Ordinanza cautelare 3 settembre 2024
Ordinanza collegiale 25 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 7 aprile 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 09/06/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04348/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03573/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3573 del 2024, come integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
SL 107 - PO 2, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Ara, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del diritto del minore a ricevere dalla A.S.L. PO 2 Nord, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. da svolgersi in contesto educativo, sanitario e familiare, come raccomandato dalle Linee Guida dell’ISS;
e per la condanna della A.S.L. PO 2 Nord ad erogare l’intervento comportamentale con metodo ABA al minore come indicato dalle Linee Guida dell’I.S.S., da svolgersi in contesto educativo, sanitario e familiare, in misura pari ad almeno 25 ore settimanali, come raccomandato dalle Linee Guida dell’ISS, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo ABA ricevute da terzi, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
nonché in ogni caso per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inerzia serbata nell’erogare le terapie comportamentali con metodo A.B.A. da quantificarsi in complessivi 9.700,00 € per spese di terapia comportamentale erogata da terzi, salvo successive all’instaurazione del presente giudizio, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 dicembre 2024:
per l’annullamento
della proposta di progetto terapeutico inviata a mezzo p.e.c. il 26 novembre 2024 dalla ASL PO NORD 2 e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della SL 107 - PO 2 Nord;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 23 luglio 2024, i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, hanno adito l’intestato Tribunale ai fini dell’accertamento del diritto del minore a ricevere dalla SL PO 2 Nord, in via diretta o in via indiretta ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo ABA da svolgersi in contesto educativo, sanitario e familiare come raccomandato da Linee guida dell’Istituto Superiore della Sanità.
2. Espongono in ricorso che nonostante la inequivoca prescrizione circa la necessità della terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA (da parte di medici della stessa SL PO 2 Nord) il piccolo -OMISSIS- ha ricevuto in convenzione tramite il Centro di Riabilitazione Serapide di Mugnano un intervento psicoeducativo plurisettimanale diverso dall’ABA. Tale intervento, in particolare, non avrebbe dato miglioramenti al minore, che anzi sarebbe peggiorato a livello comportamentale.
3. Per tali ragioni i ricorrenti si sono rivolti a terapisti privati al fine di assicurare al minore la terapia cognitivo comportamentale (ABA) trattandosi di trattamento maggiormente raccomandato dalle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità in caso di diagnosi di autismo, nonché l’intervento psicoeducativo prescritto dai medici della SL PO 2 Nord.
4. A sostegno della domanda giudiziale hanno formulato i seguenti motivi:
1.Sul diritto del minore al progetto riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A. in quanto basato sull’evidenza scientifica: Violazione art. 32 Cost. – Violazione dell’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 Decreto Legislativo n. 502/92 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della L. 134/2015 – Violazione dell’art. 2 L. 833/1978 - Violazione dell’art. 60 del Decreto Presidente Consiglio dei ministri 12.1.2017 – Violazione delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità 2011 n. 21;
2. Sul diritto al trattamento A.B.A. e sull’obbligo della sua erogazione a carico della ASL;
3. Normativa a livello regionale.
5. Si premette in ricorso che il disturbo dello Spettro Autistico costituisce una sindrome comportamentale causata da un disordine nello sviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita, e che l’A.B.A. (Applied Behaviour Analysis, ossia Analisi del Comportamento Applicata) si basa sull’uso dei principi della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, e che le relative Linee Guida (adottate dal Ministero della salute e dall’Istituto Superiore della Sanità), come aggiornate ad ottobre 2023, rappresentano il primo programma nazionale di ricerca sulla salute mentale nell’infanzia e nell’adolescenza, individuando i trattamenti più efficaci per l’autismo e ponendosi quale punto di riferimento per tutti gli operatori del settore coinvolti nel processo di diagnosi e presa in carico delle persone nello spettro autistico.
6. Si precisa altresì che sebbene rispetto alle precedenti Linee Guida 21 non venga indicato un monte ore minimo e massimo di intervento ABA (precedentemente stimato in 20-40 ore settimanali), in ordine a tale raccomandazione il Panel ha osservato una significativa correlazione tra l’intensità dell’intervento e i bisogni di supporto del bambino e adolescente con ASD.
7. Si deduce, poi, l’obbligatorietà del trattamento per il minore sulla base dei principi desumibili dal d.lgs. n. 502 del 1992, dall’art. 26 della l. n. 833/1978 oltre che dalla disciplina regionale di settore (Delibera giuntale 131 del 31 marzo 2021 che ha previsto un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale e integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva).
8. Si ribadisce, quindi, la posizione di diritto soggettivo perfetto dedotta in giudizio riconducibile all’art. 32 della Cost. precisando che l'intervento basato sui principi ABA prevede un percorso individualizzato e fortemente integrato, che coinvolge tutte le figure di riferimento del bambino genitori in primis , ma anche l'ambiente scolastico, tale da sfruttare tutti i momenti e le attività della giornata per incentivare lo sviluppo delle competenze sociali e imitative, oltre che di quelle cognitive, facendo leva sulle specifiche caratteristiche di ogni bambino e sulle sue preferenze di gioco o di attività.
9. Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla condotta della SL stimati in euro 9.700,00 per spese di terapia comportamentale erogata in forma privata da terzi.
10. Si è costituita in resistenza la SL PO 2 Nord depositando documentazione pertinente ai fatti di causa.
11. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- la Quinta Sezione del Tar Campania ha respinto la domanda cautelare formulata in calce al ricorso introduttivo.
12. Con ordinanza n.-OMISSIS-, il Consiglio di Stato riformando integralmente l’ordinanza di prime cure (e richiamando l’orientamento secondo cui l’ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto Superiore di Sanità), ha ritenuto, nel bilanciamento degli opposti interessi, prevalente il diritto alla salute del minore ad ottenere il trattamento ABA, tenendo conto anche delle Linee Guida ISS nonché della documentazione clinica prodotta dalla ricorrente.
13. L’ordinanza in questione ha quindi statuito nel senso che “ le esigenze di tutela cautelare prospettate da parte appellante, espressione di diritti fondamentali dell'individuo, devono trovare immediata risposta in attesa della definizione del merito dinnanzi al T.A.R., assicurando al minore l’erogazione del trattamento.. in forma diretta o indiretta (ossia mediante rimborso spese), nella misura minima prevista dalle linee guida (20 ore).
14 . In dichiarata esecuzione di tale ordinanza la SL ha comunicato ai ricorrenti, a mezzo p.e.c. del 26 dicembre 2024, una proposta di progetto terapeutico, che, tuttavia, non è stata accettata e che anzi è stata impugnata con i motivi aggiunti del 27 dicembre 2024.
15. In tale sede i ricorrenti stigmatizzano la violazione del decisum contenuto nell’ordinanza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS- notificata all’amministrazione ai fini della sua esecuzione, nonché la contrarietà della proposta formulata dalla SL alle stesse Linee Guida.
16. Nel prosieguo, la parte ricorrente ha formulato innanzi a questo Tribunale, ex art. 59 e 112 c.p.a, istanza di esecuzione della ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. n. -OMISSIS-
17. Con ordinanza n.-OMISSIS- il Collegio ha sollevato ex art. 73 comma 3 c.p.a dubbi in ordine alla ammissibilità del proposto incidente di esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 112 comma 2 lett. b) e 113 c.p.a, tenuto conto che l’ordinanza del Consiglio di Stato di cui è stata chiesta l’esecuzione, ha statuito in riforma integrale della ordinanza di primo grado (di totale reiezione dell’istanza cautelare), imponendo all’Amministrazione, in attesa della definizione del merito dinanzi a questo Tribunale, di assicurare al minore l’erogazione del trattamento ABA in forma diretta o indiretta (ossia mediante rimborso spese), nella misura minima prevista dalle linee guida.
18. Ritenendo, quindi, alla luce della normativa anzidetta, competente il Consiglio di Stato a delibare sull’incidente di esecuzione, il Tribunale ha confermato l’udienza pubblica del 15 aprile 2025.
19. Con note dell’11 aprile 2025 il difensore di parte ricorrente, in riscontro all’anzidetta ordinanza collegiale, ha rappresentato al Collegio che analoga istanza per l’ottemperanza era già stata proposta innanzi alla III Sezione del Consiglio di Stato, che, tuttavia, si era dichiarata incompetente con ordinanza del 24 gennaio 2025 facendo rinvio all’indirizzo interpretativo espresso dalla medesima Sezione con ordinanza n. 4559/2024.
20. Indi, all’udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
21. Preliminarmente, quanto al proposto incidente di esecuzione relativo alla ordinanza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS-, lo stesso deve ritenersi assorbito dalla definizione nel merito della controversia, non mancandosi di evidenziare, comunque, che, nel caso all’esame la competenza del Consiglio di Stato riposa sulle inequivoche disposizioni contenute nel comma 1 dell’art. 113 c.p.a e che l’operatività dell’art. 59 c.p.a in sede di appello trova conferma nell’art. 38 c.p.a (secondo cui “ Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali ”) dal momento che l’art. 62 c.p.a non contiene una espressa deroga all’art. 59 c.p.a come invece avrebbe imposto il citato art. 38 c.p.a.
22. Ciò posto, nel merito, il ricorso ed i motivi aggiunti sono fondati.
23. È contestato con il ricorso introduttivo l’intervento psicoeducativo plurisettimanale svolto presso un centro convenzionato (non consistente nella terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA) prescritto al minore che ne avrebbe peggiorato il livello comportamentale, mentre con i motivi aggiunti parte ricorrente impugna la proposta di progetto terapeutico in quanto ritenuta insufficiente sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.
24. Tale proposta consiste, in particolare, nella prosecuzione dell’intervento psicoeducativo presso il centro convenzionato implementato da un percorso di psicoterapia familiare a cadenza monosettimanale (da parte di una psicologa/ psicoterapeuta) e da un intervento a carico di sanitari per effettuare una formazione sull’analisi comportamentale applicata degli operatori scolastici e dell’ente locale al fine di rendere maggiormente efficace il trattamento proposto come da indicazioni delle Linee Guida dell’ottobre 2023, precisando che -OMISSIS- usufruisce di 22 ore di sostegno scolastico e 5 di assistenza specialistica, ai sensi della l. n. 104/1992. Si prevede, quindi, che tale formazione sarà effettuata per quattro ore mensili a cura della dottoressa -OMISSIS- logopedista del nucleo di neuropsichiatria infantile del DS 39; il lavoro avrà la finalità di fornire strumenti specifici agli insegnanti e sarà condotto anche in assenza del bambino (prestazioni indiretta).
25. Si premette che in casi analoghi a quello in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto che:“ … le evidenze scientifiche dimostrano che la terapia prevista per i soggetti con disturbo dello spettro autistico deve essere individuata caso per caso, calibrando le scelte mediche e di supporto in base alle esigenze del singolo paziente, in modo da assicurare, se non la guarigione, difficilmente prospettabile in patologie come quelle in argomento, quanto meno condizioni di vita accettabili per l'interessato e per le famiglie che lo assistono.
Nell'ottobre del 2023, l'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato "Le Raccomandazioni della linea guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti", contenenti indicazioni terapeutiche per il trattamento della patologia in esame, classificando gli interventi "in base al loro approccio: comportamentale, incentrato sulla comunicazione sociale e sullo sviluppo multimodale."
Quanto agli Interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui criteri dell'Applied Behavioral Analysis (ABA), l'ISS ha stabilito che "l'approccio comprensivo individuale basato sui principi ABA è un tipo di trattamento terapeutico abilitativo/riabiliativo basato sui principi del comportamentismo che usa diverse tecniche, tra cui il condizionamento classico ed il condizionamento operante, per favorire il cambiamento di comportamenti di rilevanza sociale" e che "le competenze target che vengono interessate dall'intervento ABA sono scelte in base alle aree funzionali del bisogno del bambino", chiarendo che "l'intervento ABA può definirsi comprensivo se le competenze del bambino che vengono ad essere oggetto dell'intervento sono molteplici ed includono le competenze sociali, comunicative e adattive, mentre si può definire focalizzato quando ad essere oggetto dell'intervento è una singola area o comportamento".
In ogni caso, come pure messo in evidenza dalla stessa ASL (cfr. pagina 7 della sua memoria del 7 febbraio 2025), l'Istituto Superiore di Sanità ha previsto che l'obiettivo terapeutico può essere raggiunto soltanto "tramite un approccio altamente strutturato nel contesto isolato di un'interazione a uno a uno con il terapeuta".
Da questo punto di vista, dunque, le stesse Linee Guida cui si è riferita l'Amministrazione appellata nell'emanazione dell'atto impugnato in primo grado restituiscono un quadro degli interventi da adottare in cui l'efficacia della riabilitazione è in tutta evidenza subordinata al rapporto uno ad uno tra specialista e paziente in un ambiente protetto, vale a dire isolato dal contesto della vita quotidiana del soggetto autistico.
In questa prospettiva, il cambio del piano terapeutico, realizzato sdoppiando le modalità di erogazione del trattamento ABA in modo tale da negare le ore cosiddette "ambulatoriali" di logopedia e psicomotricità e motivato dalla ASL sulla base di proprie esigenze organizzative, non risponde ai criteri cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio sanitario in applicazione dei LEA in materia, comportando di fatto se non l'elisione, per certo la riduzione dei benefici che possono ragionevolmente attendersi dagli interventi in favore dei soggetti autistici, considerato che, pur nel ristretto limite del sindacato giurisdizionale di attività connotate da ampi margini di discrezionalità come quelle per cui è causa, la scelta dell'Azienda Sanitaria di separare in due segmenti un unico trattamento terapeutico si configura inappropriata e non adeguatamente motivata,
In altri termini, l'Amministrazione, pur considerando la necessità del trattamento di logopedia e psicomotricità già erogato con l'unico contratto ABA negli anni precedenti, ha irragionevolmente stabilito di duplicare le modalità di svolgimento della terapia, così negando in concreto l'erogazione efficace della prestazione.
E ciò indipendentemente dalla necessità di tenere conto delle liste di attesa che gli enti accreditati devono rispettare, secondo logiche che, come osservato dalla parte appellante, non emergono nei provvedimenti in contestazione e che non rilevano in ordine alla verifica della loro legittimità.
A ciò si aggiunga che la pretesa di erogare le prestazioni terapeutiche non più in un ambiente protetto ma a scuola e a casa non risponde alle stesse Linee Guida citate, che raccomandano, come osservato, un "contesto isolato di un'interazione a uno a uno con il terapeuta", non potendosi pretendere che l'istituzione scolastica o la famiglia siano in grado di attrezzare uno spazio protetto e immune dai rischi di condizionamento derivanti dalla presenza di altre persone presenti nel luogo individuato per il trattamento: l'Amministrazione non può pretendere che la scuola o la famiglia, ammesso che possano disporne, dedichino uno spazio circoscritto e interdetto per consentire al minore di sottoporsi alla terapia.
In altre parole, proprio l'esigenza di tarare le cure in funzione delle caratteristiche proprie del singolo soggetto affetto dallo spettro autistico impone di consentire l'accesso a questo tipo di terapia anche a coloro che necessitano di logopedia e psicomotricità in ambiente a ciò strutturato e al riparo da stimoli provenienti dall'esterno, soprattutto dai genitori o da altri familiari.
Rileva da ultimo la Sezione che i provvedimenti impugnati sono stati emanati in seguito ad un'istruttoria errata, che ha visto coinvolta soltanto la neuropsichiatra infantile incaricata del monitoraggio della terapia (cfr. pagina 12 della memoria di costituzione della ASL) e non l'intero gruppo interdisciplinare dei professionisti che aveva preso in carico il minore ed al quale solo è deputato il compito di provvedere in ordine all'eventuale modifica del trattamento” (Consiglio di Stato sez. III, 18 aprile 2025, n.3387) .
26. Alla luce delle anzidette coordinate ermeneutiche e posto che l’utilizzazione del trattamento ABA era stato già ritenuto necessario dagli specialisti della stessa SL PO 2 Nord sin dal 2016, ad avviso del Collegio la proposta di intervento, pervenuta, peraltro, solo all’indomani dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, pur facendo incidentalmente riferimento a “procedure dell’analisi comportamentale applicata”, si propone sostanzialmente di proseguire presso il centro convenzionato Serapide “il programma psicoeducativo” sul minore, sulla coppia genitoriale e sugli operatori scolastici.
27. L’intervento pertanto risulta di fatto limitato ai parametri “educativi” e non sembra far riferimento ai caratteri propri dell’ABA che, invece, utilizza specifiche strategie comportamentali (es. controllo stimoli, rinforzo sistematico ecc.). nel quale devono inserirsi le attività di logopedia e psicomotricità previste in favore del minore in ambiente strutturato e alle quali, viceversa, non viene fatto alcun cenno all’interno della proposta aslina.
28. Appare, inoltre, come correttamente contestato da parte ricorrente, del tutto irragionevole far proseguire l’intervento al Centro convenzionato Serapide, tenuto conto che il programma psicoeducativo dallo stesso in precedenza somministrato al minore (diverso quindi dall’ABA) non aveva dato i risultati sperati.
29. Tale ultima circostanza non può essere imputata (come, invece, ha ritenuto il Centro Serapide ed in parte la stessa Amministrazione aslina) alla (comprensibile) difficoltà emotiva- relazionale dei genitori tenuto conto dei notevoli miglioramenti che il minore ha conseguito a seguito della decisione dei genitori (odierni ricorrenti) di avviare un trattamento domiciliare mediato dall’ABA dal mese di febbraio 2022 al mese di novembre 2023 erogato (in regime privatistico) dal Centro Quadrifoglio (cfr. consulenza tecnica di parte ricorrente non contestata dall’Amministrazione), in conformità della richiesta di intervento abilitativo così come formulata dal PAIDéS ma non accolta dalla SL PO 2 Nord.
30. Più in generale, il progetto formulato dall’SL, in applicazione delle Linee Guida, avrebbe dovuto essere maggiormente “focalizzato” sul minore mantenendo la responsabilità della presa in carico terapeutica in ambito sanitario, sicché anche la proposta di “formazione” dei genitori e degli operatori scolastici avrebbe dovuto essere concepita alla presenza del minore e del personale specializzato nel trattamento ABA per consentire l’effettivo apprendimento e sperimentazione “guidata” delle condotte necessarie a garantire la conservazione dei risultati terapeutici anche nell’ambiente familiare e scolastico.
31. Invero, le Linee guida del 2023 precisano che Il Panel indica che l’intervento comprensivo individuale basato sui principi dell’ABA dovrebbe essere implementato all’interno di un progetto condiviso tra operatori sanitari, scuola e famiglia.
Inoltre, il Panel ritiene che l’intervento dovrebbe essere effettuato e coordinato da professionisti sanitari adeguatamente formati in analisi del comportamento e che gli obiettivi e le strategie terapeutiche e abilitative/riabilitative dovrebbero essere condivise con la famiglia e con il personale scolastico con l’obiettivo di dare continuità all’intervento. Il Panel sottolinea che la responsabilità della presa in carico terapeutica deve restare in ambito sanitario ed essere coordinata da personale adeguatamente formato e pertanto auspica un investimento di risorse per il personale, la formazione continua, l’implementazione dell’intervento e per la promozione di collegamenti strutturali ed operativi tra i servizi sanitari e i contesti educativi e familiari, tenuto conto anche delle normative vigenti.
32. In tale contesto, il percorso di psicoterapia familiare (che la SL ha proposto ai genitori) può considerarsi legittimo solo in quanto accessorio all’intervento sul minore, quale strumento di sostegno come raccomandato dalle Linee Guida del 2023.
33. Per tutto quanto sopra rappresentato appare pertanto necessario consentire al minore di ricevere dalla SL un intervento A.B.A. rispettoso dei parametri individuati dalla sentenza del Consiglio di Stato n.3387/2025 (intervenuta nella materia in esame) e dalla presente decisione, nella misura di almeno 20 ore settimanali o in quella maggiore che si riterrà più idonea in ragione delle condizioni del minore.
34. D’altra parte, la necessità di intervento con il percorso A.B.A è stata riconosciuta dalla stessa SL (sia pure solo a livello domiciliare) con certificazione del 20 maggio 2024 del pediatra in servizio presso la SL PO 2 Nord e confermata nella ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, alla quale l’Amministrazione, nell’elaborare una proposta sostanzialmente difforme, non ha dato, in ragione di quanto sopra osservato, esecuzione.
35. Sussistono quindi i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria atteso che come in precedenza rilevato è la stessa SL ad aver riconosciuto la necessità di sottoporre il minore al trattamento cognitivo comportamentale e che comunque l’amministrazione non ha provveduto nei sensi disposti dall’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato.
36. La quantificazione del danno viene effettuata nella misura corrispondente al rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per assicurare al minore il trattamento terapeutico (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 21 aprile 2023, n.6908) come quantificate in ricorso, documentate in atti (fatture ABA 2022 e 2023) e non contestate dall’Amministrazione pari ad euro 9.700,00 (euro novemilasettecento/00).
37. In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere accolti nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
38. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna la SL PO 2 Nord al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosaria Palma | Guglielmo Passarelli Di PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.