Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/05/2025, n. 3293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3293 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 395/2020 TRA Parte_1
(Avv.ti Massimo Greco, Stefano Chierici, Amilcare Sada ed Elena Drusian) PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(Avv. Francesca Ticconi) PARTE APPELLATA E
CP_2
(Avv.ti Massimo Greco, Stefano Chierici, Amilcare Sada ed Elena Drusian) PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1040/19 emessa dal Tribunale di Civitavecchia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 1040/2019, ha definito il giudizio introdotto da nei confronti di ed ha così statuito “ accoglie Controparte_1 CP_2
l'opposizione alla esecuzione proposta dalla dichiara la nullità del Controparte_1 contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato dalla con la Controparte_1 [...] in data 7 luglio 2005 e la nullità dell'atto di precetto notificato ad Controparte_3 istanza della in data 1 marzo 2012; accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e CP_2 dichiara anche a seguito di tale opposizione la nullità dell'atto di precetto notificato ad istanza della in data 1 marzo 2012; rigetta tutte le altre domande;
CP_2 condanna la al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla CP_2 CP_1 che si liquidano in euro 28.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e Cpa per compenso ed euro 155,00 per spese. “. ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della sentenza, Parte_1
“NEL MERITO: in via principale, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo stipulato da e in data 7 luglio 2005 è valido ed efficace;
Parte_2 Controparte_3
) della somma di Euro 1.387.602,52, a titolo di capitale, oltre agli interessi al
[...] saggio convenzionale di mora di cui al TU (o eventualmente al minor saggio che sarà ritenuto corretto da questa Corte, anche in virtù della clausola di salvaguardia di cui al TU) e all'anatocismo ex art. 1283 c.c. o, in subordine, al tasso d'interesse legale e all'anatocismo ex art. 1283 c.c.; in subordine, dichiarare la nullità solo parziale del contratto di mutuo ex art. 1419 c.c., limitatamente all'importo di Euro 500.000 impiegato per l'acquisto di prodotti finanziari in violazione dell'art. 1322 c.c.; per l'effetto, in adempimento alle obbligazioni di cui alla porzione di TU dichiarata valida ed efficace, condannare la al pagamento della somma di Euro CP_1
887.602,52, pari alla differenza tra il capitale insoluto e l'importo di Euro 500.000 impiegato per l'acquisto di prodotti finanziari in violazione dell'art. 1322 c.c., oltre a interessi al saggio convenzionale di cui al TU (o eventualmente al minor saggio che sarà ritenuto corretto da questa Corte, anche in virtù della clausola di salvaguardia di cui al TU) e all'anatocismo ex art. 1283 c.c. o, in subordine, al tasso d'interesse legale e all'anatocismo ex art. 1283 c.c.; inoltre, condannare CP_1 alla restituzione ex art. 2033 c.c. a favore di dell'importo di Euro 500.000 impiegato per l'acquisto di prodotti finanziari in violazione dell'art. 1322 c.c., oltre interessi legali e all'anatocismo ex art. 1283 c.c.; in via di ulteriore subordine, in caso di rigetto del primo motivo d'appello e conferma dell'integrale nullità del mutuo, condannare alla restituzione ex art. 2033 c.c. a favore di dell'importo CP_1 di Euro 1.387.602,52, o del diverso importo che sarà accertato in corso di causa, oltre interessi legali e all'anatocismo ex art. 1283 c.c.; IN OGNI CASO: autorizzare la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, e 345, ult. comma, c.p.c. di per la produzione dei docc. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 per la ragioni esposte in narrativa;
rigettare tutte le avverse domande, eccezioni, pretese e istanze, anche istruttorie, ivi incluse le eventuali domande ed eccezioni che saranno riproposte da ex art. 346 c.p.c. e/o eventuali appelli incidentali1; con vittoria di spese e CP_1 competenze di entrambi i gradi di giudizio.”. Instaurato il contraddittorio, si sono costituite: la società che ha domandato “a) in via preliminare, dichiarare Controparte_1 inammissibile l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1040 Parte_1 emessa dal Tribunale di Civitavecchia, Dott. Francesco Vigorito, in data 8 luglio 2019 e pubblicata in data 20 luglio 2019, per carenza della legittimazione a proporre l'impugnazione stante la mancanza di valida prova della cessione e del contenuto della stessa per i motivi esposti in narrativa;
b) nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1040 emessa dal Parte_1
Tribunale di Civitavecchia, Dott. Francesco Vigorito, in data 8 luglio 2019 e pubblicata in data 20 luglio 2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
conseguentemente, condannare la al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di giudizio.”; e la società che ha formulato le stesse conclusioni dell'appellante. CP_2
La causa è stata trattenuta in decisione senza termini di legge. Così come si narra nella sentenza ” Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi..la ha convenuto in giudizio la a dedotto Controparte_1 CP_2 la opponente che: la con atto di precetto..aveva intimato..il pagamento, entro CP_2 dieci giorni, della somma di Euro 1.429.736,12, oltre interessi di mora dalla scadenza del termine intimato sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese, i diritti e gli onorari successivi alla notifica dell'atto, a titolo di rate non pagate del contratto di mutuo ipotecario fondiario erogato dalla in data 7 luglio 2005, con Controparte_3
l'avvertenza che in difetto avrebbe provveduto ad esecuzione forzata;
la aveva CP_2 dichiarato di essere titolare della posizione creditoria derivante dal contratto di mutuo stipulato dalla per avere provveduto al pagamento di Euro Controparte_3
1.387.602,52, pari all'importo dovuto dalla a titolo di capitale residuo, Controparte_1 oltre all'importo di Euro 28.766,68, a titolo di interessi di mora, in surroga del debitore;
la non vanta nei confronti della debitrice un valido titolo esecutivo ovvero un CP_2 titolo esecutivo autonomo, diverso dal contratto di mutuo stipulato dalla Banca del
Gottardo e che, pertanto, nel caso di specie, non potendo il creditore surrogato godere dei privilegi processuali e di tutela espropriativa ex art. 58 T.U., la mancata notifica del titolo esecutivo costituisce causa di improcedibilità dell'azione esecutiva;
il contratto di mutuo del 7 luglio 2005 deve essere dichiarato nullo per contrasto con l'art. 1322 c.c., in quanto la causa negoziale dello stesso non è meritevole di tutela da parte dell'ordinamento e che, in ogni caso, il tasso di interesse convenuto con contratto sopra menzionato è superiore al tasso soglia usura e, pertanto, del tutto illegittimo….. La società opponente ha sostenuto, quindi, in primo luogo l'illiceità dell'operazione finanziaria posta in essere dalla , la quale ha Controparte_3 espressamente vincolato la concessione del mutuo all'acquisto da parte della
[...] di propri prodotti finanziari. Inoltre ha sostenuto l'aleatorietà dell'operazione. La Pt_2 società opponente ha fatto rilevare che una società nello svolgimento della propria attività non può ritenere vantaggioso richiedere ad un Istituto di credito liquidità per 1.800.000,00 euro e, contestualmente, determinarsi ad immobilizzarne circa un terzo (500.000,00 euro) in gestioni patrimoniali della , il rendimento Controparte_3 delle quali non avrebbe potuto coprire i gravosissimi interessi ultralegali, oneri e competenze che la stessa società si era impegnata a corrispondere sul ben più consistente importo di Euro 1.800.000,00. “. Espletata la ctu, tecnico contabile, veniva, poi, resa a definizione del giudizio la sentenza gravata. Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda così motivando “Il contratto oggetto di causa è nullo. Come affermato dalla Corte di Cassazione, dal cui orientamento - ormai consolidato - non vi è ragione di discostarsi, è invalido il mutuo concesso al cliente, il quale, con tale erogazione, acquista prodotti finanziari di dubbia redditività, emessi dalla stessa banca…A fondare il complessivo giudizio di non meritevolezza della causa concreta è la considerazione del prepotere della banca finanziatrice, che costringe il soggetto che ha chiesto ed ottenuto il mutuo di destinare una parte delle somme mutuate ad un investimento a rischio di perdita in quanto il potenziale guadagno dell'investimento nella normalità dei casi è inferiore al tasso passivo di interesse sul mutuo. Il principio è stato ribadito più volte dalla giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato …che questo tipo di contratto non è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., perché la struttura
..pone l'alea della operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti. Né il rischio dell'inadempimento del risparmiatore può farsi rientrare nell'alea contrattuale, così incidendo nel meccanismo funzionale del rapporto, atteso che l'interesse al corretto adempimento del proprio debitore è circostanza comune ad ogni contratto. Deve, peraltro, considerarsi come l'ipotesi che l'investimento finanziario consenta al cliente di recuperare l'ammontare degli interessi passivi che maturano sulla somma mutuata e destinata alla effettuazione di tali investimenti è estremamente remota. In sostanza il cliente è obbligato, per ottenere il mutuo, a destinarne una parte alla effettuazione di investimenti finanziari su “prodotti” della banca mutuante con una operazione che per il cliente è quasi certamente in perdita.
Pertanto il rapporto che consegue ai negozi collegati non è certamente meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.…Pertanto deve dichiararsi la nullità del contratto di mutuo ipotecario fondiario stipulato dalla con la Controparte_1 Controparte_3 in data 7 luglio 2005. Alla nullità del contratto che era il titolo esecutivo in base
[...] al quale era stato intimato il pagamento consegue la nullità dell'atto di precetto….La parte convenuta per l'ipotesi di declaratoria di nullità del contratto di mutuo ha chiesto in via subordinata riconvenzionale accertare il diritto di al pagamento di capitale e interessi per l'intero importo specificato nell'atto di precetto, e per l'effetto..condannare al pagamento della somma ivi indicata….In generale CP_1 in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto ed in caso di qualsiasi altra causa la quale faccia venir meno il vincolo originariamente esistente,
l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo. La domanda di ripetizione di indebito non è stata formulata... “.
Ha poi proseguito “Con l'opposizione agli atti esecutivi la società opponente ha sostenuto che la non vanta nei confronti della debitrice un valido titolo CP_2 esecutivo ovvero un titolo esecutivo autonomo, diverso dal contratto di mutuo stipulato dalla e che, pertanto, nel caso di specie, non potendo il Controparte_3 creditore surrogato godere dei privilegi processuali e di tutela espropriativa ex art. 58 T.U., la mancata notifica del titolo esecutivo costituisce causa di improcedibilità dell'azione esecutiva. Il primo comma dell'art. 41 del D. Lg. 385/93 dispone che “nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è esclusa la notificazione del titolo esecutivo”…L'opponente ha eccepito che il creditore surrogato non può godere dei privilegi processuali del creditore cedente compresa la deroga all'obbligo di notificare il titolo esecutivo. Nel caso in esame la Controparte_4
originario mutuante, è stata fusa per incorporazione in con efficacia dal
[...] CP_5
1 luglio 2009 e quest'ultima, pertanto, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della prima;
successivamente la è stata incorporata, con efficacia dal 1 CP_5 gennaio 2010, dalla Tuttavia nel caso in esame non Controparte_6 agisce la a la che ha dichiarato di essere titolare Controparte_7 CP_2 della posizione creditoria derivante dal contratto di mutuo stipulato da CP_1
e la per avere provveduto al pagamento..L'ipotesi di
[...] Controparte_3 pagamento con surrogazione non sembra possa essere ricondotta nell'ambito del disposto dell'art. 58 del D. Lg. 385/93 che riguarda ipotesi tipiche….Pertanto, deve ritenersi che alla situazione in esame non possa applicarsi il privilegio processuale di cui all'art. 41 del D. Lg. 385/93…i privilegi processuali regolati dall'articolo 41 TUB non sono trasmissibili ai cessionari….Pertanto anche l'opposizione agli atti esecutivi deve essere accolta. “. L'appellante ha criticato la sentenza con i seguenti motivi. Con il primo, ha asserito che il contratto di mutuo era valido ed efficace ed ha così argomentato. Con contratto in data 7 luglio 2005 la Banca del Gottardo IA aveva concesso ad un mutuo di euro 1.800.000. Di tale importo, euro 500.000 erano stati investiti Pt_2 presso lo stesso istituto Mutuante, mentre il residuo importo di euro 1.300.000 era stato bonificato ad , che lo aveva girato presso altri conti a proprio nome. Pt_2
Contestualmente alla conclusione del contratto aveva avuto luogo il trasferimento dell'intera somma erogata a favore di (oggi ), con ciò realizzandosi la Pt_2 CP_1 fattispecie del contratto di mutuo disciplinata dagli artt. 1813 e s.s. c.c..; fattispecie diversa dai casi decisi dalla Cassazione richiamata in sentenza perché solo una parte delle somme mutuate da (appena euro 500.000 su euro 1.800.000 CP_1 complessivi), era stato utilizzato per le gestioni patrimoniali, il resto era stato bonificato alla debitrice che si era resa inadempiente. Nel caso della CP_3
, venivano, poi, costituiti ipoteca e pegno su titoli per un valore pari solo ad
[...] una frazione della somma mutuata per complessivi euro 200.000. Né si poteva parlare nel caso di specie di “alea contrattuale unilaterale”. Al contrario, il rischio insito nell'operazione era equamente suddiviso tra le parti. In subordine, la ritenuta nullità avrebbe potuto riguardare esclusivamente la porzione dell'importo mutuato destinato all'investimento e non anche i restanti euro 1.300.000,00 incassati e utilizzati;
talché considerato l'importo residuo, sottratti gli importi confluiti nelle gestioni patrimoniali, dovuta sarebbe la somma di € 887.602,52. Con il secondo, ha eccepito che la menzionata domanda di condanna formulata avrebbe dovuto essere interpretata come comprensiva della domanda di restituzione ex art. 2033 c.c., posto che era stata svolta sul presupposto della nullità dell'atto di precetto. L'eccezione di carenza della legittimazione a proporre l'appello da parte di
[...]
è fondata. Parte_1
La ha eccepito che non era valida la prova della cessione e del Controparte_1 contenuto della stessa “non potendo ritenersi ammissibile in questa sede la produzione documentale del richiamato atto di trasferimento e della sua relativa iscrizione.”. I documenti allegati (n. 40 e 41) all'atto di appello, erano documenti nuovi tardivamente prodotti e, quindi, inammissibili in sede di gravame;
l'istanza di remissione in termini avanzata sul punto dalla doveva essere rigettata ostando all'accoglimento della stessa l'esplicita statuizione dell'art. 345 comma 3 c.p.c.. L'odierna appellante, a dire sempre della , infatti, se realmente succeduta CP_1
a titolo particolare alla nel corso del giudizio di primo grado, avrebbe potuto intervenire nello stesso, provando la dichiarata cessione mediante la produzione documentale dell'atto di trasferimento che, diversamente da quanto affermato, sarebbe risultata in quella sede pacificamente ammissibile, trattandosi di documento di formazione successiva allo spirare dei termini per il deposito delle memorie istruttorie. Inoltre, sempre l'appellata, ha, poi, argomentato che comunque nel caso di ammissione, l'atto di trasferimento del 5 aprile 2017 e l'estratto dal Registro di Commercio del Canton Ticino non erano idonei a costituire “un valido titolo della cessione per carenza dei requisiti minimi di forma e pubblicità pretesi dal nostro ordinamento.”. Seppure per quanto affermato, dalla stessa , il contratto di cessione di patrimonio presentava somiglianze con il contratto di cessione d'azienda o di ramo d'azienda previsti dal nostro ordinamento, i documenti depositati comunque risultavano privi della forma pubblica richiesta dall'ordinamento italiano per la validità della cessione di azienda, nonché carenti sotto il profilo dell'adempimento agli obblighi pubblicitari previsti. L'atto di trasferimento del 5 aprile 2017 era una scrittura privata non autenticata che, pertanto, non garantiva alcuna certezza sia circa la sua provenienza che per la sua effettiva datazione. Tale atto, ha proseguito l'appellata, non assoggettato ad un preventivo controllo di legalità, sia formale, sia sostanziale, non poteva sostituirsi all'atto pubblico richiesto dal nostro ordinamento nelle fattispecie, ex adverso citate, della cessione di azienda ovvero della cessione di crediti in blocco. Anche la pretesa iscrizione di tale scrittura privata “nel Registro di Commercio del Canton Ticino non può soddisfare gli obblighi pubblicitari imposti dall'ordinamento italiano tanto per la cessione di azienda (iscrizione nel registro delle imprese che si sostituisce alla notificazione) quanto per la cessione in blocco dei crediti degli istituti bancari (pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)…”. Gli atti non risultavano sufficienti a provare l'avvenuta cessione e il contenuto della stessa. Peraltro, (sempre la , ha rappresentato che la generica Controparte_1 indicazione della cessione alle posizioni “di tutti i clienti bancari” ad esclusione dei
“clienti bancari esclusi”, con rinvio alla lista contenente solo i codici numerici, non consentiva di verificare (anche ammettendo l'esistenza del contratto di cessione) se fra le posizioni cedute vi era anche quella azionata. Innanzitutto, va richiamato il principio del Giudice di legittimità (Cass. 17062/2019) secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello di cui all'art. 345 c.p.c. si riferisce soltanto ai documenti relativi al merito della causa e non a quelli utili a dimostrare la legittimazione processuale, la cui produzione è soggetta a decadenza nel solo caso in cui non venga effettuata entro il termine assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con la quale il giudice d'appello aveva confermato la sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione processuale di una società per azioni che aveva agito in giudizio quale rappresentante dell dopo aver respinto la richiesta di produzione CP_8 di documenti ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dalla stessa avanzata al fine di dimostrare la legittimazione contestata).”. Dacché ne deriva che i documenti prodotti da al fine di dimostrare l'asserita legittimazione a proporre l'appello devono ritenersi ammissibili. Con il contratto di trasferimento di patrimonio (cfr. all. 40) datato 5 aprile 2017, intercorso tra ed indicate la prima come Trasferente e come CP_2 Parte_1 banca svizzera autorizzata con sede a Lugano organizzata nella forma di una società anonima, iscritta nel Registro di commercio del Canton Citino, e la seconda come Assuntrice e, parimenti come banca svizzera autorizzata con sede a Zurigo, organizzata nella forma di società anonima, iscritta nel Registro di commercio del
Cantone Zurigo, le parti hanno convenuto il trasferimento dalla Trasferente alla Assuntrice della gran parte dell'attività bancaria, nonché di altri attivi e passivi della stessa (cfr. premessa lett. D), trasferimento che avveniva a mezzo di un trasferimento di patrimonio ai sensi dell'art. 69 e segg. della legge sulla fusione. E' stato poi previsto che l'adempimento del contratto di trasferimento avveniva con l'iscrizione nel Registro di commercio del Canton Ticino e che detto contratto acquisiva validità giuridica con tale iscrizione (art. 8 lett. a). Ed ancora, quanto al “Diritto applicabile/Arbitrato”, con una apposita clausola – per quanto di interesse per la presente fattispecie – è stato convenuto che “Il presente Contratto di trasferimento di patrimonio sottostà al diritto materiale svizzero e deve essere interpretato in base a tale diritto, senza che trovino applicazione le norme di diritto internazionale privato ed escludendo in particolare la Convenzione di Vienna per la vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980. ..”. Ciò posto, in primo luogo vi è da accertare se detto contratto che le parti hanno ritenuto che doveva sottostare al solo diritto svizzero e che era valido giuridicamente con la sola iscrizione nel Registro di commercio del Canton Citino (cfr. anche pag. 18 appello), possa o meno avere efficacia nel nostro ordinamento e se comunque, avuto riguardo al principio “della ragione più liquida” possa o meno essere opponibile al terzo ceduto, ovvero all'odierna parte appellata.
La Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, con riguardo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ha previsto all'art. 3 “Libertà di scelta” che “1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applica1bile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso” e all'art. 12 “cessione del credito” che “Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalla legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso. La legge che regola il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore”. Con il Regolamento CE n. 593/2008 ( Roma I) in materia di obbligazioni contrattuali ed applicabile a tutti i contratti stipulati successivamente al 17 dicembre 2009, aventi ad oggetto fattispecie contrattuali tra paesi comunitari, è stato ridotto l'ambito di operatività della Convenzione. Peraltro, l'art. 15 ha disposto che
“Allorché è operata la scelta della legge e tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione sono ubicati in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle disposizioni della legge di quel paese alle quali non è permesso derogare convenzionalmente. Questa norma dovrebbe applicarsi a prescindere dal fatto che la scelta di una legge sia stata accompagnata dalla scelta di un organo giurisdizionale. Senza mirare a una modifica sostanziale rispetto all'articolo 3, paragrafo 3, della Convenzione del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (1) («Convenzione di Roma»), la formulazione del presente regolamento si allinea per quanto possibile all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 864/2007.”. L'art. 57 della legge n. 218/1995 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale” dispone che “Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.”. Orbene, alla stregua di dette disposizioni, consegue, in primo luogo, che nel caso, come nella specie, in cui si controverte di un atto stipulato in un Paese non comunitario non è applicabile il Regolamento citato, inoltre che in forza della previsione legislativa (art. 57) menzionata e del richiamo alla Convenzione di Roma in essa contenuto, vi è stata sostanzialmente una nazionalizzazione della disciplina convenzionale. Le disposizioni della Convenzione, poiché richiamate, sono dunque entrate a fare parte del diritto internazionale italiano cosicché sono applicabili anche a Stati non firmatari (Cass. S.U. Ordinanza n. 10994/2002 “L'art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nel prevedere che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla convenzione di Roma 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili), è norma di diritto internazionale privato e, come tale, non regola la giurisdizione, ma, all'interno della giurisdizione italiana, è diretta ad individuare la legge sostanziale, italiana o straniera, applicabile ai rapporti di diritto privato che presentino elementi di estraneità.”). Ed allora, sebbene “il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti, le quali possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso" comunque, in forza dell'ulteriore previsione contenuta nella Convenzione è
“La legge che regola il credito ceduto a determinare la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore.”.
Da ciò, essendo stato il contratto di mutuo stipulato tra la Controparte_9
e la limitata, alla quale è succeduta per come
[...] Parte_3 asserito la la legge applicabile con riguardo al debitore ceduto Controparte_1
(all'odierna appellata), ai fini dell'opponibilità della cessione, deve ritenersi quella dello stato italiano. E' la stessa parte appellante, poi, a rappresentare (cfr. pag. 18 appello) che “pur in assenza di una precisa corrispondenza con le categorie di diritto italiano - il contratto di patrimonio sopra descritto presenta notevoli somiglianze con la cessione d'azienda o di ramo d'azienda prevista nel nostro ordinamento …”. Talchè, così ricondotta la fattispecie, ricorre il disposto dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 “1. La Banca d'IA emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d'IA.
2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna. La Banca d'IA può stabilire forme integrative di pubblicità.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente…conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione...4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile. 5 . I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva. 6 . Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.”. Il richiamato art. 1264 c.c. “efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto” così recita “La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata….”.
Nella specie, è mancata sia l'accettazione, vista anche la difesa svolta di contestazione del verificarsi della cessione e l'eccezione proposta, sia la prevista pubblicità. Talchè, essendo mancata la comunicazione al debitore ceduto, la parte appellante ha mancato di dare la prova di essere titolare - in qualità di parte succeduta alla CP_2 cedente e parte convenuta/opposta in primo grado - della posizione vantata in
[...] giudizio che è elemento costitutivo della domanda (cfr Cass. 25860/24 sia pure in diversa fattispecie). La cessione allegata a fondamento della legittimazione a impugnare per le ragioni dette non può considerarsi sufficiente per poter opporre il credito alla debitrice (Cass.34373/2023) poiché “In tema Controparte_1 di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari). “. D'altra parte, anche a volere considerare la costituzione nel presente grado della come convenuta ed opposta in primo grado, e dunque la volontà, CP_2 comunque, di impugnare della stessa, è dirimente il fatto che detta società si è costituita soltanto il 23.6.2020, dunque tardivamente rispetto alla sentenza pubblicata il 20.7.2019, perché oltre il termine dei mesi sei previsto (art 327 c.p.c.).
Ciò posto, alla stregua di tutte le ragioni evidenziate l'appello va dichiarato inammissibile. Le spese di lite del presente grado, che seguono la soccombenza della parte appellante si liquidano come da dispositivo, in favore della parte appellata CP_1
nella misura minima stante l'esito del giudizio che ha visto l'accoglimento
[...] dell'eccezione preliminare, in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Mentre le spese tra la parte appellante e l'appellata possono essere compensate stante le medesime difese. CP_2
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna la parte appellante, al pagamento - in favore della parte appellata
- delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 9.256,00 oltre Controparte_1 accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; compensa le spese di lite tra l'appellante e l'appellata CP_2 dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino