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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17870/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
NC LD GI
EA HE GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17870/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo Sull'Oglio Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio dell'Avv. SAVOLDELLI SILVANA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Palazzolo Parte_2 C.F._2
Sull'Oglio (BS) presso lo studio dell'Avv. SAVOLDELLI SILVANA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. PE 2) Affidare in maniera condivisa a entrambi i genitori la minore con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
1 PE 3) Dare atto che i genitori, nel prioritario interesse della figlia si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In particolare i genitori si impegnano a far sì che la minore conservi e coltivi i rapporti significativi con gli ascendenti, come espressamente previsto dall'art. 317 bis I comma c.c., ciascuno nei periodi di competenza.
4) Dare atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordi fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Per le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana della minore), invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé.
PE
5) Dare atto che il sig. si impegna a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo la Pt_1 somma mensile di € 300,00 entro il 15 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di settembre del 2026. PE
6) Dare atto che l'assegno unico per la figlia sia erogato integralmente in favore della sig. Parte_2
7) Dare atto che i genitori contribuiranno nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia
, come da protocollo del Tribunale di Brescia e precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure termali e fisioterapiche;
b) cure dentistiche , ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
mensa
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
2 a) tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le suddette spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
- 8) Dare atto che l'abitazione coniugale, di proprietà di entrami i coniugi, viene assegnata alla sig.ra la quale vi abiterà con la figlia. Parte_2
Il sig. si impegna a trasferire la residenza altrove entro la data della omologa della Parte_1
separazione.
9) Dare atto che il signor svolge il lavoro di montatore meccanico e percepisce uno Parte_1 stipendio netto di circa € 2.200,00 mensili, mentre la signora è casalinga e in cerca di Parte_2
un'occupazione.
12) Dare atto che il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie quando le desidera, previ Parte_1
accordi con la madre, oltre ai seguenti giorni:
Quanto al diritto di visita settimanale e infrasettimanale: il sig. starà con la figlia 2 giorni alla settimana indicativamente il martedì e il giovedì dalla ore 17,30 Pt_1
alle ore 21,00 e a week end alternati dal sabato alle domenica.
Quanto alle vacanze estive: almeno due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori previa determinazione dei periodi entro il
31 maggio di ogni anno.
Quanto alle Festività:
Durante le vacanze di Natale ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia anche per una intera settimana sempre nel rispetto del principio dell'alternanza Natale e Capodanno. Pasqua e Pasquetta alternate. Festività alternate.
3 Sono salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, nonché gli impegni, soprattutto lavorativi, di ciascun genitore.
- 11) Dare atto che le parti si rilasciano assenso reciproco per il rilascio di passaporto e/o carta d'identità
e/o documento equipollente valido per l'espatrio proprio e per quello della figlia.
- 12) Il sig. si impegna senza diritto di ripetizione alla sig. al pagamento del finanziamento Pt_1 Parte_2 di €. 450,00 acceso presso UniCredit, di €. 123,00 accesso presso AG , di €. 52,00 accesso presso
Findomestic fino alle relative scadenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) in data 23.6.2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO al n. 13, parte II, serie A, anno 2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
PE Dall'unione è nata la figlia il 25.10.2014.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si PE è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di nonché dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA RI
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA RI Presidente relatrice
NC LD GI
EA HE GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17870/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo Sull'Oglio Parte_1 C.F._1
(BS) presso lo studio dell'Avv. SAVOLDELLI SILVANA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. ) elettivamente domiciliata a Palazzolo Parte_2 C.F._2
Sull'Oglio (BS) presso lo studio dell'Avv. SAVOLDELLI SILVANA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. PE 2) Affidare in maniera condivisa a entrambi i genitori la minore con residenza e collocazione prevalente presso la madre.
1 PE 3) Dare atto che i genitori, nel prioritario interesse della figlia si impegnano a collaborare tra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura, per ciò stesso garantendo, oltre che la conservazione di un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori, anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In particolare i genitori si impegnano a far sì che la minore conservi e coltivi i rapporti significativi con gli ascendenti, come espressamente previsto dall'art. 317 bis I comma c.c., ciascuno nei periodi di competenza.
4) Dare atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per la figlia minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza dovranno essere assunte di comune accordi fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Per le questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana della minore), invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza dei figli presso di sé.
PE
5) Dare atto che il sig. si impegna a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo la Pt_1 somma mensile di € 300,00 entro il 15 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT a decorrere dal mese di settembre del 2026. PE
6) Dare atto che l'assegno unico per la figlia sia erogato integralmente in favore della sig. Parte_2
7) Dare atto che i genitori contribuiranno nella misura del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia
, come da protocollo del Tribunale di Brescia e precisamente:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure termali e fisioterapiche;
b) cure dentistiche , ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
mensa
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
2 a) tasse scolastiche universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le suddette spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta.
- 8) Dare atto che l'abitazione coniugale, di proprietà di entrami i coniugi, viene assegnata alla sig.ra la quale vi abiterà con la figlia. Parte_2
Il sig. si impegna a trasferire la residenza altrove entro la data della omologa della Parte_1
separazione.
9) Dare atto che il signor svolge il lavoro di montatore meccanico e percepisce uno Parte_1 stipendio netto di circa € 2.200,00 mensili, mentre la signora è casalinga e in cerca di Parte_2
un'occupazione.
12) Dare atto che il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie quando le desidera, previ Parte_1
accordi con la madre, oltre ai seguenti giorni:
Quanto al diritto di visita settimanale e infrasettimanale: il sig. starà con la figlia 2 giorni alla settimana indicativamente il martedì e il giovedì dalla ore 17,30 Pt_1
alle ore 21,00 e a week end alternati dal sabato alle domenica.
Quanto alle vacanze estive: almeno due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori previa determinazione dei periodi entro il
31 maggio di ogni anno.
Quanto alle Festività:
Durante le vacanze di Natale ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia anche per una intera settimana sempre nel rispetto del principio dell'alternanza Natale e Capodanno. Pasqua e Pasquetta alternate. Festività alternate.
3 Sono salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia, nonché gli impegni, soprattutto lavorativi, di ciascun genitore.
- 11) Dare atto che le parti si rilasciano assenso reciproco per il rilascio di passaporto e/o carta d'identità
e/o documento equipollente valido per l'espatrio proprio e per quello della figlia.
- 12) Il sig. si impegna senza diritto di ripetizione alla sig. al pagamento del finanziamento Pt_1 Parte_2 di €. 450,00 acceso presso UniCredit, di €. 123,00 accesso presso AG , di €. 52,00 accesso presso
Findomestic fino alle relative scadenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a PALAZZOLO SULL'OGLIO (BS) in data 23.6.2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di PALAZZOLO SULL'OGLIO al n. 13, parte II, serie A, anno 2018, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
PE Dall'unione è nata la figlia il 25.10.2014.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della figlia della coppia che si PE è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età di nonché dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA RI
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