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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9.12.2024, da
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Craveggia (VB), via Guglielmo Marconi n.15, C.F.: , C.F._1
rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv S. Bonetti presso la quale è elettivamente domiciliata nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. E. Greco del Foro di Paola presso il quale è elettivamente domiciliato con l'intervento del P.M
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “voglia il Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzare a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto;
disporre a carico del marito in favore della moglie, quale contributo al mantenimento, l'importo pari ad euro 800,00 mensili;
le parti si impegnano ad alienare la casa coniugale di loro proprietà sita in
Craveggia, via Guglielmo Marconi 15, che nel frattempo potrà comunque essere abitata dalla signora Pt_1
la casa sita in LA via Moscatelli 7, in locazione, con contratto di locazione sottoscritto dal Sabato, potrà continuare ad essere abitata dalla signora fino a quando il locatore non ne richieda il rilascio e comunque fino a Pt_1
quando il Sabato decida di recedere dal contratto. Il sig continuerà ad CP_1
utilizzare l'immobile per brevi periodi nell'anno al fine di effettuare accertamenti medici e per ragioni lavorative continuando a pagarne il relativo canone di locazione;
spese di lite compensate tra le parti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 9.12.2024, chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1
personale dal marito , con il quale aveva contratto matrimonio in Santa CP_1
Maria Maggiore l'11.9.1993.
Chiedeva, altresì, di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento da parte del marito pari ad euro 1000,00 mensili nonché la possibilità di continuare ad abitare nella casa di LA via Moscatelli 7, condotta in locazione, il cui canone veniva pagato interamente dal resistente.
Si costituiva nella procedura il quale aderiva alla domanda di separazione CP_1
avanzata dalla moglie, opponendosi al riconoscimento in favore della medesima del richiesto contributo al mantenimento che chiedeva venisse determinato nella minore somma di euro 500,00 mensili.
L'udienza del 27.3.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art 473bis.22 cpc, veniva rinviata per impedimento del resistente dovuto a ragioni di salute.
Alla successiva udienza del 28.4.2025 le parti evidenziavano di essere in procinto di raggiungere un accordo e chiedevano fissarsi nuova udienza. Nelle more della celebrazione della nuova udienza fissata al 14.5.2025, poi rinviata d'ufficio al 28.5.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra i medesimi cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che le parti si impegnano ad alienare la casa coniugale di loro proprietà sita in Craveggia, via Guglielmo Marconi 15, che nel frattempo potrà comunque essere abitata dalla signora che la casa sita in LA via Moscatelli 7, in Pt_1
locazione, con contratto di locazione sottoscritto dal Sabato, potrà continuare ad essere abitata dalla signora fino a quando il locatore non ne richieda il Pt_1
rilascio e comunque fino a quando il Sabato decida di recedere dal contratto. Il sig continuerà ad utilizzare l'immobile per brevi periodi nell'anno al fine di CP_1
effettuare accertamenti medici e per ragioni lavorative continuando a pagarne il relativo canone di locazione
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA LA SEPARAZIONE PERSONALE TRA I ON , nata Parte_1
a LA (VB) il 05.11.1967 e , nato a [...] il [...], CP_1
uniti in matrimonio in Santa Maria Maggiore l'11.9.1993; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno di CP_1
mantenimento, la somma di euro 800,00 mensili, annualmente rivalutabili Istat MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 3.6.2025
Il Presidente - Est
Monica Barco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 9.12.2024, da
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Craveggia (VB), via Guglielmo Marconi n.15, C.F.: , C.F._1
rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv S. Bonetti presso la quale è elettivamente domiciliata nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentato, assistito e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. E. Greco del Foro di Paola presso il quale è elettivamente domiciliato con l'intervento del P.M
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: “voglia il Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzare a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto;
disporre a carico del marito in favore della moglie, quale contributo al mantenimento, l'importo pari ad euro 800,00 mensili;
le parti si impegnano ad alienare la casa coniugale di loro proprietà sita in
Craveggia, via Guglielmo Marconi 15, che nel frattempo potrà comunque essere abitata dalla signora Pt_1
la casa sita in LA via Moscatelli 7, in locazione, con contratto di locazione sottoscritto dal Sabato, potrà continuare ad essere abitata dalla signora fino a quando il locatore non ne richieda il rilascio e comunque fino a Pt_1
quando il Sabato decida di recedere dal contratto. Il sig continuerà ad CP_1
utilizzare l'immobile per brevi periodi nell'anno al fine di effettuare accertamenti medici e per ragioni lavorative continuando a pagarne il relativo canone di locazione;
spese di lite compensate tra le parti”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 9.12.2024, chiedeva dichiararsi la separazione Parte_1
personale dal marito , con il quale aveva contratto matrimonio in Santa CP_1
Maria Maggiore l'11.9.1993.
Chiedeva, altresì, di vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento da parte del marito pari ad euro 1000,00 mensili nonché la possibilità di continuare ad abitare nella casa di LA via Moscatelli 7, condotta in locazione, il cui canone veniva pagato interamente dal resistente.
Si costituiva nella procedura il quale aderiva alla domanda di separazione CP_1
avanzata dalla moglie, opponendosi al riconoscimento in favore della medesima del richiesto contributo al mantenimento che chiedeva venisse determinato nella minore somma di euro 500,00 mensili.
L'udienza del 27.3.2025, fissata per gli incombenti di cui all'art 473bis.22 cpc, veniva rinviata per impedimento del resistente dovuto a ragioni di salute.
Alla successiva udienza del 28.4.2025 le parti evidenziavano di essere in procinto di raggiungere un accordo e chiedevano fissarsi nuova udienza. Nelle more della celebrazione della nuova udienza fissata al 14.5.2025, poi rinviata d'ufficio al 28.5.2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra i medesimi cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, ritiene sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Si dà atto che le parti si impegnano ad alienare la casa coniugale di loro proprietà sita in Craveggia, via Guglielmo Marconi 15, che nel frattempo potrà comunque essere abitata dalla signora che la casa sita in LA via Moscatelli 7, in Pt_1
locazione, con contratto di locazione sottoscritto dal Sabato, potrà continuare ad essere abitata dalla signora fino a quando il locatore non ne richieda il Pt_1
rilascio e comunque fino a quando il Sabato decida di recedere dal contratto. Il sig continuerà ad utilizzare l'immobile per brevi periodi nell'anno al fine di CP_1
effettuare accertamenti medici e per ragioni lavorative continuando a pagarne il relativo canone di locazione
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA LA SEPARAZIONE PERSONALE TRA I ON , nata Parte_1
a LA (VB) il 05.11.1967 e , nato a [...] il [...], CP_1
uniti in matrimonio in Santa Maria Maggiore l'11.9.1993; pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno di CP_1
mantenimento, la somma di euro 800,00 mensili, annualmente rivalutabili Istat MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 3.6.2025
Il Presidente - Est
Monica Barco