Articolo 73 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 72Articolo 74
Versione
31 ottobre 1971
Art. 73.

L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'articolo 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprieta' ai sensi dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1971
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