CASS
Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
Massime • 1
Il rapporto di lavoro dei medici nominati sostituti provvisori e per chiamata diretta presso gli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi dell'art. 50 della l. n. 740 del 1970, è di tipo autonomo, come risulta dall'interpretazione letterale e sistematica della disciplina richiamata, atteso che le modalità concrete del relativo svolgimento - in particolare, l'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario - non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l'attività dell'Amministrazione e con la complessa realtà del carcere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/2024, n. 25620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25620 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 456/2023 R.G. proposto da: AU CO, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Rugolo, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Assessorato della salute della Regione Sicilia, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrenti- nonché contro Azienda Sanitaria Provinciale di NA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Arturo Merlo, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; Civile Sent. Sez. L Num. 25620 Anno 2024 Presidente: TRIA LUCIA Relatore: FEDELE ILEANA Data pubblicazione: 25/09/2024 2 di 8 -controricorrente/ricorrente incidentale- nonché contro Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonino Sgroi, Ester Ada Vita Sciplino, Emanuele De Rose, LA D’Aloisio, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto; -resistente con procura- avverso la sentenza della Corte d’appello di NA n. 507/2022 depositata il 04/07/2022. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza in data 11/09/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
udita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Claudio Rugolo, per il ricorrente;
udito l’Avv. Arturo Merlo per la ASP di NA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di NA ha accolto il gravame principale proposto dal Ministero della giustizia e quello incidentale proposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di NA e, nel contraddittorio con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ha respinto la domanda avanzata da CO AU per ottenere l’accertamento di aver svolto un’attività di natura stabile e continuativa in qualità di incaricato come medico provvisorio ex lege n. 740 del 1970 dal 1° febbraio 1991 presso la Casa Circondariale Gazzi di NA, con conseguente diritto al trattamento economico e giuridico previsto dagli artt. 38-42 della predetta legge e condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive e contributive nonché di trattamento di fine rapporto, oltre al pagamento della somma equivalente alla riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia ed al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ. 2. La Corte d’appello, premesso che in primo grado era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ASP di NA e 3 di 8 dell’I.N.P.S., ha rappresentato che il giudice di primo grado aveva disposto la condanna in solido del Ministero, quale autore dell’illecita attribuzione dell’incarico, e dell’ASP di NA, quale attuale titolare del rapporto in virtù del d.lgs. n. 222 del 2015, al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° febbraio 1991 al 28 maggio 2013 tra il trattamento percepito e quello previsto per un medico incaricato ex art. 1 della legge n. 740 del 1970, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali, sul rilievo che, seppure non fosse configurabile un rapporto di lavoro subordinato, dovesse essere comunque riconosciuto il diritto alle retribuzioni parametrate alla figura del medico incaricato a seguito di concorso ai sensi degli artt. 2126 e 2116 cod. civ. Viceversa, ad avviso della Corte territoriale, il rapporto libero professionale del medico incaricato trova la propria fonte unicamente nella legge n. 740 del 1970, e, quale medico incaricato in via provvisoria, unicamente nel disposto dell’art. 50, comma 2, della predetta legge, a nulla rilevando il lungo tempo di svolgimento dell’incarico, inapplicabile l’art. 2126 cod. civ. (non trattandosi di lavoro subordinato) e l’art. 2116 cod. civ. (trattandosi di incarico provvisorio). L’accoglimento del gravame, con il rigetto della domanda, ha reso superfluo, secondo la Corte, l’esame della doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva avanzata dall’ASP in via incidentale. 3. Avverso tale pronuncia CO AU propone ricorso per cassazione articolando due motivi, cui resistono il Ministero della giustizia, unitamente all’Assessorato della salute della Regione Sicilia, e l’ASP di NA con separati controricorsi;
l’ASP ha, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato per due motivi, mentre l’I.N.P.S. si è limitato a depositare procura alle liti. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigettare il ricorso principale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4 di 8 6. La causa giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti i difensori del ricorrente e dell’ASP nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, che si è richiamato alle conclusioni già rassegnate nella memoria depositata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2126 e 2116 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe fornito un’interpretazione non convincente per non aver considerato le caratteristiche del rapporto lavorativo, proseguito per anni senza soluzione di continuità, e, come tale non inquadrabile nella previsione normativa erroneamente applicata, proprio perché priva del presupposto dell’impedimento del titolare, attesa la vacanza del posto. 1.1. Il motivo - in disparte i profili di eccepita inammissibilità, laddove argomenta in punto di fatto sulle concrete caratteristiche del rapporto di lavoro in esame, sollecitando un sindacato non consentito nella presente sede di legittimità - è infondato, in quanto la Corte territoriale non è incorsa nella dedotta violazione di legge. 1.2. In punto di fatto, è pacifico che l’odierno ricorrente abbia svolto le funzioni di medico provvisorio (sia pure per un periodo addirittura ultradecennale), incaricato ai sensi dell’art. 50 della legge n. 740 del 1970, in difetto della procedura di reclutamento concorsuale, prescritta per il medico incaricato ai sensi dell’art. 1 della medesima legge. 1.3. In diritto, come già ripetutamente affermato da questa Corte (fra molte, Cass. Sez. L, 24/04/2017, n. 10189), le prestazioni rese dal medico incaricato presso gli istituti di prevenzione e pena non integrano un rapporto di pubblico impiego e sono disciplinate direttamente dalla legge n. 740 del 1970. In particolare, giova qui richiamare la peculiare disciplina di questa figura, siccome puntualmente tratteggiata nel richiamato precedente di questa Corte. Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 740 del 1970, i medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell’Amministrazione degli istituti di 5 di 8 prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell’amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati;
ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell’incarico sono disciplinate dalle norme della legge stessa, e ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. La previsione contenuta nell’art. 2 della legge rinviene la propria ratio nella particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari, la quale, però, non giustifica che all’effettivo godimento di questo beneficio (svolgimento di altro incarico, incompatibile per altri) si riconoscano benefici aggiuntivi, in ordine a specifici aspetti economici, condizioni e limiti di godimento di singole indennità (cfr., Cass., n.9046 del 2006, richiamata da Cass. n. 10189 del 2017 cit.). L’interpretazione seguita da questa Corte è stata richiamata dalla Corte costituzionale quale espressione di un orientamento consolidato sulla natura autonoma del rapporto di lavoro dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena (punto 7 del Considerato in diritto della sentenza n. 76 del 2015 della Corte cost.). Con tale pronuncia il giudice di legittimità delle leggi, nel richiamare i propri precedenti in materia, ha chiarito di aver già «fugato ogni dubbio di legittimità costituzionale della normativa, che differenzia il trattamento dei medici incaricati, chiamati a prestare servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena, rispetto al trattamento degli altri impiegati civili dello Stato (sentenza n. 577 del 1989). Si tratta, invero, di “un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo”, con una scelta che “non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso” (punto 2. del Considerato in diritto). Tra le caratteristiche, che rendono irriducibile la particolarità di tale rapporto di lavoro, questa Corte annovera la facoltà dei medici incaricati di “esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi”». Analoghe considerazioni sono state espresse dalla Corte cost. anche nella successiva sentenza n. 121 del 2017, nella quale, ancora richiamando un proprio 6 di 8 precedente (n. 149 del 2010), ha confermato che le prestazioni rese dai c.d. “medici incaricati” nell’ambito degli istituti di pena «non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera professionale, in regime di parasubordinazione». E’ stata, dunque, esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato già in ragione della stessa disciplina normativa, come di recente ribadito da questa Corte anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 20/03/2019, n. 7929). Infatti, è stato sottolineato come le norme di cui alla legge n. 740 del 1970 siano norme speciali, che rispondono alla natura peculiare del rapporto d’incarico, non assimilabile a quello di pubblico impiego, e che sono volte a escludere l’applicazione al medico penitenziario dell’intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. E’ stato quindi ribadito che il rapporto d’incarico in questione è di tipo autonomo, giacché le modalità concrete del suo svolgimento -in particolare, l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario- non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività dell’amministrazione e con la complessa realtà del carcere. 1.4. Ne consegue che va esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, per essere applicabile unicamente la disciplina speciale prevista dalla legge n. 740 del 1970. Nella specie, occorre pure evidenziare che, come precisato supra al § 1.2., l’odierno ricorrente non era stato incaricato in esito a rituale procedura concorsuale, prevista dall’art. 4 della legge, bensì in virtù di incarico provvisorio e per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 50, che stabilisce: «Nelle ipotesi di assenza o impedimento del medico, del farmacista o del veterinario incaricati previste nei precedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 46 il direttore dell’istituto, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo ordine professionale, dandone comunicazione al Ministero.». Per tali prestazioni, il comma 2, del medesimo art. 50 prevede un compenso ridotto rispetto a quello 7 di 8 previsto per il medico incaricato ai sensi dell’art. 1 («Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvisoria, il titolare, ai sensi del precedente comma spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale del compenso mensile di cui al precedente articolo 38 e delle indennità di cui al precedente articolo 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in analoga situazione di sede e di famiglia;
il detto sanitario non ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.»). Nel sistema della legge, la necessità di sostituire provvisoriamente l’incaricato per assicurare il servizio, giustifica la chiamata diretta e la previsione di un compenso diverso e ridotto, rispetto a colui che abbia assunto l’incarico a seguito di regolare concorso. Né, avuto riguardo alle chiare disposizioni normative, può assumere rilievo la circostanza che, lungi dall’essere di fatto provvisorio, il rapporto è proseguito per anni (oltre un decennio). Infatti, esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, va di conseguenza esclusa l’applicabilità anche dell’art. 2126 cod. civ., siccome invocato nel motivo. Analogamente, va esclusa l’applicazione dell’art. 2116 cod. civ., che non trova applicazione rispetto ad un rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato, ad onta della prosecuzione di fatto, dalla provvisorietà, e che, come sopra chiarito, trova la sua esclusiva disciplina nella legge n. 740 del 1970. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.lgs. n. 222 del 2015 e dell’art. 75 della legge regionale n. 8 del 2018, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché contraddittorietà e difetto di motivazione, per aver accolto l’appello incidentale dell’ASP nonostante in motivazione si assuma che la questione sollevata dall’ASP è assorbita dal rigetto della domanda principale. 2.1. Il rigetto del primo motivo, relativo al merito della pretesa creditoria, esime dalla disamina del motivo in ordine alla posizione dell’ASP. Nondimeno, in disparte i profili di inammissibilità della censura svolta in ordine alla dedotta contrarietà e di difetto di motivazione, è bene chiarire che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l’appello incidentale è stato 8 di 8 accolto in ordine alla confutazione del diritto alle differenze retributive (e, quindi, in riferimento al merito della domanda), mentre è stata dichiarata assorbita solo la doglianza relativa alla legittimazione della ASP di NA. 3. Il rigetto del ricorso principale esime dall’esame del ricorso incidentale condizionato, che rimane assorbito. 4. In definitiva, il ricorso principale va respinto, assorbito il ricorso incidentale condizionato, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese processuali, liquidate per ciascun controricorrente come da dispositivo in ragione dell’attività difensiva svolta. Nulla per le spese in favore dell’I.N.P.S., in difetto di effettiva attività difensiva. 5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per compensi in favore del Ministero della giustizia e dell’Assessorato della salute della Regione Sicilia, oltre alle spese prenotate a debito, e in euro 3.000,00 per compensi in favore dell’ASP di NA, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte
udita il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Olga Pirone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avv. Claudio Rugolo, per il ricorrente;
udito l’Avv. Arturo Merlo per la ASP di NA. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di NA ha accolto il gravame principale proposto dal Ministero della giustizia e quello incidentale proposto dalla Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di NA e, nel contraddittorio con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), ha respinto la domanda avanzata da CO AU per ottenere l’accertamento di aver svolto un’attività di natura stabile e continuativa in qualità di incaricato come medico provvisorio ex lege n. 740 del 1970 dal 1° febbraio 1991 presso la Casa Circondariale Gazzi di NA, con conseguente diritto al trattamento economico e giuridico previsto dagli artt. 38-42 della predetta legge e condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive e contributive nonché di trattamento di fine rapporto, oltre al pagamento della somma equivalente alla riserva matematica necessaria per la costituzione della rendita vitalizia ed al risarcimento dei danni ex art. 2116 cod. civ. 2. La Corte d’appello, premesso che in primo grado era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ASP di NA e 3 di 8 dell’I.N.P.S., ha rappresentato che il giudice di primo grado aveva disposto la condanna in solido del Ministero, quale autore dell’illecita attribuzione dell’incarico, e dell’ASP di NA, quale attuale titolare del rapporto in virtù del d.lgs. n. 222 del 2015, al pagamento delle differenze retributive maturate dal 1° febbraio 1991 al 28 maggio 2013 tra il trattamento percepito e quello previsto per un medico incaricato ex art. 1 della legge n. 740 del 1970, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali, sul rilievo che, seppure non fosse configurabile un rapporto di lavoro subordinato, dovesse essere comunque riconosciuto il diritto alle retribuzioni parametrate alla figura del medico incaricato a seguito di concorso ai sensi degli artt. 2126 e 2116 cod. civ. Viceversa, ad avviso della Corte territoriale, il rapporto libero professionale del medico incaricato trova la propria fonte unicamente nella legge n. 740 del 1970, e, quale medico incaricato in via provvisoria, unicamente nel disposto dell’art. 50, comma 2, della predetta legge, a nulla rilevando il lungo tempo di svolgimento dell’incarico, inapplicabile l’art. 2126 cod. civ. (non trattandosi di lavoro subordinato) e l’art. 2116 cod. civ. (trattandosi di incarico provvisorio). L’accoglimento del gravame, con il rigetto della domanda, ha reso superfluo, secondo la Corte, l’esame della doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva avanzata dall’ASP in via incidentale. 3. Avverso tale pronuncia CO AU propone ricorso per cassazione articolando due motivi, cui resistono il Ministero della giustizia, unitamente all’Assessorato della salute della Regione Sicilia, e l’ASP di NA con separati controricorsi;
l’ASP ha, altresì, proposto ricorso incidentale condizionato per due motivi, mentre l’I.N.P.S. si è limitato a depositare procura alle liti. 4. Il rappresentante del Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di rigettare il ricorso principale, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 5. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 4 di 8 6. La causa giunge in decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale sono intervenuti i difensori del ricorrente e dell’ASP nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, che si è richiamato alle conclusioni già rassegnate nella memoria depositata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2126 e 2116 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di merito avrebbe fornito un’interpretazione non convincente per non aver considerato le caratteristiche del rapporto lavorativo, proseguito per anni senza soluzione di continuità, e, come tale non inquadrabile nella previsione normativa erroneamente applicata, proprio perché priva del presupposto dell’impedimento del titolare, attesa la vacanza del posto. 1.1. Il motivo - in disparte i profili di eccepita inammissibilità, laddove argomenta in punto di fatto sulle concrete caratteristiche del rapporto di lavoro in esame, sollecitando un sindacato non consentito nella presente sede di legittimità - è infondato, in quanto la Corte territoriale non è incorsa nella dedotta violazione di legge. 1.2. In punto di fatto, è pacifico che l’odierno ricorrente abbia svolto le funzioni di medico provvisorio (sia pure per un periodo addirittura ultradecennale), incaricato ai sensi dell’art. 50 della legge n. 740 del 1970, in difetto della procedura di reclutamento concorsuale, prescritta per il medico incaricato ai sensi dell’art. 1 della medesima legge. 1.3. In diritto, come già ripetutamente affermato da questa Corte (fra molte, Cass. Sez. L, 24/04/2017, n. 10189), le prestazioni rese dal medico incaricato presso gli istituti di prevenzione e pena non integrano un rapporto di pubblico impiego e sono disciplinate direttamente dalla legge n. 740 del 1970. In particolare, giova qui richiamare la peculiare disciplina di questa figura, siccome puntualmente tratteggiata nel richiamato precedente di questa Corte. Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 740 del 1970, i medici chirurghi, non appartenenti al personale civile di ruolo dell’Amministrazione degli istituti di 5 di 8 prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o servizi dell’amministrazione stessa, sono qualificati medici incaricati;
ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell’incarico sono disciplinate dalle norme della legge stessa, e ai medici incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità e al cumulo di impieghi né alcuna altra norma concernente gli impiegati civili dello Stato. La previsione contenuta nell’art. 2 della legge rinviene la propria ratio nella particolare penosità del servizio prestato dai sanitari addetti agli istituti penitenziari, la quale, però, non giustifica che all’effettivo godimento di questo beneficio (svolgimento di altro incarico, incompatibile per altri) si riconoscano benefici aggiuntivi, in ordine a specifici aspetti economici, condizioni e limiti di godimento di singole indennità (cfr., Cass., n.9046 del 2006, richiamata da Cass. n. 10189 del 2017 cit.). L’interpretazione seguita da questa Corte è stata richiamata dalla Corte costituzionale quale espressione di un orientamento consolidato sulla natura autonoma del rapporto di lavoro dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena (punto 7 del Considerato in diritto della sentenza n. 76 del 2015 della Corte cost.). Con tale pronuncia il giudice di legittimità delle leggi, nel richiamare i propri precedenti in materia, ha chiarito di aver già «fugato ogni dubbio di legittimità costituzionale della normativa, che differenzia il trattamento dei medici incaricati, chiamati a prestare servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena, rispetto al trattamento degli altri impiegati civili dello Stato (sentenza n. 577 del 1989). Si tratta, invero, di “un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo”, con una scelta che “non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso” (punto 2. del Considerato in diritto). Tra le caratteristiche, che rendono irriducibile la particolarità di tale rapporto di lavoro, questa Corte annovera la facoltà dei medici incaricati di “esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi”». Analoghe considerazioni sono state espresse dalla Corte cost. anche nella successiva sentenza n. 121 del 2017, nella quale, ancora richiamando un proprio 6 di 8 precedente (n. 149 del 2010), ha confermato che le prestazioni rese dai c.d. “medici incaricati” nell’ambito degli istituti di pena «non ineriscono ad un rapporto di lavoro subordinato, ma sono inquadrabili nella prestazione d’opera professionale, in regime di parasubordinazione». E’ stata, dunque, esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato già in ragione della stessa disciplina normativa, come di recente ribadito da questa Corte anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, 20/03/2019, n. 7929). Infatti, è stato sottolineato come le norme di cui alla legge n. 740 del 1970 siano norme speciali, che rispondono alla natura peculiare del rapporto d’incarico, non assimilabile a quello di pubblico impiego, e che sono volte a escludere l’applicazione al medico penitenziario dell’intera disciplina dettata per gli impiegati civili dello Stato. E’ stato quindi ribadito che il rapporto d’incarico in questione è di tipo autonomo, giacché le modalità concrete del suo svolgimento -in particolare, l’organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l’obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal dirigente sanitario- non integrano indici della subordinazione, ma sono espressione del necessario coordinamento, che caratterizza il rapporto, con l’attività dell’amministrazione e con la complessa realtà del carcere. 1.4. Ne consegue che va esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, per essere applicabile unicamente la disciplina speciale prevista dalla legge n. 740 del 1970. Nella specie, occorre pure evidenziare che, come precisato supra al § 1.2., l’odierno ricorrente non era stato incaricato in esito a rituale procedura concorsuale, prevista dall’art. 4 della legge, bensì in virtù di incarico provvisorio e per chiamata diretta, ai sensi dell’art. 50, che stabilisce: «Nelle ipotesi di assenza o impedimento del medico, del farmacista o del veterinario incaricati previste nei precedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 46 il direttore dell’istituto, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo ordine professionale, dandone comunicazione al Ministero.». Per tali prestazioni, il comma 2, del medesimo art. 50 prevede un compenso ridotto rispetto a quello 7 di 8 previsto per il medico incaricato ai sensi dell’art. 1 («Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvisoria, il titolare, ai sensi del precedente comma spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale del compenso mensile di cui al precedente articolo 38 e delle indennità di cui al precedente articolo 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in analoga situazione di sede e di famiglia;
il detto sanitario non ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.»). Nel sistema della legge, la necessità di sostituire provvisoriamente l’incaricato per assicurare il servizio, giustifica la chiamata diretta e la previsione di un compenso diverso e ridotto, rispetto a colui che abbia assunto l’incarico a seguito di regolare concorso. Né, avuto riguardo alle chiare disposizioni normative, può assumere rilievo la circostanza che, lungi dall’essere di fatto provvisorio, il rapporto è proseguito per anni (oltre un decennio). Infatti, esclusa la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, va di conseguenza esclusa l’applicabilità anche dell’art. 2126 cod. civ., siccome invocato nel motivo. Analogamente, va esclusa l’applicazione dell’art. 2116 cod. civ., che non trova applicazione rispetto ad un rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato, ad onta della prosecuzione di fatto, dalla provvisorietà, e che, come sopra chiarito, trova la sua esclusiva disciplina nella legge n. 740 del 1970. 2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme di cui al d.lgs. n. 222 del 2015 e dell’art. 75 della legge regionale n. 8 del 2018, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., nonché contraddittorietà e difetto di motivazione, per aver accolto l’appello incidentale dell’ASP nonostante in motivazione si assuma che la questione sollevata dall’ASP è assorbita dal rigetto della domanda principale. 2.1. Il rigetto del primo motivo, relativo al merito della pretesa creditoria, esime dalla disamina del motivo in ordine alla posizione dell’ASP. Nondimeno, in disparte i profili di inammissibilità della censura svolta in ordine alla dedotta contrarietà e di difetto di motivazione, è bene chiarire che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l’appello incidentale è stato 8 di 8 accolto in ordine alla confutazione del diritto alle differenze retributive (e, quindi, in riferimento al merito della domanda), mentre è stata dichiarata assorbita solo la doglianza relativa alla legittimazione della ASP di NA. 3. Il rigetto del ricorso principale esime dall’esame del ricorso incidentale condizionato, che rimane assorbito. 4. In definitiva, il ricorso principale va respinto, assorbito il ricorso incidentale condizionato, con conseguente condanna del ricorrente soccombente alla refusione delle spese processuali, liquidate per ciascun controricorrente come da dispositivo in ragione dell’attività difensiva svolta. Nulla per le spese in favore dell’I.N.P.S., in difetto di effettiva attività difensiva. 5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.500,00 per compensi in favore del Ministero della giustizia e dell’Assessorato della salute della Regione Sicilia, oltre alle spese prenotate a debito, e in euro 3.000,00 per compensi in favore dell’ASP di NA, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte