TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 05/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3488/2016 promossa
da
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARLO DEL TORTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via V. Irelli, n. 6;
APPELLANTE contro
( ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CRISTIANO ARETUSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pineto (TE), via Gabriele D'Annunzio n. 6;
APPELLATO
OGGETTO: Mutuo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 644/2013, emesso in data 31 ottobre 2013, il
Giudice di Pace di Teramo aveva ingiunto alla società BBA FOOD S.r.l., e ai suoi fideiussori, Pt_2
1 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
e il pagamento, in solido fra loro, in favore della della Pt_3 CP_1 CP_2 complessiva somma di € 4.024,71, oltre agli interessi nella misura ivi indicata, nonché € 500,50 per spese e compensi legali ed accessori.
Con atto di citazione notificato in data 30 dicembre 2013, aveva proposto CP_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa nel merito:
- preliminarmente, revocare ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 644/2013 stante la sussistenza di gravi motivi dati dalla inesigibilità e dalla non debenza delle somme richieste dalla banca creditrice, la quale, in costanza di rapporto di finanziamento, ha preteso e addebitato somme a titolo di interessi usurai ovvero interessi comunque non dovuti poiché pretesi in contrasto a norme imperative, così come esposto nella superiore narrativa;
- accertare e dichiarare la natura usuraria degli interessi promessi, convenuti e corrisposti in forza del contratto di finanziamento chirografario ordinario del 28.09.2009 tra la Controparte_3
e la , come da perizia di parte;
Parte_4
- per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto stesso o delle clausole che prevedono la determinazione di interessi usurari secondo quanto esposto nel punto sub A della superiore narrativa;
- accertare e dichiarare la non debenza di interessi, ai sensi dell'art. 1815 comma 2, c.c. e per
l'effetto dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento dedotta dalla per CP_3 adempimento integrale della prestazione, atteso il versamento da parte della mutuataria di somma superiore al capitale erogato, secondo quanto esposto al punto sub A della superiore narrativa e per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 644/2013 reso dal Giudice di pace di Teramo in data
31.10.2013, notificato all'opponente il 21.11.2013;
- in subordine accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto oggetto di causa, accertando la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, dichiarare ai sensi degli artt. 1284, 1283, 1815, comma 2 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale, disponendo, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 644/2013, la rideterminazione dell'intero rimborso, con l'eliminazione di ogni forma di anatocismo e l'applicazione dell'interesse legale in vigore, secondo quanto esposto sub C, provvedendo alla determinazione dell'esatto rapporto dare-avere tra le parti tenendo conto dei versamenti effettuati;
- in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'annullamento della garanzia fideiussoria prestata dal Sig. , per quanto esposto sub D della superiore narrativa, e per l'effetto CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 644/2013;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
si era costituita in giudizio CP_4 Controparte_5 contestando le eccezioni avversarie.
Nello specifico l'Istituto di credito, dopo aver svolto le necessarie precisazioni circa il concetto normativo di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ed aver evidenziato le diversità di quest'ultimo rispetto al Tasso Effettivo Globale (TEG), aveva eccepito l'infondatezza dell'opposizione in quanto, anche alla luce della espressa esclusione da parte del legislatore degli interessi di mora dal calcolo del
TEGM, era certamente dimostrata la inferiorità del TEG rispetto al TAEG ed allo stesso tasso soglia.
In secondo luogo, si era opposta alla richiesta di annullabilità della garanzia Controparte_3 fideiussoria, avendo la stessa sempre applicato condizioni contrattuali in ferrea esecuzione delle vigenti disposizioni di legge e mantenuto con la propria cliente un comportamento di certa correttezza e buona fede, anche in relazione all'utilizzo della fideiussione omnibus rilasciata da il quale, CP_1 gravato dall'onere di accertarsi sulle condizioni patrimoniali del garantito e, in particolare, di informarsi sullo svolgimento dei suoi rapporti con l'Istituto di credito, in nessun caso avrebbe potuto lamentare di avere ignorato, senza colpa, la situazione patrimoniale propria della debitrice principale. aveva chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Istruita la causa mediante ctu contabile, il Giudice di Pace di Teramo, con sentenza n. 135/2016, depositata in data 16 febbraio 2016, aveva così provveduto:
“- dichiara la natura usuraria degli interessi convenuti in forza del contratto di mutuo chirografario n. 556211047915 del 29.09.2009;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., dichiara nulla la clausola relativa alla determinazione degli interessi e dichiara non dovuti gli interessi stessi;
- accertato l'avvenuto pagamento della quota capitale, dichiara non dovute le ulteriori somme e quindi dichiara non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 644/2013;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la in persona del leg. rappr. p.t. al pagamento delle spese legali Controparte_3 del giudizio di opposizione che liquida in € 1.205,00 a titolo di compenso professionale, oltre a € 80,00 per spese, rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
- pone le spese della CTU contabile, come liquidata con decreto del 14.7.2015, a carico della opposta”.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto opposizione Parte_1
(nella cui compagine è stata medio tempore incorporata ,
[...] CP_3 lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e dell'art. 2 l. 108/96: ha evidenziato la banca che il ctu nominato dal Giudice di Pace era incorso in un grave errore laddove aveva considerato quale tasso di interesse corrispettivo un tasso mai pattuito tra le parti, pari al 6,90%, in luogo del tasso effettivamente concordato ed applicato, fissato al 6,50% a pagina n. 1 del contratto di finanziamento;
considerando, infatti, il tasso corrispettivo effettivamente pattuito, come fissato, nella
3 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
misura del 6,50%, si perverrebbe ad un Tasso Effettivo Globale pari al 7,36% (inferiore al tasso soglia pari al 7,785%) in luogo di quello determinato dal C.T.U. nella errata misura del 7,788%.
La ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia il Tribunale di Teramo, Giudice dell'Appello ai sensi dell'art. 341 C.p.c., per i motivi in narrativa, in riforma e o annullamento della sentenza impugnata
In via preliminare
1. dichiarare la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, co. 2,
C.c. e 2 L. 108/96;
Nel merito
2. accertare e dichiarare la legittimità degli interessi pattuiti in forza del contratto di mutuo chirografario n. 55.621.1047915 del 29/09/2009 stipulato tra la Controparte_6
e la BBA FOOD S.r.l. (P. IVA , già e condannare
[...] P.IVA_2 Controparte_7
, nella sua qualità di fideiussore della società BBA FOOD S.r.l., per quanto di ragione e CP_1 titolo, al pagamento nei confronti della Controparte_8 della somma di € 4.024,71=, oltre interessi come specificati in ricorso per decreto ingiuntivo;
In via subordinata
3. condannare , nella sua qualità di fideiussore della società BBA FOOD S.r.l., per CP_1 quanto di ragione e titolo, al pagamento nei confronti della Controparte_8
della somma di € 4.024,71=, oltre interessi come specificati in ricorso per
[...] decreto ingiuntivo, ovvero in quella minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa.
Con vittoria di diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), C.P.A. ed I.V.A. dei due gradi di giudizio nonché compensi relativi all'espletata C.T.U. nella misura liquidata”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 gennaio 2017, si è costituito in giudizio evidenziando che la sentenza del Giudice di Pace era stata impugnata CP_1 soltanto nella parte in cui era statuito che “Può ritenersi quindi accertata la natura usuraria degli interessi corrisposti in forza del contratto. In ossequio a quanto disposto dall'art. 1815 del cc secondo comma (“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) applicabile al caso in esame, non deve riconoscersi alla banca alcuna somma a titolo di interessi.
L'obbligo del debitore, pertanto, deve limitarsi alla sola somma capitale di quanto inizialmente erogato dall'Istituto di Credito e cioè € 60.000,00. Avendo già corrisposto € 62.977,88, come dal piano di ammortamento […], devono ritenersi non dovute ulteriori somme”, e che pertanto era stata prestata acquiescenza nella parte in cui era stato affermato che “Il tasso annuo applicato, in regime composto degli interessi semplici, è risultato anch'esso superiore a quello convenuto al momento della pattuizione risultando pari a 7,368%, mentre quello convenuto era del 6,90%. Ricalcolando il TEG con il nuovo valore del tasso nominale annuo è risultato pari a 8,291619%, superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto, pari a 7,785%”; ne conseguirebbe, secondo il CEROLINI,
4 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
l'inammissibilità dell'appello, stante la natura assorbente delle statuizioni contenute nella parte della sentenza non oggetto di impugnazione rispetto alle altre domande spiegate.
Quanto al merito, l'appellato ha affermato l'infondatezza del gravame, evidenziando che il tasso nominale annuo sopra richiamato, nella misura del 6,90%, era espressamente indicato nel documento di sintesi allegato al contratto di finanziamento, ove veniva utilizzato per la determinazione dell'ISC, sicché il ctu – nel procedere al calcolo del tasso – non aveva commesso alcun errore. ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Dichiarare inammissibile l'appello principale, comunque rigettarlo poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
- Dichiarare in ogni l'avvenuta acquiescenza in relazione ai capi della sentenza non impugnata e per l'effetto rigettare l'appello principale stante la formazione del giudicato.
- Accertare e dichiarare la natura usuraria degli interessi promessi, convenuti o corrisposti in forza del contratto di finanziamento chirografario ordinario del 28.09.2009 tra la Controparte_3
e la , come da perizia di parte e da CTU agli atti del giudizio;
Parte_4
- per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto stesso o delle clausole che prevedono la determinazione di interessi usurari secondo quanto esposto nella superiore narrativa;
- accertare e dichiarare la non debenza di interessi, ai sensi dell'art. 1815 comma 2, c.c. e per
l'effetto dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento dedotta dalla per Controparte_3 effetto dell'adempimento integrale della prestazione, atteso il versamento da parte della mutuataria di somma superiore al capitale erogato e per l'effetto, confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 644/2013 reso dal Giudice di pace di Teramo in data 31.10.2013, notificato all'opponente il
21.11.2013;
- in subordine accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto oggetto di causa, accertando la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, dichiarare ai sensi degli artt. 1284, 1283, 1815, comma 2 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale, disponendo, la rideterminazione dell'intero rimborso, con l'eliminazione di ogni forma di anatocismo e l'applicazione dell'interesse legale in vigore;
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante nuova ctu.
All'udienza del 30 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni declinate dalle parti, con assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico profilo oggetto del gravame proposto da attiene ai criteri Parte_1 di calcolo adoperati per verificare se, nella specie, ci sia stato o meno un superamento del tasso soglia, ai fini dell'accertamento dell'usura.
5 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
È pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che – partendo da un tasso nominale annuo pari a 6,50%, come indicato nelle condizioni generali del contratto di mutuo chirografario n. 556211047915 del 29 settembre 2009 – non si perviene ad un superamento del tasso soglia.
Invece, utilizzando quale base di calcolo la percentuale del 6,90% (come ha fatto il ctu nominato dal Giudice di Pace), si ha un superamento del tasso soglia, ciò che ha condotto il giudice di prime cure ad accogliere l'opposizione proposta dal CP_1
Tanto è stato appurato che dal ctu nominato dal Tribunale, il quale ha verificato che il contratto di mutuo chirografario n. 556211047915 del 29 settembre 2009 prevede un periodo di ammortamento di 3 anni, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 36 rate mensili posticipate, e con prima scadenza il 31 ottobre 2009, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute. A pagina 1 della pattuizione viene indicato un tasso di interesse iniziale pari 6,50% nominale annuo.
Nelle pagine seguenti le parti convengono, inoltre, “…che il tasso di interesse nominale annuo per l'ammortamento del finanziamento viene stabilito, sin dal primo mese, nella misura di 5,750 punti in più del media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dell'EURIBOR a sei mesi – coefficiente 365, rilevata nel secondo mese immediatamente precedente ciascuna mensilità di applicazione…”.
Si precisa, inoltre, che “…la media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dell'Euribor a sei mesi - coefficiente 365 - rilevata nel mese di Agosto 2009 è pari al 1,137%...” ed, ancora, che
“…sul tasso, come sopra determinato per ciascun mese, verrà operato, altresì, un arrotondamento allo 0,05 superiore”.
Anche negli allegati al contratto vengono ribaditi gli stessi tassi indicati nel contratto del 29 settembre 2009:
- nell'allegato denominato “DOCUMENTO DI SINTESI” viene indicato un tasso iniziale pari al 6,50% e un tasso per l'ammortamento da calcolarsi sommando il Parametro d'indicizzazione” Euribor a 6 mesi - coefficiente 365 con lo Spread pari 5,75%;
- nell'allegato denominato “CALCOLO DELL'INDICATORE SISTENTICO DI COSTO (ISC)” viene indicato solamente il tasso nominale annuo per l'ammortamento pari a 6,900%.
Ebbene, deve ritenersi che il ctu nominato dal Giudice di Pace abbia operato correttamente allorché ha preso in considerazione il tasso del 6,90% per la verifica del superamento dalla soglia dell'usura: invero, questo è il tasso che è stato di fatto applicato durante il rapporto contrattuale, come appurato dallo stesso ctu nominato:
“Dell'effettiva applicazione di tali tassi si trova riscontro, nell'estratto contabile rilasciato da
(allegato 6 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) dove: gli Controparte_3 interessi della rata n. 0 vengono calcolati al tasso del 6,50%: Euro 60.000,00 x 6,50% /365 = Euro
10,68; gli interessi della rata n. 1 vengono calcolati al tasso del 6,887% (5,750% + Euribor 6 mesi
6 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
agosto 1,137%): Euro 60.000,00 x 6,887%/12 = Euro 344,35; con le medesime modalità di quest'ultima vengono calcolate anche le rate successive”.
Devono, pertanto, condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace, nella misura in cui ha ritenuto di dover revocare il decreto ingiuntivo opposto, limitando l'obbligo del debitore alla sola restituzione del capitale oggetto di finanziamento, con esclusione degli interessi, avendo il ià corrisposto alla Banca € 62.977,88, circostanza invero non oggetto di contestazione. CP_1
L'appello, pertanto, deve essere respinto, e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni devono essere poste a carico della banca.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Testo Unico Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3488/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante Controparte_8 alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] CP_1
, che si liquidano in € 2.552,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per
[...] legge;
3) PONE le spese di ctu a carico della CP_3
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Teramo, il giorno 5 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
7
r.g.n. 3488/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3488/2016 promossa
da
( , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CARLO DEL TORTO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo, Via V. Irelli, n. 6;
APPELLANTE contro
( ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CRISTIANO ARETUSI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pineto (TE), via Gabriele D'Annunzio n. 6;
APPELLATO
OGGETTO: Mutuo.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 ottobre
2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 644/2013, emesso in data 31 ottobre 2013, il
Giudice di Pace di Teramo aveva ingiunto alla società BBA FOOD S.r.l., e ai suoi fideiussori, Pt_2
1 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
e il pagamento, in solido fra loro, in favore della della Pt_3 CP_1 CP_2 complessiva somma di € 4.024,71, oltre agli interessi nella misura ivi indicata, nonché € 500,50 per spese e compensi legali ed accessori.
Con atto di citazione notificato in data 30 dicembre 2013, aveva proposto CP_1 opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa nel merito:
- preliminarmente, revocare ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 644/2013 stante la sussistenza di gravi motivi dati dalla inesigibilità e dalla non debenza delle somme richieste dalla banca creditrice, la quale, in costanza di rapporto di finanziamento, ha preteso e addebitato somme a titolo di interessi usurai ovvero interessi comunque non dovuti poiché pretesi in contrasto a norme imperative, così come esposto nella superiore narrativa;
- accertare e dichiarare la natura usuraria degli interessi promessi, convenuti e corrisposti in forza del contratto di finanziamento chirografario ordinario del 28.09.2009 tra la Controparte_3
e la , come da perizia di parte;
Parte_4
- per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto stesso o delle clausole che prevedono la determinazione di interessi usurari secondo quanto esposto nel punto sub A della superiore narrativa;
- accertare e dichiarare la non debenza di interessi, ai sensi dell'art. 1815 comma 2, c.c. e per
l'effetto dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento dedotta dalla per CP_3 adempimento integrale della prestazione, atteso il versamento da parte della mutuataria di somma superiore al capitale erogato, secondo quanto esposto al punto sub A della superiore narrativa e per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 644/2013 reso dal Giudice di pace di Teramo in data
31.10.2013, notificato all'opponente il 21.11.2013;
- in subordine accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto oggetto di causa, accertando la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, dichiarare ai sensi degli artt. 1284, 1283, 1815, comma 2 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale, disponendo, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 644/2013, la rideterminazione dell'intero rimborso, con l'eliminazione di ogni forma di anatocismo e l'applicazione dell'interesse legale in vigore, secondo quanto esposto sub C, provvedendo alla determinazione dell'esatto rapporto dare-avere tra le parti tenendo conto dei versamenti effettuati;
- in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare l'annullamento della garanzia fideiussoria prestata dal Sig. , per quanto esposto sub D della superiore narrativa, e per l'effetto CP_1 revocare il decreto ingiuntivo n. 644/2013;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
2 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
si era costituita in giudizio CP_4 Controparte_5 contestando le eccezioni avversarie.
Nello specifico l'Istituto di credito, dopo aver svolto le necessarie precisazioni circa il concetto normativo di Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ed aver evidenziato le diversità di quest'ultimo rispetto al Tasso Effettivo Globale (TEG), aveva eccepito l'infondatezza dell'opposizione in quanto, anche alla luce della espressa esclusione da parte del legislatore degli interessi di mora dal calcolo del
TEGM, era certamente dimostrata la inferiorità del TEG rispetto al TAEG ed allo stesso tasso soglia.
In secondo luogo, si era opposta alla richiesta di annullabilità della garanzia Controparte_3 fideiussoria, avendo la stessa sempre applicato condizioni contrattuali in ferrea esecuzione delle vigenti disposizioni di legge e mantenuto con la propria cliente un comportamento di certa correttezza e buona fede, anche in relazione all'utilizzo della fideiussione omnibus rilasciata da il quale, CP_1 gravato dall'onere di accertarsi sulle condizioni patrimoniali del garantito e, in particolare, di informarsi sullo svolgimento dei suoi rapporti con l'Istituto di credito, in nessun caso avrebbe potuto lamentare di avere ignorato, senza colpa, la situazione patrimoniale propria della debitrice principale. aveva chiesto, quindi, il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Istruita la causa mediante ctu contabile, il Giudice di Pace di Teramo, con sentenza n. 135/2016, depositata in data 16 febbraio 2016, aveva così provveduto:
“- dichiara la natura usuraria degli interessi convenuti in forza del contratto di mutuo chirografario n. 556211047915 del 29.09.2009;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., dichiara nulla la clausola relativa alla determinazione degli interessi e dichiara non dovuti gli interessi stessi;
- accertato l'avvenuto pagamento della quota capitale, dichiara non dovute le ulteriori somme e quindi dichiara non dovute le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 644/2013;
- per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la in persona del leg. rappr. p.t. al pagamento delle spese legali Controparte_3 del giudizio di opposizione che liquida in € 1.205,00 a titolo di compenso professionale, oltre a € 80,00 per spese, rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
- pone le spese della CTU contabile, come liquidata con decreto del 14.7.2015, a carico della opposta”.
Avverso la sentenza del Giudice di Pace ha proposto opposizione Parte_1
(nella cui compagine è stata medio tempore incorporata ,
[...] CP_3 lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c. e dell'art. 2 l. 108/96: ha evidenziato la banca che il ctu nominato dal Giudice di Pace era incorso in un grave errore laddove aveva considerato quale tasso di interesse corrispettivo un tasso mai pattuito tra le parti, pari al 6,90%, in luogo del tasso effettivamente concordato ed applicato, fissato al 6,50% a pagina n. 1 del contratto di finanziamento;
considerando, infatti, il tasso corrispettivo effettivamente pattuito, come fissato, nella
3 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
misura del 6,50%, si perverrebbe ad un Tasso Effettivo Globale pari al 7,36% (inferiore al tasso soglia pari al 7,785%) in luogo di quello determinato dal C.T.U. nella errata misura del 7,788%.
La ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_3
“Voglia il Tribunale di Teramo, Giudice dell'Appello ai sensi dell'art. 341 C.p.c., per i motivi in narrativa, in riforma e o annullamento della sentenza impugnata
In via preliminare
1. dichiarare la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 1815, co. 2,
C.c. e 2 L. 108/96;
Nel merito
2. accertare e dichiarare la legittimità degli interessi pattuiti in forza del contratto di mutuo chirografario n. 55.621.1047915 del 29/09/2009 stipulato tra la Controparte_6
e la BBA FOOD S.r.l. (P. IVA , già e condannare
[...] P.IVA_2 Controparte_7
, nella sua qualità di fideiussore della società BBA FOOD S.r.l., per quanto di ragione e CP_1 titolo, al pagamento nei confronti della Controparte_8 della somma di € 4.024,71=, oltre interessi come specificati in ricorso per decreto ingiuntivo;
In via subordinata
3. condannare , nella sua qualità di fideiussore della società BBA FOOD S.r.l., per CP_1 quanto di ragione e titolo, al pagamento nei confronti della Controparte_8
della somma di € 4.024,71=, oltre interessi come specificati in ricorso per
[...] decreto ingiuntivo, ovvero in quella minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa.
Con vittoria di diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (12,5%), C.P.A. ed I.V.A. dei due gradi di giudizio nonché compensi relativi all'espletata C.T.U. nella misura liquidata”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18 gennaio 2017, si è costituito in giudizio evidenziando che la sentenza del Giudice di Pace era stata impugnata CP_1 soltanto nella parte in cui era statuito che “Può ritenersi quindi accertata la natura usuraria degli interessi corrisposti in forza del contratto. In ossequio a quanto disposto dall'art. 1815 del cc secondo comma (“Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) applicabile al caso in esame, non deve riconoscersi alla banca alcuna somma a titolo di interessi.
L'obbligo del debitore, pertanto, deve limitarsi alla sola somma capitale di quanto inizialmente erogato dall'Istituto di Credito e cioè € 60.000,00. Avendo già corrisposto € 62.977,88, come dal piano di ammortamento […], devono ritenersi non dovute ulteriori somme”, e che pertanto era stata prestata acquiescenza nella parte in cui era stato affermato che “Il tasso annuo applicato, in regime composto degli interessi semplici, è risultato anch'esso superiore a quello convenuto al momento della pattuizione risultando pari a 7,368%, mentre quello convenuto era del 6,90%. Ricalcolando il TEG con il nuovo valore del tasso nominale annuo è risultato pari a 8,291619%, superiore al tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto, pari a 7,785%”; ne conseguirebbe, secondo il CEROLINI,
4 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
l'inammissibilità dell'appello, stante la natura assorbente delle statuizioni contenute nella parte della sentenza non oggetto di impugnazione rispetto alle altre domande spiegate.
Quanto al merito, l'appellato ha affermato l'infondatezza del gravame, evidenziando che il tasso nominale annuo sopra richiamato, nella misura del 6,90%, era espressamente indicato nel documento di sintesi allegato al contratto di finanziamento, ove veniva utilizzato per la determinazione dell'ISC, sicché il ctu – nel procedere al calcolo del tasso – non aveva commesso alcun errore. ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Dichiarare inammissibile l'appello principale, comunque rigettarlo poiché destituito di fondamento giuridico e fattuale.
- Dichiarare in ogni l'avvenuta acquiescenza in relazione ai capi della sentenza non impugnata e per l'effetto rigettare l'appello principale stante la formazione del giudicato.
- Accertare e dichiarare la natura usuraria degli interessi promessi, convenuti o corrisposti in forza del contratto di finanziamento chirografario ordinario del 28.09.2009 tra la Controparte_3
e la , come da perizia di parte e da CTU agli atti del giudizio;
Parte_4
- per l'effetto accertare e dichiarare la nullità del contratto stesso o delle clausole che prevedono la determinazione di interessi usurari secondo quanto esposto nella superiore narrativa;
- accertare e dichiarare la non debenza di interessi, ai sensi dell'art. 1815 comma 2, c.c. e per
l'effetto dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di pagamento dedotta dalla per Controparte_3 effetto dell'adempimento integrale della prestazione, atteso il versamento da parte della mutuataria di somma superiore al capitale erogato e per l'effetto, confermare la revoca del decreto ingiuntivo n. 644/2013 reso dal Giudice di pace di Teramo in data 31.10.2013, notificato all'opponente il
21.11.2013;
- in subordine accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto oggetto di causa, accertando la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo di ammortamento, dichiarare ai sensi degli artt. 1284, 1283, 1815, comma 2 e 1419 c.c., la nullità della clausola dell'interesse ultralegale, disponendo, la rideterminazione dell'intero rimborso, con l'eliminazione di ogni forma di anatocismo e l'applicazione dell'interesse legale in vigore;
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
La causa è stata istruita mediante nuova ctu.
All'udienza del 30 ottobre 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione, sulle conclusioni declinate dalle parti, con assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico profilo oggetto del gravame proposto da attiene ai criteri Parte_1 di calcolo adoperati per verificare se, nella specie, ci sia stato o meno un superamento del tasso soglia, ai fini dell'accertamento dell'usura.
5 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
È pacifico, in quanto non oggetto di contestazione, che – partendo da un tasso nominale annuo pari a 6,50%, come indicato nelle condizioni generali del contratto di mutuo chirografario n. 556211047915 del 29 settembre 2009 – non si perviene ad un superamento del tasso soglia.
Invece, utilizzando quale base di calcolo la percentuale del 6,90% (come ha fatto il ctu nominato dal Giudice di Pace), si ha un superamento del tasso soglia, ciò che ha condotto il giudice di prime cure ad accogliere l'opposizione proposta dal CP_1
Tanto è stato appurato che dal ctu nominato dal Tribunale, il quale ha verificato che il contratto di mutuo chirografario n. 556211047915 del 29 settembre 2009 prevede un periodo di ammortamento di 3 anni, durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 36 rate mensili posticipate, e con prima scadenza il 31 ottobre 2009, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute. A pagina 1 della pattuizione viene indicato un tasso di interesse iniziale pari 6,50% nominale annuo.
Nelle pagine seguenti le parti convengono, inoltre, “…che il tasso di interesse nominale annuo per l'ammortamento del finanziamento viene stabilito, sin dal primo mese, nella misura di 5,750 punti in più del media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dell'EURIBOR a sei mesi – coefficiente 365, rilevata nel secondo mese immediatamente precedente ciascuna mensilità di applicazione…”.
Si precisa, inoltre, che “…la media aritmetica semplice delle quotazioni giornaliere dell'Euribor a sei mesi - coefficiente 365 - rilevata nel mese di Agosto 2009 è pari al 1,137%...” ed, ancora, che
“…sul tasso, come sopra determinato per ciascun mese, verrà operato, altresì, un arrotondamento allo 0,05 superiore”.
Anche negli allegati al contratto vengono ribaditi gli stessi tassi indicati nel contratto del 29 settembre 2009:
- nell'allegato denominato “DOCUMENTO DI SINTESI” viene indicato un tasso iniziale pari al 6,50% e un tasso per l'ammortamento da calcolarsi sommando il Parametro d'indicizzazione” Euribor a 6 mesi - coefficiente 365 con lo Spread pari 5,75%;
- nell'allegato denominato “CALCOLO DELL'INDICATORE SISTENTICO DI COSTO (ISC)” viene indicato solamente il tasso nominale annuo per l'ammortamento pari a 6,900%.
Ebbene, deve ritenersi che il ctu nominato dal Giudice di Pace abbia operato correttamente allorché ha preso in considerazione il tasso del 6,90% per la verifica del superamento dalla soglia dell'usura: invero, questo è il tasso che è stato di fatto applicato durante il rapporto contrattuale, come appurato dallo stesso ctu nominato:
“Dell'effettiva applicazione di tali tassi si trova riscontro, nell'estratto contabile rilasciato da
(allegato 6 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) dove: gli Controparte_3 interessi della rata n. 0 vengono calcolati al tasso del 6,50%: Euro 60.000,00 x 6,50% /365 = Euro
10,68; gli interessi della rata n. 1 vengono calcolati al tasso del 6,887% (5,750% + Euribor 6 mesi
6 Tribunale di Teramo
r.g.n. 3488/2016
agosto 1,137%): Euro 60.000,00 x 6,887%/12 = Euro 344,35; con le medesime modalità di quest'ultima vengono calcolate anche le rate successive”.
Devono, pertanto, condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace, nella misura in cui ha ritenuto di dover revocare il decreto ingiuntivo opposto, limitando l'obbligo del debitore alla sola restituzione del capitale oggetto di finanziamento, con esclusione degli interessi, avendo il ià corrisposto alla Banca € 62.977,88, circostanza invero non oggetto di contestazione. CP_1
L'appello, pertanto, deve essere respinto, e la sentenza impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale di entrambe le parti nei confronti del professionista, nei rapporti interni devono essere poste a carico della banca.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater Testo Unico Spese di Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela
Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3488/2016 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e CONFERMA la sentenza impugnata;
2) CONDANNA l'appellante Controparte_8 alla rifusione delle spese di lite sostenute da
[...] CP_1
, che si liquidano in € 2.552,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per
[...] legge;
3) PONE le spese di ctu a carico della CP_3
4) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Teramo, il giorno 5 aprile 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
7