Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1355/2024 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA
DEL 13 GIUGNO 2025
All'udienza del 13/06/2025, davanti al Giudice dott. Vincenzo Conte, sono comparsi l'Avv. Fabio Ganci per parte ricorrente e la dott.ssa Cinzia Stopponi per il
[...]
. Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei Controparte_1
procuratori collegati da remoto. I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. L'Avv. Ganci contesta la memoria difensiva del convenuto e si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate. La dott.ssa Stopponi si riporta alla memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per deliberare;
all'esito della camera di consiglio, nessun procuratore presente, dà lettura della sentenza che deposita telematicamente.
Il Giudice
Dr. Vincenzo Conte
pagina 1 di 6
DEL 13 GIUGNO 2025
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 1355/2024 R.G. promossa da (C.F.: , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...] Madonne n. 3, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci e Irene Lo Bue;
RICORRENTE contro
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal CP_2 funzionario delegato, dott.ssa Maria Teresa Figliomeni;
RESISTENTE Avente ad oggetto: personale docente - retribuzione professionale docenti CONCLUSIONI Il procuratore della ricorrente conclude come da ricorso del 21.08.2024: “Reiectis adversis
- accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con
[...]
; Controparte_1
- per l'effetto, condannare il , in favore di parte Controparte_1 ricorrente, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 2.769,42 o in quelle somme maggiori o minori che saranno ritenute di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.” pagina 2 di 6 Il procuratore del resistente conclude come da memoria difensiva del 28.05.2025:
“Voglia L'Ecc.mo Giudice del Lavoro adito,
- Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 21.08.2024, premettendo Parte_1 di aver prestato servizio per 242 giorni nell'a.s. 2020/2021 e per 225 giorni nell'a.s. 2021/2022, in qualità di docente alle dipendenze del Controparte_1
in virtù di reiterati contratti per supplenze brevi e saltuarie, ha dedotto di non
[...] aver percepito per tali supplenze la Retribuzione professionale docenti, compenso accessorio previsto dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola del 15.03.2001 e richiamato nelle successive contrattazioni collettive, in violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18/03/1999 e allegato alla Direttiva europea 1999/70/CEE.
2. Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Controparte_1
che, nel ribadire la legittimità del proprio operato e l'infondatezza della
[...] pretesa attorea, ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. Sul merito 3.1. Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta alla condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di servizio prestati negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, quantificata in complessivi €. 2.769,42 (cfr. conteggio 1).
3.2. La controversia si inscrive all'interno di una cornice fattuale da ritenersi pacifica poiché non oggetto di specifica contestazione tra le parti. Non è infatti controverso, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ed è documentalmente provato che la ricorrente ha intrattenuto rapporti di lavoro subordinato per supplenze brevi e saltuarie alle dipendenze del convenuto nei termini descritti in ricorso CP_1
(cfr. contratti 2). Ciò posto, la domanda attorea di percezione delle somme a titolo di R.P.D. si fonda sulla piena equiparabilità del personale docente di ruolo (o titolare di incarichi annuali fino al 30.06 o al 31.08) al personale supplente il cui rapporto di lavoro sia saltuario e si dipani per una durata contrattuale più breve. Nella prospettazione attorea, attesa l'identità funzionale delle mansioni e dei compiti assolti, l'avvenuta esclusione dal beneficio economico appare del tutto ingiustificata, tanto da costituire violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE.
3.3. La definizione della controversia impone un preliminare richiamo al panorama normativo europeo e alle plurime decisioni della giurisprudenza di legittimità intervenute in subiecta materia. Il contratto a termine è regolato dal diritto dell'Unione Europea a mezzo della direttiva 1999/70/CE e dell'allegato Accordo quadro concluso il 18 marzo 1999, che trova pacifica applicazione anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con la pubblica amministrazione. Nel dettaglio, la clausola 4 punto 1 dell'Accordo dispone quanto segue: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». La Suprema Corte, in adesione all'interpretazione ormai consolidatasi in sede europea, ha statuito che: «a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); ).» (Cass. n. 15231 del 16.07.2020). Occorre quindi valutare se la R.P.D., istituita dall'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001, rientri tra le condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro, così da rendere necessaria una lettura della norma contrattuale orientata al principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. Il citato art. 7 (su cui non ha inciso la successiva contrattazione collettiva, se non nell'entità e per l'inclusione nella base di calcolo del T.F.R.) ha introdotto la Retribuzione professionale docenti «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico», prevedendone l'attribuzione per dodici mensilità e con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999. Tale ultima norma individua i beneficiari della R.P.D. negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto a tempo determinato impiegato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, stabilendo inoltre che venga corrisposto in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e che, per i periodi inferiori al mese, detto compenso sia liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di lavoro prestato. Ne consegue che la R.P.D. è compenso di natura fissa e continuativa, non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente. Concorrendo pertanto a remunerare le mansioni della categoria e del profilo professionale del docente e prescindendo dalla tipologia o dalle peculiarità delle attività assolte (quali progetti, ore aggiuntive o specifici incarichi assegnati), la rientra tra le condizioni di impiego del lavoratore, in ossequio a quanto previsto Pt_2 dalla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE. Con la necessità che il datore di lavoro garantisca parità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, anche laddove questi ultimi siano assunti per prestazioni di natura breve e saltuaria. pagina 4 di 6 A conforto di tale assunto e di una interpretazione dell'art. 7 del CCNL Comparto scuola 2001 in armonia col sistema di tutela antidiscriminatoria edificato in sede europea, la giurisprudenza di legittimità, in questione del tutto sovrapponibile a quella qui scrutinata, ha ribadito che: «L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (Cass. 20015/2018; nello stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
3.4. Non risultano condivisibili, alla luce dei principi di diritto ampiamente esposti, le doglianze del convenuto in ordine all'asserita impossibilità di CP_1 equiparazione delle mansioni svolte dalla ricorrente rispetto al personale di ruolo o con incarico annuale, per la brevità e saltuarietà dei rapporti di lavoro intercorsi. La pretesa attorea è pertanto da ritenersi fondata. La natura fissa e continuativa della Retribuzione professionale docenti, il cui riconoscimento è svincolato dalle modalità di svolgimento della prestazione o dalla tipologia di incarico, rende del tutto irrilevanti, ai fini dell'erogazione dell'emolumento, le argomentazioni del resistente (peraltro non corroborate da alcun elemento di fatto) sul mancato svolgimento di progetti, incarichi specifici, ore extracurriculari o attività di avvio e gestione del servizio scolastico da parte del personale assunto per supplenze brevi e saltuarie. In definitiva quindi si ritiene non dimostrata la sussistenza di ragioni oggettive giustificatrici di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato (sul punto, ancora Cass. n. 15231 del 16.07.2020, secondo cui: «la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).»). Le conclusioni raggiunte impongono, pertanto, l'accoglimento della domanda attorea ed il riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi riconosciute le somme maturate a titolo di R.P.D. per i servizi prestati in forza dei contratti a termine stipulati per supplenze brevi e saltuarie col negli anni scolastici Controparte_1
2020/2021 e 2021/2022. 4. Sul quantum Con riferimento al quantum debeatur i conteggi compiuti da parte ricorrente (conformi alle previsioni degli artt. 25 CCNI 31.08.1999 e 7 CCNL 15.03.2001) non risultano contestati. Parte resistente non ha formulato alcuna contestazione della somma rivendicata, né essa ha prodotto documenti attestanti l'erroneità dei conteggi della pagina 5 di 6 ricorrente. Secondo pacifica giurisprudenza la contestazione dell'an non esonera la parte dal contestare in termini specifici anche il quantum (cfr. Cass. n. 5949/2018, Cass. S.U. n. 761/2002). In definitiva quindi, visto anche il disposto di cui all'art. 63, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, si condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di €. 2.769,42. 5. Sulle spese di lite Le spese di lite devono essere poste a carico del convenuto in ragione della CP_1 soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. n. 147/2022; lo scaglione di riferimento è quello tra € 1.101,00 e € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta: 1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di parte ricorrente a percepire il trattamento di Retribuzione professionale docenti per i contratti a termine stipulati col
[...]
negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, Controparte_1 condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la complessiva somma di €. 2.769,42, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L.724/1994 dalla data del dovuto fino al saldo;
2) CONDANNA il al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte ricorrente, che liquida nella complessiva somma di €. 1.030,00, oltre rimborso del contributo unificato versato, spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori attorei, dichiaratisi antistatari. Modena, 13 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Vincenzo Conte
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente. 2 Cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente. pagina 3 di 6