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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/06/2025, n. 2775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2775 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12974/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12974 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Controparte_1
2
Parte_2 minorenne
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6
Controparte_5 minorenne
7
Persona_1 minorenne
8 Persona_2 Controparte_6
9
Controparte_7 minorenne
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12
Controparte_10 minorenne
13
Controparte_11 minorenne
14 CP_12
15 Controparte_13
16 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Dott. Giovanni Calasso 1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 17.09.2023
1. nato a [...]/SP (Brasile) il 13.06.1971, cittadino Parte_1 brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_16 nato a [...]/SP (Brasile) il 16.10.1973, cittadina brasiliana – in qualità di
[...] genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore 2. nato a [...]/SP (Brasile) il 26.09.2008; Parte_2 residenti in [...]340, San Paolo/SP (Brasile);
3. nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_2
14.09.2001, cittadino brasiliano;
residente in [...]340, San Paolo/SP (Brasile);
4. , nata a [...]/SP (Brasile) il 21.06.1957, Controparte_3 cittadina brasiliana;
residente in [...]do Vala 1055, San Paolo/SP (Brasile);
5. nato a [...]/SP (Brasile) il 03.05.1978, cittadino Controparte_4 brasiliano;
in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_17 nata a [...]/SP (Brasile) il 28.09.1979, cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori
6. nato a [...]/SP (Brasile) il 20.10.2010 e Controparte_5
7. nato a [...]/SP (Brasile) il 09.09.2018; residenti in Persona_1 Rua Marcos Framnkenthal50, San Paolo/SP (Brasile);
8. nata a [...]/SP (Brasile) il Controparte_18
07.09.1984, cittadina brasiliana;
in nome proprio ed insieme al sig.
[...]
nato a [...]/SP (Brasile) il 29.04.1981, cittadino Controparte_19 brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della figlia minore 9. nata a [...]/SP (Brasile) il 21.04.2022; Controparte_7 residenti in [...]654, San Paolo/SP (Brasile);
10. , nato a [...]/SP (Brasile) il 13.05.1991, cittadino Controparte_8 brasiliano;
residente in [...]645, San Paolo/SP (Brasile);
11. , nata a [...]/SP (Brasile) il 10.06.1974, cittadina Controparte_9 brasiliana;
in nome proprio ed insieme alla sig.ra nata a Controparte_20
San Paolo/SP (Brasile) il 17.08.1946, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori
12. nato a [...]/SP (Brasile) il 14.09.2004 Controparte_10
13. nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_11 il 18.05.2010; residenti in [...]907, San Paolo/SP (Brasle);
Dott. Giovanni Calasso 2
14. , nato a [...]/SP (Brasile) il 15.04.1961, cittadino brasiliano;
CP_12 residente in [...]30, San Paolo/SP (Brasile);
15. , nato a [...]/SP (Brasile) il 12.10.1992, cittadino Controparte_13 brasiliano;
residente in [...]30, San Paolo/SP (Brasile);
16. , nato a [...]/SP (Brasile) il 23.07.1999, Controparte_14 cittadino brasiliano;
residente in [...]30, San Paolo/SP (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_15 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di nato Parte_1
a San Paolo/SP (Brasile) il 13.06.1971, e del figlio minore Parte_2 nato a [...]/SP (Brasile) il 26.09.2008;
[...] [...] nato a [...]-lo/SP (Brasile) il 14.09.2001; Controparte_2 [...]
, nata a [...]/SP (Brasile) il 21.06.1957; Controparte_3 nato a [...]/SP (Brasile) il 03.05.1978, e dei Controparte_4 figli minori nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_5
20.10.2010 e nato a [...]/SP (Brasile) il Persona_1
09.09.2018; nata a [...]/SP Controparte_18
(Brasile) il 07.09.1984, e della figlia minore Controparte_7 nata a [...]/SP (Brasi-le) il 21.04.2022;
[...] CP_8
, nato a [...]/SP (Brasi-le) il 13.05.1991;
[...] Controparte_9
, nata a [...]/SP (Brasile) il 10.06.1974, e dei figli minori
[...] [...]
nato a [...]/SP (Brasile) il 14.09.2004 e Controparte_10
nato a [...]/SP Controparte_11
(Brasile) il 18.05.2010; , nato a [...]/SP (Brasile) il CP_12
15.04.1961; , nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_13
12.10.1992, , nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_14
23.07.1999, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_15 Controparte_21
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile
[...] competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
….In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria
A sostegno della domanda precisavano che:
Dott. Giovanni Calasso 3
- erano discendenti del cittadino italiano sig. figlio Persona_3 di e di , nato in data [...], in Italia Persona_4 Persona_5 nel Comune di San Bellino (Rovigo), il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Lo stesso, in data 20 gennaio 1906 a Descalvado/SP (Brasile) contraeva matrimonio con e dalla loro unione coniugale nasceva a Descalvado/SP (Brasile): Controparte_22
• il giorno 12 luglio 1908 la sig.ra che, in data 11 settembre Parte_3
1930 a Descalvado/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. Persona_6 cittadino brasiliano. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
➢ a Riberão Bonito/SP (Brasile), il giorno 5 dicembre 1932 il sig.
[...] il quale in data 12 settembre 1953 a San Paolo/SP (Brasile Parte_4 contraeva matrimonio con la sig.ra dalla loro unione Persona_7 coniugale nascevano quattro figli:
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 18 maggio 1954 il sig.
[...] il quale, in data 4 giugno 1977 a San Controparte_23 Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
e dalla loro unione coniugale nasceva: Parte_5
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 3 maggio 1978 il sig. il quale, in data 8 Controparte_4 novembre 2005 a Pirituba/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro Controparte_17 unione coniugale nascevano due figli:
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 20 gennaio 2010
Parte_6
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 9 settembre 2018
[...]
Parte_7
[...]
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 21 gennaio 1957 la sig.ra
[...] che, in data 1 febbraio 1979 a San Controparte_3 Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il sig.
[...]
Persona_8
[...]
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 8 febbraio 1960 la sig.ra
[...] che in data 3 giugno 1983 Parte_8 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro Persona_9 unione coniugale nascevano due figli:
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 7 settembre 1984 la sig.ra che, in data 4 Parte_9 settembre 2015 a San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. Controparte_19
e dalla loro unione coniugale nasceva:
[...]
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 21 aprile 2022
Parte_10
[...]
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 13 maggio 1991 il sig.
[...]
Parte_11
[...]
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 13 giugno 1971 il sig.
[...] il quale, in data 30 settembre 1999 a San Parte_1 Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
e dalla loro unione coniugale nascevano due figli: Controparte_16
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 14 settembre 2001 il sig.
Controparte_2
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 26 settembre 2008
Dott. Giovanni Calasso 4
Parte_2
➢ a Riberão Bonito/SP (Brasile), il giorno 28 ottobre 1936 la sig.ra
[...] che, in data 18 gennaio 1958 a San Paolo/SP (Brasile),, Pt_12 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione naturale CP_14 poi divenuta coniugale nascevano due figli:
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 22 settembre 1956 la sig.ra
. Dall'unione naturale tra la sig.ra Parte_13
ed il sig. Parte_13 Persona_10 nasceva:
❖ San Paolo/SP (Brasile), il giorno 10 giugno 1974 la sig.ra e dall'unione naturale tra la Controparte_9 sig.ra ed il sig. Controparte_9 Controparte_20 nascevano due figli:
[...]
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 18 maggio 2001 il sig. Controparte_11
[...]
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 14 settembre 2004 il sig. Controparte_10
[...]
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 15 aprile 1961 il sig.
che, in data 9 febbraio 1991 a San CP_12 Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra CP_
da e dalla loro unione naturale poi Persona_11 divenuta coniugale nasceva.
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 12 ottobre 1992 il sig. Controparte_13
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 23 luglio 1999 il sig. Controparte_14
II.Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig.
[...]
figlio di e di , nato in [...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 26 febbraio 1884, in Italia nel Comune di San Bellino (Rovigo) che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia che contraendo matrimonio in data 11 Parte_3 settembre 1930 a Descalvado/SP (Brasile), con il sig. cittadino brasiliano, e Persona_6 procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Dott. Giovanni Calasso 5
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_15 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza
Dott. Giovanni Calasso 6
di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_15 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_15 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,03.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Silvia Faccio
Dott. Giovanni Calasso 7
Dott. Giovanni Calasso 8
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12974 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Controparte_1
2
Parte_2 minorenne
3 Controparte_2
4 Controparte_3
5 Controparte_4
6
Controparte_5 minorenne
7
Persona_1 minorenne
8 Persona_2 Controparte_6
9
Controparte_7 minorenne
10 Controparte_8
11 Controparte_9
12
Controparte_10 minorenne
13
Controparte_11 minorenne
14 CP_12
15 Controparte_13
16 Controparte_14
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_15
Dott. Giovanni Calasso 1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da note scritte
I. Con ricorso depositato in data 17.09.2023
1. nato a [...]/SP (Brasile) il 13.06.1971, cittadino Parte_1 brasiliano, in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_16 nato a [...]/SP (Brasile) il 16.10.1973, cittadina brasiliana – in qualità di
[...] genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto del figlio minore 2. nato a [...]/SP (Brasile) il 26.09.2008; Parte_2 residenti in [...]340, San Paolo/SP (Brasile);
3. nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_2
14.09.2001, cittadino brasiliano;
residente in [...]340, San Paolo/SP (Brasile);
4. , nata a [...]/SP (Brasile) il 21.06.1957, Controparte_3 cittadina brasiliana;
residente in [...]do Vala 1055, San Paolo/SP (Brasile);
5. nato a [...]/SP (Brasile) il 03.05.1978, cittadino Controparte_4 brasiliano;
in nome proprio ed insieme alla sig.ra Controparte_17 nata a [...]/SP (Brasile) il 28.09.1979, cittadina brasiliana – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori
6. nato a [...]/SP (Brasile) il 20.10.2010 e Controparte_5
7. nato a [...]/SP (Brasile) il 09.09.2018; residenti in Persona_1 Rua Marcos Framnkenthal50, San Paolo/SP (Brasile);
8. nata a [...]/SP (Brasile) il Controparte_18
07.09.1984, cittadina brasiliana;
in nome proprio ed insieme al sig.
[...]
nato a [...]/SP (Brasile) il 29.04.1981, cittadino Controparte_19 brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto della figlia minore 9. nata a [...]/SP (Brasile) il 21.04.2022; Controparte_7 residenti in [...]654, San Paolo/SP (Brasile);
10. , nato a [...]/SP (Brasile) il 13.05.1991, cittadino Controparte_8 brasiliano;
residente in [...]645, San Paolo/SP (Brasile);
11. , nata a [...]/SP (Brasile) il 10.06.1974, cittadina Controparte_9 brasiliana;
in nome proprio ed insieme alla sig.ra nata a Controparte_20
San Paolo/SP (Brasile) il 17.08.1946, cittadino brasiliano – in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale – anche in nome e per conto dei figli minori
12. nato a [...]/SP (Brasile) il 14.09.2004 Controparte_10
13. nato a [...]/SP (Brasile) Controparte_11 il 18.05.2010; residenti in [...]907, San Paolo/SP (Brasle);
Dott. Giovanni Calasso 2
14. , nato a [...]/SP (Brasile) il 15.04.1961, cittadino brasiliano;
CP_12 residente in [...]30, San Paolo/SP (Brasile);
15. , nato a [...]/SP (Brasile) il 12.10.1992, cittadino Controparte_13 brasiliano;
residente in [...]30, San Paolo/SP (Brasile);
16. , nato a [...]/SP (Brasile) il 23.07.1999, Controparte_14 cittadino brasiliano;
residente in [...]30, San Paolo/SP (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_15 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE E DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis
Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in favore di nato Parte_1
a San Paolo/SP (Brasile) il 13.06.1971, e del figlio minore Parte_2 nato a [...]/SP (Brasile) il 26.09.2008;
[...] [...] nato a [...]-lo/SP (Brasile) il 14.09.2001; Controparte_2 [...]
, nata a [...]/SP (Brasile) il 21.06.1957; Controparte_3 nato a [...]/SP (Brasile) il 03.05.1978, e dei Controparte_4 figli minori nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_5
20.10.2010 e nato a [...]/SP (Brasile) il Persona_1
09.09.2018; nata a [...]/SP Controparte_18
(Brasile) il 07.09.1984, e della figlia minore Controparte_7 nata a [...]/SP (Brasi-le) il 21.04.2022;
[...] CP_8
, nato a [...]/SP (Brasi-le) il 13.05.1991;
[...] Controparte_9
, nata a [...]/SP (Brasile) il 10.06.1974, e dei figli minori
[...] [...]
nato a [...]/SP (Brasile) il 14.09.2004 e Controparte_10
nato a [...]/SP Controparte_11
(Brasile) il 18.05.2010; , nato a [...]/SP (Brasile) il CP_12
15.04.1961; , nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_13
12.10.1992, , nato a [...]/SP (Brasile) il Controparte_14
23.07.1999, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al Controparte_15 Controparte_21
in persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile
[...] competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
….In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistataria
A sostegno della domanda precisavano che:
Dott. Giovanni Calasso 3
- erano discendenti del cittadino italiano sig. figlio Persona_3 di e di , nato in data [...], in Italia Persona_4 Persona_5 nel Comune di San Bellino (Rovigo), il quale non aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Lo stesso, in data 20 gennaio 1906 a Descalvado/SP (Brasile) contraeva matrimonio con e dalla loro unione coniugale nasceva a Descalvado/SP (Brasile): Controparte_22
• il giorno 12 luglio 1908 la sig.ra che, in data 11 settembre Parte_3
1930 a Descalvado/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. Persona_6 cittadino brasiliano. Dalla loro unione coniugale nascevano due figli:
➢ a Riberão Bonito/SP (Brasile), il giorno 5 dicembre 1932 il sig.
[...] il quale in data 12 settembre 1953 a San Paolo/SP (Brasile Parte_4 contraeva matrimonio con la sig.ra dalla loro unione Persona_7 coniugale nascevano quattro figli:
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 18 maggio 1954 il sig.
[...] il quale, in data 4 giugno 1977 a San Controparte_23 Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
e dalla loro unione coniugale nasceva: Parte_5
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 3 maggio 1978 il sig. il quale, in data 8 Controparte_4 novembre 2005 a Pirituba/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra e dalla loro Controparte_17 unione coniugale nascevano due figli:
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 20 gennaio 2010
Parte_6
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 9 settembre 2018
[...]
Parte_7
[...]
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 21 gennaio 1957 la sig.ra
[...] che, in data 1 febbraio 1979 a San Controparte_3 Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il sig.
[...]
Persona_8
[...]
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 8 febbraio 1960 la sig.ra
[...] che in data 3 giugno 1983 Parte_8 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro Persona_9 unione coniugale nascevano due figli:
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 7 settembre 1984 la sig.ra che, in data 4 Parte_9 settembre 2015 a San Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con il sig. Controparte_19
e dalla loro unione coniugale nasceva:
[...]
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 21 aprile 2022
Parte_10
[...]
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 13 maggio 1991 il sig.
[...]
Parte_11
[...]
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 13 giugno 1971 il sig.
[...] il quale, in data 30 settembre 1999 a San Parte_1 Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra
[...]
e dalla loro unione coniugale nascevano due figli: Controparte_16
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 14 settembre 2001 il sig.
Controparte_2
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 26 settembre 2008
Dott. Giovanni Calasso 4
Parte_2
➢ a Riberão Bonito/SP (Brasile), il giorno 28 ottobre 1936 la sig.ra
[...] che, in data 18 gennaio 1958 a San Paolo/SP (Brasile),, Pt_12 contraeva matrimonio con il sig. e dalla loro unione naturale CP_14 poi divenuta coniugale nascevano due figli:
✓ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 22 settembre 1956 la sig.ra
. Dall'unione naturale tra la sig.ra Parte_13
ed il sig. Parte_13 Persona_10 nasceva:
❖ San Paolo/SP (Brasile), il giorno 10 giugno 1974 la sig.ra e dall'unione naturale tra la Controparte_9 sig.ra ed il sig. Controparte_9 Controparte_20 nascevano due figli:
[...]
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 18 maggio 2001 il sig. Controparte_11
[...]
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 14 settembre 2004 il sig. Controparte_10
[...]
❖ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 15 aprile 1961 il sig.
che, in data 9 febbraio 1991 a San CP_12 Paolo/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra CP_
da e dalla loro unione naturale poi Persona_11 divenuta coniugale nasceva.
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 12 ottobre 1992 il sig. Controparte_13
▪ a San Paolo/SP (Brasile), il giorno 23 luglio 1999 il sig. Controparte_14
II.Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
III. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del sig.
[...]
figlio di e di , nato in [...] Persona_3 Persona_4 Persona_5 26 febbraio 1884, in Italia nel Comune di San Bellino (Rovigo) che ha trasmesso la cittadinanza alla figlia che contraendo matrimonio in data 11 Parte_3 settembre 1930 a Descalvado/SP (Brasile), con il sig. cittadino brasiliano, e Persona_6 procreando prima dell'anno 1948, non ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino agli odierni ricorrenti.
Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero.
Dott. Giovanni Calasso 5
Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n.
362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n.
555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna.
Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina., mentre la sentenza della Corte
Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912
n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa.
Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite
(sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_15 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza
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di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_15 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_15 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_15 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Lecce-Venezia,03.06.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'UPP dott.ssa Silvia Faccio
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