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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 13891/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12/04/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 28/04/1983 a RHO (MI) cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] ITALIA rappresentata e difesa dall'avv. TRIFFILETTI ANTONIO presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 24/02/1986 a RHO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
7 - LETT. B 20017 RHO, ITALIA
Parte convenuta contumace con i seguenti figli: Contr ata a Milano il 11/10/2013 (C.F. ) C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ). Per_1 C.F._4
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4 maggio 2024
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. dell'11 marzo 2025
1) “Concedere l'affido esclusivo in ragione del totale disinteresse paterno
2) Disporre che il padre possa tenere con sé i figli, a condizione che gli stessi siano disposti a trascorrere del tempo con il padre, senza alcun genere di costrizione o obbligo, secondo le seguenti modalità e con la possibilità di variare i giorni e/o gli orari avvisando la madre almeno 24 ore prima:
a) il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana il martedì ed il giovedì dalle ore
16:00 fino alle ore 20:00, il sig. dovrà prendere e successivamente riaccompagnare i figli CP_1 presso il domicilio materno, dopo aver provveduto alla cena ed essersi occupato, nel pomeriggio, dello svolgimento dei compititi dei figli e/o delle attività ricreative;
b) altri periodi pe
3) Disporre a carico del signor , a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli, CP_1
l'ammontare mensile pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), il versamento totale dell'assegno unico, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (a titolo esemplificativo, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, gite, ricreative, sportive), debitamente documentate. L'importo come sopra determinato dovrà essere corrisposto direttamente all'odierna ricorrente, anticipatamente, a mezzo bonifico, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente in conformità all'indice Istat costo vita.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal mese di agosto 2012 fino al mese di agosto del 2022, stabilendo la residenza familiare presso l'unità immobiliare sita in Rho (MI) in Via Alpi n.
7, di proprietà della sig.ra e dalla loro unione sono nati a Milano Mya il Parte_1
11/10/2013 e il 23/06/2016, riconosciuti da entrambi i genitori. Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 12 aprile 2024, ha chiesto Parte_1 la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento;
In data 27 settembre 2024 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue: io non so dove abiti il , forse presso sua madre in Via Larga o in Via Vincenzo Monti a Mazzo CP_1 di Rho.
Mi risulta sia tornato lì da circa due anni, dopo che ci siamo lasciati e abbiamo interrotto la convivenza.
Con il padre quando ci siamo lasciati circa due anni fa eravamo in buoni rapporti, ma che poi via via si sono deteriorati perché lui non si fa vivo con me per vedere i figli e non è presente per i bambini.
Ormai il rapporto padre-figli si riduce ad una telefonata la sera, sul cellulare di mia figlia, quindi io
a volte non mi accorgo neanche di quanto si sentano.
Vedo che purtroppo i miei figli si sono abituati a stare con me visto che il padre non è presente e quindi non lo cercano più.
Io non sento il padre da luglio circa, da quando gli ho chiesto di contribuire per i libri scolastici dei figli e per il pagamento della mensa, ma lui non ha mai risposto né ai messaggi né ad un paio di chiamate che gli ho fatto, Io ho voluto chiedere nel ricorso l'affidamento congiunto per non creare ulteriori disagi fra me e il padre, ma visto il suo disinteresse e visto che non è presente nella vita dei bambini, ne chiedo
l'affidamento esclusivo.
Poi se il padre vorrà vederli, io gli ho sempre lasciato le porte aperte, ma ho visto che non hanno portato a nessun risultato.
Premetto che la decisione di lasciare la famiglia è stata una decisione del padre.
Adesso mia figlia frequenta la prima media, è capitato che la scuola mi chiedesse anche la firma del padre per lasciare uscire i ragazzi autonomamente da scuola, io l'ho chiesta al padre, ma anche se lui mi ha risposto che l'avrebbe fatto, non ho mai ricevuto questa firma. Ho fatto presente con un certo anticipo al padre che c'era da saldare la mensa scolastica, per poter iscrivere mio figlio all'anno successivo e nonostante le rassicurazioni del padre, non ha mai pagato
e ho dovuto fare fronte io alla spesa, come quella per i libri scolastici e tutto il resto.
So da terzi che il padre lavora in un supermercato, il IG di Pero, ma non so che contratto abbia
o che turni faccia.
Io ho una cessione del quinto che ho fatto per consentirgli di aprire un'edicola di circa 217 euro al mese, che non mi ha mai restituito e non so se la licenza è stata venduta.
Io vivo con mia madre e i miei figli, in un appartamento di proprietà, di cui una parte l'ho ereditata da mio padre insieme a mio fratello e mia madre.
Io lavoro in un supermercato, con un contratto part time di 30 ore settimanali e guadagno circa,
1000/1100 euro al mese.
Percepisco l'assegno unico per i miei figli che ammonta a 462 euro al mese. All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 29 ottobre 2024 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 139 c.p.c.), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al GOT aggiungendo quanto segue:
In questi mesi la situazione è peggiorata. ha iniziato ad avere problemi scolastici. Per_1
Le maestre mi hanno detto che sono stati riscontrate delle fatiche rispetto ai compagni: mi hanno detto di fare dei controlli logopedici e di potenziamento della sua sicurezza.
Hanno anche trovato un attaccamento morboso nei miei confronti legato anche alla morte di mio papà
Il padre è stato avvisato da me che c'era bisogno della firma per l' : lui non ha firmato. Pt_2
L'atra settimana ha rischiato di non andare in gita perché il padre non firmava. Lui mi ha Per_1 detto “ stai serena”. Pers Lui non parla con me. Chiama e le dice passo.
Io non li vede sereni quando vanno con il papà
Lui ha presentato ai figli il nuovo compagno, non si fa vedere, soldi non ce ne sono e non si fa trovare.
Voglio dire che è lui che è andato via di casa.
(…)
ADR: lui non li ha mai tenuti da quando ci siamo separati al massimo fauna cena.
In ricorso io speravo di trovare accordi ma non è servito a nulle.
vorrei l'affido esclusivo che li veda due pomeriggi alla settimana come ho detto ma senza pernottamenti. Vorrei decidere io vedendo come stanno i miei figli.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte e la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
*******
Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. Il padre dall'uscita di casa, quasi tre anni fa:
1) non ha mai versato alcun importo per il mantenimento dei bambini né si è assunto l'onere dei costi delle loro necessità;
2) non ha mai espresso il desiderio/necessità di disciplinare il proprio diritto di visita con i figli (e il rapporto padre -figli si riduce ad una telefonata serale)
3) ha mostrato un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione dei minori, delegando totalmente l'accudimento alla madre e trascurando i propri doveri genitoriali.
• Che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, nel caso di specie, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo i figli, disinteressandosi di ogni aspetto rilevante della vita dei figli minori e financo per il loro sostentamento e per il loro benessere psico fisico, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale i figli non coabitino stabilmente (cfr. Cass. 977/2017, Cass.
26587/09; Cass. 16593/08;).
• che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita dei minori impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che, quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre /figli, tenuto conto della circostanza che il resistente vede i figli solo sporadicamente, appare necessaria rimetterla alla madre, e dovrà essere subordinata alla fattiva manifestazione della seria volontà del resistente di riprendere una relazione stabile con i figli minori;
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua anche vista l'età dei minori (di 8 e 11 anni);
Con riferimento al mantenimento della prole
• che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013),
• che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
• che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
• che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre svolge la professione di operaia con contratto part time di 30 ore settimanali, ha un reddito lavorativo annuo pari a circa € 11.769,60. Abita assieme alla madre che l'aiuta nella gestione dei figli, in un appartamento ereditato dal padre, intestato a lei, alla madre ed al fratello. Percepisce l'assegno unico che ammonta a circa 462 euro al mese. Il padre: giovane uomo di 38 anni, da quanto riferito dalla ex compagna abita assieme alla madre e attualmente lavora presso un supermercato
IG (dove la notifica è stata effettuata), e comunque, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica dei minori;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambini di 8 e 11 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
• che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 450 euro al mese (225 euro per figlio) importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano dettagliate in dispositivo;
• che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di Aprile 2024 - il ricorso è stato depositato il 12/04/2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite
• che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337- CP_1 bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Contr 1. Affida i figli nata a [...] il [...] e , nato a Milano il [...], in [...] Per_1 esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Rho (Mi), via Alpi n. 7, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, con solo diritto del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre- figli, ferma la tutela dell'interesse del figli e subordinandola alla manifestazione della seria volontà del padre di riprendere una relazione stabile con i figli minori;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di CP_1 aprile 2024, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di euro 450 mensili (euro 225 a figlio), oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione Aprile 2025); 4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 5. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, venga percepito nella misura del 100% dalla madre;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite
Provvedimento immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 12 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott Laura . Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 12/04/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 28/04/1983 a RHO (MI) cittadino: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] ITALIA rappresentata e difesa dall'avv. TRIFFILETTI ANTONIO presso cui è domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 24/02/1986 a RHO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N.
7 - LETT. B 20017 RHO, ITALIA
Parte convenuta contumace con i seguenti figli: Contr ata a Milano il 11/10/2013 (C.F. ) C.F._3
nato a [...] il [...] (C.F. ). Per_1 C.F._4
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 4 maggio 2024
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA
RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. dell'11 marzo 2025
1) “Concedere l'affido esclusivo in ragione del totale disinteresse paterno
2) Disporre che il padre possa tenere con sé i figli, a condizione che gli stessi siano disposti a trascorrere del tempo con il padre, senza alcun genere di costrizione o obbligo, secondo le seguenti modalità e con la possibilità di variare i giorni e/o gli orari avvisando la madre almeno 24 ore prima:
a) il padre potrà tenere con sé i figli due pomeriggi a settimana il martedì ed il giovedì dalle ore
16:00 fino alle ore 20:00, il sig. dovrà prendere e successivamente riaccompagnare i figli CP_1 presso il domicilio materno, dopo aver provveduto alla cena ed essersi occupato, nel pomeriggio, dello svolgimento dei compititi dei figli e/o delle attività ricreative;
b) altri periodi pe
3) Disporre a carico del signor , a titolo di contribuzione per il mantenimento dei figli, CP_1
l'ammontare mensile pari ad € 700,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), il versamento totale dell'assegno unico, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (a titolo esemplificativo, le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, gite, ricreative, sportive), debitamente documentate. L'importo come sopra determinato dovrà essere corrisposto direttamente all'odierna ricorrente, anticipatamente, a mezzo bonifico, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese e rivalutato annualmente in conformità all'indice Istat costo vita.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal mese di agosto 2012 fino al mese di agosto del 2022, stabilendo la residenza familiare presso l'unità immobiliare sita in Rho (MI) in Via Alpi n.
7, di proprietà della sig.ra e dalla loro unione sono nati a Milano Mya il Parte_1
11/10/2013 e il 23/06/2016, riconosciuti da entrambi i genitori. Per_1
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 12 aprile 2024, ha chiesto Parte_1 la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento;
In data 27 settembre 2024 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha dichiarato quanto segue: io non so dove abiti il , forse presso sua madre in Via Larga o in Via Vincenzo Monti a Mazzo CP_1 di Rho.
Mi risulta sia tornato lì da circa due anni, dopo che ci siamo lasciati e abbiamo interrotto la convivenza.
Con il padre quando ci siamo lasciati circa due anni fa eravamo in buoni rapporti, ma che poi via via si sono deteriorati perché lui non si fa vivo con me per vedere i figli e non è presente per i bambini.
Ormai il rapporto padre-figli si riduce ad una telefonata la sera, sul cellulare di mia figlia, quindi io
a volte non mi accorgo neanche di quanto si sentano.
Vedo che purtroppo i miei figli si sono abituati a stare con me visto che il padre non è presente e quindi non lo cercano più.
Io non sento il padre da luglio circa, da quando gli ho chiesto di contribuire per i libri scolastici dei figli e per il pagamento della mensa, ma lui non ha mai risposto né ai messaggi né ad un paio di chiamate che gli ho fatto, Io ho voluto chiedere nel ricorso l'affidamento congiunto per non creare ulteriori disagi fra me e il padre, ma visto il suo disinteresse e visto che non è presente nella vita dei bambini, ne chiedo
l'affidamento esclusivo.
Poi se il padre vorrà vederli, io gli ho sempre lasciato le porte aperte, ma ho visto che non hanno portato a nessun risultato.
Premetto che la decisione di lasciare la famiglia è stata una decisione del padre.
Adesso mia figlia frequenta la prima media, è capitato che la scuola mi chiedesse anche la firma del padre per lasciare uscire i ragazzi autonomamente da scuola, io l'ho chiesta al padre, ma anche se lui mi ha risposto che l'avrebbe fatto, non ho mai ricevuto questa firma. Ho fatto presente con un certo anticipo al padre che c'era da saldare la mensa scolastica, per poter iscrivere mio figlio all'anno successivo e nonostante le rassicurazioni del padre, non ha mai pagato
e ho dovuto fare fronte io alla spesa, come quella per i libri scolastici e tutto il resto.
So da terzi che il padre lavora in un supermercato, il IG di Pero, ma non so che contratto abbia
o che turni faccia.
Io ho una cessione del quinto che ho fatto per consentirgli di aprire un'edicola di circa 217 euro al mese, che non mi ha mai restituito e non so se la licenza è stata venduta.
Io vivo con mia madre e i miei figli, in un appartamento di proprietà, di cui una parte l'ho ereditata da mio padre insieme a mio fratello e mia madre.
Io lavoro in un supermercato, con un contratto part time di 30 ore settimanali e guadagno circa,
1000/1100 euro al mese.
Percepisco l'assegno unico per i miei figli che ammonta a 462 euro al mese. All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 29 ottobre 2024 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del CP_1 decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 139 c.p.c.), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già riferito al GOT aggiungendo quanto segue:
In questi mesi la situazione è peggiorata. ha iniziato ad avere problemi scolastici. Per_1
Le maestre mi hanno detto che sono stati riscontrate delle fatiche rispetto ai compagni: mi hanno detto di fare dei controlli logopedici e di potenziamento della sua sicurezza.
Hanno anche trovato un attaccamento morboso nei miei confronti legato anche alla morte di mio papà
Il padre è stato avvisato da me che c'era bisogno della firma per l' : lui non ha firmato. Pt_2
L'atra settimana ha rischiato di non andare in gita perché il padre non firmava. Lui mi ha Per_1 detto “ stai serena”. Pers Lui non parla con me. Chiama e le dice passo.
Io non li vede sereni quando vanno con il papà
Lui ha presentato ai figli il nuovo compagno, non si fa vedere, soldi non ce ne sono e non si fa trovare.
Voglio dire che è lui che è andato via di casa.
(…)
ADR: lui non li ha mai tenuti da quando ci siamo separati al massimo fauna cena.
In ricorso io speravo di trovare accordi ma non è servito a nulle.
vorrei l'affido esclusivo che li veda due pomeriggi alla settimana come ho detto ma senza pernottamenti. Vorrei decidere io vedendo come stanno i miei figli.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il
Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, ordinato la discussione orale.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte e la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
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Ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. Il padre dall'uscita di casa, quasi tre anni fa:
1) non ha mai versato alcun importo per il mantenimento dei bambini né si è assunto l'onere dei costi delle loro necessità;
2) non ha mai espresso il desiderio/necessità di disciplinare il proprio diritto di visita con i figli (e il rapporto padre -figli si riduce ad una telefonata serale)
3) ha mostrato un sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione dei minori, delegando totalmente l'accudimento alla madre e trascurando i propri doveri genitoriali.
• Che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori, nel caso di specie, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo i figli, disinteressandosi di ogni aspetto rilevante della vita dei figli minori e financo per il loro sostentamento e per il loro benessere psico fisico, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale i figli non coabitino stabilmente (cfr. Cass. 977/2017, Cass.
26587/09; Cass. 16593/08;).
• che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale.
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare il sostanziale disinteresse paterno per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita dei minori impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che, quanto alla scansione di modalità e tempistiche di frequentazione padre /figli, tenuto conto della circostanza che il resistente vede i figli solo sporadicamente, appare necessaria rimetterla alla madre, e dovrà essere subordinata alla fattiva manifestazione della seria volontà del resistente di riprendere una relazione stabile con i figli minori;
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua anche vista l'età dei minori (di 8 e 11 anni);
Con riferimento al mantenimento della prole
• che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013),
• che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
• che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
• che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre svolge la professione di operaia con contratto part time di 30 ore settimanali, ha un reddito lavorativo annuo pari a circa € 11.769,60. Abita assieme alla madre che l'aiuta nella gestione dei figli, in un appartamento ereditato dal padre, intestato a lei, alla madre ed al fratello. Percepisce l'assegno unico che ammonta a circa 462 euro al mese. Il padre: giovane uomo di 38 anni, da quanto riferito dalla ex compagna abita assieme alla madre e attualmente lavora presso un supermercato
IG (dove la notifica è stata effettuata), e comunque, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica dei minori;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambini di 8 e 11 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
• che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 450 euro al mese (225 euro per figlio) importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano dettagliate in dispositivo;
• che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di Aprile 2024 - il ricorso è stato depositato il 12/04/2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite
• che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337- CP_1 bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Contr 1. Affida i figli nata a [...] il [...] e , nato a Milano il [...], in [...] Per_1 esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Rho (Mi), via Alpi n. 7, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, con solo diritto del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre- figli, ferma la tutela dell'interesse del figli e subordinandola alla manifestazione della seria volontà del padre di riprendere una relazione stabile con i figli minori;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di CP_1 aprile 2024, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il 20 di ogni mese l'importo di euro 450 mensili (euro 225 a figlio), oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione Aprile 2025); 4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno nelle spese extra assegno come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
o spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
o spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
o spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
o spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
o spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
o spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 5. Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia, in difetto di diversi accordi tra le parti, venga percepito nella misura del 100% dalla madre;
6. Dichiara irripetibili le spese di lite
Provvedimento immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 12 marzo 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott Laura . Maria Cosmai