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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
n. R.G. 2864/2024
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile Seconda
IL GIUDICE
rilevato che dalle condizioni contrattuali emerge la previsione cumulativa di interessi di mora al tasso annuale del 14,60% e di una penale pari all'8% da applicare sul capitale residuo (v. all. 3 del ricorso);
rilevato che, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., è stato concesso a parte ricorrente termine fino al 31.1.2025 al fine di integrare la domanda monitoria;
rilevato che, all'esito della integrazione depositata, risulta che il saldo richiesto di €. 36.875,69 costituisce l'esito della sommatoria di penale di decadenza di €. 830,10, di interessi di mora post decadenza di €. 22.398,46, di spese e oneri post decadenza di €. 311,76;
rilevato che alla luce di quanto sopra non può escludersi che nell'ambito del rapporto contrattuale sotteso al ricorso monitorio siano stati addebitati oneri di mora manifestamente eccessivi, tali da integrare la fattispecie di clausola abusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. f), del decr. lgs. n.
206/2005;
rilevato che, all'esito del recente arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, “l'obbligo del rilievo officioso del giudice del monitorio in funzione dell'effettività della tutela del consumatore non si spinge sino a richiedere che l'esercizio dei poteri istruttori, in capo al medesimo giudice, sia tale da rendersi esorbitante rispetto alla struttura, funzione e finalità della fase inaudita altera parte come configurata dal legislatore nazionale, in cui condizione di ammissibilità della domanda d'ingiunzione
è pur sempre la prova scritta (artt. 633, primo comma, n. 1, e 634 c.p.c.). Sicché, ove l'accertamento sulla vessatorietà imponga, per la sua complessità, un'istruzione probatoria non coerente con detta configurazione (ad es., richiedendosi l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.), il giudice dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione, che il ricorrente, se riterrà, potrà comunque riproporre (evidentemente sulla scorta di ulteriori e più congruenti elementi probanti), o, invece, affidarsi alla via ordinaria (art. 640, ultimo comma, c.p.c.)” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 6.4.2023, n.
9479);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Siracusa, 15.4.2025
Il Giudice
Gabriele Patti
Tribunale Ordinario di Siracusa
Sezione Civile Seconda
IL GIUDICE
rilevato che dalle condizioni contrattuali emerge la previsione cumulativa di interessi di mora al tasso annuale del 14,60% e di una penale pari all'8% da applicare sul capitale residuo (v. all. 3 del ricorso);
rilevato che, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., è stato concesso a parte ricorrente termine fino al 31.1.2025 al fine di integrare la domanda monitoria;
rilevato che, all'esito della integrazione depositata, risulta che il saldo richiesto di €. 36.875,69 costituisce l'esito della sommatoria di penale di decadenza di €. 830,10, di interessi di mora post decadenza di €. 22.398,46, di spese e oneri post decadenza di €. 311,76;
rilevato che alla luce di quanto sopra non può escludersi che nell'ambito del rapporto contrattuale sotteso al ricorso monitorio siano stati addebitati oneri di mora manifestamente eccessivi, tali da integrare la fattispecie di clausola abusiva ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. f), del decr. lgs. n.
206/2005;
rilevato che, all'esito del recente arresto delle Sezioni Unite del Supremo Collegio, “l'obbligo del rilievo officioso del giudice del monitorio in funzione dell'effettività della tutela del consumatore non si spinge sino a richiedere che l'esercizio dei poteri istruttori, in capo al medesimo giudice, sia tale da rendersi esorbitante rispetto alla struttura, funzione e finalità della fase inaudita altera parte come configurata dal legislatore nazionale, in cui condizione di ammissibilità della domanda d'ingiunzione
è pur sempre la prova scritta (artt. 633, primo comma, n. 1, e 634 c.p.c.). Sicché, ove l'accertamento sulla vessatorietà imponga, per la sua complessità, un'istruzione probatoria non coerente con detta configurazione (ad es., richiedendosi l'assunzione di testimonianze o l'espletamento di c.t.u.), il giudice dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione, che il ricorrente, se riterrà, potrà comunque riproporre (evidentemente sulla scorta di ulteriori e più congruenti elementi probanti), o, invece, affidarsi alla via ordinaria (art. 640, ultimo comma, c.p.c.)” (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 6.4.2023, n.
9479);
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Siracusa, 15.4.2025
Il Giudice
Gabriele Patti