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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4104/23 R.G..
È comparso, per il ricorrente, l'avv. Stefano ALIBRANDI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Evidenzia che è stata fornita prova documentale della risoluzione del contratto preliminare sottoscritto dalle parti e della volontà del resistente di rinunciare all'acquisito dell'immobile.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4104 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Vill. , rappresentato e difeso dall'avv. Pt_2
Stefano ALIBRANDI del Foro di Messina presso il cui studio sito in Messina, Via
Ghibellina, n. 75, è elettivamente domiciliato ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE avente per OGGETTO: domanda di restituzione di immobile e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da nei Parte_1
confronti di finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta Controparte_1
risoluzione del contratto preliminare stipulato dalle parti in data 01.02.2018, la condanna del resistente al rilascio dell'immobile sito nel Comune di Messina, Vill. Zafferia, C/da S.
Baglio e riportato al N.C.T al foglio 137, part. n. 729, mq. 29 con annesso terreno riportato al N.C.T. al foglio 137, part.lle nn. 728 - 727, oggi 2059 e 2065, di mq. 3.100, libero da
2 TRIBUNALE di MESSINA persone o cose, l'eliminazione delle opere abusive ivi realizzate ed il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva del cespite sino all'effettivo rilascio.
Al riguardo l'attore ha premesso che con contratto preliminare del 01.02.2018 il cespite era stato promesso in vendita al resistente il quale era stato contestualmente immesso nel possesso e che, risolto consensualmente il predetto contratto in data
29.03.2021, il resistente non aveva restituito l'immobile al ricorrente, promittente venditore.
In ragione di ciò il ricorrente ha adìto il Tribunale al fine di vedere accogliere le domande sopra esposte.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di il quale, pur Controparte_1
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
In ordine alla qualificazione dell'azione osserva il Tribunale che questa può essere qualificata come domanda di restituzione, ovvero quella azione personale che “…come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass.
Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del 28.03.2014).
Infatti, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo per il cui accoglimento è necessaria la 3 TRIBUNALE di MESSINA "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (v. Cass. Civ., ord. n. 25052 del 10.10.2018).
Nel caso in esame l'acquisizione della disponibilità dell'immobile da parte del resistente è avvenuta con il consenso del promittente venditore che, in sede di stipula del contratto preliminare, gli ha concesso anticipatamente il godimento temporaneo dell'immobile – rapporto qualificabile come comodato a tempo determinato – in vista della futura conclusione del contratto definitivo (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7930/08).
Verificatasi la cessazione del contratto di comodato come logica conseguenza della risoluzione consensuale del contratto preliminare, l'occupazione dell'immobile da parte del resistente è divenuta, da quel momento, sine titulo e legittima il promittente venditore- odierno ricorrente a chiedere la restituzione dell'immobile ed il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva.
In conclusione, accertata e dichiarata la risoluzione consensuale del contratto preliminare di vendita del 01.02.2018 giusta scrittura privata del 29.03.2021, il resistente deve essere condannato a rilasciare immediatamente, in favore di Controparte_1
l'immobile sito nel Comune di Messina, Vill. Zafferia, C/da S. Baglio e Parte_1
riportato al N.C.T al foglio 137, part. n. 729, mq. 29 con annesso terreno riportato al N.C.T. al foglio 137, part.lle nn. 728 - 727, oggi 2059 e 2065, di mq. 3.100, libero da persone o cose.
In ordine alle altre domande formulate dal ricorrente è necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo, non risultando matura per la decisione e necessitando di ulteriore istruttoria.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali vanno riservate alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accerta e dichiara che il contratto preliminare di vendita del 01.02.2018 è stato risolto consensualmente dalle parti, giusta scrittura privata del 29.03.2021; 4 TRIBUNALE di MESSINA 2) accoglie la domanda di rilascio formulata da nei confronti Parte_1
di Controparte_1
3) per l'effetto, condanna a rilasciare immediatamente, in Controparte_1
favore di l'immobile sito nel Comune di Messina, Vill. Zafferia, C/da S. Parte_1
Baglio e riportato al N.C.T al foglio 137, part. n. 729, mq. 29 con annesso terreno riportato al N.C.T. al foglio 137, part.lle nn. 728 - 727, oggi 2059 e 2065, di mq. 3.100, libero da persone o cose;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5) spese di lite riservate alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 29.01.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
5
VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 29 del mese di Gennaio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 4104/23 R.G..
È comparso, per il ricorrente, l'avv. Stefano ALIBRANDI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa,
con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Evidenzia che è stata fornita prova documentale della risoluzione del contratto preliminare sottoscritto dalle parti e della volontà del resistente di rinunciare all'acquisito dell'immobile.
IL G.U.
dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4104 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
cod. fisc. , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], Vill. , rappresentato e difeso dall'avv. Pt_2
Stefano ALIBRANDI del Foro di Messina presso il cui studio sito in Messina, Via
Ghibellina, n. 75, è elettivamente domiciliato ATTORE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE avente per OGGETTO: domanda di restituzione di immobile e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da nei Parte_1
confronti di finalizzata ad ottenere l'accertamento dell'avvenuta Controparte_1
risoluzione del contratto preliminare stipulato dalle parti in data 01.02.2018, la condanna del resistente al rilascio dell'immobile sito nel Comune di Messina, Vill. Zafferia, C/da S.
Baglio e riportato al N.C.T al foglio 137, part. n. 729, mq. 29 con annesso terreno riportato al N.C.T. al foglio 137, part.lle nn. 728 - 727, oggi 2059 e 2065, di mq. 3.100, libero da
2 TRIBUNALE di MESSINA persone o cose, l'eliminazione delle opere abusive ivi realizzate ed il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva del cespite sino all'effettivo rilascio.
Al riguardo l'attore ha premesso che con contratto preliminare del 01.02.2018 il cespite era stato promesso in vendita al resistente il quale era stato contestualmente immesso nel possesso e che, risolto consensualmente il predetto contratto in data
29.03.2021, il resistente non aveva restituito l'immobile al ricorrente, promittente venditore.
In ragione di ciò il ricorrente ha adìto il Tribunale al fine di vedere accogliere le domande sopra esposte.
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di il quale, pur Controparte_1
ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
In ordine alla qualificazione dell'azione osserva il Tribunale che questa può essere qualificata come domanda di restituzione, ovvero quella azione personale che “…come già dice il nome, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare
l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica.” (v. Cass.
Civ., SS.UU., sent. n. 7305 del 28.03.2014).
Infatti, “L'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario;
da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo per il cui accoglimento è necessaria la 3 TRIBUNALE di MESSINA "probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce” (v. Cass. Civ., ord. n. 25052 del 10.10.2018).
Nel caso in esame l'acquisizione della disponibilità dell'immobile da parte del resistente è avvenuta con il consenso del promittente venditore che, in sede di stipula del contratto preliminare, gli ha concesso anticipatamente il godimento temporaneo dell'immobile – rapporto qualificabile come comodato a tempo determinato – in vista della futura conclusione del contratto definitivo (v. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 7930/08).
Verificatasi la cessazione del contratto di comodato come logica conseguenza della risoluzione consensuale del contratto preliminare, l'occupazione dell'immobile da parte del resistente è divenuta, da quel momento, sine titulo e legittima il promittente venditore- odierno ricorrente a chiedere la restituzione dell'immobile ed il risarcimento del danno per l'occupazione abusiva.
In conclusione, accertata e dichiarata la risoluzione consensuale del contratto preliminare di vendita del 01.02.2018 giusta scrittura privata del 29.03.2021, il resistente deve essere condannato a rilasciare immediatamente, in favore di Controparte_1
l'immobile sito nel Comune di Messina, Vill. Zafferia, C/da S. Baglio e Parte_1
riportato al N.C.T al foglio 137, part. n. 729, mq. 29 con annesso terreno riportato al N.C.T. al foglio 137, part.lle nn. 728 - 727, oggi 2059 e 2065, di mq. 3.100, libero da persone o cose.
In ordine alle altre domande formulate dal ricorrente è necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo, non risultando matura per la decisione e necessitando di ulteriore istruttoria.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese processuali vanno riservate alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
1) accerta e dichiara che il contratto preliminare di vendita del 01.02.2018 è stato risolto consensualmente dalle parti, giusta scrittura privata del 29.03.2021; 4 TRIBUNALE di MESSINA 2) accoglie la domanda di rilascio formulata da nei confronti Parte_1
di Controparte_1
3) per l'effetto, condanna a rilasciare immediatamente, in Controparte_1
favore di l'immobile sito nel Comune di Messina, Vill. Zafferia, C/da S. Parte_1
Baglio e riportato al N.C.T al foglio 137, part. n. 729, mq. 29 con annesso terreno riportato al N.C.T. al foglio 137, part.lle nn. 728 - 727, oggi 2059 e 2065, di mq. 3.100, libero da persone o cose;
4) dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5) spese di lite riservate alla sentenza definitiva.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 29.01.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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