Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 30 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 1239 /2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Caserta, alla Via Tommaso Campanella, n.15, presso lo Studio dell'Avv. Antonio Santonastaso (c.f. – comunicazioni da C.F._2 effettuare all'indirizzo di p.e.c.: ovvero al tel/fax Email_1
0823.522830), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto
CP_1
E in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e Controparte_2
generale alle liti, in atti (V. all. 1), dall'avv. Enza Mascolo,
, ed elettivamente dom.ta presso la Direzione Affari Legali C.F._3
Sud della Società stessa sita in alla Piazza Controparte_3 CP_3
Matteotti, 2 - fax 081/4289657, Pec: Email_2
=APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI NORD in funzione di Giudice del lavoro in data 15/05/2023 premesso che l'ex dipendente Controparte_2
era stato applicato presso l'ufficio postale di Grumo Nevano, con Parte_1 mansioni di “Operatore di Sportello” e che aveva riportato sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno, per
1
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 1679/2024 pubbl. il 04/04/2024 accolse il ricorso e condannò al pagamento a favore di Parte_1 [...] della somma di euro 20.003,00 oltre interessi legali dalla Controparte_2 maturazione al soddisfo, oltre le spese di lite. Con atto depositato in data 19.5.2024 ha proposto appello il rilevando Parte_1 che il Tribunale, pur avendo correttamente osservato in premessa che “compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto e quindi della dimostrazione, sotto qualsiasi profilo, della mancanza di colpa”, aveva poi erroneamente ritenuto provato l'inadempimento in ragione del giudicato formatosi con riguardo alla legittimità della sanzione disciplinare ed aveva ritenuto la condotta del Parte_1 idonea, di per sé, alla causazione del danno.
Ha dedotto quindi l'errore del Giudice nell'interpretazione e conseguente applicazione al caso di specie del combinato disposto degli artt.1223, c.c. e 2697, c.c., in quanto la somma pari ad € 20.000,00 migrata sul c/c di
[...]
non era di proprietà ma era stata appresa dal c/c CP_4 Controparte_2 dell'emittente il vaglia circolare;
quindi, non aveva subito Controparte_2
(rectius: dimostrato di aver subito) alcuna perdita patrimoniale.
Ha concluso chiedendo, in accoglimento dell'appello, il rigetto del ricorso di , CP_2 vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio. Notificato l'atto, si è costituita la società appellata che ha resistito, concludendo per il rigetto.
La Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato;
quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
L'appello è infondato. 1.Deve preliminarmente rilevarsi che la parte appellante ha accettato il rito cartolare, depositando note scritte di trattazione in data 21.1.2025, riportando sinteticamente le ragioni di doglianza. La richiesta – in chiusura - di fissazione “udienza di discussione e precisazione conclusioni” evoca un erroneo riferimento al rito civile ordinario, essendo estranea al rito del lavoro la precisazione delle conclusioni.
2 2.Il ha precisato nell'atto di gravame che non ha ritenuto di impugnare le Parte_1 statuizioni di primo grado, né con riguardo alla dichiarata negligenza della sua condotta né con riguardo al rigetto della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di (a suo avviso l'effettiva responsabile della Controparte_4 truffa), che devono ormai ritenersi coperti da giudicato.
Ha dichiarato di “censurare la sentenza per un solo motivo, rappresentato dall'avere erroneamente il Tribunale ritenuto provato il danno preteso da . Controparte_2
Entro tale limite va contenuta la disamina di questo Collegio.
La decisione del Tribunale appare pienamente condivisibile laddove ha affermato che la perdita economica denunciata da non si sarebbe verificata se il CP_2 dipendente avesse operato nel rispetto della procedura formale prevista dall' , risultando la perdita corrispondente al versamento dell'importo del Pt_2 vaglia postale di euro 20.000 sul conto di soggetto diverso dall'effettivo destinatario.
Non può accedersi alla suggestiva tesi dell'appellante secondo cui la somma pari ad € 20.000,00, migrata sul c/c di , non era di proprietà Controparte_4 [...]
ma era stata appresa dal c/c dell'emittente il vaglia circolare. Due Controparte_2 pertanto sarebbero i soggetti danneggiati: l'emittente l'assegno, dal cui c/c è stato prelevato l'importo di € 20.000,00 e l'effettivo beneficiario, tale . Persona_1 non avrebbe dimostrato di aver dovuto rimborsare l'anzidetta Controparte_2 somma in favore dell'emittente il circolare o in favore dell'effettivo beneficiario.
Il Tribunale di Napoli, nella precedente sentenza n. 6333/2019, aveva accertato che la condotta del rientrava nella tipizzazione dell'illecito disciplinare per Parte_1 non aver costui “effettuato il controllo procedurale sul titolo negoziato che avrebbe consentito di rilevare la contraffazione del titolo stesso, ed evitare il pregiudizio alla società ricorrente consistente sia nell'addebito patrimoniale sia in un danno all'immagine”.
Osserva poi il collegio che l'importo in questione risulta pacificamente versato sul conto di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario del titolo, di modo che incombeva sulla parte resistente provare che vi era stato un successivo storno dello stesso in favore dell'emittente ovvero del legittimo creditore, senza alcuna perdita economica definitiva in danno di . CP_2
In mancanza di detta prova, deve ritenersi che la somma di euro 20.000,00 sia stata definitivamente ed illegittimamente acquisita dall' , a Controparte_4 causa della condotta negligente del , restando quindi a carico di il Parte_1 CP_2 dovuto esborso di pari importo in favore del legittimo beneficiario (che Per_1 avrebbe dovuto ricevere quanto di sua spettanza) ovvero dell'emittente (che della stessa cifra era stato illegittimamente privato, a vantaggio di un soggetto privo di qualsiasi diritto di credito).
Di qui il danno, che si pone in correlazione causale con la vicenda disciplinare.
3 L'appello va quindi respinto.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado che liquida in euro 1.984,00 oltre IVA CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 30 gennaio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla CATALANO
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