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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli OR
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 9226/2024
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9226 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Casoria alla via Giuseppe Garibaldi, 25 presso lo studio dell'Avv. Maria Esposito che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana alla via San Sossio, 36 presso lo studio dell'Avv. Gaetano D'Avino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024 l'odierno ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Napoli il 27 luglio 2002 con Controparte_1
Evidenziava altresì che da tale unione erano nati due figli, (il 25.11.2004) e Per_1
(l'8.7.2008). in proposito, il ribadiva che il primogenito, sebbene Per_2 Pt_1 maggiorenne, alla data dell'instaurazione del presente giudizio non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Il ricorrente chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e in particolare, in ordine alle statuizioni accessorie, domandava la conferma delle condizioni stabilite con il decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Napoli OR l'11/18.7.2019 nel procedimento iscritto al numero R.G. 13690/20018, così come modificate con provvedimento del 05.03.2024 (reso nel procedimento iscritto al n. 1696/2022 V.G.), con cui veniva elevato l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del . Pt_1
Nel costituirsi in giudizio la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 26 febbraio 2025 entrambe le parti comparivano innanzi al Giudice delegato ribadendo la comune volontà di una pronuncia divorzile e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, disponendo la comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, nel caso di specie si versa nell'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge
55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n.
898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data pag. 2/5 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli OR (ossia il
19.6.2019) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa dell'11/18.7.2019, parzialmente modificato con provvedimento del 5.3.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di cinque anni precedenti alla proposizione della domanda di divorzio, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987 e comunque nel termine previsto dall'attuale normativa.
Deve anche evidenziarsi come le parti dinnanzi al Giudice hanno confermato che la convivenza non è più ripresa e che è cessata ogni unità di affetti e di vita.
In ordine alle statuizioni accessorie le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
i) affidare la figlia minore , con domiciliazione prevalente presso la madre, Per_2
in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e d alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ii) assegnare la casa familiare, in comproprietà tra gli istanti, sita in Mugnano di
Napoli alla via Mercato n. 16/E, alla Sig.ra con ogni arredo e pertinenza, CP_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
iii) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia minore in ossequio al provvedimento del Tribunale di Napoli OR del 05.03.2024 ovvero che gli incontri di ed il “padre, salvo diversi accordi tra i genitori e pur Per_2 sempre nel rispetto dei desiderata della minore, (…), avvengano il martedì ed il giovedì dopo la scuola e sino alle 21:00, nonché a settimane alterne il sabato e la domenica” ; iv) in merito al mantenimento dei figli, confermare quanto statuito di recente ovvero porre a carico del sig. la corresponsione di un assegno mensile di euro Pt_1
640 .00 (euro 320 .00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione
pag. 3/5 monetaria secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
v) disporre che il sig. provveda al pagamento delle spese straordinarie Pt_1
necessarie per i figli, previa concertazione tra i genitori per quelle che lo richiedono, nella misura del 50% secondo le indicazioni del protocollo del
Tribunale di Napoli OR;
vi) nulla per le spese, che restano totalmente compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono in contrasto con norme imperative e risultano conformi all'interesse della prole.
Spese irripetibili stante le concordi richieste delle parti, nonché per la natura necessaria del presente giudizio attinente alla disciplina degli status personali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 27 luglio 2002 (atto n. 195, parte II, serie A, Atti di matrimonio dell'anno 2002) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva da Controparte_1
intendersi richiamate e trascritte b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze.
c) spese di giudizio non ripetibili
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L. 898/1970, come riformato.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 09.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/5 pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli OR
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 9226/2024
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott. Eugenio Troisi -Giudice rel./est.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9226 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 26 febbraio 2025, avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Casoria alla via Giuseppe Garibaldi, 25 presso lo studio dell'Avv. Maria Esposito che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
,
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Somma Vesuviana alla via San Sossio, 36 presso lo studio dell'Avv. Gaetano D'Avino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.11.2024 l'odierno ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio in Napoli il 27 luglio 2002 con Controparte_1
Evidenziava altresì che da tale unione erano nati due figli, (il 25.11.2004) e Per_1
(l'8.7.2008). in proposito, il ribadiva che il primogenito, sebbene Per_2 Pt_1 maggiorenne, alla data dell'instaurazione del presente giudizio non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica.
Il ricorrente chiedeva quindi pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e in particolare, in ordine alle statuizioni accessorie, domandava la conferma delle condizioni stabilite con il decreto di omologa emesso dal Tribunale di
Napoli OR l'11/18.7.2019 nel procedimento iscritto al numero R.G. 13690/20018, così come modificate con provvedimento del 05.03.2024 (reso nel procedimento iscritto al n. 1696/2022 V.G.), con cui veniva elevato l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico del . Pt_1
Nel costituirsi in giudizio la resistente aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni riportate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
All'udienza del 26 febbraio 2025 entrambe le parti comparivano innanzi al Giudice delegato ribadendo la comune volontà di una pronuncia divorzile e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, disponendo la comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71 c.p.c., ritualmente effettuata come da annotazione di cancelleria.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, nel caso di specie si versa nell'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge
55/2015, essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n.
898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data pag. 2/5 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli OR (ossia il
19.6.2019) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa dell'11/18.7.2019, parzialmente modificato con provvedimento del 5.3.2024.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nel periodo di cinque anni precedenti alla proposizione della domanda di divorzio, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987 e comunque nel termine previsto dall'attuale normativa.
Deve anche evidenziarsi come le parti dinnanzi al Giudice hanno confermato che la convivenza non è più ripresa e che è cessata ogni unità di affetti e di vita.
In ordine alle statuizioni accessorie le parti hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
i) affidare la figlia minore , con domiciliazione prevalente presso la madre, Per_2
in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e d alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
ii) assegnare la casa familiare, in comproprietà tra gli istanti, sita in Mugnano di
Napoli alla via Mercato n. 16/E, alla Sig.ra con ogni arredo e pertinenza, CP_1 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
iii) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlia minore in ossequio al provvedimento del Tribunale di Napoli OR del 05.03.2024 ovvero che gli incontri di ed il “padre, salvo diversi accordi tra i genitori e pur Per_2 sempre nel rispetto dei desiderata della minore, (…), avvengano il martedì ed il giovedì dopo la scuola e sino alle 21:00, nonché a settimane alterne il sabato e la domenica” ; iv) in merito al mantenimento dei figli, confermare quanto statuito di recente ovvero porre a carico del sig. la corresponsione di un assegno mensile di euro Pt_1
640 .00 (euro 320 .00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione
pag. 3/5 monetaria secondo gli indici Istat, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica;
v) disporre che il sig. provveda al pagamento delle spese straordinarie Pt_1
necessarie per i figli, previa concertazione tra i genitori per quelle che lo richiedono, nella misura del 50% secondo le indicazioni del protocollo del
Tribunale di Napoli OR;
vi) nulla per le spese, che restano totalmente compensate tra le parti.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono in contrasto con norme imperative e risultano conformi all'interesse della prole.
Spese irripetibili stante le concordi richieste delle parti, nonché per la natura necessaria del presente giudizio attinente alla disciplina degli status personali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 27 luglio 2002 (atto n. 195, parte II, serie A, Atti di matrimonio dell'anno 2002) tra (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) alle condizioni indicate in parte motiva da Controparte_1
intendersi richiamate e trascritte b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze.
c) spese di giudizio non ripetibili
Si provveda al compimento delle formalità previste dall'art. 10 L. 898/1970, come riformato.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 09.04.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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