TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/05/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1739/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1739/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO MUNNO Parte_1
PARTE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
PARTE OPPOSTA CONTUMACE nonché
con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_2 CP_3
[...]
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: verbale di causa del 25.2.2025: I procuratori precisano come rispettivi atti e verbali di causa e chiedono i termini di cui all'art. 190 cpc
OGGETTO:opposizione a d.i. – difetto legittimazione attiva -applicabilità dell'art. 1957 c.c.- mancata prova del credito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. si opponeva al D.I. n. r. 126/2022 - Parte_1
R.G. n. 3734/2021 eccependo il difetto di titolarità del credito dell'opposta e, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva della la mancata richiesta e sottoscrizione di alcun ulteriore contratto di CP_1 finanziamento, quale cliente, con Agos Ducato Spa;
la mancata dimostrazione dell'erogazione del credito a soggetto cliente e beneficiario terzo rispetto all'odierno opponente;
in ogni caso, liberazione dall'obbligo di pagina 1 di 5 garantire l'adempimento altrui per applicabilità dell'art. 1957 c.c.
Su tali basi l'opponente chiede di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità di e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare inesistente Controparte_4
e/o illegittimo e/o nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in virtù di un contratto inesistente e/o nullo e per carenza di prova scritta del credito azionato. Accertare e dichiarare la decadenza di ex art. 1957 c.c. e per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullare e CP_1 comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con condanna alle spese del presente giudizio. In via meramente subordinata, accertare l'effettivo dare/avere tra le parti, alla luce di tutte le contestazioni e le eccezioni sollevate dall'opponente e/o rilevabili d'ufficio.
Si costituiva ex art. 111 c.p.c. con comparsa del 21.4.2023 cessionaria del credito, Controparte_5 aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito dalla cedente Controparte_1
CP_ in sede monitoria e chiedendo, in via pregiudiziale, l'estromissione dal procedimento, essendo
[...]
'unica titolare del credito per cui è causa;
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del
[...] decreto ingiuntivo opposto, concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 35.580,92, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso convenzionale Controparte_5 entro i limiti del tasso soglia usura, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata condannare l'opponente al pagamento della residua somma ancora dovuta.Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
All'udienza del 12 settembre 2023, presente il solo opponente, il G.I. dichiarava la contumacia dell'opposta
, ed assegnava termine di gg. 15 dalla odierna udienza per l'esperimento della mediazione CP_1 obbligatoria rinviando per il prosieguo all'udienza del 9 gennaio 2024;
All'udienza del 9 gennaio 2024, il Giudice assegnava i termini ex art 183 cpc comma 6, e rinviava in proseguo all'udienza del 2.7.24.
All'udienza del 2 luglio 2024, l'odierno opponente chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2025, ove le parti, precisate le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è pagina 2 di 5 l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
Nel caso di specie, il sig. si oppone al d.i. nr. 126/2022 - R.G. n. 3734/2021 (all.1), con il quale gli Pt_1 veniva ingiunto di pagare la somma di euro 35.580,92, oltre gli interessi, nonché spese della procedura eccependo in primo luogo il difetto di titolarità del credito e difetto di legittimazione ad agire di CP_1
Tale credito trae origine e fondamento da contratto di finanziamento nr. 55662717 prodotto nel monitorio che l'odierno opponente avrebbe stipulato con Agos Ducato Spa.
Parte opponente contesta la titolarità del “credito” e legittimazione attiva della e CP_1
CP conseguentemente di .
Orbene, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente oggetto dell'accordo.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso di specie risultano allegati:
-Il documento n. 16 relativo al contratto di cessione stipulato tra e Agos specificamente CP_1 contestato da parte opponente poiché composto unicamente dalle pagine nn. 1, 2 e 25.
pagina 3 di 5 Tale documento prova che è intervenuto contratto di cessione di crediti il 23.6.2020 tra Agos Ducato SpA
e ma non prova il suo contenuto in quanto non è ivi riportato. Manca in esso Controparte_1 qualsiasi riferimento specifico al rapporto oggetto di causa e quindi rimane improvata la specifica inclusione del “credito” per cui è causa tra quelli di cui alla cessione in blocco.
CP Pertanto, contrariamente a quanto rappresentato da , non è stato prodotto sostanzialmente il contratto di cessione così come non sono state prodotti i relativi allegati, al fine di provare CP_1 specificatamente l'inclusione del “credito” tra quelli di cui alla cessione in blocco.
Per quanto riguarda gli “Annex” anch'essi non fanno riferimento al rapporto de quo poiché in essi non c'è un riferimento a e al contratto nr. 55662717 prodotto nel monitorio richiamandosi in essi Parte_1 un prestito personale identificato con il n. 6444196.
Peraltro va sottolineato che il doc. 19 accluso alla memoria 183 n. 2 di parte interveniente si presenta diverso dal doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e in esso risulta codici alfanumerici riferibili al contratto n. 6444196 e non viene proprio indicato il nominativo del debitore.
Per quanto riguardo l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, esso da solo non è sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che e', pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Si richiama la recente sentenza della Cassazione Civile, Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405 che afferma che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, come nella specie, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al pagina 4 di 5 più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio che nel caso di specie appare indizio contrario avuto riguardo al contenuto di cui al doc. 6 fascicolo monitorio ove sono riportati i periodi di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine successivamente al 31.5.2019 ed entro il 31.8.2019
(lettera A) mentre la lettera B) per i quali la decadenza sia stata dichiarata entro il 31/05/2019 rimanda a contratti invece sottoscritti da . Controparte_6
Va conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione attiva ad agire e titolarità del credito.
Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022 come da dispositivo in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, atteso il basso grado di complessità della controversia e la natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto revoca il D.I. n. r. 126/2022 - R.G. n. 3734/2021;
-Condanna , in persona del l.r.p.t, la parte al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 259 per spese e € 1.700 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.
-distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Alessandro Munno, procuratore antistatario.
Cosenza, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Erminia Ceci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Erminia Ceci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1739/2022 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO MUNNO Parte_1
PARTE OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
PARTE OPPOSTA CONTUMACE nonché
con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA PELLEGRINO Controparte_2 CP_3
[...]
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: verbale di causa del 25.2.2025: I procuratori precisano come rispettivi atti e verbali di causa e chiedono i termini di cui all'art. 190 cpc
OGGETTO:opposizione a d.i. – difetto legittimazione attiva -applicabilità dell'art. 1957 c.c.- mancata prova del credito
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. si opponeva al D.I. n. r. 126/2022 - Parte_1
R.G. n. 3734/2021 eccependo il difetto di titolarità del credito dell'opposta e, conseguentemente, il difetto di legittimazione attiva della la mancata richiesta e sottoscrizione di alcun ulteriore contratto di CP_1 finanziamento, quale cliente, con Agos Ducato Spa;
la mancata dimostrazione dell'erogazione del credito a soggetto cliente e beneficiario terzo rispetto all'odierno opponente;
in ogni caso, liberazione dall'obbligo di pagina 1 di 5 garantire l'adempimento altrui per applicabilità dell'art. 1957 c.c.
Su tali basi l'opponente chiede di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire e di titolarità di e, pertanto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare inesistente Controparte_4
e/o illegittimo e/o nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto in virtù di un contratto inesistente e/o nullo e per carenza di prova scritta del credito azionato. Accertare e dichiarare la decadenza di ex art. 1957 c.c. e per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o annullare e CP_1 comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con condanna alle spese del presente giudizio. In via meramente subordinata, accertare l'effettivo dare/avere tra le parti, alla luce di tutte le contestazioni e le eccezioni sollevate dall'opponente e/o rilevabili d'ufficio.
Si costituiva ex art. 111 c.p.c. con comparsa del 21.4.2023 cessionaria del credito, Controparte_5 aderendo e riportandosi a tutto quanto domandato, dedotto ed eccepito dalla cedente Controparte_1
CP_ in sede monitoria e chiedendo, in via pregiudiziale, l'estromissione dal procedimento, essendo
[...]
'unica titolare del credito per cui è causa;
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del
[...] decreto ingiuntivo opposto, concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di euro 35.580,92, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso convenzionale Controparte_5 entro i limiti del tasso soglia usura, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma accertata nel corso del giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata condannare l'opponente al pagamento della residua somma ancora dovuta.Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.
All'udienza del 12 settembre 2023, presente il solo opponente, il G.I. dichiarava la contumacia dell'opposta
, ed assegnava termine di gg. 15 dalla odierna udienza per l'esperimento della mediazione CP_1 obbligatoria rinviando per il prosieguo all'udienza del 9 gennaio 2024;
All'udienza del 9 gennaio 2024, il Giudice assegnava i termini ex art 183 cpc comma 6, e rinviava in proseguo all'udienza del 2.7.24.
All'udienza del 2 luglio 2024, l'odierno opponente chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 febbraio 2025, ove le parti, precisate le conclusioni, il G.I. tratteneva la causa a sentenza concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda trova accoglimento.
Va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dal punto di vista sostanziale, è pagina 2 di 5 l'opposto che assume la posizione processuale di attore, con relativo onere di dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente, malgrado la vocatio in ius, assume la posizione di convenuto, con conseguente legittimazione anche alla proposizione di domande riconvenzionali (cfr., tra le tante, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
L'opposto poi, in quanto parte creditrice che agisce per l'adempimento, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Compito del giudice dell'opposizione non è, quindi, quello di stabilire se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso in fase monitoria, bensì quello di stabilire se sussistano, nel giudizio a cognizione piena, i presupposti per l'accoglimento della domanda sottesa al ricorso per ingiunzione.
Nel caso di specie, il sig. si oppone al d.i. nr. 126/2022 - R.G. n. 3734/2021 (all.1), con il quale gli Pt_1 veniva ingiunto di pagare la somma di euro 35.580,92, oltre gli interessi, nonché spese della procedura eccependo in primo luogo il difetto di titolarità del credito e difetto di legittimazione ad agire di CP_1
Tale credito trae origine e fondamento da contratto di finanziamento nr. 55662717 prodotto nel monitorio che l'odierno opponente avrebbe stipulato con Agos Ducato Spa.
Parte opponente contesta la titolarità del “credito” e legittimazione attiva della e CP_1
CP conseguentemente di .
Orbene, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente oggetto dell'accordo.
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte originaria, ha l'onere di fornire la prova documentale della sua legittimazione e, quindi, dell'effettività della cessione del credito.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile, implica l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
Nel caso di specie risultano allegati:
-Il documento n. 16 relativo al contratto di cessione stipulato tra e Agos specificamente CP_1 contestato da parte opponente poiché composto unicamente dalle pagine nn. 1, 2 e 25.
pagina 3 di 5 Tale documento prova che è intervenuto contratto di cessione di crediti il 23.6.2020 tra Agos Ducato SpA
e ma non prova il suo contenuto in quanto non è ivi riportato. Manca in esso Controparte_1 qualsiasi riferimento specifico al rapporto oggetto di causa e quindi rimane improvata la specifica inclusione del “credito” per cui è causa tra quelli di cui alla cessione in blocco.
CP Pertanto, contrariamente a quanto rappresentato da , non è stato prodotto sostanzialmente il contratto di cessione così come non sono state prodotti i relativi allegati, al fine di provare CP_1 specificatamente l'inclusione del “credito” tra quelli di cui alla cessione in blocco.
Per quanto riguarda gli “Annex” anch'essi non fanno riferimento al rapporto de quo poiché in essi non c'è un riferimento a e al contratto nr. 55662717 prodotto nel monitorio richiamandosi in essi Parte_1 un prestito personale identificato con il n. 6444196.
Peraltro va sottolineato che il doc. 19 accluso alla memoria 183 n. 2 di parte interveniente si presenta diverso dal doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e in esso risulta codici alfanumerici riferibili al contratto n. 6444196 e non viene proprio indicato il nominativo del debitore.
Per quanto riguardo l'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, esso da solo non è sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che e', pertanto, tenuto, lo si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione.
Si richiama la recente sentenza della Cassazione Civile, Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405 che afferma che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB.: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione.
Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, come nella specie, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al pagina 4 di 5 più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio che nel caso di specie appare indizio contrario avuto riguardo al contenuto di cui al doc. 6 fascicolo monitorio ove sono riportati i periodi di comunicazione di decadenza dal beneficio del termine successivamente al 31.5.2019 ed entro il 31.8.2019
(lettera A) mentre la lettera B) per i quali la decadenza sia stata dichiarata entro il 31/05/2019 rimanda a contratti invece sottoscritti da . Controparte_6
Va conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione attiva ad agire e titolarità del credito.
Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM n. 147/2022 come da dispositivo in applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, atteso il basso grado di complessità della controversia e la natura documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e per l'effetto revoca il D.I. n. r. 126/2022 - R.G. n. 3734/2021;
-Condanna , in persona del l.r.p.t, la parte al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in € 259 per spese e € 1.700 per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a.
-distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Alessandro Munno, procuratore antistatario.
Cosenza, 26 maggio 2025
Il Giudice
dott. Erminia Ceci
pagina 5 di 5