Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3118 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di NA, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 17 aprile 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 1775/2025 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ALLOCATI NERINO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. ROMANO ANNANTONIA
Resistente Fatto e diritto
Con atto di ricorso in atti esponeva: Parte_1
che era dipendente della dal 1.8.2007, con contratto di lavoro full-time Controparte_1
a tempo indeterminato con mansioni di operaia qualificata con inquadramento nel III livello di cui al CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi;
che la società convenuta erogava ai propri dipendenti il trattamento retributivo nella misura fissa di 173 ore mensili, indipendentemente dal numero di ore lavorative effettivamente prestate;
che, ai fini della domanda per ore lavorative dovevano intendersi anche quelle che, per obbligo di legge o di contratto, dovevano essere retribuite pur in mancanza di attività lavorativa, come le ore di assenza per ferie, permessi, festività, etc.; che nel redigere mensilmente il cedolino paga, la società convenuta elencava le ore lavorate nel mese, specificando il numero di ore effettivamente prestate, le ore di assenza per ferie, permessi, festività, in perfetta aderenza con il calendario riportato nella parte laterale destra del cedolino paga. che il numero di ore lavorative/da retribuire per ciascun mese di lavoro non coincideva mai con la cifra fissa di 173 ore di retribuzione erogate dalla per cui, per Controparte_1
far “quadrare” le risultanze contabili e allineare il numero di ore lavorative alla misura fissa di 173, la società convenuta operava mensilmente una fittizia compensazione in busta paga sotto la voce “Conguaglio ore”; che tale operazione, apparentemente giustificata dal fatto che nell'arco dell'anno le compensazioni a credito e a debito dovrebbero azzerarsi, risultava penalizzante per il prestatore di lavoro, poiché dal conguaglio annuale tra ore lavorative e ore retribuite emergeva sempre una differenza oraria non retribuita;
che la fino al 2015, corrispondeva nel mese di gennaio un conguaglio Controparte_1
annuale liquidando le ore lavorative in eccedenza, ma dal 2016 aveva cessato di operare tale conguaglio, non adempiendo più correttamente alla propria obbligazione retributiva.
Ciò premesso concludeva per accertare il diritto a percepire dal 1.1.2016 alla cessazione del rapporto le differenze retributive conseguenti al conguaglio annuale ore lavorative con la condanna di a corrispondere l'importo complessivo di € 509,30, oltre Controparte_1
rivalutazione monetaria ed interessi legali, con vittoria di spese.
Si costituiva la che evidenziava la sua natura di società in house, Controparte_1
partecipata al 100% dal destinata allo svolgimento di attività di interesse Controparte_2
generale per il regolata dai contratti di servizio e sottoposta al controllo analogo CP_2
del per cui l'attività degli organi amministrativi doveva conformarsi ai principi di CP_2
trasparenza, imparzialità ed economicità e la politica retributiva era ispirata ai principi della spending review, escludendosi attribuzioni patrimoniali non previste dalla normativa legislativa e contrattuale collettiva applicata.
Rilevava: che il ricorrente non aveva mai svolto lavoro straordinario, come dimostrato dalle buste paga e dai prospetti delle presenze, e la retribuzione era calcolata sulla base della mensilizzazione, indipendentemente dalle ore effettivamente lavorate e la voce "conguaglio ore" nei cedolini paga era un elemento figurativo per conciliare le discrepanze dovute al divisore orario contrattuale. che non era stata fornita la prova rigorosa delle prestazioni di lavoro straordinario e gli statini paga non riportavano la voce lavoro straordinario inoltre aveva sempre corrisposto quanto dovuto secondo le previsioni contrattuali. 3
Ciò premesso, concludeva per il rigetto della domanda perché inammissibile, improponibile e infondata sia in fatto che in diritto, riservandosi di agire in separata sede per il recupero di eventuali somme indebitamente percepite dal ricorrente.
Sulla documentazione in atti, la causa era decisa come da sentenza emessa a seguito del deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 83, comma 7 lett h, del D.L. 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modifiche dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dall'art. dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28.
La domanda è fondata alla luce dei principi espressi in numerose pronunzie di questo
Tribunale (ex multis sent 6610/2021 cui di seguito ci si riporta, n. 1720/2021 Per_1
, n. 288/2022 , 3933/2021, 2321/202 , CP_3 Parte_2 Per_2 Persona_3
3618/2020 ) nonché della Corte di Appello di NA ( sentenze nn. 1781/20921 CP_4
2048/2022) .
In via preliminare deve rilevarsi che la natura di società in house della Controparte_1
e, quindi, la partecipazione pubblica non muti la natura di soggetto privato che, come sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 3621/2018, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica.
I rapporti di lavoro nell'ambito delle società in house, infatti, sono regolati dal diritto del lavoro nell'impresa privata (ovvero dal codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalle altre leggi extra- codicistiche applicabili all'impresa privata), fatte salve talune deroghe introdotte da specifiche disposizioni. (ad es. quanto al reclutamento del personale dipendente).
Nel merito, il ricorrente rivendica la retribuzione, commisurata alla effettiva quantità della prestazione lavorativa, per le ore lavorate in più e non retribuite.
Dall'esame delle buste paga mensili, secondo la ricostruzione di parte attrice, nell'ipotesi in cui le ore lavorate nel mese siano state inferiori a quelle retribuite su base fissa pari a173 ore mensili, il minus orario viene tradotto nel corrispondente valore economico e indicato a debito nella colonna “competenze”; nell'ipotesi contraria, in cui, cioè, le ore effettivamente lavorate siano state superiori al monte complessivo di 173, il surplus orario viene calcolate a credito per il lavoratore e indicato nella colonna “trattenute”. Nella busta paga di gennaio di 4
ciascun anno, poi, la società opera il “conguaglio ore” tra il surplus ed il minus orario dell'intero anno. L'esito di tale conguaglio aveva determinato un credito di alcune ore che, di conseguenza dovevano ritenersi non essere state retribuite. Si assume, poi, che tale meccanismo di compensazione trovi fondamento nella previsione di cui all'art. 31 del
CCNL in base al quale “Per far fronte a necessità connesse a variazioni di intensità dell'attività lavorativa, la durata dell'orario di lavoro può risultare anche da una media plurisettimanale nell'arco dell'anno con i limiti massimi di 45 ore settimanali e 10 ore giornaliere e con una durata minima di 35 ore settimanali.
Gli scostamenti del programma con le relative motivazioni saranno portati a conoscenza della r.s.u., e, ove ancora non costituita, alle r.s.a. In tali casi, le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro, giornaliero e settimanale non daranno luogo a compensi per lavoro supplementare / straordinario sino a concorrenza degli orari da compensare.
Nell'ambito delle flessibilità sopra previste, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione. Ciascun lavoratore può far confluire in una "banca individuale delle ore" le ore di lavoro eccedenti la 45° ora, che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese successivo a quello in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero delle ore accumulate nella banca;
in tal caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro 6 mesi successivi a quello di effettuazione della prestazione, a condizione che la persona interessata ne faccia richiesta con un preavviso di almeno cinque giorni, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 3% del personale, e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione all'infungibilità delle mansioni svolte. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso, le ore di riposo richieste saranno concesse compatibilmente con le esigenze aziendali. Qualora eccezionalmente e per esigenze tecniche e produttive sia impossibile il recupero con riposo compensativo, entro 12 mesi, delle ore così accumulate, l'importo corrispondente verrà liquidato al lavoratore interessato sulla base della retribuzione oraria 5
in vigore a quella data. Resta inteso che, in caso di cambio d'appalto, saranno retribuite le ore relative al riposo compensativo non fruite.
Per quanto concerne l'articolazione dell'orario di lavoro su base multi-periodale per i servizi di pulizia negli impianti industriali, sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti”.
Nel merito la società convenuta rileva che dalle buste paga in atti non emergerebbe affatto lo svolgimento di lavoro straordinario che, anzi, sarebbe contraddetto dai tabulati di presenza.
La prova che le ore lavorate non corrispondano a 173 (in più o in meno) e che, ciononostante, la retribuzione mensile non muta si trae sommando, proprio, il numero di
“ore lavorate” indicato in busta paga e le ore ulteriori che non corrispondo a effettiva prestazione lavorativa resa ma alla fruizione di istituti (quali ferie, festività, malattia, assemblea ecc…) di cui il lavoratore ha diritto per legge o contratto. Queste ore vanno ad aggiungersi alle “ore lavorate” nel mese ed il risultato di tale sommatoria dovrebbe corrispondere al monte ore mensile di 173 ore. Laddove ciò non è successo, sia in difetto che in eccesso, si è verificato, rispettivamente, che il lavoratore ha percepito una retribuzione superiore ovvero inferiore alle ore effettivamente prestate perchè sempre corrispondente alla misura mensilizzata sul parametro di 173: in alcuni casi, quindi, ha lavorato di meno, in altri, ha svolto lavoro straordinario ma ha sempre percepito lo stesso trattamento economico. La compensazione tra le ore di lavoro al di sotto e al di sopra della soglia di 173 dà, per l'appunto, luogo al cd “conguaglio”. E', quindi, corretta la ricostruzione di cui alla difesa di parte ricorrente, per la quale, attraverso il meccanismo della paga mensilizzata, la retribuzione viene ad essere calcolata in ragione di una somma fissa e comprende, oltre alle ore di lavoro ordinario effettivamente svolte, tutti gli altri istituti a cui non corrisponde una effettiva prestazione quali: ferie, festività, permessi retribuiti, festività infrasettimanali, festività soppresse. Seppure, quindi non effettivamente lavorate, le ore corrispondenti a tali istituti di legge, vanno a comporre il massimale orario mensile cui è parametrata la retribuzione, per l'appunto mensilizzata. Ne consegue che, per verificare se il lavoratore abbia svolto lavoro straordinario o piuttosto abbia lavorato per meno ore rispetto al parametro di 173 non è sufficiente guardare al solo dato delle “ore lavorate” di cui in busta paga, ma occorre anche verificare quante siano state le ore per le quali si è astenuto dal lavoro, fermo comunque diritto ad essere retribuito. Così letto il dato 6
“ore lavorate”, dall'esame delle buste paga risulta che, in alcuni casi, nonostante le “ore lavorate” siano state inferiori a 173, sommando queste con le ore corrispondenti alla fruizione di altri istituti, vi è stato un surplus di ore lavorate le quali, quindi, sono state valorizzate nella loro eccedenza rispetto a 173, nella colonna “competenze” , generando un credito in favore del lavoratore.
Viceversa è accaduto che, il risultato della sommatoria sia stato inferiore a 173 e, quindi, il minus è stato ugualmente valorizzato nella colonna “trattenute”, generando, questa volta, un debito a carico del lavoratore. E' bene osservare che è corretto ritenere che, per mese per mese, lo sbilancio in termini di superamento o meno del tetto mensile non porta ad alcun reale modifica degli importi corrisposti in busta paga ma serve unicamente alla “quadratura” della contabilità mensile.
É altrettanto vero, però, che, invece, alla fine di ciascun anno, lo scollamento tra ore lavorate e monte ore mensile retributivo viene ad essere giustificato, per il principio di sinallagmaticità delle prestazioni, attraverso il conguaglio tra le ore lavorate in più e quelle in meno. Risulta pertanto infondata in punto di diritto ogni eccezione circa la insussistenza di un obbligo al pagamento degli importi in questa sede rivendicati a titolo di “conguaglio ore”.
Quand'anche, infatti, non fosse applicabile la previsione di cui all'art. 31 del CCNL (che, per vero, neppure risulta propriamente essere il fondamento della domanda), discende dall'esame delle buste paghe che, per le oscillazioni dell'orario di lavoro, anche se di non rilevante entità, l'azienda ha operato, sulla base dei dati mensilmente annotati in busta paga
–in questo senso solo figurativi-, un conguaglio su cifra annuale tra ore di lavoro effettuate in più o in meno, in relazione alle quale il lavoratore ha percepito, in base al CCNL, la retribuzione come se avesse sempre lavorato secondo il normale orario di lavoro contrattuale di 173 ore. Ragionare diversamente significherebbe ammettere che la società corrisponda un trattamento retributivo avulso dall'effettivo monte ore lavorato, sia in danno dei lavoratori che, in ipotesi di ore lavorate sotto la soglia di 173, in danno dello stesso datore di lavoro e in spregio dei principi di sinallagmaticità e proporzione delle prestazioni.
Dalle buste paga, in atti risulta, in definitiva un credito per le ore di lavoro oltre il monte di
173 mensili, al netto del conguaglio con le ore in meno lavorate nell'arco dell'anno. 7
I relativi conteggi appaiono eseguiti correttamente, nonché adeguatamente motivati in relazione al periodo considerato.
Ciò considerato, in assenza di contestazioni specifiche di natura contabile, la
[...]
deve essere condannata al pagamento della somma di €. 509,30 oltre Controparte_1
interessi legali sulle somme annualmente rivalutate
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con attribuzione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
PQM
Accoglie il ricorso.
Condanna la al pagamento della somma di €. 509,30 oltre Controparte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna la al pagamento della somma di €.300 a titolo di Controparte_1
compensi professionali oltre ad €.45,00 a titolo di spese forfettarie, per un totale di €.345,00, oltre IVA e CPA con distrazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
NA Il Giudice
17 aprile 2025 dott. Ciro Cardellicchio