Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c, all'udienza del giorno 14/02/2025 e vertente
TRA
– già - (p. Iva Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Vincenzo
Ussani d'Escobar in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Pieve di
Cadore n.30, villino 56/58;
APPELLANTE
E
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Guarino, Aureliana Pera e Stefania Rocca dell'Avvocatura dell'Ente in virtù di procura generale alle liti del 18 settembre 2019 in pari data autenticata nella firma per notar al n. rep. 1453, ed elettivamente domiciliati presso Persona_1
l'avvocatura dell'ACI in Roma, via Marsala n. 8;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 11016/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 27/07/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << ritenuto in fatto: - che (di Parte_2
seguito: Isaco) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21601 del
16.9.2015, con il quale il Tribunale di Roma aveva intimato il pagamento, in favore dell (di seguito: ACI), della complessiva somma di € Controparte_1
308.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo non onorato delle prestazioni rese in base della convenzione di fornitura – tramite collegamento telematico o scambio di supporti magnetici – di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro
Automobilistico, stipulata il 5.9.2001 e portato da 15 fatture emesse fra il 2012 e il
2013; - che a sostegno dell'opposizione ha dedotto i seguenti motivi: (i) inidoneità dell'attestazione di regolare tenuta dei registri contabili dell'ACI ex art. 635 c.p.c., in quanto non identificato né identificabile il dirigente che l'aveva rilasciata;
(ii) carenza di valida prova del credito vantato, essendo le fatture prodotte in sede monitoria idonee soltanto a conseguire il decreto ingiuntivo, ma non a dimostrare il diritto vantato nel conseguente giudizio di opposizione;
(ii) insussistenza dell'asserito riconoscimento del debito da parte di essa opponente con la nota del 3.12.2012 invocata dal creditore o, al più, riconoscimento soltanto parziale, fino a concorrenza dell'importo di € 129.257,87 recato dalle prime 7 fatture emesse nel periodo precedente alla nota;
- che l'opposto ha confutato specificamente i motivi dell'opposizione, chiesto autorizzarsi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la pronuncia di condanna della opponente al pagamento dell'ulteriore somma di € 461,54 non intimata con il decreto ingiuntivo, nonostante fosse stata richiesta con il ricorso (il totale recato dalle fatture, in effetti, era pari a € 380.461,54); - che, respinta la richiesta di autorizzare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, la causa è stata istruita con sole produzioni documentali e trattenuta in decisione sulle conclusioni iniziali delle parti.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 11016/2020 così statuiva: << revoca il decreto ingiuntivo n. 21601 del 16.9.2015 emesso nei confronti di Parte_2
e in favore dell' condanna l'opponente a pagare
[...] Controparte_1
all'opposta la somma complessiva di € 380.461,54 oltre interessi al saggio legale dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese processuali, liquidate in € € 14.446,50 per compensi professionali (di cui €
3.375,00 per la fase di studio, € 2.227,00 per la fase introduttiva, € 2.974,00 per la fase istruttoria ed € 5.870,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< considerato in diritto: che il presente giudizio ha per oggetto l'azione di esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni rese dall'ACI a in Pt_2
esecuzione della convenzione inter partes stipulata il 5.9.2001 relativa alla fornitura – tramite collegamento telematico o scambio di supporti magnetici – di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (doc. 2 di parte opposta); che, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (cfr., da ultimo, Cass.
12.10.2018, n. 25584; 20.1.2015, n. 826; 15.7.2011, n. 15659; 12.2.2010, n. 3373) che nel caso di specie, mentre l'ACI ha dimostrato la fonte negoziale dell'obbligazione e dedotto l'inadempimento del debitore, nessuna prova dell'intervenuto adempimento (o di un fatto estintivo dell'obbligazione su di essa gravante) ha fornito la debitrice;
Pt_2
che il solo motivo addotto dall'opponente al riguardo (una presunta truffa ordita dal precedente amministratore ai suoi danni) non solo non ha alcuna efficacia esimente dall'adempimento dell'obbligazione assunta, ma è addirittura risultato smentito dalle produzioni documentali della stessa , atteso che le denunce penali nei confronti Pt_2
dell'ex amministratore, tale sono state archiviate e l'istanza di Persona_2
sequestro conservativo nei confronti del medesimo è stata respinta, anche in sede di reclamo, dal Tribunale di Bari (v., rispettivamente, all. 4 della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. e all. B della memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. dell'opponente); che, di contro, non ha affatto contestato specificamente né Pt_2
l'importo complessivo del credito, né le singole fatture prodotte dal creditore;
che dunque il credito di parte opposta, pari a complessivi € 380.461,54, può ritenersi dimostrato e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo emesso per minor importo va revocato;
che l'opposta va perciò condannata al pagamento della somma di € Pt_2
380.461,54 oltre interessi al saggio legale dalle scadenze delle singole fatture al saldo;
che ogni altra questione prospettata con l'opposizione assorbita dalla statuizione del riconoscimento del credito azionato;
che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza (per la fase istruttoria, consistita nella sola redazione delle note e nella produzione di documenti, appare corretto operare la riduzione del 70% del parametro medio ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014).>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando quattro motivi di Parte_1
gravame, di seguito illustrati;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:<< in via principale: dichiarare che nulla è dovuto alla odierna parte appellata (ingiungente/convenuta in primo grado di giudizio) per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto. Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
In via subordinata: in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di cui al presente atto, voglia l'Ecc.ma Corte adita riconoscere l'erroneità del capo con cui il giudice ha condannato alle spese di lite – ai sensi dell'art. 91 c.p.c.- l'odierna parte appellante all'uopo riformandolo integralmente per tutto quanto esposto in narrativa;
In via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi in cui venisse provato un eventuale credito dell'ACI nei confronti della (oggi Parte_2 [...]
, rigettare la domanda nel merito ed in via subordinata formulata da Parte_1
controparte – ovvero l'istanza volta ad accertare la maggior somma dovuta e per l'effetto condannare la odierna appellante al pagamento della somma complessiva di
Euro 308.461,54 oltre interessi e rivalutazione - ed accertarsi la minor somma dovuta in relazione alla documentazione prodotta in atti di causa. Più precisamente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenesse di non dover accogliere le censure tutte sin qui mosse, e conseguentemente, di non dover dichiarare in toto nullo o comunque di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto, la somma ingiunta in pagamento alla dovrà ad ogni modo essere ridotta al minor Parte_1
importo dovuto - ovvero Euro 129.257,87 pari al totale delle fatture di cui ai nn. da 1 a
7 allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, tutte emesse prima del 03.12.2012 - e comunque da accertarsi in relazione alla documentazione prodotta in atti di primo grado di giudizio. condannare l'odierna parte appellata alla refusione delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni dovute e rimborso forfettario, IVA e CPA.>>
§ 4. 1– Si costituiva per eccepire l'inammissibilità e Controparte_1
comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame e rassegnava le seguenti conclusioni:<< rigettare l'istanza di sospensione della sentenza appellata;
dichiarare inammissibile, o comunque respingere l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza appellata.>>
§ 4.2 – All'esito dell'udienza di prima comparizione del 12 febbraio 2021 la Corte, con ordinanza del 18 febbraio 2021, rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 14 febbraio 2025.
Con decreto presidenziale del 12 dicembre 2024 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti, che all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi di gravame
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Sulla inidoneità della prova documentale addotta da controparte per la richiesta di concessione del decreto ingiuntivo >> censura la sentenza di primo grado per non avere il Tribunale affermato l'inidoneità probatoria della documentazione offerta dalla controparte nella fase monitoria a sostegno della propria pretesa creditoria.
L'appellante contesta l'estratto delle scritture contabili (allegato 4 del ricorso per decreto ingiuntivo), invocando l'art. 635 c.p.c. Sostiene che, trattandosi di ente pubblico non economico e mancando la firma leggibile di soggetto identificato, tale documento non possa avere la particolare attendibilità ex lege prevista. In secondo luogo, contesta il contenuto delle n. 15 fatture azionate con il monitorio (sub allegato n. 15 fascicolo di parte telematico di ACI) e la loro idoneità a fornire piena prova del credito, trattandosi di atto unilaterale, prive di valore nel giudizio di cognizione instauratosi dopo la fase monitoria. Alla luce di tali affermazioni, sostiene che l'onere della prova che grava sul creditore opposto non era stato assolto e non risultando fornita la prova del credito il decreto ingiuntivo andava revocato e la domanda di pagamento andava rigettata.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << sull'asserito riconoscimento di debito da parte della – responsabilità dell'ex amministratore, dott. Parte_1
>> sostiene che il primo Giudice ha omesso di considerare una circostanza Per_2
rilevante ai fini del decidere. Rappresenta che la teoria avversaria, secondo la quale essa società avrebbe, con la comunicazione del 3/12/2012, riconosciuto il debito, è priva di fondamento in quanto tale riconoscimento era stato operato dall'ex legale rappresentante dell'appellante, il sig. , soggetto nei confronti del quale Persona_2
essa società aveva anche sporto denuncia-querela. Significa, altresì, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, la presunta corrispondenza del
5/10/2015 non risultava essere mai stata depositata in giudizio. In via subordinata, deduce che la somma ingiunta in pagamento doveva venir ridotta << al minor importo dovuto - ovvero Euro 129.257,87 pari al totale delle fatture di cui ai nn. da 1 a 7 allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, tutte emesse prima del 03.12.2012 >>. Infine, eccepisce che la comunicazione del 5/10/2015 risultava prodotta al di fuori dei termini concessi ex lege, pur non costituendo prova sopravvenuta.
§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: << sull'erronea valutazione in merito alla invocata condanna di al pagamento della ulteriore somma di euro 461, 54. Difetto di Parte_2
motivazione della sentenza – omissione di pronuncia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. >> censura la sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla richiesta formulata da controparte di condanna di essa al pagamento Parte_2
della ulteriore somma di euro 461,54 pari alla differenza tra quanto richiesto nel giudizio monitorio e quanto effettivamente pagato. Sostiene che si sia formata una preclusione, a seguito del giudizio monitorio, che impediva la riproposizione di detta richiesta nella fase di opposizione.
§ 5.4 – Censura la sentenza di primo grado per averla condannata alla rifusione delle spese di lite, stante la fondatezza dell'appello; eccepisce che sussistevano le ragioni per la compensazione delle stesse le spese, stante le oscillazioni giurisprudenziali nella materia oggetto del giudizio.
§ 6 – Le questioni preliminari
Osserva la Corte che non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342
c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata;
sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000).
Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse.
§ 7 – L'analisi dei motivi
§ 7.1 – il primo motivo è infondato in tutte le sue prospettazioni.
L'appellante contesta l'estratto delle scritture contabili depositato con l'allegato 4 del ricorso per decreto ingiuntivo in quanto tale allegato riporta << la sola firma illeggibile di soggetto non identificato>>. Osserva la Corte che è vero che il tribunale ha omesso di pronunciarsi esplicitamente su tale rilievo di inefficacia della documentazione allegata al monitorio, ma la motivazione va meramente integrata in questo grado. In primo luogo, va osservato che ACI ha prodotto nel giudizio di opposizione, con la memoria depositata nel secondo termine di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. nella formulazione all'epoca vigente - in aggiunta alla documentazione allegata al monitorio
– con i documenti da 18 a 32, le fatture emesse e non pagate che riportano in calce il timbro: <
Amministrazione e Finanza Ufficio ragioneria e bilancio il dirigente CP_2
e la firma leggibile>>, nonché all'allegato 33 l'estratto già depositato
[...]
unitamente al monitorio e corredato del timbro suddetto con la firma in calce di detto dirigente, perfettamente leggibile.
La documentazione prodotta da ACI con l'allegato 4 risultava quindi sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo e risulta integrata nei sensi sopra precisati nella fase di opposizione.
Va osservato che il tribunale ha analizzato l'intero compendio probatorio e quindi la convenzione del 5 settembre 2001 tra le parti versata quale allegato 2 del fascicolo monitorio;
l'estratto autentico del libro fatture vidimato dal dirigente e le fatture stesse di cui agli allegati da 18 a 32 anch'esse vidimate dal dirigente. Il tribunale ha osservato che dette fatture non risultavano contestate, con ciò intendendo dire che dall'esame delle critiche mosse dall'opponente emergevano unicamente rilievi in ordine al valore probatorio di dette fatture, senza che risultasse mai messo un dubbio il contenuto descrittivo, ovvero la dettagliata indicazione delle prestazioni effettuate da ACI nei confronti della corrente in Lecce, via Cicolella 3 per il Parte_2
periodo di fatturazione indicato.
Detto in altre parole, l'opponente non ha mai negato di aver ricevuto da ACI le prestazioni descritte nelle fatture ed in relazione a tale accertamento non risulta formulato motivo di gravame in quanto, anche in questa sede, gli argomenti spesi riguardano l'idoneità del documento a fornire la prova del credito.
Va quindi disattesa l'ulteriore censura di erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto fornita la prova del credito, dal momento che la statuizione si fonda, come detto, sulla corretta valutazione dell'intero materiale probatorio rappresentato: 1) dalla convenzione - che costituisce la fonte negoziale del rapporto - ; 2) dalle fatture, regolarmente iscritte nel libro fatture che pur avendo natura meramente indiziaria del credito descrivono puntualmente i servizi forniti nel tempo da ACI a
[...]
in adempimento di detta convenzione;
3) dal principio di non Parte_2
contestazione ( art. 115 c.p.c il giudice deve porre a fondamento della decisione (…) nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita) non avendo mai messo in dubbio che quei servizi fossero stati resi. Parte_2
Il creditore ha dimostrato la validità del contratto, l'esatta esecuzione da parte sua della prestazione dovuta a controparte e inadempimento di Parte_2
§ 7.2 – il secondo motivo è infondato
L'appellante muove da un'interpretazione riduttiva della articolata motivazione di prime cure in quanto, come illustrato nell'analisi del precedente motivo, l'accertamento della fondatezza del credito si fonda su una valutazione complessiva di plurimi elementi e non certo, come sostiene l'appellante con il motivo in esame, esclusivamente sulla base del riconoscimento di debito effettuato da con la Per_2
comunicazione del 3 dicembre 2012 con la conseguenza che, venuta meno la valenza probatoria di tale dichiarazione, verrebbe meno anche l'accertamento del credito. La dichiarazione di non viene minimamente presa in considerazione ai fini Per_2
dell'accertamento del credito, ma solo per evidenziare che gli argomenti spesi da
-volti sostenere la fondatezza del secondo motivo di Parte_2
opposizione per < esso opponente con la nota del 3.12.2012 di >> sono infondati in fatto. Invero, Per_2
l'opponente aveva evidenziato che , ex Presidente del Consiglio di Per_2
amministrazione della società oltre che socio di maggioranza - detenendo il 75% del pacchetto azionario - era stato denunciato anche penalmente dal nuovo amministratore per gravi fatti legati all'attività di concorrenza sleale posti in essere contro la società da lui amministrata ed il tribunale si è limitato ad Parte_2 osservare che i procedimenti penali erano stati archiviati e l'istanza di sequestro conservativo era stata respinta e ciò, senza alcun riflesso sulla statuizione principale che si fonda, come detto, sull'accertamento del credito per le ragioni esplicitate nell'analisi del primo motivo.
Sulla scorta di tanto si osserva che è infondata anche l'ulteriore prospettazione secondo la quale, ove si volesse ritenere valido il riconoscimento del credito operato da Per_2
nella qualità, in tal caso il credito riconosciuto doveva essere pari ad € 129.257,87 pari al totale delle fatture dai numeri da 1 a 7, essendo solo queste le fatture emesse prima della dichiarazione del 3 dicembre 2012 e non per le successive. Il Tribunale ha ritenuto provato, con motivazione condivisibile per le ragioni già espresse, l'intero credito sorto dalle prestazioni non contestate, descritte nelle fatture tempestivamente allegate nel corso del giudizio di primo grado e rese in adempimento della convenzione sottoscritta dalle parti.
§ 7.3 – il terzo motivo è infondato
L'appellante eccepisce, previa qualificazione del credito azionato quale un unicum, che in ipotesi di accoglimento solo parziale del ricorso e, quindi, con l'emissione di un decreto per una somma inferiore di quella richiesta - come avvenuto nel caso in esame in cui il decreto ingiuntivo risulta emesso per € 308.000,00 a fronte di una richiesta di
€ 380.461,54 – il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere, previa revoca del decreto, il maggiore importo di € 380.461,54 oggetto dell'originario ricorso, in quanto si verificherebbe una preclusione atta ad impedire la riproposizione di tale domanda implicitamente rigettata.
Osserva il Collegio che la Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni unite n. 4510/2006 ha risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla questione qui sollevata ed ha enunciato il seguente principio di diritto: < autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande o ai capi di domanda non accolti, atteso che la regola contenuta nell'art. 640, ult. comma, cod. proc. civ. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia in caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta). (Principio affermato dalla Sezioni Unite in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza)>>.
In motivazione risulta chiarito che la notificazione del decreto ingiuntivo è necessaria al fine di evitare che esso divenga inefficace ai sensi dell'articolo 644 Cpc e che tale notifica non rivela affatto una acquiescenza a esso, per la parte in cui contiene un rigetto della domanda, ma rivela soltanto la volontà del creditore di avvalersene e, cioè di evitarne la caducazione, per la parte per la quale la domanda è stata accolta;
che tale principio si pone in armonia con il principio, costantemente affermato, che la notificazione della sentenza in forma esecutiva non importa rinuncia alla impugnazione per i capi sfavorevoli;
la Suprema Corte ha altresì evidenziato l'illogicità del contrario assunto a cui si riferisce l'odierno appellante perché il creditore, nel caso di accoglimento parziale della domanda si troverebbe a dover lasciare decorrere il termine stabilito dall'articolo 644 senza notificare il decreto, e, successivamente, divenuto inefficace il decreto per la mancata notificazione, dovrebbe poi proporre nuovamente la domanda per l'intero credito.
§ 7.4 – il quarto motivo è inammissibile
Il tribunale, nella regolamentazione delle spese, di lite ha applicato il criterio della soccombenza. L'appellante chiede, per un verso, la riforma di detto capo accessorio in ragione della fondatezza dell'appello e, sotto tale profilo, il motivo è inammissibile;
per altro verso deduce che la pronuncia di prime cure è errata in quanto vi sarebbero state in subiecta materia “continue oscillazioni giurisprudenziali”. In relazione a tale censura il motivo è inammissibile per difetto di specificità, non risultando illustrate le oscillazioni giurisprudenziali che giustificherebbero la compensazione delle spese di lite – totale o parziale- in ipotesi di condanna al pagamento di fatture insolute emesse sulla base di prestazioni effettivamente rese in adempimento di un contratto. § 8. – Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in favore delle parti appellate costituite sulla base dello scaglione di valore della causa
(fino a € 520.000) nei valori medi per tutte le fasi.
§ 9. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
[... nei confronti di contro la sentenza resa tra le parti dal Controparte_1
Tribunale di Roma n. 11016/2020 pubblicata in data 27/07/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida in € 20.119,00 per compensi, oltre Controparte_1
rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 14/02/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo