CASS
Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2024, n. 40881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40881 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RO SE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto il rigetto del ricorso. agg Penale Sent. Sez. 5 Num. 40881 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Napoli, decidendo in sede di esecuzione ed a seguito di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale (con la sentenza Sez. 1, n. 3319 del 2024), ha revocato la confisca di due unità immobiliari di proprietà di AS TA (una sita in Napoli, via Santa Maria Ognibene 21, l'altra sita in Napoli, via Croce Santa Lucia al Monte 44); il GIP ha mantenenuto, invece, il provvedimento ablatorio nei confronti dell'immobile di IU RO (un'unità sita in Napoli, Vico Cariati 60), riducendolo nella misura di un terzo del valore dell'acquisto immobiliare, ritenuto che, per una parte del bene, era rilevabile una provvista lecita utilizzata per l'acquisto. AS TA e IU RO sono i figli, ritenuti terzi intestatari, di IO RO, condannato in via definitiva per il delitto di associazione mafiosa ed alcuni delitti-scopo, collocato il primo dal novembre 2009 ed i secondi da aprile 2010. Nei confronti del condannato è stata contestualmente disposta la confisca dei beni nella sua disponibilità ex art. 12-sexies I. n. 356 del 1992, oggi confluito nell'art. 240-bis cod. pen., e nella disponibilità dei terzi intestatari, ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge. 2. La sentenza rescindente ruota intorno al tema della perimetrazione cronologica delle risorse investite negli acquisti, risalenti all'anno 2005, rispetto alla data di commissione dei "delitti-sorgente", individuata, dalla sentenza di condanna, negli anni 2009-2010. Il criterio di ragionevolezza temporale, secondo la Cassazione, era stato trascurato dal giudice, ritenendolo assorbito dal giudizio di sproporzione del valore dei cespiti rispetto alle capacità reddituali lecite dell'acquirente e del suo nucleo familiare. Tale lacuna motivazionale aveva indotto all'annullamento con rinvio. 3. Avverso il provvedimento di rinvio ha proposto ricorso IU RO, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, con cui eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica e carente del provvedimento impugnato. La difesa contesta la conclusione del giudice dell'esecuzione di ridurre il valore della confisca piuttosto che di revocarla del tutto, evidenziando l'anteriorità dell'acquisto immobiliare oggetto di ablazione, rispetto alla data di commissione dei fatti di reato, matrice della presunta provvista illecita, e la nuova violazione del criterio di ragionevolezza temporale già enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Raffaele Piccirillo, ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. $ 2 (og CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il GIP di Napoli, nella sua veste di giudice dell'esecuzione nel giudizio rescissorio derivato dall'annullamento della Prima Sezione Penale, ha motivato un'articolata ordinanza con cui ha deciso, in modo logico e corrispondente alla giurisprudenza di legittimità, di disporre solo parzialmente la revoca delle confische di beni stabilite, a seguito della sentenza di condanna irrevocabile di IO RO per il delitto, tra l'altro, di cui all'art. 416-bis cod. pen. (sentenza GIP Napoli n. 2583 del 2014, irrevocabile ddal 11.7.2017), nei confronti dei due figli di questi, AS TA e IU RO, ritenuti terzi intestatari. In particolare, il giudice ha deciso la revoca della confisca delle due unità immobiliari di proprietà di AS TA, ritenendo di non avere elementi sufficienti per colmare il deficit accertativo riferito alla perimetrazione cronologica degli acquisti immobiliari, avvenuti nel 2009-2010, rispetto alla realizzazione dei reati (commessi negli anni dal 2009-2010) e ad un accumulo patrimoniale risultante come già esistente nel 2005, anno dell'acquisto di un immobile sito in Ischia, da parte dei due fratelli terzi intestatari, dal nonno, padre del condannato, che, a sua volta, lo aveva acquistato nel 2002, per la New House s.r.I., società di cui era titolare. L'immobile di Ischia era stato poi rivenduto nel 2008 per la somma di 200.000 euro, divisa tra i figli, i quali avevano proceduto agli acquisti degli immobili oggetto del provvedimento di confisca. Gli acquisti della terza intestataria, per la loro entità (inferiore al valore di 100.000 euro), corrispondente alla provvista lecita, ed il sorgere sin dall'anno 2005 della provvista economica, che sarebbe dunque irragionevole temporalmente collegare ai reati commessi solo a partire dal 2009, sono stati, pertanto, ritenuti leciti ed il GIP ha restituito ad AS TA i cespiti. 3. Con riferimento a IU RO, invece, ed alla confisca dell'immobile a lui intestato, sito in Napoli, Vico Cariati n. 60, acquistato il 3.7.2008, il provvedimento impugnato ha sottolineato come l'acquisto si collochi in epoca "ragionevolmente" prossima alla data dei "delitti-sorgente" (2009-2010) e risulti effettuato, nella misura di un terzo, pari a 50.000 euro, con denaro del genitore IO RO, condannato per tali delitti. Secondo il giudice del rinvio, in alcun modo risulta che sia stata giustificata la provenienza totalmente lecita del denaro utilizzato per l'acquisto immobiliare, in un contesto segnato dalla sproporzione rispetto alle risorse ufficiali del gruppo familiare, assai modeste. Infatti, dal 2001 al 2007, il condannato ha dichiarato redditi per 94.348 euro, insufficienti anche solo a tenere un normale regime di vita - ipotizzando quanto occorre per il 3 N9 sostentamento familiare - e, dunque, inidonei a sostenere lecitamente l'acquisto intestato al figlio IU. Quest'ultimo, d'altro canto, insieme alla moglie, risulta aver percepito redditi del tutto insufficienti a giustificare l'acquisto e quasi irrisori. Pertanto, se una parte della quota di acquisto dell'immobile confiscato al terzo intestatario ricorrente, pari a 100.000 euro, poteva ritenersi derivata da accumulo lecito - poiché sarebbe irragionevole ritenere che la disponibilità di danaro da parte del ricorrente, sorta sin dal 2005 e confluita nella plusvalenza del 2008 derivata dalla vendita dell'immobile di Ischia, possa collegarsi ai reati commessi solo dal 2009 - non altrettanto era a dirsi per la rimanente parte di 50.000 euro, donata al terzo intestatario proprio da IO RO (e dalla moglie, madre del ricorrente) in epoca vicina alla data di inizio della presunzione relativa di accumulo illecito di ricchezza (circa un anno). 3.1. Il giudice del rinvio, alla luce degli elementi concreti in suo possesso, sin qui sintetizzati, si è orientato in senso coerente con i principi ermeneutici affermati in materia dalla Corte di cassazione. Anzitutto - svolgendo considerazioni generali sul tema, riservando al paragrafo successivo l'esame di come detti principi siano esportabili al terzo intestatario di beni colpiti dalla presunzione relativa prevista dall'art. 240-bis cod. pen. - va premesso che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca "estesa", o "allargata" che dir si voglia, in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/2/2021, Crostella, Rv. 281561). In generale, deve mettersi in risalto, infatti, che, in tema di confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 1, n. 25239 del 23/1/2024, Prevete, Rv. 286594-01). Nella stessa linea interpretativa, già Sez. 1, n. 41100 del 16/4/2014, Persichella, Rv. 260529 - 01, aveva evidenziato come, in tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, potesse ritenersi rispettato il requisito della "ragionevolezza temporale" in relazione ad un acquisito effettuato un anno prima rispetto al formale inizio della attività criminosa. Condivisibilmente, altresì, si esprime un'esigenza altrettanto evidente con la considerazione che la confisca allargata ex art. 240-bis, cod. pen. si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti per una quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni 4 finlA che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare (Sez. 6, n. 30633 del 1/7/2024, Celotto, Rv. 286847). Nel caso di specie, il giudice del rinvio, posta la congruenza, neppure messa in dubbio dalla difesa, della capacità di produrre un consistente reddito dei reati compendiati nelle imputazioni per associazione camorristica ed alcuni delitti-scopo del sodalizio, ha ritenuto - del tutto condivisibilmente - insussistente, sia pur parzialmente, la denunciata distonia ed irragionevolezza temporale tra periodo di presumibile accumulazione della ricchezza illecita, utilizzata come parte della provvista per l'acquisto dell'immobile confiscato pro quota, e la data di tale acquisto: si tratta di uno spazio temporale di circa un anno. Il criterio di irragionevolezza in esame - è bene evidenziarlo - non postula la perfetta corrispondenza temporale tra acquisto immobiliare e sorgere della presunzione di illecita provvista collegata alla commissione del reato in relazione al quale è intervenuta condanna, ma solo la non eccessiva risalenza dell'epoca di quest'ultimo, come ha ben sottolineato il Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta. Il giudice spiega, quindi, esattamente, che l'acquisto dell'immobile confiscato, per la somma di 150.000 euro, risulta che sia avvenuto solo in parte con denaro di provenienza da provvista lecita, vale a dire la plusvalenza della vendita dell'immobile di Ischia di proprietà dei due figli del condannato, pari a 100.000 euro: la differenza di ulteriori 50.000 euro necessari a raggiungere la cifra d'acquisto del cespite confiscato è stata versata dai genitori del terzo intestatario - il condannato IO RO e la moglie di questi - con denaro di cui non è stata giustificata la provenienza lecita, in corrispondenza di una condanna definitiva del latore della provvista economica per reati ragionevolemente collegabili, dal punto di vista temporale, all'accumulo di ricchezza utilizzato per l'acquisto. 3.2. Quanto alla riferibilità al terzo intestatario della presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sia in relazione all'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 che all'art. 240-bis cod. pen. che lo ha sostituito, ha affermato che, ai fini della confisca nei confronti del terzo estraneo alla commissione del reato, grava sull'accusa l'onere di provare - anche in via indiziarla - l'esistenza di circostanze che avallino in modo concreto la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito dal soggetto autore del reato cui la confisca è ricollegata (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699; Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790; Sez. 2, n. 23937 del 20/5/2022, Mancini, Rv. 283177; vedi anche Sez. 2, n. 37880 de 15/6/2023, D'Angelo, Rv. 285028). Vi è necessità, dunque, che il terzo - intestatario formale - proprio perchè non coinvolto nell'accertamento del reato-presupposto e non interveniente nel processo penale (a differenza di quanto accade nella procedura di prevenzione patrimoniale) abbia la facoltà 5 "I" di contrastare, con pienezza di mezzi dimostrativi, ed in sede di incidente di esecuzione, la ritenuta fittizietà della intestazione. Nel caso di specie, il GIP ha puntualmente preso in considerazione tutte le ragioni della difesa del terzo intestatario, esaminando documentazione e portando congrui argomenti di fatto e motivazionali a sostegno della assoluta incapacità economica del ricorrente per la quota di un terzo dell'acquisto, individuata, quindi, come provvista illecita poiché proveniente da una corrispondente donazione del padre del ricorrente, coeva all'acquidto e ragionevolmente collegata temporalmente ai reati in relazione ai quali quest'ultimo è stato condannato in via definitiva e per i quali la legge prescrive la presunzione relativa di illecito accumulo di ricchezza presa in considerazione, prima, dall'art. 12 -sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992 e, attualmente, dall'art. 240-bis cod. pen. D'altra parte, sul punto dell'intestazione, il motivo di ricorso è generico e si concentra prevalentemente sulla diversa questione della ragionevolezza temporale. Resta fermo, altresì ed infine, che, in tema di 'attribuzione di valore dimostrativo' agii elementi esibiti il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella operata in sede di merito ma esclusivamente operare un controllo di logicità e coerenza, nei limiti descritti dall'art. 606 co.1 lett. e cod.proc.pen. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 ottobre 2024.
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale Raffaele Piccirillo che ha chiesto il rigetto del ricorso. agg Penale Sent. Sez. 5 Num. 40881 Anno 2024 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 02/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Gip del Tribunale di Napoli, decidendo in sede di esecuzione ed a seguito di annullamento con rinvio da parte della Prima Sezione Penale (con la sentenza Sez. 1, n. 3319 del 2024), ha revocato la confisca di due unità immobiliari di proprietà di AS TA (una sita in Napoli, via Santa Maria Ognibene 21, l'altra sita in Napoli, via Croce Santa Lucia al Monte 44); il GIP ha mantenenuto, invece, il provvedimento ablatorio nei confronti dell'immobile di IU RO (un'unità sita in Napoli, Vico Cariati 60), riducendolo nella misura di un terzo del valore dell'acquisto immobiliare, ritenuto che, per una parte del bene, era rilevabile una provvista lecita utilizzata per l'acquisto. AS TA e IU RO sono i figli, ritenuti terzi intestatari, di IO RO, condannato in via definitiva per il delitto di associazione mafiosa ed alcuni delitti-scopo, collocato il primo dal novembre 2009 ed i secondi da aprile 2010. Nei confronti del condannato è stata contestualmente disposta la confisca dei beni nella sua disponibilità ex art. 12-sexies I. n. 356 del 1992, oggi confluito nell'art. 240-bis cod. pen., e nella disponibilità dei terzi intestatari, ritenuta la sussistenza delle condizioni di legge. 2. La sentenza rescindente ruota intorno al tema della perimetrazione cronologica delle risorse investite negli acquisti, risalenti all'anno 2005, rispetto alla data di commissione dei "delitti-sorgente", individuata, dalla sentenza di condanna, negli anni 2009-2010. Il criterio di ragionevolezza temporale, secondo la Cassazione, era stato trascurato dal giudice, ritenendolo assorbito dal giudizio di sproporzione del valore dei cespiti rispetto alle capacità reddituali lecite dell'acquirente e del suo nucleo familiare. Tale lacuna motivazionale aveva indotto all'annullamento con rinvio. 3. Avverso il provvedimento di rinvio ha proposto ricorso IU RO, tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, con cui eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazione manifestamente illogica e carente del provvedimento impugnato. La difesa contesta la conclusione del giudice dell'esecuzione di ridurre il valore della confisca piuttosto che di revocarla del tutto, evidenziando l'anteriorità dell'acquisto immobiliare oggetto di ablazione, rispetto alla data di commissione dei fatti di reato, matrice della presunta provvista illecita, e la nuova violazione del criterio di ragionevolezza temporale già enunciato dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente. 3. Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione, Raffaele Piccirillo, ha chiesto il rigetto del ricorso con requisitoria scritta. $ 2 (og CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il GIP di Napoli, nella sua veste di giudice dell'esecuzione nel giudizio rescissorio derivato dall'annullamento della Prima Sezione Penale, ha motivato un'articolata ordinanza con cui ha deciso, in modo logico e corrispondente alla giurisprudenza di legittimità, di disporre solo parzialmente la revoca delle confische di beni stabilite, a seguito della sentenza di condanna irrevocabile di IO RO per il delitto, tra l'altro, di cui all'art. 416-bis cod. pen. (sentenza GIP Napoli n. 2583 del 2014, irrevocabile ddal 11.7.2017), nei confronti dei due figli di questi, AS TA e IU RO, ritenuti terzi intestatari. In particolare, il giudice ha deciso la revoca della confisca delle due unità immobiliari di proprietà di AS TA, ritenendo di non avere elementi sufficienti per colmare il deficit accertativo riferito alla perimetrazione cronologica degli acquisti immobiliari, avvenuti nel 2009-2010, rispetto alla realizzazione dei reati (commessi negli anni dal 2009-2010) e ad un accumulo patrimoniale risultante come già esistente nel 2005, anno dell'acquisto di un immobile sito in Ischia, da parte dei due fratelli terzi intestatari, dal nonno, padre del condannato, che, a sua volta, lo aveva acquistato nel 2002, per la New House s.r.I., società di cui era titolare. L'immobile di Ischia era stato poi rivenduto nel 2008 per la somma di 200.000 euro, divisa tra i figli, i quali avevano proceduto agli acquisti degli immobili oggetto del provvedimento di confisca. Gli acquisti della terza intestataria, per la loro entità (inferiore al valore di 100.000 euro), corrispondente alla provvista lecita, ed il sorgere sin dall'anno 2005 della provvista economica, che sarebbe dunque irragionevole temporalmente collegare ai reati commessi solo a partire dal 2009, sono stati, pertanto, ritenuti leciti ed il GIP ha restituito ad AS TA i cespiti. 3. Con riferimento a IU RO, invece, ed alla confisca dell'immobile a lui intestato, sito in Napoli, Vico Cariati n. 60, acquistato il 3.7.2008, il provvedimento impugnato ha sottolineato come l'acquisto si collochi in epoca "ragionevolmente" prossima alla data dei "delitti-sorgente" (2009-2010) e risulti effettuato, nella misura di un terzo, pari a 50.000 euro, con denaro del genitore IO RO, condannato per tali delitti. Secondo il giudice del rinvio, in alcun modo risulta che sia stata giustificata la provenienza totalmente lecita del denaro utilizzato per l'acquisto immobiliare, in un contesto segnato dalla sproporzione rispetto alle risorse ufficiali del gruppo familiare, assai modeste. Infatti, dal 2001 al 2007, il condannato ha dichiarato redditi per 94.348 euro, insufficienti anche solo a tenere un normale regime di vita - ipotizzando quanto occorre per il 3 N9 sostentamento familiare - e, dunque, inidonei a sostenere lecitamente l'acquisto intestato al figlio IU. Quest'ultimo, d'altro canto, insieme alla moglie, risulta aver percepito redditi del tutto insufficienti a giustificare l'acquisto e quasi irrisori. Pertanto, se una parte della quota di acquisto dell'immobile confiscato al terzo intestatario ricorrente, pari a 100.000 euro, poteva ritenersi derivata da accumulo lecito - poiché sarebbe irragionevole ritenere che la disponibilità di danaro da parte del ricorrente, sorta sin dal 2005 e confluita nella plusvalenza del 2008 derivata dalla vendita dell'immobile di Ischia, possa collegarsi ai reati commessi solo dal 2009 - non altrettanto era a dirsi per la rimanente parte di 50.000 euro, donata al terzo intestatario proprio da IO RO (e dalla moglie, madre del ricorrente) in epoca vicina alla data di inizio della presunzione relativa di accumulo illecito di ricchezza (circa un anno). 3.1. Il giudice del rinvio, alla luce degli elementi concreti in suo possesso, sin qui sintetizzati, si è orientato in senso coerente con i principi ermeneutici affermati in materia dalla Corte di cassazione. Anzitutto - svolgendo considerazioni generali sul tema, riservando al paragrafo successivo l'esame di come detti principi siano esportabili al terzo intestatario di beni colpiti dalla presunzione relativa prevista dall'art. 240-bis cod. pen. - va premesso che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca "estesa", o "allargata" che dir si voglia, in ordine ai beni che siano entrati nella disponibilità del condannato, fermo il criterio di "ragionevolezza temporale", fino alla pronuncia della sentenza per il cd. "reato spia", salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima (Sez. U, n. 27421 del 25/2/2021, Crostella, Rv. 281561). In generale, deve mettersi in risalto, infatti, che, in tema di confisca allargata disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (Sez. 1, n. 25239 del 23/1/2024, Prevete, Rv. 286594-01). Nella stessa linea interpretativa, già Sez. 1, n. 41100 del 16/4/2014, Persichella, Rv. 260529 - 01, aveva evidenziato come, in tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, potesse ritenersi rispettato il requisito della "ragionevolezza temporale" in relazione ad un acquisito effettuato un anno prima rispetto al formale inizio della attività criminosa. Condivisibilmente, altresì, si esprime un'esigenza altrettanto evidente con la considerazione che la confisca allargata ex art. 240-bis, cod. pen. si giustifica se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti per una quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni 4 finlA che si intendono confiscare, la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare (Sez. 6, n. 30633 del 1/7/2024, Celotto, Rv. 286847). Nel caso di specie, il giudice del rinvio, posta la congruenza, neppure messa in dubbio dalla difesa, della capacità di produrre un consistente reddito dei reati compendiati nelle imputazioni per associazione camorristica ed alcuni delitti-scopo del sodalizio, ha ritenuto - del tutto condivisibilmente - insussistente, sia pur parzialmente, la denunciata distonia ed irragionevolezza temporale tra periodo di presumibile accumulazione della ricchezza illecita, utilizzata come parte della provvista per l'acquisto dell'immobile confiscato pro quota, e la data di tale acquisto: si tratta di uno spazio temporale di circa un anno. Il criterio di irragionevolezza in esame - è bene evidenziarlo - non postula la perfetta corrispondenza temporale tra acquisto immobiliare e sorgere della presunzione di illecita provvista collegata alla commissione del reato in relazione al quale è intervenuta condanna, ma solo la non eccessiva risalenza dell'epoca di quest'ultimo, come ha ben sottolineato il Sostituto Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta. Il giudice spiega, quindi, esattamente, che l'acquisto dell'immobile confiscato, per la somma di 150.000 euro, risulta che sia avvenuto solo in parte con denaro di provenienza da provvista lecita, vale a dire la plusvalenza della vendita dell'immobile di Ischia di proprietà dei due figli del condannato, pari a 100.000 euro: la differenza di ulteriori 50.000 euro necessari a raggiungere la cifra d'acquisto del cespite confiscato è stata versata dai genitori del terzo intestatario - il condannato IO RO e la moglie di questi - con denaro di cui non è stata giustificata la provenienza lecita, in corrispondenza di una condanna definitiva del latore della provvista economica per reati ragionevolemente collegabili, dal punto di vista temporale, all'accumulo di ricchezza utilizzato per l'acquisto. 3.2. Quanto alla riferibilità al terzo intestatario della presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, sia in relazione all'art. 12-sexies I. n. 356 del 1992 che all'art. 240-bis cod. pen. che lo ha sostituito, ha affermato che, ai fini della confisca nei confronti del terzo estraneo alla commissione del reato, grava sull'accusa l'onere di provare - anche in via indiziarla - l'esistenza di circostanze che avallino in modo concreto la divergenza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni e reddito percepito dal soggetto autore del reato cui la confisca è ricollegata (Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699; Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Patanè, Rv. 258790; Sez. 2, n. 23937 del 20/5/2022, Mancini, Rv. 283177; vedi anche Sez. 2, n. 37880 de 15/6/2023, D'Angelo, Rv. 285028). Vi è necessità, dunque, che il terzo - intestatario formale - proprio perchè non coinvolto nell'accertamento del reato-presupposto e non interveniente nel processo penale (a differenza di quanto accade nella procedura di prevenzione patrimoniale) abbia la facoltà 5 "I" di contrastare, con pienezza di mezzi dimostrativi, ed in sede di incidente di esecuzione, la ritenuta fittizietà della intestazione. Nel caso di specie, il GIP ha puntualmente preso in considerazione tutte le ragioni della difesa del terzo intestatario, esaminando documentazione e portando congrui argomenti di fatto e motivazionali a sostegno della assoluta incapacità economica del ricorrente per la quota di un terzo dell'acquisto, individuata, quindi, come provvista illecita poiché proveniente da una corrispondente donazione del padre del ricorrente, coeva all'acquidto e ragionevolmente collegata temporalmente ai reati in relazione ai quali quest'ultimo è stato condannato in via definitiva e per i quali la legge prescrive la presunzione relativa di illecito accumulo di ricchezza presa in considerazione, prima, dall'art. 12 -sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992 e, attualmente, dall'art. 240-bis cod. pen. D'altra parte, sul punto dell'intestazione, il motivo di ricorso è generico e si concentra prevalentemente sulla diversa questione della ragionevolezza temporale. Resta fermo, altresì ed infine, che, in tema di 'attribuzione di valore dimostrativo' agii elementi esibiti il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella operata in sede di merito ma esclusivamente operare un controllo di logicità e coerenza, nei limiti descritti dall'art. 606 co.1 lett. e cod.proc.pen. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 ottobre 2024.