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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 15.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3088/23 r.g.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Rambone Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Gianlivio Controparte_1
Fasciano
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 13.12.23 l'odierno appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 4832/23 del 12.7.23 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, aveva rigettato il suo ricorso per la inclusione/accantonamento -o in subordine per il versamento al fondo di previdenza complementare ivi individuato delle quote altrettanto determinate- nel tfr della indennità per lavoro notturno per il quale allegava nel periodo gennaio 2012- dicembre 2014 l'inserimento per 15 giorni al mese nel turno 23,00-5,00 alle dipendenze della odierna appellata;
che sino a dicembre 2014 la datrice di lavoro non rispettava il dettato dell'art. 71 ccnl federambiente che, tra gli elementi di calcolo della retribuzione da porre a base per il tfr, indica, anche, il compenso per lavoro notturno nei termini quantitativi (“per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”) dallo stesso ricorrente indicati ed il “compenso per lavoro CP_ festivo”; che la si obbligava a considerare tali maggiorazioni per accordo aziendale ma non vi dava seguito;
rimandava a tabelle e buste paga allegate al ricorso a dimostrare il mancato conteggio datoriale e il fondamento alle proprie spettanze;
invocava l'applicabilità di quel ccnl in base al principio di sufficienza e proporzione della retribuzione ex 36 Cost.; comunque richiamava il parametro della “non occasionalità” di cui all'art. 2120 cod. civ.; quantificava in euro 991,68
l'importo per il quale chiedeva il “corretto” accantonamento.
Il Tribunale rilevava che la resistente avesse documentato l'accantonamento concordato con l'accordo collettivo citato dal ricorrente;
negava fondamento quanto alla invocazione del lavoro festivo leggendo la specifica previsione come riguardante i dipendenti ad una specifica data del 2008, mentre il ricorrente risultava assunto nel 2012. Quanto alla inclusione del lavoro notturno rilevava una mancata, incompleta, dimostrazione della integrazione della fattispecie pattizia e una incongruenza tra conteggi e quanto in buste paga.
La parte appellante lamenta la erroneità di tale esito, rivendicando di avere offerto tutti i necessari ed utili elementi di giudizio per l'accoglimento delle sue pretese. si è costituita anche nel presente grado chiedendo il rigetto dell'appello del CP_1 Pt_1
All'esito della camera di consiglio del 15.4.25 questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è del tutto infondato e, quindi l'esito di questo grado di giudizio -per i motivi che seguono-
è di condivisione di quello raggiunto dal primo Giudice.
Quanto al lavoro festivo va confermato il rigetto in base al chiaro disposto del comma 2 art 71 che esclude per gli assunti da maggio 2008 tale voce di calcolo del tfr (sul punto il primo Giudice:
“l'inclusione delle voci concernenti il compenso per lavoro festivo e l'indennità lavoro normale domenicale nella retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto è prevista dalla normativa contrattuale per il personale in servizio al 30 aprile 2008, tra cui non rientra il ricorrente.”).
Quanto al lavoro notturno analogo l'esito (così la sentenza impugnata:”…si osserva come dagli stessi cedolini in atti risulta escluso che tutti i mesi, per gli anni oggetto di giudizio, il lavoro notturno sia stato reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati.
La società ha, peraltro, dedotto e provato di aver provveduto ad accantonare ai ricorrenti quanto dagli stessi rivendicato con il cedolino di marzo 2015, sotto la voce 7925, in ottemperanza all'accordo sindacale del febbraio 2015 versato in atti………..
………………..si rileva che i conteggi, così come formulati in ricorso e nelle successive integrazioni richieste dal Tribunale, non sono corretti. Difatti, oltre a non tenere conto di quanto versato dalla società, indicano come accantonata mese per mese una quota per TFR inferiore a quella effettivamente accantonata come da busta paga per diverse mensilità e rivendicano il riconoscimento della voce per il notturno anche per i mesi in cui non ricorrono i presupposti di cui alla normativa contrattuale…..”) dovendosi rigettare l'utilizzabilità del metodo di calcolo adottato dal ricorrente per la presenza lavorativa notturna.
Invero, il chiaro tenore letterale della disposizione contrattuale non prevede che il suddetto compenso sia computato nella base di calcolo del TFR posto che “l'elencazione ... è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico-retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa”. L'inclusione delle voci
“compenso per lavoro festivo” e “indennità lavoro normale domenicale” nella retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto è prevista dalla normativa contrattuale per il solo personale in servizio al 30 aprile 2008 (cfr. art. 71, comma 3), tra cui non rientra l'odierno appellante, assunto nel gennaio 2012, al quale si applica, invece, la previsione di cui all'art. 71, comma 2, che tali voci non include.
Quanto al lavoro notturno, va osservato che la norma contrattuale, sia per il personale assunto dal 1° maggio 2008 (cfr. comma 2), sia per quello che era già in servizio al 30 aprile 2008 (cfr. comma 3), prevede che debba essere computato nella base imponibile del trattamento di fine rapporto il compenso per il lavoro notturno “qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la prova - cui era onerato il lavoratore - di aver diritto ad un accantonamento maggiore di quello riconosciuto dall'azienda e riprodotto nelle buste paga non sia stata fornita.
Ed invero, il criterio giuridico di calcolo offerto dal lavoratore non è conforme alla clausola contrattuale.
Dividere per due le ore che l'azienda aveva denunciato all' e poi confrontarlo con le ore di lavoro CP_2
notturno non è affatto corretto, perché il requisito fissato dalla disposizione contrattuale, per ottenere l'accantonamento per ciascun mese, è che il lavoro notturno sia stato reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
Il ricorrente non ha né dedotto, né provato, di aver svolto lavoro notturno nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, tale da sostenere la pretesa avanzata. La società, peraltro, già nel corso del giudizio di primo grado ha dedotto e provato di aver proceduto, in ottemperanza all'accordo sindacale del 19 febbraio 2015, al ricalcolo dell'accantonamento con la busta paga di marzo 2015. Il ricorrente ha rivendicato di avere contestato il cedolino paga di marzo 2015.
Osserva la Corte che, in assenza di una contestazione specifica circa la falsità del cedolino del marzo
2015 contenente il ricalcolo dell'accantonamento a seguito dell'accordo sindacale, il giudice non può ritenere non effettuato detto accantonamento di cui si dà atto in busta paga. In ordine, poi, all'entità del ricalcolo, non appare dirimente la generica doglianza secondo la quale le somme indicate nel cedolino sarebbero inferiori al quantum oggetto del presente giudizio.
Va, invero, ribadito che i conteggi, così come formulati in ricorso, non appaiono corretti.
Difatti, i conteggi del ricorrente - oltre a non tenere conto del ricalcolo di accantonamento di cui alla busta paga di marzo 2015 - considerano, ai fini della retribuzione da prendere a base per il calcolo del tfr, anche la voce “compenso per lavoro festivo” che, invece, non spetta per le ragioni sopra illustrate e, quanto alla voce “compenso per il lavoro notturno”, ne rivendicano il riconoscimento (in misura superiore rispetto a quanto già accantonato dall'azienda) sulla scorta di presupposti diversi da quelli previsti dalla normativa contrattuale.
Non è ipotizzabile l'espletamento di operazioni peritali contabili non essendo stata offerta la prova,
e prima ancora la specifica deduzione, dello svolgimento di lavoro notturno nella misura richiesta dal ccnl e comunque tale da fondare la pretesa ad un accantonamento maggiore di quello già disposto dalla datrice di lavoro.
Le spese del presente grado vengono regolate secondo soccombenza con la liquidazione di cui a dispositivo, in base al valore di causa e considerando l'assenza di istruzione nel grado.
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 240,00 complessivi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 15.4.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 15.4.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3088/23 r.g.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Rambone Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Gianlivio Controparte_1
Fasciano
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 13.12.23 l'odierno appellante di cui in epigrafe impugnava la sentenza n. 4832/23 del 12.7.23 con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di
Giudice del lavoro, aveva rigettato il suo ricorso per la inclusione/accantonamento -o in subordine per il versamento al fondo di previdenza complementare ivi individuato delle quote altrettanto determinate- nel tfr della indennità per lavoro notturno per il quale allegava nel periodo gennaio 2012- dicembre 2014 l'inserimento per 15 giorni al mese nel turno 23,00-5,00 alle dipendenze della odierna appellata;
che sino a dicembre 2014 la datrice di lavoro non rispettava il dettato dell'art. 71 ccnl federambiente che, tra gli elementi di calcolo della retribuzione da porre a base per il tfr, indica, anche, il compenso per lavoro notturno nei termini quantitativi (“per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”) dallo stesso ricorrente indicati ed il “compenso per lavoro CP_ festivo”; che la si obbligava a considerare tali maggiorazioni per accordo aziendale ma non vi dava seguito;
rimandava a tabelle e buste paga allegate al ricorso a dimostrare il mancato conteggio datoriale e il fondamento alle proprie spettanze;
invocava l'applicabilità di quel ccnl in base al principio di sufficienza e proporzione della retribuzione ex 36 Cost.; comunque richiamava il parametro della “non occasionalità” di cui all'art. 2120 cod. civ.; quantificava in euro 991,68
l'importo per il quale chiedeva il “corretto” accantonamento.
Il Tribunale rilevava che la resistente avesse documentato l'accantonamento concordato con l'accordo collettivo citato dal ricorrente;
negava fondamento quanto alla invocazione del lavoro festivo leggendo la specifica previsione come riguardante i dipendenti ad una specifica data del 2008, mentre il ricorrente risultava assunto nel 2012. Quanto alla inclusione del lavoro notturno rilevava una mancata, incompleta, dimostrazione della integrazione della fattispecie pattizia e una incongruenza tra conteggi e quanto in buste paga.
La parte appellante lamenta la erroneità di tale esito, rivendicando di avere offerto tutti i necessari ed utili elementi di giudizio per l'accoglimento delle sue pretese. si è costituita anche nel presente grado chiedendo il rigetto dell'appello del CP_1 Pt_1
All'esito della camera di consiglio del 15.4.25 questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è del tutto infondato e, quindi l'esito di questo grado di giudizio -per i motivi che seguono-
è di condivisione di quello raggiunto dal primo Giudice.
Quanto al lavoro festivo va confermato il rigetto in base al chiaro disposto del comma 2 art 71 che esclude per gli assunti da maggio 2008 tale voce di calcolo del tfr (sul punto il primo Giudice:
“l'inclusione delle voci concernenti il compenso per lavoro festivo e l'indennità lavoro normale domenicale nella retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto è prevista dalla normativa contrattuale per il personale in servizio al 30 aprile 2008, tra cui non rientra il ricorrente.”).
Quanto al lavoro notturno analogo l'esito (così la sentenza impugnata:”…si osserva come dagli stessi cedolini in atti risulta escluso che tutti i mesi, per gli anni oggetto di giudizio, il lavoro notturno sia stato reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati.
La società ha, peraltro, dedotto e provato di aver provveduto ad accantonare ai ricorrenti quanto dagli stessi rivendicato con il cedolino di marzo 2015, sotto la voce 7925, in ottemperanza all'accordo sindacale del febbraio 2015 versato in atti………..
………………..si rileva che i conteggi, così come formulati in ricorso e nelle successive integrazioni richieste dal Tribunale, non sono corretti. Difatti, oltre a non tenere conto di quanto versato dalla società, indicano come accantonata mese per mese una quota per TFR inferiore a quella effettivamente accantonata come da busta paga per diverse mensilità e rivendicano il riconoscimento della voce per il notturno anche per i mesi in cui non ricorrono i presupposti di cui alla normativa contrattuale…..”) dovendosi rigettare l'utilizzabilità del metodo di calcolo adottato dal ricorrente per la presenza lavorativa notturna.
Invero, il chiaro tenore letterale della disposizione contrattuale non prevede che il suddetto compenso sia computato nella base di calcolo del TFR posto che “l'elencazione ... è tassativa e, di conseguenza, restano esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri elementi economico-retributivi previsti nella normativa del CCNL che non sono compresi nell'elencazione stessa”. L'inclusione delle voci
“compenso per lavoro festivo” e “indennità lavoro normale domenicale” nella retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto è prevista dalla normativa contrattuale per il solo personale in servizio al 30 aprile 2008 (cfr. art. 71, comma 3), tra cui non rientra l'odierno appellante, assunto nel gennaio 2012, al quale si applica, invece, la previsione di cui all'art. 71, comma 2, che tali voci non include.
Quanto al lavoro notturno, va osservato che la norma contrattuale, sia per il personale assunto dal 1° maggio 2008 (cfr. comma 2), sia per quello che era già in servizio al 30 aprile 2008 (cfr. comma 3), prevede che debba essere computato nella base imponibile del trattamento di fine rapporto il compenso per il lavoro notturno “qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese”.
Tanto premesso, ritiene la Corte che la prova - cui era onerato il lavoratore - di aver diritto ad un accantonamento maggiore di quello riconosciuto dall'azienda e riprodotto nelle buste paga non sia stata fornita.
Ed invero, il criterio giuridico di calcolo offerto dal lavoratore non è conforme alla clausola contrattuale.
Dividere per due le ore che l'azienda aveva denunciato all' e poi confrontarlo con le ore di lavoro CP_2
notturno non è affatto corretto, perché il requisito fissato dalla disposizione contrattuale, per ottenere l'accantonamento per ciascun mese, è che il lavoro notturno sia stato reso per almeno il 50% dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese.
Il ricorrente non ha né dedotto, né provato, di aver svolto lavoro notturno nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, tale da sostenere la pretesa avanzata. La società, peraltro, già nel corso del giudizio di primo grado ha dedotto e provato di aver proceduto, in ottemperanza all'accordo sindacale del 19 febbraio 2015, al ricalcolo dell'accantonamento con la busta paga di marzo 2015. Il ricorrente ha rivendicato di avere contestato il cedolino paga di marzo 2015.
Osserva la Corte che, in assenza di una contestazione specifica circa la falsità del cedolino del marzo
2015 contenente il ricalcolo dell'accantonamento a seguito dell'accordo sindacale, il giudice non può ritenere non effettuato detto accantonamento di cui si dà atto in busta paga. In ordine, poi, all'entità del ricalcolo, non appare dirimente la generica doglianza secondo la quale le somme indicate nel cedolino sarebbero inferiori al quantum oggetto del presente giudizio.
Va, invero, ribadito che i conteggi, così come formulati in ricorso, non appaiono corretti.
Difatti, i conteggi del ricorrente - oltre a non tenere conto del ricalcolo di accantonamento di cui alla busta paga di marzo 2015 - considerano, ai fini della retribuzione da prendere a base per il calcolo del tfr, anche la voce “compenso per lavoro festivo” che, invece, non spetta per le ragioni sopra illustrate e, quanto alla voce “compenso per il lavoro notturno”, ne rivendicano il riconoscimento (in misura superiore rispetto a quanto già accantonato dall'azienda) sulla scorta di presupposti diversi da quelli previsti dalla normativa contrattuale.
Non è ipotizzabile l'espletamento di operazioni peritali contabili non essendo stata offerta la prova,
e prima ancora la specifica deduzione, dello svolgimento di lavoro notturno nella misura richiesta dal ccnl e comunque tale da fondare la pretesa ad un accantonamento maggiore di quello già disposto dalla datrice di lavoro.
Le spese del presente grado vengono regolate secondo soccombenza con la liquidazione di cui a dispositivo, in base al valore di causa e considerando l'assenza di istruzione nel grado.
PQM
La Corte così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, liquidate in euro 240,00 complessivi oltre accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 15.4.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone