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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7464 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Consigliere Dott. Elena Gelato
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4124/2018 posta in deliberazione il giorno 10.12.2025
TRA
C.F. 1 Parte_1
Parte_2 C.F._2
Avv. GIULIANI FABIO;
E
CP_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
CP_2
Avv. POLLARI MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI
OGGETTO
Rinvio dalla Corte di Cassazione in materia di occupazione senza titolo
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Parte_1 e Parte_2 hanno riassunto il presente giudizio a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione 7141/2018 che, accogliendo alcuni dei motivi di ricorso, aveva cassato la sentenza di questa Corte.
Si sono costituiti in giudizio CP_2 e CP 1
Disposta ed espletata ctu, all'odierna udienza precisate le conclusioni la causa, dopo la discussione orale è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza.
2.Per la ricostruzione della vicenda e per la delimitazione dell'ambito del giudizio di rinvio appare opportuno riportare l'ordinanza della Corte di Cassazione 7141/2018
"1. Con sentenza depositata in data 26 marzo 2012 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da Parte_1 e da Parte_2 nei confronti della sentenza di primo grado: a) che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti della CP_2 e dell
[...]
Controparte_3 Controparte_1 con riguardo alla dedotta occupazione acquisitiva ora
,
dell'area di 580 metri quadrati, corrispondente al foglio 409, particella 251; b) e aveva quantificato il risarcimento per occupazione usurpativa della restante superficie, facendo riferimento ad una estensione di 265 metri quadrati e alla utilizzazione agricola della stessa, senza considerare le maggiori utilità ritraibili in ragione dell'esistenza di un padiglione destinato a parcheggio e posto a servizio di un'area di vendita di articoli da giardinaggio.
2. La Corte territoriale ha osservato: a) con riguardo all'area di 580 metri quadrati, che il decreto di esproprio del 18/11/1996 era stato emanato all'interno del termine del 10/10/1997, risultante per effetto 'della proroga biennale disposta dall'art. 22 della I. 20 maggio 1991, n. 158, rispetto al termine massimo quinquennale quale fissato col decreto prefettizio datato 08/07/1993; b) con riguardo alla restante superficie, che l'estensione presa in considerazione dal Tribunale era stata determinata facendo riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza queste ultime fossero inficiate dalle indicazioni numeriche del decreto di esproprio;
c) sempre con riferimento a tale restante superficie, che il terreno del quale si tratta era ricompreso nella zona urbanistica H2 Agro Romano del P.R.G. di Roma e che il manufatto valorizzato dagli attori, non riconducibile alle costruzioni necessarie alla conduzione agricola, consentite nella zona H dalle norme tecniche di attuazione, non risultava oggetto di alcuna documentata concessione in sanatoria;
d) che l'autorizzazione amministrativa al commercio prodotta non era chiaramente riferibile al terreno ed era comunque inidonea a modificarne la destinazione;
e) che la domanda risarcitoria correlata alla eliminazione di alcune opere (recinzione, lampioni, insegne luminose e cancello) era stata respinta in quanto, secondo le risultanze della citata consulenza tecnica, essere erano state per la maggior parte totalmente ricostruite a spese dell Controparte_1 3. Avverso tale sentenza il Pt_1 e la Pt 2 hanno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Le società intimate non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della I. 158 del 1991 cit. e dell'art. 20 della I. 22 ottobre 1971, n. 865, rilevando che la proroga biennale del termine di cui all'art. 20 della I. n. 865 del 1971, disposta dal cit. art. 22 della
I. n. 159 del 1991 aveva riguardo alle occupazioni d'urgenza in corso e aveva comportato, nel caso di specie, l'estensione dell'originario termine di scadenza del 09/10/1993, risultante dal decreto prefettizio del 10/10/1990, sino al 09/10/1995, ossia sino allo stesso termine che 2 sarebbe stato successivamente ed espressamente indicato dal decreto prefettizio di proroga datato 08/07/1993, dal momento che, a tale epoca, non si era ancora consolidato l'orientamento giurisprudenziale sul carattere automatico della proroga prevista dalla legge. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che le conclusioni della Corte territoriale, quanto all'efficacia della proroga disposta dall'art. 22 della I. n. 158 del 1991, non erano sorrette da
'una motivazione idonea ad illustrare le ragioni della sua ritenuta applicabilità al termine previsto dal decreto prefettizio, datato 08/07/1993, che, all'epoca dell'entrata in vigore della legge, non era ancora stato emanato. Le doglianze sono infondate. L'automatica applicazione della proroga legislativa al termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa (v., ad es., Cass. 12 giugno
2007, n. 13774) non è incompatibile con la possibilità che quest'ultima disponga autonomamente una proroga, finalizzata ad estendere, attraverso l'esercizio di poteri ordinari, il termine originariamente fissato. Né tale risultato è pregiudicato dal fatto, del tutto accidentale, che il termine iniziale, una volta prorogato ex lege, sarebbe scaduto nello stesso giorno indicato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di proroga espressa. Si tratta di profili, infatti, che non incidono sull'autonoma operatività dei due istituti. In particolare, la proroga disposta con decreto prefettizio sino al
09/10/1995 non ha fatto che spostare in avanti l'arco temporale della 3 durata dell'occupazione; in relazione ad essa è stata poi puntualmente determinata dal giudice di merito l'efficacia automatica della proroga normativa.
2. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo alla effettiva estensione dell'area illegittimamente acquisita. I ricorrenti osservano che la sentenza impugnata, limitandosi a valorizzare l'affermazione del consulente, secondo il quale era stata occupata senza titolo la superficie di 265 metri quadrati, non aveva considerato che, dalla medesima relazione di consulenza, emergeva come la superficie oggetto del decreto di esproprio del
18/11/1996 si estendeva per 886 metri quadrati e che la superficie costituente oggetto del decreto di occupazione di urgenza era indicata in 580 metri quadrati. La doglianza è infondata. Le critiche appena ricordate non attengono alla logicità del percorso valutativo del consulente o al contenuto delle basi oggettive del suo convincimento, ma pongono in relazione conclusioni dal contenuto non equivoco ("occupazione senza titolo mq 265") con dati quantitativi ritratti dai provvedimenti
-
amministrativi di occupazione di urgenza e di esproprio, la cui rispondenza alla realtà non costituisce oggetto di fede privilegiata o di presunzione insuperabile alla stregua di successivi accertamenti tecnici finalizzati alla verifica della realtà effettuale dell'illecito posto in essere.
3. I restanti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis 4 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, inserito dall'art. 34 del d.l. 6 luglio 2011,
n. 98, conv. con I. 15 luglio 2011, n. 111, ovvero dell'art. 2043 cod. civ., per il caso di ritenuta inapplicabilità, al caso in esame, dell'art. 42-bis cit. Rilevano i ricorrenti che il convincimento della
Corte territoriale, secondo la quale le zone classificate dal P.R.G. come agricole e tuttavia diversamente utilizzate, non potrebbero che essere stimate in coerenza con la destinazione dello strumento urbanistico, facendo quindi riferimento al prezzo di mercato attribuito al "terreno seminativo", contrasta con il sistema normativo che, ove venga in questione una pretesa risarcitoria, impone di tener conto, alla luce delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo, delle diverse destinazioni del bene, purché compatibili con la sua accertata inedificabilità. Con il quinto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando: a) che con il terzo motivo di appello era stata dedotta l'intervenuta dimostrazione della utilizzazione dell'area illegittimamente occupata, in parte, a parcheggio a servizio della limitrofa attività commerciale e, in parte, quale superficie scoperta per la mostra e la vendita di articoli da giardino e altri prodotti;
b) che la Corte d'appello aveva omesso qualunque considerazione in ordine all'utilizzo dell'area come parcheggio, alla luce delle deposizioni raccolte, della mancata risposta dei legali rappresentanti delle società convenute all'interrogatorio formale ammesso, della risultanze della consulenza tecnica e della documentazione fotografica prodotta;
c) che, del pari, la sentenza impugnata aveva omesso ogni considerazione con riguardo alle risultanze che comprovavano la destinazione dell'area a mostra e vendita di articoli da giardino e di altri prodotti;
d) che le utilizzazioni del terreno non erano, peraltro, mai state contestate, con la conseguenza che dovevano ritenersi pacifiche;
e) che i dubbi sulla riferibilità al fondo in questione dell'autorizzazione
-erano smentiti amministrativa al commercio dubbi peraltro mai sollevati dalle parti convenute dalla corrispondenza tra la collocazione spaziale indicata in quest'ultima e i dati risultanti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio e dall'atto di compravendita prodotto;
f) che, in relazione a tutti gli immobili presenti sull'intero lotto di proprietà dei ricorrenti, era stata conseguita la concessione in sanatoria, con la solo eccezione di un immobile di 953 metri quadrati privo di interesse ai fini della decisione, per il quale era comunque stata prodotta la domanda di sanatoria con le relative ricevute di pagamento;
g) che le considerazioni della sentenza impugnata sulla non strumentalità delle costruzioni presenti alla conduzione agricola del fondo erano superate dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria "con destinazione d'uso commerciale". Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio. Con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria conseguente alla eliminazione di alcuni manufatti, osservano i ricorrenti: a) per un 'verso, che la sentenza non si era confrontata col pertinente motivo di appello, che aveva valorizzato, per escludere la sostenuta ricostruzione dei primi, una missiva della SIBAC
s.r.l. del 18/12/1991 e le dichiarazioni confessarle della Parte_3 contenute nella lettera del 17/11/1993 (e ciò senza dire che la recinzione, il muro, la siepe e il cordolo, eliminai per far luogo all'ampliamento della via Aurelia non potevano essere state ricostruite); b) per altro 6 verso, che quanto la Corte territoriale aveva affermato che le opere erano state "per la maggior parte" ricostruite aveva contraddittoriamente e in termini generici ammesso che alcune opere non erano affatto state ricostruite. Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo,
n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio, per avere la Corte d'appello trascurato di considerare che il padiglione di 137 metri quadrati demolito per effetto dell'occupazione illegittima era stato oggetto di richiesta di sanatoria e che la relativa concessione, pur disponibile presso l' Controparte_4 , non era stata ritirata proprio per l'intervenuta demolizione. Con l'ottavo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio, con riferimento alla domanda risarcitoria fondata sulla diminuzione del residuo valore del fondo derivato dalla diminuzione dell'area destinata a parcheggio e alla dimostrata legittimità dei manufatti esistenti sul lotto di proprietà dei ricorrenti, parzialmente oggetto della vicenda ablativa della quale si discute. Le doglianze sono fondate. Secondo l'orientamento di questa Corte (v., di recente, Cass. 7 marzo 2017, n. 5686, non massimata) per i suoli non aventi natura edificatoria, rivestono valore a fini indennitari e risarcitori le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. Alla stregua di tali indicazioni - che concernono, su un -piano generale, il quarto motivo di ricorso va apprezzata l'assoluta apoditticità delle conclusioni relative all'esistenza di autorizzazioni amministrative, come pure alle concessioni in sanatoria
(quinto, settimo e ottavo motivo), alla luce delle analitiche ragioni di censure prospettate dalla ricorrente nell'atto di appello. Identica assertività si coglie, con riferimento al sesto motivo di ricorso, nella decisione di rigetto della domanda risarcitoria "correlata 'alla eliminazione di alcuni manufatti", a proposito della quale è sufficiente rilevare la genericità e intrinseca contraddittorietà della motivazione secondo la quale esse sarebbero state "per la maggior parte" totalmente ricostruite a spese dell CP_1 4. In conclusione, in relazione al disposto accoglimento dei motivi dal quarto all'ottavo, la sentenza impugnata va cassata con f rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite"
Disposta ed espletata ctu, all'odierna udienza, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza.
2. Al ctu è stato posto il seguente quesito:
"Esaminati gli atti, ispezionati i luoghi, espletato ogni accertamento proceda il C.T.U. alla esatta identificazione delle aree illegittimamente occupate e tenendo conto dei principi indicati dalla
Cassazione nella sentenza di rinvio determini il valore delle stesse alla data dell'occupazione e di tutte le altre consistenze menzionate nella medesima sentenza."
3. Va in primo luogo evidenziato che l'oggetto del giudizio di rinvio, anche per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha respinto i primi due motivi di ricorso per cassazione, è circoscritto alle pretese relative all'area di mq 265 occupata illegittimamente temporaneamente e non preordinata all'esproprio.
4. Condivisibilmente il ctu ha rilevato in ordine alla destinazione urbanistica e alla valutazione in generale quanto segue.
DESTINAZIONE URBANISTICA: In merito alla destinazione urbanistica del terreno in questione emerge che lo stesso alla data del decreto di espropriazione ricadesse in zona H2 Agricola - Agro
Romano e in zona fascia di rispetto stradale della S.S.1 Aurelia che con la legge 6 agosto 1967 n.
765 e successivo Decreto di concerto ministeriale 1 Aprile 1968, è stata ampliata fino a m 30 da misurarsi dal ciglio della strada. Pertanto la porzione in questione è da considerarsi a tutti gli effetti non edificabile.
Qualsiasi intervento interessato dal vincolo di inedificabilità assoluta a protezione del nastro stradale, pertanto non può essere un intervento suscettibile di una ipotetica concessione in sanatoria.
VALUTAZIONE
Per la valutazione dell'indennità, prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 si sarebbe dovuto far riferimento al La suddetta sentenza ha stabilito, anche Parte_4
.
per i terreni non edificabili, assimilabili a terreni agricoli ai sensi della precedente normativa relativa all'espropriazione, che non si debba assumere più il Valore Agricolo Medio tabellato ma che si debba fare riferimento alle caratteristiche intrinseche del terreno oggetto di esproprio. Tale aspetto è stato ripreso dalla pronuncia della Suprema Corte alla quale si fa riferimento per la risposta ai quesiti che riporta il seguente principio: «...per i suoli non aventi natura edificatoria, rivestono valore a fini indennitari e risarcitori le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative>>.
Nel caso in esame, il capannone per la vendita di giocattoli, articoli per la casa e articoli da giardino
è stato regolarmente autorizzato con la relativa concessione in sanatoria e non vi è alcun dubbio che l'area oggetto del decreto facesse parte della superficie scoperta pertinenziale del suddetto capannone.
Per quanto attiene alla stima, ribadito che deve farsi riferimento, esclusivamente all'area di mq 265, osserva la Corte che non è condivisibile la valutazione operata dal ctu. Pur nell'obiettiva difficoltà della valutazione di un'area pertinenziale, il coefficiente del 2% adottato dal ctu appare eccessivamente riduttivo, mentre più appropriato ed in linea con la destinazione dell'area ( esposizione e vendita di articoli per giardino ed altri) è il parametro del 10% indicato dai ricorrenti nelle note conclusive.
Deve però altrettanto tenersi conto di quanto osservato dal ctp dell' CP_1
Scrive il ctu: "Va peraltro precisato che nelle osservazioni di parte appellata CP_1 redatte dall'ing.
Controparte_5 si legge quanto segue:
«In tale ipotesi, tuttavia, CP_1 dovrebbe effettivamente procedere all'esecuzione del Decreto di Esproprio del 18/11/1996, acquisendo i restanti 265 mq, attualmente adibiti ad area di accesso e parcheggio a servizio delle attività commerciali presenti, con conseguente nuovo frazionamento catastale della particella 251. Sarà poi facoltà della ditta Parte_5 chiederne la restituzione per retrocessione ai sensi dell'art. 47 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. a fronte del pagamento della somma rappresentata nel soprastante schema per l'occupazione preordinata all'esproprio. Poiché tale operazione non è nelle intenzioni di questa società, occorre invece procedere ad una rettifica del calcolo, basata sulla situazione effettiva»."
Scrupolosamente il ctu ha quindi elaborato una seconda valutazione.
Il Collegio ritiene dover fare propria tale seconda valutazione in quanto più logica ed aderente alla effettiva compressione del diritto di proprietà - che si è concretizzata in una lunga occupazione temporanea, cui è seguita la restituzione agli appellanti che l'adibiscono ancora attualmente ad area di accesso e parcheggio a servizio delle attività commerciali presenti.
Di tale seconda valutazione si deve però considerare la sola stima di mq 265 per "l'effettiva occupazione temporanea di mq 265, per la quale si è tenuto conto dell'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio (dalla data di immissione in possesso 19 dicembre 1990, alla data del Decreto di Espropriazione del 18 novembre 1996 che, di fatto, coincide con il momento della restituzione dell'area al legittimo proprietario)... - Indennità di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione: mq 265 x €/mq 21,69 x
72/144 € 2.873,93.
Applicando il coefficiente del 10% anziché del 2% tale importo ascende ad € 14.369,65.
Trattandosi di debito di valore e non di valuta (vertendosi in una ipotesi occupazione sine titulo) detto importo va rivalutato all'attualità dal 18 novembre 1996 e maggiorato degli interessi compensativi secondo il principio di cui alla nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 1712/1995 applicando il saggio di interesse legale sull'importo originario annualmente rivalutato.
Il suddetto importo rivalutato all'attualità ascende ad € 24.471,51.
5. Ha inoltre accertato il ctu con riferimento al sesto e al settimo motivo di ricorso per cassazione( la
Corte d'Appello ha trascurato di considerare che il padiglione di 137 metri quadrati demolito per effetto dell'occupazione illegittima era stato oggetto di richiesta di sanatoria e che la relativa concessione, pur disponibile presso l' Controparte_4 non era stata ritirata proprio per l'intervenuta demolizione.)
Si fa riferimento al padiglione adiacente all'area di esposizione di mobili da giardino. Va precisato che, come detto in precedenza, emerge dai fascicoli delle parti che tale struttura sia stata rimossa direttamente da parte appellante e che in ogni caso la posizione, a oggi rilevabile dalla diversa colorazione dell'area di sedime, non fosse incompatibile con l'ampliamento della strada.
Non vi è pertanto alcun dubbio in merito alla circostanza che non fosse necessario rimuovere la struttura che si rileva dalle fotografie in atti, precedenti all'espropriazione, poiché tale struttura ricadeva all'esterno dell'area in questione e che pertanto non debba essere corrisposta alcuna indennità per tale intervento.
Come già detto, la sagoma dell'area di sedime di tale costruzione, attualmente demolita, può essere rilevata dalla fotografia satellitare e dalle fotografie realizzate dal sottoscritto C.T.U. durante l'accesso in loco.
Ne consegue che non vi è nesso di causalità tra la demolizione l'occupazione dell'area.
Il ctu, come osservato dagli appellanti, non ha però fornito risposta al quesito concernente il valore dei manufatti demoliti e non ricostruiti dall' CP_1 Essi risultano dalle lettere Parte_3
17/11/1993 (, all.26 fascicolo di I grado Pt_1 ) e del 19/8/1994 indirizzate alla Controparte_6
ed all' CP_1 La richiesta degli appellanti, riferita ai manufatti non ricostruiti dall' CP_1 concerne:
(m2 800 x 20.000); siepe (m.10 x 10.000); globi luce (10 x 250.000); pali luce (n.2 x 800.000); fari
(n.2 x 150.000); insegne luminose (400.000); insegna in legno (L.1.600.000)>>.
La domanda degli appellanti è accoglibile limitando a mq 265 anziché mq 800 l'importo per la pavimentazione.
E'pertanto dovuto a tale titolo l'importo complessivo di € 5.939,25 così convertite £ 11.500.000 (
5.300.000+100.000+2.500.000 +1.600.000 +1.600.000 + 400.000), che rivalutati ascendono ad €
10.114,54. 6.Ha infine accertato il ctu con riferimento all'ottavo motivo di ricorso per cassazione (" domanda risarcitoria fondata sulla diminuzione del residuo valore del fondo derivato dalla diminuzione dell'area destinata a parcheggio e alla dimostrata legittimità dei manufatti esistenti sul lotto di proprietà dei ricorrenti, parzialmente oggetto della vicenda ablativa della quale si discute"): Tenuto conto del fatto che la superficie scoperta totale di pertinenza dell'attività commerciale è di diverse migliaia di metri quadri e che la superficie espropriata è molto distante dal capannone e che dalle planimetrie catastali si rileva come vi siano numerosi posti auto a servizio dell'attività commerciale, ubicati sul lotto adiacente, non si ritiene che vi sia una diminuzione di valore del fondo residuo.
-Ritiene inoltre la Corte che appare alquanto apodittico – in assenza di specifiche particolari ragioni contingenti che nel caso in esame non ricorrono - l'assunto che l'area limitrofa, anch'essa dotata di parcheggio, possa avere subito una diminuzione di valore.
D'altronde è inverosimile che la sola occupazione di un' area di modeste dimensioni (265 mq) per sei anni abbia potuto determinare stabilmente un minor valore delle ben più estese porzioni viciniori.
Né ciò è stato in alcun modo dimostrato.
7. Trattandosi di debito di valore e non di valuta (vertendosi in una ipotesi occupazione sine titulo) detto importo è stato rivalutato all'attualità dal 18 novembre 1996 ed ascende a € 34.586,05 (
24.471,51+ 10.114,54). Esso va maggiorato degli interessi compensativi secondo il principio di cui alla nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 1712/1995 applicando il saggio di interesse legale sull'importo originario annualmente rivalutato, fino alla data della presente sentenza. e CP_2 vanno pertanto condannati in solido a pagare a Parte_1 e 8 CP_1
€ 34.586,05, oltre interessi compensativi, calcolati con le modalità di cui sopra fino Parte_2 alla data della presente sentenza.
9.In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite vanno compensate per il
50%.
PQM
CP_1 eIn sede di rinvio dalla Corte di Cassazione condanna CP_2 a pagare a [...]
€ 34.586,05 oltre interessi compensativi come in parte motiva ed alla rifusione Parte_6
in loro favore del 50% delle spese di lite che liquida, per l'intero, come segue -per il primo grado in
600,00 per spese ed € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese gen;
per il grado di appello unitariamente nella fase ante e post rinvio in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen oltre
50% dei cc.uu.; per il grado di legittimità in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen;
pone definitivamente a carico in quote uguali le spese di ctu.
IL PRESIDENTE EST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Consigliere Dott. Elena Gelato
Dott. Enrico Colognesi Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 sexies c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
4124/2018 posta in deliberazione il giorno 10.12.2025
TRA
C.F. 1 Parte_1
Parte_2 C.F._2
Avv. GIULIANI FABIO;
E
CP_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
CP_2
Avv. POLLARI MAGLIETTA FABRIZIO GIOVANNI
OGGETTO
Rinvio dalla Corte di Cassazione in materia di occupazione senza titolo
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Parte_1 e Parte_2 hanno riassunto il presente giudizio a seguito dell'ordinanza della
Corte di Cassazione 7141/2018 che, accogliendo alcuni dei motivi di ricorso, aveva cassato la sentenza di questa Corte.
Si sono costituiti in giudizio CP_2 e CP 1
Disposta ed espletata ctu, all'odierna udienza precisate le conclusioni la causa, dopo la discussione orale è stata decisa ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza.
2.Per la ricostruzione della vicenda e per la delimitazione dell'ambito del giudizio di rinvio appare opportuno riportare l'ordinanza della Corte di Cassazione 7141/2018
"1. Con sentenza depositata in data 26 marzo 2012 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto da Parte_1 e da Parte_2 nei confronti della sentenza di primo grado: a) che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti della CP_2 e dell
[...]
Controparte_3 Controparte_1 con riguardo alla dedotta occupazione acquisitiva ora
,
dell'area di 580 metri quadrati, corrispondente al foglio 409, particella 251; b) e aveva quantificato il risarcimento per occupazione usurpativa della restante superficie, facendo riferimento ad una estensione di 265 metri quadrati e alla utilizzazione agricola della stessa, senza considerare le maggiori utilità ritraibili in ragione dell'esistenza di un padiglione destinato a parcheggio e posto a servizio di un'area di vendita di articoli da giardinaggio.
2. La Corte territoriale ha osservato: a) con riguardo all'area di 580 metri quadrati, che il decreto di esproprio del 18/11/1996 era stato emanato all'interno del termine del 10/10/1997, risultante per effetto 'della proroga biennale disposta dall'art. 22 della I. 20 maggio 1991, n. 158, rispetto al termine massimo quinquennale quale fissato col decreto prefettizio datato 08/07/1993; b) con riguardo alla restante superficie, che l'estensione presa in considerazione dal Tribunale era stata determinata facendo riferimento alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza queste ultime fossero inficiate dalle indicazioni numeriche del decreto di esproprio;
c) sempre con riferimento a tale restante superficie, che il terreno del quale si tratta era ricompreso nella zona urbanistica H2 Agro Romano del P.R.G. di Roma e che il manufatto valorizzato dagli attori, non riconducibile alle costruzioni necessarie alla conduzione agricola, consentite nella zona H dalle norme tecniche di attuazione, non risultava oggetto di alcuna documentata concessione in sanatoria;
d) che l'autorizzazione amministrativa al commercio prodotta non era chiaramente riferibile al terreno ed era comunque inidonea a modificarne la destinazione;
e) che la domanda risarcitoria correlata alla eliminazione di alcune opere (recinzione, lampioni, insegne luminose e cancello) era stata respinta in quanto, secondo le risultanze della citata consulenza tecnica, essere erano state per la maggior parte totalmente ricostruite a spese dell Controparte_1 3. Avverso tale sentenza il Pt_1 e la Pt 2 hanno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Le società intimate non hanno svolto attività difensiva. I ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della I. 158 del 1991 cit. e dell'art. 20 della I. 22 ottobre 1971, n. 865, rilevando che la proroga biennale del termine di cui all'art. 20 della I. n. 865 del 1971, disposta dal cit. art. 22 della
I. n. 159 del 1991 aveva riguardo alle occupazioni d'urgenza in corso e aveva comportato, nel caso di specie, l'estensione dell'originario termine di scadenza del 09/10/1993, risultante dal decreto prefettizio del 10/10/1990, sino al 09/10/1995, ossia sino allo stesso termine che 2 sarebbe stato successivamente ed espressamente indicato dal decreto prefettizio di proroga datato 08/07/1993, dal momento che, a tale epoca, non si era ancora consolidato l'orientamento giurisprudenziale sul carattere automatico della proroga prevista dalla legge. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che le conclusioni della Corte territoriale, quanto all'efficacia della proroga disposta dall'art. 22 della I. n. 158 del 1991, non erano sorrette da
'una motivazione idonea ad illustrare le ragioni della sua ritenuta applicabilità al termine previsto dal decreto prefettizio, datato 08/07/1993, che, all'epoca dell'entrata in vigore della legge, non era ancora stato emanato. Le doglianze sono infondate. L'automatica applicazione della proroga legislativa al termine concretamente fissato dall'autorità amministrativa (v., ad es., Cass. 12 giugno
2007, n. 13774) non è incompatibile con la possibilità che quest'ultima disponga autonomamente una proroga, finalizzata ad estendere, attraverso l'esercizio di poteri ordinari, il termine originariamente fissato. Né tale risultato è pregiudicato dal fatto, del tutto accidentale, che il termine iniziale, una volta prorogato ex lege, sarebbe scaduto nello stesso giorno indicato dall'autorità amministrativa nel provvedimento di proroga espressa. Si tratta di profili, infatti, che non incidono sull'autonoma operatività dei due istituti. In particolare, la proroga disposta con decreto prefettizio sino al
09/10/1995 non ha fatto che spostare in avanti l'arco temporale della 3 durata dell'occupazione; in relazione ad essa è stata poi puntualmente determinata dal giudice di merito l'efficacia automatica della proroga normativa.
2. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo alla effettiva estensione dell'area illegittimamente acquisita. I ricorrenti osservano che la sentenza impugnata, limitandosi a valorizzare l'affermazione del consulente, secondo il quale era stata occupata senza titolo la superficie di 265 metri quadrati, non aveva considerato che, dalla medesima relazione di consulenza, emergeva come la superficie oggetto del decreto di esproprio del
18/11/1996 si estendeva per 886 metri quadrati e che la superficie costituente oggetto del decreto di occupazione di urgenza era indicata in 580 metri quadrati. La doglianza è infondata. Le critiche appena ricordate non attengono alla logicità del percorso valutativo del consulente o al contenuto delle basi oggettive del suo convincimento, ma pongono in relazione conclusioni dal contenuto non equivoco ("occupazione senza titolo mq 265") con dati quantitativi ritratti dai provvedimenti
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amministrativi di occupazione di urgenza e di esproprio, la cui rispondenza alla realtà non costituisce oggetto di fede privilegiata o di presunzione insuperabile alla stregua di successivi accertamenti tecnici finalizzati alla verifica della realtà effettuale dell'illecito posto in essere.
3. I restanti motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica. Con il quarto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 42-bis 4 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, inserito dall'art. 34 del d.l. 6 luglio 2011,
n. 98, conv. con I. 15 luglio 2011, n. 111, ovvero dell'art. 2043 cod. civ., per il caso di ritenuta inapplicabilità, al caso in esame, dell'art. 42-bis cit. Rilevano i ricorrenti che il convincimento della
Corte territoriale, secondo la quale le zone classificate dal P.R.G. come agricole e tuttavia diversamente utilizzate, non potrebbero che essere stimate in coerenza con la destinazione dello strumento urbanistico, facendo quindi riferimento al prezzo di mercato attribuito al "terreno seminativo", contrasta con il sistema normativo che, ove venga in questione una pretesa risarcitoria, impone di tener conto, alla luce delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini del fondo, delle diverse destinazioni del bene, purché compatibili con la sua accertata inedificabilità. Con il quinto motivo, si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando: a) che con il terzo motivo di appello era stata dedotta l'intervenuta dimostrazione della utilizzazione dell'area illegittimamente occupata, in parte, a parcheggio a servizio della limitrofa attività commerciale e, in parte, quale superficie scoperta per la mostra e la vendita di articoli da giardino e altri prodotti;
b) che la Corte d'appello aveva omesso qualunque considerazione in ordine all'utilizzo dell'area come parcheggio, alla luce delle deposizioni raccolte, della mancata risposta dei legali rappresentanti delle società convenute all'interrogatorio formale ammesso, della risultanze della consulenza tecnica e della documentazione fotografica prodotta;
c) che, del pari, la sentenza impugnata aveva omesso ogni considerazione con riguardo alle risultanze che comprovavano la destinazione dell'area a mostra e vendita di articoli da giardino e di altri prodotti;
d) che le utilizzazioni del terreno non erano, peraltro, mai state contestate, con la conseguenza che dovevano ritenersi pacifiche;
e) che i dubbi sulla riferibilità al fondo in questione dell'autorizzazione
-erano smentiti amministrativa al commercio dubbi peraltro mai sollevati dalle parti convenute dalla corrispondenza tra la collocazione spaziale indicata in quest'ultima e i dati risultanti dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio e dall'atto di compravendita prodotto;
f) che, in relazione a tutti gli immobili presenti sull'intero lotto di proprietà dei ricorrenti, era stata conseguita la concessione in sanatoria, con la solo eccezione di un immobile di 953 metri quadrati privo di interesse ai fini della decisione, per il quale era comunque stata prodotta la domanda di sanatoria con le relative ricevute di pagamento;
g) che le considerazioni della sentenza impugnata sulla non strumentalità delle costruzioni presenti alla conduzione agricola del fondo erano superate dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria "con destinazione d'uso commerciale". Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio. Con riferimento al rigetto della domanda risarcitoria conseguente alla eliminazione di alcuni manufatti, osservano i ricorrenti: a) per un 'verso, che la sentenza non si era confrontata col pertinente motivo di appello, che aveva valorizzato, per escludere la sostenuta ricostruzione dei primi, una missiva della SIBAC
s.r.l. del 18/12/1991 e le dichiarazioni confessarle della Parte_3 contenute nella lettera del 17/11/1993 (e ciò senza dire che la recinzione, il muro, la siepe e il cordolo, eliminai per far luogo all'ampliamento della via Aurelia non potevano essere state ricostruite); b) per altro 6 verso, che quanto la Corte territoriale aveva affermato che le opere erano state "per la maggior parte" ricostruite aveva contraddittoriamente e in termini generici ammesso che alcune opere non erano affatto state ricostruite. Con il settimo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo,
n. 5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio, per avere la Corte d'appello trascurato di considerare che il padiglione di 137 metri quadrati demolito per effetto dell'occupazione illegittima era stato oggetto di richiesta di sanatoria e che la relativa concessione, pur disponibile presso l' Controparte_4 , non era stata ritirata proprio per l'intervenuta demolizione. Con l'ottavo motivo si lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.
5, cod. proc. civ., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per giudizio, con riferimento alla domanda risarcitoria fondata sulla diminuzione del residuo valore del fondo derivato dalla diminuzione dell'area destinata a parcheggio e alla dimostrata legittimità dei manufatti esistenti sul lotto di proprietà dei ricorrenti, parzialmente oggetto della vicenda ablativa della quale si discute. Le doglianze sono fondate. Secondo l'orientamento di questa Corte (v., di recente, Cass. 7 marzo 2017, n. 5686, non massimata) per i suoli non aventi natura edificatoria, rivestono valore a fini indennitari e risarcitori le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. Alla stregua di tali indicazioni - che concernono, su un -piano generale, il quarto motivo di ricorso va apprezzata l'assoluta apoditticità delle conclusioni relative all'esistenza di autorizzazioni amministrative, come pure alle concessioni in sanatoria
(quinto, settimo e ottavo motivo), alla luce delle analitiche ragioni di censure prospettate dalla ricorrente nell'atto di appello. Identica assertività si coglie, con riferimento al sesto motivo di ricorso, nella decisione di rigetto della domanda risarcitoria "correlata 'alla eliminazione di alcuni manufatti", a proposito della quale è sufficiente rilevare la genericità e intrinseca contraddittorietà della motivazione secondo la quale esse sarebbero state "per la maggior parte" totalmente ricostruite a spese dell CP_1 4. In conclusione, in relazione al disposto accoglimento dei motivi dal quarto all'ottavo, la sentenza impugnata va cassata con f rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite"
Disposta ed espletata ctu, all'odierna udienza, precisate le conclusioni, dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza.
2. Al ctu è stato posto il seguente quesito:
"Esaminati gli atti, ispezionati i luoghi, espletato ogni accertamento proceda il C.T.U. alla esatta identificazione delle aree illegittimamente occupate e tenendo conto dei principi indicati dalla
Cassazione nella sentenza di rinvio determini il valore delle stesse alla data dell'occupazione e di tutte le altre consistenze menzionate nella medesima sentenza."
3. Va in primo luogo evidenziato che l'oggetto del giudizio di rinvio, anche per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione che ha respinto i primi due motivi di ricorso per cassazione, è circoscritto alle pretese relative all'area di mq 265 occupata illegittimamente temporaneamente e non preordinata all'esproprio.
4. Condivisibilmente il ctu ha rilevato in ordine alla destinazione urbanistica e alla valutazione in generale quanto segue.
DESTINAZIONE URBANISTICA: In merito alla destinazione urbanistica del terreno in questione emerge che lo stesso alla data del decreto di espropriazione ricadesse in zona H2 Agricola - Agro
Romano e in zona fascia di rispetto stradale della S.S.1 Aurelia che con la legge 6 agosto 1967 n.
765 e successivo Decreto di concerto ministeriale 1 Aprile 1968, è stata ampliata fino a m 30 da misurarsi dal ciglio della strada. Pertanto la porzione in questione è da considerarsi a tutti gli effetti non edificabile.
Qualsiasi intervento interessato dal vincolo di inedificabilità assoluta a protezione del nastro stradale, pertanto non può essere un intervento suscettibile di una ipotetica concessione in sanatoria.
VALUTAZIONE
Per la valutazione dell'indennità, prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 si sarebbe dovuto far riferimento al La suddetta sentenza ha stabilito, anche Parte_4
.
per i terreni non edificabili, assimilabili a terreni agricoli ai sensi della precedente normativa relativa all'espropriazione, che non si debba assumere più il Valore Agricolo Medio tabellato ma che si debba fare riferimento alle caratteristiche intrinseche del terreno oggetto di esproprio. Tale aspetto è stato ripreso dalla pronuncia della Suprema Corte alla quale si fa riferimento per la risposta ai quesiti che riporta il seguente principio: «...per i suoli non aventi natura edificatoria, rivestono valore a fini indennitari e risarcitori le possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative>>.
Nel caso in esame, il capannone per la vendita di giocattoli, articoli per la casa e articoli da giardino
è stato regolarmente autorizzato con la relativa concessione in sanatoria e non vi è alcun dubbio che l'area oggetto del decreto facesse parte della superficie scoperta pertinenziale del suddetto capannone.
Per quanto attiene alla stima, ribadito che deve farsi riferimento, esclusivamente all'area di mq 265, osserva la Corte che non è condivisibile la valutazione operata dal ctu. Pur nell'obiettiva difficoltà della valutazione di un'area pertinenziale, il coefficiente del 2% adottato dal ctu appare eccessivamente riduttivo, mentre più appropriato ed in linea con la destinazione dell'area ( esposizione e vendita di articoli per giardino ed altri) è il parametro del 10% indicato dai ricorrenti nelle note conclusive.
Deve però altrettanto tenersi conto di quanto osservato dal ctp dell' CP_1
Scrive il ctu: "Va peraltro precisato che nelle osservazioni di parte appellata CP_1 redatte dall'ing.
Controparte_5 si legge quanto segue:
«In tale ipotesi, tuttavia, CP_1 dovrebbe effettivamente procedere all'esecuzione del Decreto di Esproprio del 18/11/1996, acquisendo i restanti 265 mq, attualmente adibiti ad area di accesso e parcheggio a servizio delle attività commerciali presenti, con conseguente nuovo frazionamento catastale della particella 251. Sarà poi facoltà della ditta Parte_5 chiederne la restituzione per retrocessione ai sensi dell'art. 47 del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. a fronte del pagamento della somma rappresentata nel soprastante schema per l'occupazione preordinata all'esproprio. Poiché tale operazione non è nelle intenzioni di questa società, occorre invece procedere ad una rettifica del calcolo, basata sulla situazione effettiva»."
Scrupolosamente il ctu ha quindi elaborato una seconda valutazione.
Il Collegio ritiene dover fare propria tale seconda valutazione in quanto più logica ed aderente alla effettiva compressione del diritto di proprietà - che si è concretizzata in una lunga occupazione temporanea, cui è seguita la restituzione agli appellanti che l'adibiscono ancora attualmente ad area di accesso e parcheggio a servizio delle attività commerciali presenti.
Di tale seconda valutazione si deve però considerare la sola stima di mq 265 per "l'effettiva occupazione temporanea di mq 265, per la quale si è tenuto conto dell'indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio (dalla data di immissione in possesso 19 dicembre 1990, alla data del Decreto di Espropriazione del 18 novembre 1996 che, di fatto, coincide con il momento della restituzione dell'area al legittimo proprietario)... - Indennità di occupazione temporanea non preordinata all'espropriazione: mq 265 x €/mq 21,69 x
72/144 € 2.873,93.
Applicando il coefficiente del 10% anziché del 2% tale importo ascende ad € 14.369,65.
Trattandosi di debito di valore e non di valuta (vertendosi in una ipotesi occupazione sine titulo) detto importo va rivalutato all'attualità dal 18 novembre 1996 e maggiorato degli interessi compensativi secondo il principio di cui alla nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 1712/1995 applicando il saggio di interesse legale sull'importo originario annualmente rivalutato.
Il suddetto importo rivalutato all'attualità ascende ad € 24.471,51.
5. Ha inoltre accertato il ctu con riferimento al sesto e al settimo motivo di ricorso per cassazione( la
Corte d'Appello ha trascurato di considerare che il padiglione di 137 metri quadrati demolito per effetto dell'occupazione illegittima era stato oggetto di richiesta di sanatoria e che la relativa concessione, pur disponibile presso l' Controparte_4 non era stata ritirata proprio per l'intervenuta demolizione.)
Si fa riferimento al padiglione adiacente all'area di esposizione di mobili da giardino. Va precisato che, come detto in precedenza, emerge dai fascicoli delle parti che tale struttura sia stata rimossa direttamente da parte appellante e che in ogni caso la posizione, a oggi rilevabile dalla diversa colorazione dell'area di sedime, non fosse incompatibile con l'ampliamento della strada.
Non vi è pertanto alcun dubbio in merito alla circostanza che non fosse necessario rimuovere la struttura che si rileva dalle fotografie in atti, precedenti all'espropriazione, poiché tale struttura ricadeva all'esterno dell'area in questione e che pertanto non debba essere corrisposta alcuna indennità per tale intervento.
Come già detto, la sagoma dell'area di sedime di tale costruzione, attualmente demolita, può essere rilevata dalla fotografia satellitare e dalle fotografie realizzate dal sottoscritto C.T.U. durante l'accesso in loco.
Ne consegue che non vi è nesso di causalità tra la demolizione l'occupazione dell'area.
Il ctu, come osservato dagli appellanti, non ha però fornito risposta al quesito concernente il valore dei manufatti demoliti e non ricostruiti dall' CP_1 Essi risultano dalle lettere Parte_3
17/11/1993 (, all.26 fascicolo di I grado Pt_1 ) e del 19/8/1994 indirizzate alla Controparte_6
ed all' CP_1 La richiesta degli appellanti, riferita ai manufatti non ricostruiti dall' CP_1 concerne:
(m2 800 x 20.000); siepe (m.10 x 10.000); globi luce (10 x 250.000); pali luce (n.2 x 800.000); fari
(n.2 x 150.000); insegne luminose (400.000); insegna in legno (L.1.600.000)>>.
La domanda degli appellanti è accoglibile limitando a mq 265 anziché mq 800 l'importo per la pavimentazione.
E'pertanto dovuto a tale titolo l'importo complessivo di € 5.939,25 così convertite £ 11.500.000 (
5.300.000+100.000+2.500.000 +1.600.000 +1.600.000 + 400.000), che rivalutati ascendono ad €
10.114,54. 6.Ha infine accertato il ctu con riferimento all'ottavo motivo di ricorso per cassazione (" domanda risarcitoria fondata sulla diminuzione del residuo valore del fondo derivato dalla diminuzione dell'area destinata a parcheggio e alla dimostrata legittimità dei manufatti esistenti sul lotto di proprietà dei ricorrenti, parzialmente oggetto della vicenda ablativa della quale si discute"): Tenuto conto del fatto che la superficie scoperta totale di pertinenza dell'attività commerciale è di diverse migliaia di metri quadri e che la superficie espropriata è molto distante dal capannone e che dalle planimetrie catastali si rileva come vi siano numerosi posti auto a servizio dell'attività commerciale, ubicati sul lotto adiacente, non si ritiene che vi sia una diminuzione di valore del fondo residuo.
-Ritiene inoltre la Corte che appare alquanto apodittico – in assenza di specifiche particolari ragioni contingenti che nel caso in esame non ricorrono - l'assunto che l'area limitrofa, anch'essa dotata di parcheggio, possa avere subito una diminuzione di valore.
D'altronde è inverosimile che la sola occupazione di un' area di modeste dimensioni (265 mq) per sei anni abbia potuto determinare stabilmente un minor valore delle ben più estese porzioni viciniori.
Né ciò è stato in alcun modo dimostrato.
7. Trattandosi di debito di valore e non di valuta (vertendosi in una ipotesi occupazione sine titulo) detto importo è stato rivalutato all'attualità dal 18 novembre 1996 ed ascende a € 34.586,05 (
24.471,51+ 10.114,54). Esso va maggiorato degli interessi compensativi secondo il principio di cui alla nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite 1712/1995 applicando il saggio di interesse legale sull'importo originario annualmente rivalutato, fino alla data della presente sentenza. e CP_2 vanno pertanto condannati in solido a pagare a Parte_1 e 8 CP_1
€ 34.586,05, oltre interessi compensativi, calcolati con le modalità di cui sopra fino Parte_2 alla data della presente sentenza.
9.In considerazione del parziale accoglimento della domanda le spese di lite vanno compensate per il
50%.
PQM
CP_1 eIn sede di rinvio dalla Corte di Cassazione condanna CP_2 a pagare a [...]
€ 34.586,05 oltre interessi compensativi come in parte motiva ed alla rifusione Parte_6
in loro favore del 50% delle spese di lite che liquida, per l'intero, come segue -per il primo grado in
600,00 per spese ed € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese gen;
per il grado di appello unitariamente nella fase ante e post rinvio in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen oltre
50% dei cc.uu.; per il grado di legittimità in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen;
pone definitivamente a carico in quote uguali le spese di ctu.
IL PRESIDENTE EST