori e corrispettivi. Quando l'art. 1815 c.c. si riferisce a interessi, commissioni e spese ai fini dell'usura, vuole riguardare esclusivamente quelli dovuti per effetto della conclusione del contratto o per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto. Restano, così, escluse le prestazioni accidentali, eventuali o potenziali, anche se predeterminate nel contratto nelle forme del saggio di mora. Per cui la loro esigibilità è subordinata al verificarsi di eventi futuri, ancora possibili ma non concretamente accertabili al momento della conclusione del contratto o irreali, poiché potrebbero essere mai accaduti, per fatti che non si sono realmente verificati, né potranno in seguito realizzarsi. Gli interessi di mora hanno questa natura e anche se previsti nel contratto, operano solo nell'ipotesi di inadempimento, partecipando del carattere della c.d. usura sopravvenuta, che la prevalente giurisprudenza ritiene non essere compresa nel divieto di cui all'art. 644 c.p., il quale parla testualmente solo di interessi promessi o convenuti.
Pertanto, la previsione degli interessi di mora non obbliga ab origine il mutuatario alla corresponsione, essendo questa legata all'eventualità del ritardato pagamento o dell'inadempimento. La loro applicazione è incerta a differenza degli interessi corrispettivi, che sono, invece, certi e vincolanti sin dall'inizio del finanziamento. La valutazione della usurarietà deve riferirsi sia al tasso di mora che a quello corrispettivo.
Nel caso che ci occupa solo relativamente ad uno dei contratti di credito oggetto di causa e solo relativamente agli interessi corrispettivi il tasso di interesse ha superato il tasso soglia dell'usura, così come confermato nella CTU depositata agli atti. Pertanto, solo in riferimento a quest'ipotesi il CTU ha calcolato la somma di denaro che la CP_1
deve restituire al correntista. Invece, la dichiarazione di nullità non può essere applicata a tutte le altre ipotesi contrattuali in questione. Risulta, comunque, conforme a legge l'applicazione degli interessi moratori in tutti contratti (cfr. Trib. Como, sent.
11/10/2017; Trib. Monza sent. n. 1911/2017; Trib. Siracusa sent. N. 16789/2017; Trib.
Roma, sent. N. 6951/2017; App. Milano, sent. N. 2044/2017). (Trib. Milano
24.03.2016, Tib. Milano 17.01.2017)). Per quanto riguarda la penale di estinzione anticipata, prevista nei contratti, calcolata una tantum in percentuale sul capitale residuo. Essa nel caso in questione è stabilita per la sola ipotesi della restituzione anticipata della somma mutuata, ma come rilevato nella ctu, non può ritenersi onere aggiuntivo da calcolare ai fini del superamento del tasso soglia dell'usura.
Così come si legge nella sentenza n. 24675 del 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, confermata anche dalla giurisprudenza penale della stessa Corte, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. n. 8353 del2013) e che ha posto fine al dibattito giurisprudenziale sulla c.d. usura sopravvenuta, prendendo posizione a favore di quell'orientamento da sempre schierato a favore della piena legittimità dell'usura sopravventa (cfr. Cass.: n. 8742 del 2001, n. 13868 del 2002, n.
17813 del 2002, n. 4380 del 2003, n.5004 del 2005, n. 6514 del 2007, n. 26499 del
2009, n. 22204 del 2013, n. 801 del 2016), si ricava che l'unico momento rilevante ai fini del divieto dell'usura è quello della pattuizione degli interessi. Di tasso usurario si può parlare, solo quando la clausola determinativa degli interessi preveda ab origine un saggio superiore al tasso soglia dell'usura. L'ipotesi, invece, in cui il saggio degli interessi, così come concordato tra le parti del contratto di mutuo, originariamente pattuito nel limite del tasso soglia, superi nel corso dello svolgimento del rapporto la soglia dell'usura, così come rilevata in base al meccanismo di cui alla legge n. 108 del
1996, non è ricompresa nella fattispecie di cui all'art. 644 del cod. pen. Poiché l'usura in tale ipotesi si realizza indipendente dalla volontà del mutuante, essendo causata esclusivamente dall'andamento di mercato dei tassi di interesse, sul quale si modella il tasso soglia stabilito dalla citata legge n.108 del 1996. Per cui sarebbe ingiusto far gravare sull'incolpevole mutuante le conseguenze penali e civili poste dalla legge per il divieto d'usura. Né potrebbe, come un parte della giurisprudenza ha affermato, parlarsi di usura sopravvenuta come illecito civile e non penale, in quanto l'unica disposizione normativa che stabilisce il divieto d'usura è costituita dalla norma penale.
L'articolo 1815 del codice civile, infatti, si occupa di stabilire le sanzioni civili dell'usura, rinviando per relationem implicitamente al precetto stabilito dall'art. 644 c.p. D'altronde, l'applicazione all'usura sopravvenuta della sanzione prevista dall'art
1815 del cod. civ porterebbe all'assurda conseguenza, essendo la nullità un vizio originario del contratto, che incide sull'atto e non sul rapporto, di considerare il contratto di mutuo allo stesso tempo valido ab origine e invalido successivamente, per effetto della caduta dei tassi di interesse sul mercato, che ha determinato un mutamento del tasso soglia dell'usura. Per cui anche in dottrina si discute circa la validità della figura giuridica della nullità sopravventa. Né potrebbe essere invocato a soccorso, nel caso di specie, l'istituto della inefficacia sopravvenuta con effetti ex nunc e sostituzione automatica della clausola contrattuale ai sensi dell'art 1339 c.c., secondo taluni con il tasso soglia, secondo altri con il tasso legale. Quest'ultima figura giuridica si può applicare ai contratti di durata solo se espressamente prevista da una specifica norma, cosi come accade per la condizione risolutiva (art. 1360, 2° comma, c.c. ), per il recesso unilaterale (art. 1373, 2°comma, c.c.), per la risoluzione per inadempimento (art. 1458
c.c. ) e per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c. ). Dalle norme richiamate si ricava solo il principio generale, così come pacificamente e concordemente ammesso dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, della non retroattività dell'inefficacia sopravvenuta nei contratti di durata, qual è pure il mutuo, che non travolge le prestazioni già eseguite. Ma l'invalidità del contratto o l'inefficacia se pur sopravvenuta, deve essere prevista da una specifica norma, che manca nell'ipotesi di usura sopravvenuta. Infine, non potrebbe farsi utilmente ricorso al criterio della buona fede in senso oggettivo, principio correlato al dovere di solidarietà sancito dell'art. 2 della Costituzione. Secondo il quale, indipendentemente dalla previsione di divieti di legge, la pretesa del pagamento degli interessi leciti al momento della pattuizione, ma divenuti usurari successivamente, sarebbe contraria al principio di buona fede, che impone alle parti di un contratto reciproci doveri comportamentali improntati al rispetto dei canoni della correttezza e lealtà. Poiché la violazione del principio della buona fede deve essere rilevato non in modo aprioristico e in relazione ai diritti, così come scaturiti dal complesso delle clausole contrattuali, ma solo con riferimento alle singole circostanze del caso concreto nella fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Pertanto, la pretesa del mutuante non può ritenersi contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto, se il superamento della soglia dell'usura sia intervenuta nel corso del rapporto a causa del mutamento dei tassi di mercato, quando gli interessi siano stati concordati validamente al momento della conclusione del contratto. Quanto detto vale ad escludere sul punto dell'usura sopravvenuta qualsiasi profilo di illiceità in merito ai contratti oggetto di causa per quanto rilevato dalla CTU.
Le sanzioni stabilite dal 7 comma dell'art. 117 TUB, costituendo tipiche ipotesi di nullità stabilite per la protezione del contraente debole, possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso articolo. La disposizione relativa al comma 6 si riferisce agli interessi senza alcuna determinazione, ma quantificati solo con un rinvio agli usi (c.d. interessi uso piazza). L'ipotesi di cui al comma 4 stabilisce la nullità il contratto di credito quando in esso non siano indicati il tasso di interessi e gli oneri applicati. La norma fa riferimento espresso alla sola ipotesi della omissione di tali indicazioni, che rappresentano soltanto un indice delle condizioni applicate, che, peraltro, appaiono indicate nel caso in esame. Non contempla, invece, quella della difformità tra i tassi applicati e quelli pubblicizzati.
Infatti, l'art.117 TUB è inserito dal legislatore nella sezione II del TUB, che riguarda la pubblicità e l'informazione precontrattuale ed ha valore di regola di comportamento, al fine di valutare il rispetto del canone della trasparenza contrattuale. Dovendo rientrare tale fattispecie nel novero di quelle che vietano pratiche commerciali o pubblicità ingannevoli, avendo fornito al consumatore una informazione non veritiera sulle condizioni contrattuali. La nullità delle clausole contrattuali è stabilita dal legislatore per il solo caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis, comma 6, TUB, espressamente prevede l'ipotesi del TAEG non correttamente determinato e, quindi difforme da quello pubblicizzato. Peraltro, dalla CTU è risultato che il TAEG applicato in tutti i contratti non risulta difforme da quello previsto
(Tribunale Torino, 14 Novembre 2018, C. App. Bologna, n. 551 del 2020, C. Appello
Torino 28.1.2020, Tribunale Termini Imerese 6.2.2019, Tribunale Bologna
29.09.2017, Tribunale Bergamo 08.09.2017, Tribunale Pescara 18.8.2017, Tribunale Monza 17.08.2017, Tribunale Milano 28.07.2017, Trib. Busto Arsizio 19.07.2017,
Trib. Mantova 2.5.2017, Tribunale Roma 19.04.2017, Trib. Salerno 31.1.2017, ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016).
Ai fini del computo del TAEG assume particolare rilievo la questione riguardante la inclusione della polizza assicurativa, che ai seni dell'art. 121 del TU Bancario va calcolata solo se deve ritenersi obbligatoria ai fini dell'ottenimento del prestito. La qualificazione della polizza come facoltativa in termini contrattuali non assume, però, rilievo in presenza di indici presuntivi, che consentano di qualificarla come obbligatoria. Secondo le Disposizioni di Banca d'Italia in materia di trasparenza la polizza deve qualificarsi come obbligatoria in presenza di un rapporto di connessione particolarmente rilevante con il finanziamento, che può ritenersi sussistere quando: 1) la polizza ha funzione di copertura del credito;
2) la polizza è stata stipulata contestualmente al finanziamento;
3) la polizza ha durata corrispondente al finanziamento;
4) il capitale o l'indennizzo della polizza è parametrato al debito residuo del finanziamento. Il debitore deve, comunque, provare la ricorrenza di tutte e quattro le condizioni. Per cui la mancanza anche di una sola farebbe cadere la presunzione di obbligatorietà ai fini del prestito. Trattasi, però, di presunzione semplice. Pertanto,
l'intermediario può fornire la prova contraria, attraverso indici di segno opposto idonei a dimostrare che la polizza assicurativa è facoltativa. Questi sono stati individuati dalla giurisprudenza nei seguenti: 1) avere proposto una comparazione dei costi del finanziamento con o senza polizza;
2) avere offerto ad altri soggetti con lo stesso merito creditizio condizioni simili senza la polizza;
3) avere concesso il diritto di recesso senza costi aggiuntivi per tutta la durata del finanziamento. Si ritiene che la sola dimostrazione anche di uno di tali indici, come avvenuto nel caso in esame, sia sufficiente per dimostrare la facoltatività dell'assicurazione. Per cui l'eccezione relativa non può essere accolta. Comunque, i costi dell'assicurazione risultano compresi nel calcolo del TAEG, che risulta complessivamente inferiore al TSU vigente ratione temporis. Restano assorbite o non rilevanti o contraddette da quanto risultante dagli atti prodotti in giudizio le ulteriori eccezioni di merito e preliminari.
Le spese del giudizio devono intendersi interamente compensate tra le parti in forza della soccombenza reciproca sui vari punti controversi e per il mutamento dell'indirizzo giurisprudenziale su alcune delle questioni dirimenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie le domande di parte attrice solo relativamente all'indebita percezione delle somme incassate dalla convenuta per un solo dei contratti di credito oggetto di CP_1
causa ed in riferimento ai soli interessi corrispettivi, il cui pagamento non era dovuto in quanto illegittimi e ai sensi del secondo comma dell'art. 1815 c.c. in conseguenza condanna la a restituire all'attore la somma di € 1.082,64, oltre interessi dalla CP_1
domanda al soddisfo;
2. Compensa interamente tra le parti le spese di causa;
3. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, 17/03/2025
Il Giudice Pasquale Spagnoletti