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31 ottobre 1971
31 ottobre 1971
Art. 73.
L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprieta' ai sensi dello stesso articolo.
L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprieta' ai sensi dello stesso articolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/2004, n. 8979Provvedimento: ITALIANA DD BOLLO 08 9 79 04 LICA 10- IMPOSTA 26- EL D 2 64 DA R. P. D. ESENTE ll.B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a b. ta LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 22 rt. Oggetto a INDENNITA' DI SEZIONE PRIMA CIVILE ESPROPRIAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 9423/01 Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.17549 Dott. Salvatore SALVAGO ->Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. 2086 - Consigliere Ud. 09/10/03 Dott. Carlo PICCININNI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIVA EDOARDO, PIVA VITTORIO, PIVA ALBERTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso l'avvocato DANTE CONTI, rappresentati e …Leggi di più...
- valutazione terreno agricolo·
- art. 5 bis L. 359/1992·
- art. 17 L. 865/1971·
- mancato utilizzo area interclusa·
- occupazione d'urgenza·
- risarcimento danni·
- compensazione spese giudizio·
- espropriazione·
- art. 20 L. 865/1971·
- indennità di espropriazione