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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 14 novembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3435/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanna Nadia Nucera, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via D. Marvasi n. 15, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 03.07.2024, parte ricorrente in epigrafe, n.q. di bracciante agricola della ditta NI AN, proponeva opposizione avverso i provvedimenti di rigetto delle domande di disoccupazione agricola n. 2016698804847, n. 2017737008623 e n. 2018773810531, notificati dall' in CP_1 data 23.02.2023, invitandolo, di conseguenza, al pagamento della somma rispettivamente di € 1.825,11, di € 1.822,68 e di € 2.515,37, che allo stesso erano state riconosciute quali indennità di disoccupazione in ragione delle prestazioni lavorative offerte dal 01.01.2015 al 31.12.2015, dal 01.01.2016 al 31.12.2016 e dal 01.01.2017 al 31.12.2017. In particolare, i provvedimenti oggetto di impugnazione riportavano la seguente motivazione: “a seguito di verifiche è stato accertato nei suoi confronti un debito sulla prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA n. 2016698804847 per: revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione prot. N. 1 elenco var – 15/06/2020”, con riferimento agli anni 2015, 2016 e 2017. Parte ricorrente, dunque, in data 11.05.2023, presentava ricorso amministrativo dinanzi il Comitato Provinciale senza ricevere alcun CP_1 riscontro. Infine, successivamente, in data 23.05.2024 e in data 13.06.2024, venivano notificati a mezzo gli avvisi di addebito n. 39420240000674041000, n. 39420240000674142000 e n. 39420240000748946000, con i quali parte resistente comunicava di aver proceduto al controllo delle prestazioni e di aver rilevato il pagamento di somme indebite reiterando, pertanto, l'invito al pagamento delle stesse. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria, di: “In via cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito 39420240000674041000, n. 39420240000674142000 e n. 39420240000748946000, stante la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, per tutte le ragioni esposte nell'istanza di sospensiva;
accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso e a tempo determinato per gli 2015, 2016 e 2017 alle dipendenze della (C.F.: Parte_2
- P.Iva: ) corrente in Reggio Calabria, C.da C.F._2 P.IVA_1
Salice Cataforio 14 e, per l'effetto, riconoscere e dichiarare il diritto del sig. Parte_1 di trattenere la riscossa indennità di disoccupazione agricola n. 2016698804847, n. 2017737008623 e n. 2018773810531, rispettivamente riferibili agli anni di lavoro in agricoltura 2015, 2016 e 2017, con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative con diritto a trattenere ogni prestazione erogata a suo favore e con condanna dell' al fine di provvedere Controparte_3 alla reiscrizione nei relativi elenchi OTD e all'aggiornamento della posizione contributiva e retributiva, stante la nullità del provvedimento impugnato;
” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' il quale, in via preliminare, con riferimento CP_1 all'avviso di addebito, notificato in data 23.05.2024, eccepiva l'inammissibilità dell'impugnazione per il mancato rispetto del termine di 40 giorni. Sempre in via preliminare, deduceva l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83. Nel merito, sosteneva la legittimità della cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017 alla luce degli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti dell'azienda agricola NI AN e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda anche per insussistenza delle giornate di lavoro richieste nonché la restituzione delle somme percepite. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
1. Preliminare all'accertamento del rapporto di lavoro è la questione della natura della decadenza dall'azione giudiziaria e l'impugnativa dei provvedimenti con cui l' comunica la cancellazione dagli elenchi. CP_1
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità è di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, in ogni caso, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). Passando alla disamina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1 procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con D.L. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ciò posto, deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente e confermato anche dalla locale Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. sent. n. 574/2022) che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460). Tanto premesso, in ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del D.L. 98/2011conv. in L. n.111/20011 ha statuito che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le CP_1 modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, strumentali CP_1
e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. L'art. 12 bis del R.D. n.1949/40, introdotto dall'art. 38 co. 6 del D.L. 98/2011 conv. in l. 11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che:
“Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi CP_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo CP_1 dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall stesso”. CP_1
Orbene, osserva il giudicante come la modalità telematica di cancellazione sia applicabile al caso di specie. Ed invero, leggendo le menzionate previsioni in maniera combinata, la notifica mediante pubblicazione telematica effettuata dall' degli elenchi CP_1 nominativi annuali di cui all'art. 12 bis citato fa riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 (per cui opera nel caso de quo riferito agli anni dal 2015, 2016 e 2017). Deve, pertanto, ritenersi -stante l'integrale rinvio a quest'ultima previsione- che il riferimento temporale alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 valga anche per l'applicabilità della nuova disciplina delle notifiche ai provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici. Tanto premesso, nella specie la cancellazione delle giornate è avvenuta mediante pubblicazione del primo elenco trimestrale 2020 di variazione del Comune di Montebello, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto sul proprio sito internet dal 1.06.2020 al 15.06.2020. Ciononostante, l'odierno ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione provinciale CISOA solo in data 11.05.2023 (cfr. all. 2 prod.ne ricorrente), dopodiché, a seguito del silenzio e, precisamente in data 03.07.2024, ha depositato il presente ricorso. Sul punto, è noto che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal d.lgs. 11.8.93 n. 375, che non solo ha attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del d.lgs. 375/93 prevede, infatti: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, CP_1 entro trenta giorni, ricorso alla commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Giudicante, ha recentemente affermato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall''art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (cfr. Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070). Ciò posto, il ricorso amministrativo è stato proposto oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento con la conseguenza che, decorso tale termine, l'atto amministrativo può considerarsi “stabilizzato” negli effetti ed il termine dell'impugnativa giudiziale non può certamente decorrere dalla impugnativa tardiva in sede amministrativa. Diversamente argomentando, infatti, si attribuirebbe al soggetto che impugna tardivamente l'atto amministrativo, il potere di procrastinare il termine decadenziale di impugnativa giudiziale circostanza, questa, del tutto contrastante rispetto alla ratio delle norme. Partendo, quindi, dal dato dispositivo di cui all'art. 22 del D.L. cit., se il termine per l'impugnativa giudiziale è di 120 giorni che decorrono a partire dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento definitivo e, considerando che l'impugnativa in sede amministrativa può essere proposta nei trenta giorni, è inevitabile che in presenza della pubblicazione telematica sino al 15.06.2020, l'impugnativa amministrativa sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il mese di ottobre 2020; la mancata impugnativa tempestiva in sede amministrativa ha fatto sì che il provvedimento si consolidasse decorsi i trenta giorni e che fosse possibile far decorrere da quella data il termine dei 120 giorni con conseguente spirare dello stesso. In applicazione di tali principi, ritiene il Giudicante di aderire all'orientamento assunto dalla Corte d'Appello territorialmente competente dichiarando la domanda inammissibile.
2. Tanto premesso, appare, invero, legittimo il procedimento di recupero dell'indebito, in quanto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è avvenuta sine titulo come dimostrato dall' atteso che il ricorrente risultava CP_1 cancellato dall'elenco degli agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2017. Come noto, l'indennità di disoccupazione agricola è per legge subordinata al possesso di una serie di requisiti tra cui:
- l'avere accumulato nell'anno di riferimento e per quello precedente, contributi per almeno 102 giornate
- l'essere iscritto nell'elenco dei lavoratori in agricoltura. Orbene, considerato che l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori è condicio sine qua non per percepire l'indennità di disoccupazione è consequenziale che la mancanza del predetto requisito faccia venire meno il diritto alla prestazione stessa. Come anticipato, nella fattispecie di causa, la cancellazione delle giornate è avvenuta a seguito della pubblicazione del primo elenco di variazione 2020 del Comune di Montebello, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dall'1.06.2020 al 15.06.2020. (cfr. prod.ne
. CP_1
Tanto ha comportato il definitivo venire meno di uno dei requisiti di legge per godere dell'indennità di disoccupazione con conseguente oggettivo indebito arricchimento del ricorrente al quale era stata erogata dall' l'indennità di CP_1 disoccupazione agricola per gli anni 2015, 2016 e 2017. Il ricorrente non possedeva i requisiti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione agricola regolarmente erogata dall' né ha dimostrato - CP_1 come era suo onere ai sensi del 2033 c.c.- di avere diritto alla prestazione che l' ritiene indebita. Ciò richiedeva che lo stesso, preliminarmente, provasse CP_1 di non essere decaduto dall'impugnazione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ed in tal caso dimostrasse di avere prestato attività lavorativa con i caratteri della subordinazione per quell'anno. Sicché, non avendo il ricorrente assolto l'onere probatorio a suo carico, il recupero della prestazione di disoccupazione agricola, divenuta sine titulo a seguito della cancellazione dagli elenchi, è pienamente legittimo. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte resistente liquidate in complessivi € 1.865,00 a titolo di compensi CP_1 professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 14 novembre 2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano