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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2454/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice onorario Renata M. Barnabò, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2454 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PRIVITERA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA in data 28/11/2023 n.199/2023; PARTE ATTRICE OPPONENTE e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. MARTORANA CP_1 P.IVA_1
NA e TT GO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : Parte_1
“1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile, inefficace e comunque invalido il Decreto Ingiuntivo impugnato per i motivi esposti in narrativa e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
1) Ritenere e dichiarare che la defunta sig.ra non ha stipulato Parte_2 con la il contratto n. 4405 relativo alla vendita di n. 8 tappeti per il Controparte_1 complessivo importo di euro 30.000,00, avendo la sig.ra disconosciuto che Parte_1 siano della sig.ra le firme sullo stesso apposte, così come quelle apposte sugli assegni Pt_2 presuntamente consegnati in pagamento e, per l'effetto, dichiarare il suddetto contratto e i pagina 1 di 5 suddetti assegni nulli, annullabili, invalidi e comunque privi di qualsiasi efficacia giuridica nei confronti della sig.ra e conseguentemente nei confronti dell'opponente, in qualità di Pt_2 erede;
3) In via subordinata, salvo gravame, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, l'annullabilità e/o l' inefficacia del contratto di vendita presuntamente intercorso tra la defunta sig.ra e la Parte_2 Controparte_1 disponendo per l'effetto la restituzione alla sig.ra degli assegni Parte_1 presuntamente dati in pagamento. In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi come dedotti in atti. Con vittoria di spese compensi di giudizio.”
Per parte convenuta : CP_1
“ PRELIMINARMENTE: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione né fondata su prova scritta né di facile soluzione;
rigettarsi ogni ulteriore richiesta formulata da controparte in via preliminare. NEL MERITO: respingersi, per i motivi di cui alla memoria di costituzione di data 11.12.23, ogni e qualsiasi domanda formulata dalla ricorrente in quanto infondata in Parte_1 fatto e diritto, e comunque non provata, e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di cui in premessa, emesso dal Tribunale di Varese in data 29.06.2023 portante il numero 483/2023 e conseguentemente CONDANNARE la opponente al pagamento in favore della creditrice della somma di €. 30.000= di cui al decreto opposto e delle spese liquidate in decreto complessive € 1.400, per compensi e in € 286= per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso spese forfettario oltre oneri fiscali, o di quella somma che dovesse ritenersi dovuta all'esito delle risultanze di causa, oltre interessi legali dovuti dalla scadenza di pagamento fino all'effettivo soddisfo;
CONDANNARE l'opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari con il predetto provvedimento monitorio ed a quelle conseguenziali sostenute, oltre a quelle derivanti dal presente giudizio ed eventuali anticipazioni di CTU e al CTP ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 483/2023 (R.G. 1238/2023), emesso in data 28-29/6/2023, il Tribunale di Varese, su istanza di intimava a Controparte_1 Parte_1
, e in solido tra loro, il pagamento Parte_3 CP_2 Controparte_3 della somma di euro 30.000,00, oltre interessi e spese. A fondamento del monitorio veniva rappresentato che erano tenuti al pagamento nella loro qualità di eredi della signora
[...]
a seguito della fornitura effettuati dall'opposta di otto tappeti pregiati e Parte_2 non pagati. La pretesa creditoria veniva documentata dal contratto sottoscritto n. 4405 di data 17.10.2019 tra la creditrice e la de cuius e da tre assegni bancari.
Con atto regolarmente notificato in data 9.10.2023 la sola erede proponeva Parte_1 opposizione formulando le conclusioni trascritte in epigrafe, in particolare disconosceva la pagina 2 di 5 sottoscrizione del contratto prodotto e degli assegni firmati da parte di Parte_2
[...]
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, in particolare ex art 216 cpc la verificazione giudiziale delle sottoscrizioni apposte della defunta Parte_2
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Venivano concessi i termini per le memorie istruttorie, quindi, il Giudice disponeva una C.T.U. grafologica e dopo il deposito dell'elaborato peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il quesito della consulenza era il seguente: “dica il CTU, sentite le parti ed i consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati, esaminati il contratto n. 4405 di data 17.10.2019 tra le parti numero tre assegni così identificati n. 5035832707-09 tratto presso UBI con data 15.06.2020 dell'importo di €. 10.000,00=, n. 5034832709-11 tratto presso UBI con data 20.09.2020 dell'importo di € 10.000,00= e n. 5035832708-10 tratto su UBI con data 20.04.2020 dell'importo di € 10.000,00= esaminate le sottoscrizioni rese da Parte_2 su documenti di identità carta di identità, patente, passaporto o presso l'istituto bancario, documenti che già fin d'ora il Giudice autorizza il CTU di acquisire presso i soggetti che li detengano, anzi tenuto conto che il contratto in originale e l'assegno bancario 5035832708-10 tratto su UBI con data 20.04.2020 dell'importo di €. 10.000,00 è in possesso della parte opposta e verranno consegnati alla CTU, mentre gli altri due assegni n. 5035832707-09 tratto presso UBI con data 15.06.2020 dell'importo di € 10.000,00=, n. 5034832709-11 tratto presso UBI con data 20.09.2020 dell'importo di € 10.000,00= sono depositati presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile filiale di San Donà di Piave piazza Rizzo, autorizzando i procuratori della a ritirarli presso l'istituto bancario per consegnarli alla CP_1
CTU, trattenendo una copia autentica, se le sottoscrizioni presenti nei predetti assegni e nel documento citato siano o meno riferibili a e perché e con quale Parte_2 grado di certezza”
La consulenza tecnica si è, quindi, basata sul confronto dei seguenti documenti in originale: assegno n° 5035832708 del 20.04.20 euro 10.000,00 e le tre firme apposte sul contratto dell'ordine e della consegna dei tappeti della n. 4405 datate 17.10.19. e la Controparte_1 firma comparativa autografa, apposta sul cartellino anagrafico conservato dal Comune di Bisuschio.
La CTU relaziona con le seguenti coerenti premesse cioè “comparando il gesto grafico delle firme in esame ritroviamo una corrispondenza delle forme strutturali, i rapporti delle grandezze. I tratti tipici dei legamenti. Abbiamo gli stessi valori della rotondità alla base delle lettere. Corrisponde il valore medio alto della scrittura. Nel confronto dei valori evidenziati ritroviamo gli stessi rapporti di velocità ampiezza e pressione. Osservate nel loro insieme presentano lo stesso ritmo grafico che è personale e non imitabile in quanto dato dall'insieme di più segni. Non abbiamo diversità o caratteristiche personali da rilevare all'interno dei tracciati a confronto. Come abbiamo detto all'inizio due gesti grafici uguali non esistono e non esiste neppure la capacità di copiare e riprodurre un tracciato mantenendo la forma grafica e tratti tipici personali che sono inimitabili. sono le seguenti:
pagina 3 di 5 Per poi concludere come segue: dopo aver attentamente analizzato il tracciato disconosciuto e il tracciato autografo ha potuto effettuare un'analisi confrontuale delle firme oggetto di verificazione con il gesto grafico della firma comparativa autografa. Il ctu ha così evidenziato un elevato grado di confidenza tecnica, relativamente ai connotati generali, particolari e salienti circa l'autografia delle firme oggetto di indagine”.
Conclusione in ordine alla quale non sono state sollevate specifiche e tecniche contestazioni dalla parte opponente.
Nella ricerca delle soluzioni da offrire ai problemi giuridici sotto esame, questo giudice recepisce le risultanze della CTU ammessa in corso di causa. Giova rilevare, infatti, che il Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi secondo le direttive di cui al quesito formulato dal Tribunale ed avvalendosi, anche, di strumenti adeguati.
Trattasi, pertanto, di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dalla quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (in generale, v. Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398).
Il risultato dell'indagine svolta e la documentazione prodotta superano anche tutte le ulteriori argomentazioni svolte dalla parte opponente. Va affermato che ai sensi dell'art. 645, 2° comma, c.p.c., con l'opposizione a decreto ingiuntivo si inizia un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombendo su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e ciò ex art. 2697 c.c.. In tale giudizio l'opposta assume la veste di creditore sostanziale ed è suo onere provare l'esistenza del credito vantato. In questo caso ampiamento documentato dal contratto e dalla consegna del beni forniti e degli assegni bancari consegnati. Mentre l'opponente non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed allo scaglione di riferimento.
Le spese della consulenza svolta in causa sono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza, domanda, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 483/2023 (RG 1238/2023) emesso dal Tribunale di Varese in data 28 giugno 2028 e depositato il 29 giugno 2023;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 7.716,00, oltre alle spese generali ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
3) pone il costo della CTU a carico dell'opponente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice Renata M. Barnabò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice onorario Renata M. Barnabò, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2454 del ruolo generale degli affari contenzioni civili dell'anno 2023 pendente tra
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. PRIVITERA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del COA in data 28/11/2023 n.199/2023; PARTE ATTRICE OPPONENTE e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. MARTORANA CP_1 P.IVA_1
NA e TT GO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto di costituzione;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: “opposizione a decreto ingiuntivo”.
CONCLUSIONI
Per parte attrice : Parte_1
“1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, annullabile, inefficace e comunque invalido il Decreto Ingiuntivo impugnato per i motivi esposti in narrativa e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
1) Ritenere e dichiarare che la defunta sig.ra non ha stipulato Parte_2 con la il contratto n. 4405 relativo alla vendita di n. 8 tappeti per il Controparte_1 complessivo importo di euro 30.000,00, avendo la sig.ra disconosciuto che Parte_1 siano della sig.ra le firme sullo stesso apposte, così come quelle apposte sugli assegni Pt_2 presuntamente consegnati in pagamento e, per l'effetto, dichiarare il suddetto contratto e i pagina 1 di 5 suddetti assegni nulli, annullabili, invalidi e comunque privi di qualsiasi efficacia giuridica nei confronti della sig.ra e conseguentemente nei confronti dell'opponente, in qualità di Pt_2 erede;
3) In via subordinata, salvo gravame, ritenere e dichiarare, per i motivi tutti esposti in narrativa, la nullità, l'annullabilità e/o l' inefficacia del contratto di vendita presuntamente intercorso tra la defunta sig.ra e la Parte_2 Controparte_1 disponendo per l'effetto la restituzione alla sig.ra degli assegni Parte_1 presuntamente dati in pagamento. In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi alla prova per testi come dedotti in atti. Con vittoria di spese compensi di giudizio.”
Per parte convenuta : CP_1
“ PRELIMINARMENTE: concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione né fondata su prova scritta né di facile soluzione;
rigettarsi ogni ulteriore richiesta formulata da controparte in via preliminare. NEL MERITO: respingersi, per i motivi di cui alla memoria di costituzione di data 11.12.23, ogni e qualsiasi domanda formulata dalla ricorrente in quanto infondata in Parte_1 fatto e diritto, e comunque non provata, e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto;
CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di cui in premessa, emesso dal Tribunale di Varese in data 29.06.2023 portante il numero 483/2023 e conseguentemente CONDANNARE la opponente al pagamento in favore della creditrice della somma di €. 30.000= di cui al decreto opposto e delle spese liquidate in decreto complessive € 1.400, per compensi e in € 286= per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso spese forfettario oltre oneri fiscali, o di quella somma che dovesse ritenersi dovuta all'esito delle risultanze di causa, oltre interessi legali dovuti dalla scadenza di pagamento fino all'effettivo soddisfo;
CONDANNARE l'opponente al pagamento delle spese, diritti e onorari con il predetto provvedimento monitorio ed a quelle conseguenziali sostenute, oltre a quelle derivanti dal presente giudizio ed eventuali anticipazioni di CTU e al CTP ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 483/2023 (R.G. 1238/2023), emesso in data 28-29/6/2023, il Tribunale di Varese, su istanza di intimava a Controparte_1 Parte_1
, e in solido tra loro, il pagamento Parte_3 CP_2 Controparte_3 della somma di euro 30.000,00, oltre interessi e spese. A fondamento del monitorio veniva rappresentato che erano tenuti al pagamento nella loro qualità di eredi della signora
[...]
a seguito della fornitura effettuati dall'opposta di otto tappeti pregiati e Parte_2 non pagati. La pretesa creditoria veniva documentata dal contratto sottoscritto n. 4405 di data 17.10.2019 tra la creditrice e la de cuius e da tre assegni bancari.
Con atto regolarmente notificato in data 9.10.2023 la sola erede proponeva Parte_1 opposizione formulando le conclusioni trascritte in epigrafe, in particolare disconosceva la pagina 2 di 5 sottoscrizione del contratto prodotto e degli assegni firmati da parte di Parte_2
[...]
Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione, in particolare ex art 216 cpc la verificazione giudiziale delle sottoscrizioni apposte della defunta Parte_2
e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Venivano concessi i termini per le memorie istruttorie, quindi, il Giudice disponeva una C.T.U. grafologica e dopo il deposito dell'elaborato peritale, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
Il quesito della consulenza era il seguente: “dica il CTU, sentite le parti ed i consulenti tecnici di parte, eventualmente nominati, esaminati il contratto n. 4405 di data 17.10.2019 tra le parti numero tre assegni così identificati n. 5035832707-09 tratto presso UBI con data 15.06.2020 dell'importo di €. 10.000,00=, n. 5034832709-11 tratto presso UBI con data 20.09.2020 dell'importo di € 10.000,00= e n. 5035832708-10 tratto su UBI con data 20.04.2020 dell'importo di € 10.000,00= esaminate le sottoscrizioni rese da Parte_2 su documenti di identità carta di identità, patente, passaporto o presso l'istituto bancario, documenti che già fin d'ora il Giudice autorizza il CTU di acquisire presso i soggetti che li detengano, anzi tenuto conto che il contratto in originale e l'assegno bancario 5035832708-10 tratto su UBI con data 20.04.2020 dell'importo di €. 10.000,00 è in possesso della parte opposta e verranno consegnati alla CTU, mentre gli altri due assegni n. 5035832707-09 tratto presso UBI con data 15.06.2020 dell'importo di € 10.000,00=, n. 5034832709-11 tratto presso UBI con data 20.09.2020 dell'importo di € 10.000,00= sono depositati presso la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e Monsile filiale di San Donà di Piave piazza Rizzo, autorizzando i procuratori della a ritirarli presso l'istituto bancario per consegnarli alla CP_1
CTU, trattenendo una copia autentica, se le sottoscrizioni presenti nei predetti assegni e nel documento citato siano o meno riferibili a e perché e con quale Parte_2 grado di certezza”
La consulenza tecnica si è, quindi, basata sul confronto dei seguenti documenti in originale: assegno n° 5035832708 del 20.04.20 euro 10.000,00 e le tre firme apposte sul contratto dell'ordine e della consegna dei tappeti della n. 4405 datate 17.10.19. e la Controparte_1 firma comparativa autografa, apposta sul cartellino anagrafico conservato dal Comune di Bisuschio.
La CTU relaziona con le seguenti coerenti premesse cioè “comparando il gesto grafico delle firme in esame ritroviamo una corrispondenza delle forme strutturali, i rapporti delle grandezze. I tratti tipici dei legamenti. Abbiamo gli stessi valori della rotondità alla base delle lettere. Corrisponde il valore medio alto della scrittura. Nel confronto dei valori evidenziati ritroviamo gli stessi rapporti di velocità ampiezza e pressione. Osservate nel loro insieme presentano lo stesso ritmo grafico che è personale e non imitabile in quanto dato dall'insieme di più segni. Non abbiamo diversità o caratteristiche personali da rilevare all'interno dei tracciati a confronto. Come abbiamo detto all'inizio due gesti grafici uguali non esistono e non esiste neppure la capacità di copiare e riprodurre un tracciato mantenendo la forma grafica e tratti tipici personali che sono inimitabili. sono le seguenti:
pagina 3 di 5 Per poi concludere come segue: dopo aver attentamente analizzato il tracciato disconosciuto e il tracciato autografo ha potuto effettuare un'analisi confrontuale delle firme oggetto di verificazione con il gesto grafico della firma comparativa autografa. Il ctu ha così evidenziato un elevato grado di confidenza tecnica, relativamente ai connotati generali, particolari e salienti circa l'autografia delle firme oggetto di indagine”.
Conclusione in ordine alla quale non sono state sollevate specifiche e tecniche contestazioni dalla parte opponente.
Nella ricerca delle soluzioni da offrire ai problemi giuridici sotto esame, questo giudice recepisce le risultanze della CTU ammessa in corso di causa. Giova rilevare, infatti, che il Consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo a rilievi secondo le direttive di cui al quesito formulato dal Tribunale ed avvalendosi, anche, di strumenti adeguati.
Trattasi, pertanto, di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere condividere e fare propria e dalla quale trarre elementi per la formazione del proprio convincimento (in generale, v. Cass. civ., Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398).
Il risultato dell'indagine svolta e la documentazione prodotta superano anche tutte le ulteriori argomentazioni svolte dalla parte opponente. Va affermato che ai sensi dell'art. 645, 2° comma, c.p.c., con l'opposizione a decreto ingiuntivo si inizia un ordinario giudizio di cognizione che si svolge secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombendo su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e ciò ex art. 2697 c.c.. In tale giudizio l'opposta assume la veste di creditore sostanziale ed è suo onere provare l'esistenza del credito vantato. In questo caso ampiamento documentato dal contratto e dalla consegna del beni forniti e degli assegni bancari consegnati. Mentre l'opponente non ha adempiuto all'onere di provare l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa ed allo scaglione di riferimento.
Le spese della consulenza svolta in causa sono poste a carico della parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza, domanda, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma Parte_1 integralmente l'impugnato decreto ingiuntivo n. 483/2023 (RG 1238/2023) emesso dal Tribunale di Varese in data 28 giugno 2028 e depositato il 29 giugno 2023;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio di opposizione in favore di parte opposta, liquidando le stesse in complessivi euro 7.716,00, oltre alle spese generali ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
3) pone il costo della CTU a carico dell'opponente.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, in data 15 dicembre 2025.
Il Giudice Renata M. Barnabò
pagina 5 di 5