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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 217/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 17.3.2020 da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in calce rilasciata per la costituzione nel I grado di giudizio, dagli avv.ti Paolo Patron e Andrea Bortoluzzi, elettivamente domiciliata in Venezia, Via delle Industrie 19/c, Parco Scientifico e Tecnologico, Palazzo Lybra. (studio avv. Bortoluzzi) Appellante contro
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cornelio e dall'abogada Livia Controparte_1 Cornelio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata in Mestre, via Vespucci 39 (studio avv Stabilito) Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 538/2019 depositata il 17.9.2019
In punto: risarcimento danni
Conclusioni: Per parte appellante: “”accertare e dichiarare la nullità del ricorso in I grado della sig.ra
per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguente pronuncia, anche CP_1 restitutoria;
- nel merito, respingere ogni domanda avversaria avanzata nei confronti di Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto;
- sempre nel merito, in via subordinata, ridurre le pretese risarcitorie avversarie, tenuto conto di quanto osservato in atti e di ogni altro fattore idoneo ad incidere sulla responsabilità in ipotesi gravante su Parte_1
1 - condannare la sig.ra a restituire ad la somma di Euro 98.211,48, CP_1 Pt_1
o la diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia, con interessi dalla domanda al saldo;
- in via istruttoria, disporre rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica medico legale sulle questioni e con le finalità di cui al cap. 6 del presente ricorso;
- con ogni altra pronuncia ritenuta opportuna, conseguente, di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, spese generali, spese di c.t.u., C.U. e accessori di legge del I e del II grado di giudizio.””
Per parte appellata: “”Tutto ciò premesso si richiede, anche in via di appello incidentale con integrazione della motivazione per i profili aquiliani, la conferma della sentenza impugnata con il rigetto dell'appello. Vittoria di spese per il grado.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato che la malattia patita in vita da e che ne aveva Persona_1 determinato la morte era da ascrivere a responsabilità di e per l'effetto ha Parte_1 condannato la predetta società a corrispondere alla ricorrente, quale erede di Per_1
, la somma di € 86.916,00 oltre gli interessi legali dal decesso e, dalla sentenza, la
[...] rivalutazione monetaria sino all'effettivo pagamento ex art 429 c.p.c. oltre alle spese di lite ed a quelle di CTU.
2. Il primo giudice, svolta istruttoria testimoniale ed espletata CTU medico legale (con il dott. , ha precisato che , nel periodo dal dicembre 1960 al luglio Per_2 Persona_1
1987, aveva svolto, presso lo stabilimento della di Porto Marghera, mansioni Parte_1 Contr che lo avevano esposto a che aveva causato il sorgere della patologia “angiosarcoma epatico” che ne aveva, poi, determinato il decesso.
2.1 Accertata la sussistenza del nesso causale tra la malattia professionale denunziata e la attività lavorativa svolta per la , richiamato l'art 2087 c.c. e precisato che la Parte_1 ricorrente aveva provato la insalubrità dell'ambiente lavorativo (con la esposizione a CV e il danno alla salute sofferto) mentre alcuna prova aveva fornito la società resistente di avere adottato per tutto il periodo di esposizione misure atte ad evitare l'esposizione al CV, ha ritenuto che la patologia patita in vita da (e che ne aveva causato Persona_1 la morte), era ascrivibile alla responsabilità contrattuale della con conseguente Pt_1 obbligo risarcitorio. Secondo il giudicante, nel caso in esame, dal 1960 al 1987 era stato esposto Persona_1 a dosi seppur non quantificate o quantificabili di CV, posto che sino agli anni '70 non erano in dotazione strumenti che consentissero un monitoraggio costante, ed anche successivamente non vi sono elementi per escludere l'esposizione. I dati epidemiologici, l'incidenza di esposizione a CV tra i malati di angiosarcoma epatico e la sicura esposizione a CV dal 1960 al 1987 consentivano dunque di confortare la conclusione del CTU.
2.2 Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano secondo le quali il danno terminale viene circoscritto convenzionalmente ad un numero massimo di 100 giorni oltre il quale è risarcibile solo il danno biologico temporaneo ordinario, il Tribunale ha riconosciuto un danno per complessivi € 86.919,00 ritenendo di non escludere la consapevolezza per la situazione di demenza in quanto in contrasto con gli artt. 2,3 e 32 Cost.
3. Avverso la sentenza ha interposto appello la per tre motivi. Parte_1
2 ha insistito per il rigetto della impugnazione. CP_1
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
espletata CTU medico legale, all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 2 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La ha reiterato, con il primo motivo, la eccezione di nullità del ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio sulla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, in quanto le mansioni svolte dal erano state indicate genericamente e risultava, inoltre, Persona_1 omessa la descrizione delle modalità di svolgimento delle stesse nonché delle specifiche circostanze dalle quali evincere l'esposizione qualificata al CV (durata e livello delle esposizioni). Nel ricorso introduttivo, inoltre, era stata omessa ogni indicazione in ordine alle violazioni concretamente addebitabili alla società resistente nonché dei concreti elementi fattuali dai quali desumere il profilo di colpa addebitabile alla società datoriale o l'inadempimento alla stessa riconducibile, in quali termini ed, eventualmente, in quale misura. Erroneamente il Tribunale aveva, poi, ritenuto provate le mansioni e le esposizioni del nel periodo in cui lavorò presso il reparto CV14 sin dal 1960 sulla base della Per_1 istruttoria svolta atteso che il teste aveva potuto riferire di circostanze solo successive Tes_1 al 1971 mentre del tutto irrilevante era la testimonianza resa dal teste che aveva Tes_2 precisato di aver lavorato al Reparto CV14 per circa un anno e mezzo tra gli anni 84, 85 e 86; il ricorso avversario aveva individuato come periodo espositivo gli anni dal 1960 al 1978 per cui i fatti successivi a tale periodo erano irrilevanti. Con altro motivo ha lamentato la errata valutazione dei fatti da parte del CTU il quale ha dato atto che dagli inizi degli anni '70 il numero di esposti a CV in ambito industriale risultava drasticamente diminuito;
in ogni caso risultava errata la affermazione del CTU secondo la quale il il , quale autoclavista dal 1950 al 1985, era stato esposto al Per_1 CV atteso che il lavoratore era stato assunto nel 1960 ed i testi non avevano riferito alcunché per i primi anni (1960-1971) mentre pacificamente il periodo da investigare cessava nel 1978; nella relazione peritale non era stato precisato se vi erano state esposizioni nel periodo 1971-1978, attesi i miglioramenti apportati sugli impianti e se tali esposizioni possano avere avuto un ruolo causale. Errata risultava, inoltre, la interpretazione ed applicazione dell'art. 2087 c.c. risolta dal Tribunale in una inspiegabile ipotesi di responsabilità oggettiva, non essendo stato provato, il rapporto, le mansioni, le esposizioni per il periodo 1960-1974. Errata era anche la affermazione del primo giudice secondo cui “la pericolosità del CV era nota prima degli ani '60” senza indicarne la fonte di conoscenza tenuto conto, peraltro, che lo stesso CTU aveva precisato nel proprio elaborato che “la piena conoscenza in ambito scientifico della correlazione eziologica tra patologia ed esposizione professionale appariva ipotizzabile a partire dai primi anni '70” Con altro motivo ha contestato la quantificazione del danno iure hereditario precisando che il CTU aveva evidenziato nella propria relazione che il “manifestò un Per_2 Per_1 quadro di demenza mista tale da minare l'autonomia e la consapevolezza del paziente stesso che risultò quindi affidato ad istituzione. Tale compromissione delle facoltà cognitive del paziente pone serie perplessità sull'ipotesi che il medesimo potesse avere qualsivoglia apprezzabile consapevolezza dello stato di malattia e dell'esito della stessa. Per quanto riguarda il livello di eventuale sofferenza fisica….non sussistono elementi tali da poter affermare, incontrovertibilmente, che il medesimo fosse portatore di patimenti specifici”.
3 Malgrado tale indicazione del CTU, il Tribunale aveva ritenuto di applicare le tabelle del Tribunale di Milano avuto riguardo al danno terminale, danno che presuppone la consapevolezza della fine vita da parte della vittima. Ha formulato richiesta di integrazione e di ripetizione della CTU medico legale ed ha altresì proposto domanda di restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado all'esito delle conclusioni formulate.
6. L'appellata , rispetto al primo motivo, ha ribadito che in base alla CP_1 documentazione fornita in primo grado (libretto di lavoro e curriculum) e dalle prove testimoniali (teste ) era stata fornita la prova su quali fossero state le mansioni Tes_3 del dal '60 al '92 il quale non aveva mai lavorato direttamente per la Per_1 Parte_1 ma alle dipendenze del nello stabilimento del Petrolchimico di CP_3 CP_4 Marghera essendo stato assunto il 23.1.1956 da poi divenuta a seguito di fusione CP_5 nel 1964 e dal 1966 , dal 1981 , dal 1985 Pt_1 CP_4 Controparte_6 Parte_2 e poi Controparte_7 Quanto al secondo motivo (mancanze di prove per il periodo 1960-1971) ha richiamato il curriculum redatto da parte datoriale da cui risultano le adibizioni datoriali in detto periodo (1.1.69-31.1.72 operatore impianto chimico autoclavista CV 14 Polivinile Cloruro;
1.2.72- 31.7.87 operatore impianto chimico addetto ad essiccamento e strippaggio CV 14 Polivinile Cloruro). Ha, altresì, richiamato la motivazione della sentenza avuto riguardo agli altri motivi di appello mentre sulla situazione di demenza ai fini della consapevolezza della sofferenza terminale ha evidenziato come tale condizione non può e non deve essere interpretata come una situazione di anestesia e analgesia che abbia posto il malato in condizioni di non soffrire e la stessa fu conseguenza, peraltro, dell'epatopatia da CV. La malattia contratta, comunque, aveva comportato l'ospedalizzazione e quindi la sottrazione alla convivenza ed all'affettuosa assistenza della moglie entro i limiti dell'umano. Ha proposto appello incidentale precisando che nel ricorso introduttivo era stata individuata, ai fini della causa petendi, la responsabilità aquilana presunta ex art 2050 e 2051 c.c. rispetto alla quale non vi era stata da parte della società convenuta alcuna contestazione né era stato provato (e tantomeno dedotto) di aver fatto tutto il possibile per evitare il contatto tra il personale e i vapori della sostanza nociva né la fattispecie poteva farsi rientrare in una ipotesi di caso fortuito non essendo (il ) stato coinvolto da un Per_1 Contr evento inatteso ed imprevedibile ma colpito dall'inalazione di vapore di .
7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito rappresentati.
8. Quanto al motivo di nullità del ricorso, dalla documentazione acquisita al processo e dalle ricostruzioni operate nel ricorso introduttivo e dalle risultanze istruttorie (svolte anche in altri giudizi ai fini di cui alla l. 257/92 e di cui è stata anche prodotta la CTU), emergevano le mansioni svolte da sin dalla assunzione presso le diverse società facenti Persona_1 parte del gruppo e dettagliatamente individuate e descritte nel ricorso CP_4 introduttivo del giudizio (pagg 2 e 3) e rilevabili anche dal libretto di lavoro e dal curriculum lavorativo predisposto dallo stesso datore di lavoro. In particolare dai documenti richiamati risulta che ha sempre lavorato nel Persona_1 reparto CV141 dal 1.12.1960 al 31.7.1987 (laddove la sigla CV sta per clorovinile), dapprima come operatore di impianto chimico autoclavista, poi come operatore di impianto chimico compressorista, poi come operatore di impianto chimico autoclavista, infine come operatore di impianto chimico addetto ad essicamento e strippaggio;
dal 1987 al 1992 fu allontanato dal CV14 ed inviato a svolgere attività di magazziniere.
risulta aver sempre lavorato alle dipendenze del gruppo e Persona_1 CP_4 sempre nello stesso stabilimento del Petrolchimico di Marghera essendo stato assunto il
4 23.01.1956 da poi divenuta società a seguito di Controparte_8 Controparte_9 fusione societaria dall'1.5.64, poi dal 7.7.1966, dall'1.1.81 Controparte_10 e dall'1.1.85 ed ancora successivamente per Controparte_6 Parte_2 CP_7 sino al 30.11.92, data di pensionamento.
[...] Tale motivo di doglianza va pertanto rigettato.
9. Parimenti va respinta la censura svolta con il secondo motivo relativa alla dedotta mancata indicazione dei compiti e delle mansioni svolte dal che, oltre a quanto precisato nel Per_1 precedente punto, vengono analiticamente indicate e riportate nel curriculum in atti, redatto dalla stessa parte datoriale, da cui si desumono le adibizioni lavorative del quale Per_1 operatore di impianto chimico e autoclavista CV 14 Polivinile Cloruro dal 1.1.69 al 31.1.72 e quale operatore impianto chimico addetto ad essiccamento e strippaggio CV 14 Polivinile Cloruro dal 1.2.72 al 31.7.87.
10. Risultano infondate anche le doglianze volte a censurare la consulenza tecnica svolta in primo grado e la conseguente statuizione giudiziale circa la contestata carenza di prova del nesso di causalità tra l'esposizione professionale ad amianto e la patologia che ha condotto al decesso il . Persona_1
11. Il Collegio, tenuto conto dei rilievi operati dalla società appellante ed alla luce della consulenza espletata in primo grado, ritenuta la necessità di una integrazione alla CTU svolta dal primo consulente, disponeva nuova consulenza tecnica medico-legale nominando CTU il dott e ponendo al sanitario i seguenti quesiti: Per_3
“”a) se sia o meno corretta l'affermazione di secondo cui, in base alla Parte_1 letteratura scientifica nessun caso di angiosarcoma del fegato è noto nel mondo dei lavoratori che abbiano iniziato l'esposizione a CV dopo il 1969; b) se la patologia (angiosarcoma del fegato) che ha portato alla morte del sig. Per_1
e per la quale il CTU di primo grado ha accertato il nesso causale con l'esposizione
[...] a cloruro di vinile (CV) in relazione alla mansione di autoclavista presso il reparto CV14 dal 1960 al 1985 abbia, o meno, un tempo medio di latenza e dipenda, o meno, dalla misura all'esposizione; c) se sia possibile, o meno, individuare il periodo di esposizione al CV determinante in relazione all'insorgenza della patologia, considerato che il CTU ha individuato “la probabile progressione neoplastica nel periodo 2015-2016, con manifestazione clinica, altamente probabile, in corso di ricovero dal 21.9.2016 al 4.10.2016; d) se eventualmente, anche successive esposizioni, possano aver avuto un ruolo causale o concausale dell'insorgenza della malattia;
e) se possa essere meglio precisato il momento di conoscenza in ambito scientifico della nocività del CV tenuto conto che nelle conclusioni il CTU dichiara sul punto “appare obiettivamente ipotizzabile la piena conoscenza in ambito scientifico della correlazione eziologica tra la patologia ed esposizione professionale, nei primi anni 70”; f) accerti il CTU se, in ragione della compromissione della facoltà cognitiva accertata è [il CTU ha affermato che il signor , al momento della manifestazione della Persona_1 patologia neoplastica, manifestava anche “un quadro di demenza mista (Alzheimer vascolare) tale da minare l'autonomia e la consapevolezza del paziente stesso che risultò quindi affidato ad istituzioni], il potesse avere una qualsivoglia apprezzabile Per_1 consapevolezza dello stato di malattia e dell'esito della stessa indicando, altresì, il grado di sofferenza fisica patito.””
12. Il CTU dott con relazione depositata in data 9.4.2025, rispetto alle varie Per_3 questione sottoposte ha precisato che rispetto al quesito sub a) nella letteratura scientifica
5 risultavano descritti casi di lavoratori impiegati dopo il 1969 che avevano sviluppato neoplasie epatiche successivamente ad esposizione a cloruro vinile monomero. Rispetto al quesito sub b), tenuto conto delle concordi posizioni espresse dai consulenti delle parti, ha indicato quale periodo di latenza tra esposizione a CV e Neoplasia epatica quello di circa 40 anni, compatibile nel caso di specie. Avuto riguardo al quesito sub c) ha rilevato che non conoscendosi l'entità della esposizione al CV subìta dall'interessato risultava difficile stabilire quale effettivamente fosse stato il periodo di latenza, tenuto conto che il momento di manifestazione della patologia non corrisponde necessariamente al momento di insorgenza della stessa. Rispetto al quesito sub d) ha precisato che quanto il tumore venga indotto dall'Esposizione al CV, successivamente ulteriori esposizioni non influenzano l'evoluzione della malattia;
avendo avuto inizio il processo neoplastico, questo risulta irreversibile ed immodificato dall'ipotetica eventuale ulteriore esposizione. Quanto al quesito sub e), richiamate alcune pubblicazioni scientifiche, ha rilevato che sin dai primi anni sessanta si conosceva l'azione nociva del cloruro di vinile monomero non collegandola però a patologie neoplastiche epatiche le quali sono state poste in relazione con la sostanza in questione a partire dal 1974. Quanto, infine, al quesito sub f), acclarata l'esistenza di una sofferenza cerebrale diffusa a carico di con un profondo decadimento cognitivo tale da limitarlo anche Persona_1 nelle autonomie relative agli atti della mera sopravvivenza, ha ritenuto non ipotizzabile che questi fosse consapevole della gravità della patologia di cui soffriva e neppure dell'evoluzione infausta della stessa. 13. Sulla scorta delle risultanze istruttorie e delle conclusioni della relazione peritale espletata dal dott. nel presente giudizio (condivisibile per la sua appropriatezza Per_3 ed esaustività motivazionale oltre che esente da vizi logici in ordine all'accertamento della sussistenza di elementi validi per ipotizzare una correlazione causale tra le patologie denunziate e la attività lavorativa) può confermarsi la riconducibilità del decesso di
[...]
alla patologia tumorale collegata, secondo i criteri di probabilità qualificata, alle Per_1 Contr lavorazioni svolte dallo stesso ed alla esposizione a nel corso della attività presso il reparto CV14 di (ovvero delle società in essa confluite e di quelle facenti parte Parte_1 del più ampio gruppo ). CP_4 Di contro non è stata svolta alcuna deduzione e/o dimostrazione di altri fattori, anche extralavorativi, idonei eventualmente a determinare la patologia che ha portato
[...]
alla morte. Per_1
13.1 Rispetto al danno conseguente possono confermarsi le valutazioni e le determinazioni espresse dal primo giudice ad eccezione del danno cd. catastrofale come di seguito meglio precisato.
14. Merita, infatti, accoglimento il motivo con il quale la ha contestato la Parte_1 quantificazione del danno iure hereditario riconosciuto dal primo giudice avuto riguardo al c.d. danno catastrofale in ragione della non coscienza e consapevolezza di Persona_1 della patologia accertata e della evoluzione infausta che la stessa avrebbe avuto, dovendosi così ridurre il risarcimento della componente attinente il danno da consapevolezza.
14.1 Nel caso di specie sia il CTU in primo grado che il consulente nominato nel presente giudizio hanno escluso che avesse consapevolezza della vicina fine della Persona_1 vita dovendosi così escludere dal danno riconosciuto dal Tribunale la voce di danno relativa a quello c.d. terminale.
15. Il danno morale soggettivo (danno catastrofale o da lucida agonia), ossia lo stato di sofferenza spirituale patito dal soggetto nell'avvicinarsi della fine vita, trattandosi di
6 un danno conseguenza, è legato alla prova della lucida e cosciente percezione dell'ineluttabilità della propria fine, danno conseguente alla sofferenza patita per essere sopravvissuto per un lasso di tempo, anche minimo, in condizione di “lucida agonia”, tale da consentirgli di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne Il danno terminale consapevole è un tipo di danno non patrimoniale che si concretizza, dunque, nella sofferenza psichica di una persona che percepisce lucidamente la propria imminente morte;
per essere risarcito richiede una piena consapevolezza e percezione del proprio tragico destino e può essere riconosciuto anche se il decesso avviene in tempi brevi, purché, appunto, vi sia stata questa lucida consapevolezza. Diverso è il danno biologico terminale (tanatologico), sul quale si sofferma l'appellata nelle difese conclusionali, collegato alla perdita della vita e che non richiede consapevolezza.
16. Il Collegio, alla udienza del 19 giugno 2025, rilevato che le tabelle del Tribunale di Milano, richiamate ed applicate dal primo giudice per la liquidazione del danno riconosciuto nella sentenza impugnata, ricomprendono ogni aspetto di pregiudizio non patrimoniale (biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte immanente) patito nel lasso di tempo dalla conoscenza della imminente fine vita e sino al limite massimo di 100 giorni (al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario) ha invitato le parti a prendere specifica posizione sulla questione ed in particolare sulla quantificazione di tale voce di danno senza, però, che nulla venisse chiarito al riguardo nelle note difensive successivamente depositate.
16.1 Va detto che la nel ricorso in appello, rispetto alla liquidazione operata Parte_1 nella sentenza impugnata, ha individuato la componente attinente il danno da consapevolezza dell'avvicinarsi della morte in € 18.973,00, importo che non è stato contestato nel suo ammontare dalla appellata, nemmeno in occasione dei chiarimenti richiesti dal Collegio a giugno 2025. In mancanza di puntuali osservazioni avuto riguardo ad una diversa quantificazione di detto danno deve ritenersi corretta la individuazione fattane dalla società appellante.
17. Di conseguenza ed in ragione della domanda restitutoria avanzata dalla si Parte_1 procede a rideterminare l'importo dovuto dalla predetta società in favore di CP_1 in € 67.946,00 oltre agli accessori di legge dal dovuto al saldo e si dispone la restituzione da parte di in favore dei della somma di € 18.973,00 ricevuta in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado a titolo del c.d. danno catastrofale, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
18. L'appello incidentale proposto dalla resta assorbito. CP_1
19. In ragione del parziale accoglimento dell'appello e della rideterminazione, in diminuzione, degli importi spettanti alla appellata, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di un quarto ed i residui tre quarti, tenuto conto della complessiva e sostanziale soccombenza della , vanno posti Parte_1 a carico di quest'ultima e vengono liquidati come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del decisum (fascia di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00) e secondo le aliquote tra i minimi ed i medi, tenendo ferma quanto al primo giudizio la liquidazione disposta dal Tribunale sulla quale effettuare la compensazione con distrazione in favore dei difensori di dichiaratisi antistatari;
CP_1 Le spese di CTU liquidate in primo grado vengono confermate e definitivamente poste a carico dell'appellante come anche quelle relative alla CTU svolta del presente Parte_1 giudizio come da contestuale decreto di liquidazione.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo dovuto dalla predetta società in favore di CP_1 in € 67.946,00 oltre agli accessori di legge dal dovuto al saldo;
2) dispone la restituzione da parte di in favore dei della somma CP_1 Parte_1 di € 18.973,00 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3) dichiara assorbito l'appello incidentale;
4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto e condanna a rifondere a i residui tre quarti che si liquidano quanto Parte_1 CP_1 al primo grado, tenendo ferma la liquidazione disposta dal primo giudice, in € 5.358,15 e quanto al presente giudizio in € 7.160,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di dichiaratisi antistatari;
CP_1
5) conferma la liquidazione della consulenza tecnica di primo grado e pone definitivamente a carico della quelle della CTU del presente giudizio come da contestuale Parte_1 decreto di liquidazione. Venezia, 2 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato il 17.3.2020 da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 giusta procura in calce rilasciata per la costituzione nel I grado di giudizio, dagli avv.ti Paolo Patron e Andrea Bortoluzzi, elettivamente domiciliata in Venezia, Via delle Industrie 19/c, Parco Scientifico e Tecnologico, Palazzo Lybra. (studio avv. Bortoluzzi) Appellante contro
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Cornelio e dall'abogada Livia Controparte_1 Cornelio, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata in Mestre, via Vespucci 39 (studio avv Stabilito) Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 538/2019 depositata il 17.9.2019
In punto: risarcimento danni
Conclusioni: Per parte appellante: “”accertare e dichiarare la nullità del ricorso in I grado della sig.ra
per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguente pronuncia, anche CP_1 restitutoria;
- nel merito, respingere ogni domanda avversaria avanzata nei confronti di Parte_1 perché infondata in fatto e in diritto;
- sempre nel merito, in via subordinata, ridurre le pretese risarcitorie avversarie, tenuto conto di quanto osservato in atti e di ogni altro fattore idoneo ad incidere sulla responsabilità in ipotesi gravante su Parte_1
1 - condannare la sig.ra a restituire ad la somma di Euro 98.211,48, CP_1 Pt_1
o la diversa, maggiore o minore, somma che risulterà di giustizia, con interessi dalla domanda al saldo;
- in via istruttoria, disporre rinnovazione o integrazione della consulenza tecnica medico legale sulle questioni e con le finalità di cui al cap. 6 del presente ricorso;
- con ogni altra pronuncia ritenuta opportuna, conseguente, di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, spese generali, spese di c.t.u., C.U. e accessori di legge del I e del II grado di giudizio.””
Per parte appellata: “”Tutto ciò premesso si richiede, anche in via di appello incidentale con integrazione della motivazione per i profili aquiliani, la conferma della sentenza impugnata con il rigetto dell'appello. Vittoria di spese per il grado.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia, in accoglimento del ricorso, ha accertato e dichiarato che la malattia patita in vita da e che ne aveva Persona_1 determinato la morte era da ascrivere a responsabilità di e per l'effetto ha Parte_1 condannato la predetta società a corrispondere alla ricorrente, quale erede di Per_1
, la somma di € 86.916,00 oltre gli interessi legali dal decesso e, dalla sentenza, la
[...] rivalutazione monetaria sino all'effettivo pagamento ex art 429 c.p.c. oltre alle spese di lite ed a quelle di CTU.
2. Il primo giudice, svolta istruttoria testimoniale ed espletata CTU medico legale (con il dott. , ha precisato che , nel periodo dal dicembre 1960 al luglio Per_2 Persona_1
1987, aveva svolto, presso lo stabilimento della di Porto Marghera, mansioni Parte_1 Contr che lo avevano esposto a che aveva causato il sorgere della patologia “angiosarcoma epatico” che ne aveva, poi, determinato il decesso.
2.1 Accertata la sussistenza del nesso causale tra la malattia professionale denunziata e la attività lavorativa svolta per la , richiamato l'art 2087 c.c. e precisato che la Parte_1 ricorrente aveva provato la insalubrità dell'ambiente lavorativo (con la esposizione a CV e il danno alla salute sofferto) mentre alcuna prova aveva fornito la società resistente di avere adottato per tutto il periodo di esposizione misure atte ad evitare l'esposizione al CV, ha ritenuto che la patologia patita in vita da (e che ne aveva causato Persona_1 la morte), era ascrivibile alla responsabilità contrattuale della con conseguente Pt_1 obbligo risarcitorio. Secondo il giudicante, nel caso in esame, dal 1960 al 1987 era stato esposto Persona_1 a dosi seppur non quantificate o quantificabili di CV, posto che sino agli anni '70 non erano in dotazione strumenti che consentissero un monitoraggio costante, ed anche successivamente non vi sono elementi per escludere l'esposizione. I dati epidemiologici, l'incidenza di esposizione a CV tra i malati di angiosarcoma epatico e la sicura esposizione a CV dal 1960 al 1987 consentivano dunque di confortare la conclusione del CTU.
2.2 Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale, in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano secondo le quali il danno terminale viene circoscritto convenzionalmente ad un numero massimo di 100 giorni oltre il quale è risarcibile solo il danno biologico temporaneo ordinario, il Tribunale ha riconosciuto un danno per complessivi € 86.919,00 ritenendo di non escludere la consapevolezza per la situazione di demenza in quanto in contrasto con gli artt. 2,3 e 32 Cost.
3. Avverso la sentenza ha interposto appello la per tre motivi. Parte_1
2 ha insistito per il rigetto della impugnazione. CP_1
4. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
espletata CTU medico legale, all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 2 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La ha reiterato, con il primo motivo, la eccezione di nullità del ricorso Parte_1 introduttivo del giudizio sulla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, in quanto le mansioni svolte dal erano state indicate genericamente e risultava, inoltre, Persona_1 omessa la descrizione delle modalità di svolgimento delle stesse nonché delle specifiche circostanze dalle quali evincere l'esposizione qualificata al CV (durata e livello delle esposizioni). Nel ricorso introduttivo, inoltre, era stata omessa ogni indicazione in ordine alle violazioni concretamente addebitabili alla società resistente nonché dei concreti elementi fattuali dai quali desumere il profilo di colpa addebitabile alla società datoriale o l'inadempimento alla stessa riconducibile, in quali termini ed, eventualmente, in quale misura. Erroneamente il Tribunale aveva, poi, ritenuto provate le mansioni e le esposizioni del nel periodo in cui lavorò presso il reparto CV14 sin dal 1960 sulla base della Per_1 istruttoria svolta atteso che il teste aveva potuto riferire di circostanze solo successive Tes_1 al 1971 mentre del tutto irrilevante era la testimonianza resa dal teste che aveva Tes_2 precisato di aver lavorato al Reparto CV14 per circa un anno e mezzo tra gli anni 84, 85 e 86; il ricorso avversario aveva individuato come periodo espositivo gli anni dal 1960 al 1978 per cui i fatti successivi a tale periodo erano irrilevanti. Con altro motivo ha lamentato la errata valutazione dei fatti da parte del CTU il quale ha dato atto che dagli inizi degli anni '70 il numero di esposti a CV in ambito industriale risultava drasticamente diminuito;
in ogni caso risultava errata la affermazione del CTU secondo la quale il il , quale autoclavista dal 1950 al 1985, era stato esposto al Per_1 CV atteso che il lavoratore era stato assunto nel 1960 ed i testi non avevano riferito alcunché per i primi anni (1960-1971) mentre pacificamente il periodo da investigare cessava nel 1978; nella relazione peritale non era stato precisato se vi erano state esposizioni nel periodo 1971-1978, attesi i miglioramenti apportati sugli impianti e se tali esposizioni possano avere avuto un ruolo causale. Errata risultava, inoltre, la interpretazione ed applicazione dell'art. 2087 c.c. risolta dal Tribunale in una inspiegabile ipotesi di responsabilità oggettiva, non essendo stato provato, il rapporto, le mansioni, le esposizioni per il periodo 1960-1974. Errata era anche la affermazione del primo giudice secondo cui “la pericolosità del CV era nota prima degli ani '60” senza indicarne la fonte di conoscenza tenuto conto, peraltro, che lo stesso CTU aveva precisato nel proprio elaborato che “la piena conoscenza in ambito scientifico della correlazione eziologica tra patologia ed esposizione professionale appariva ipotizzabile a partire dai primi anni '70” Con altro motivo ha contestato la quantificazione del danno iure hereditario precisando che il CTU aveva evidenziato nella propria relazione che il “manifestò un Per_2 Per_1 quadro di demenza mista tale da minare l'autonomia e la consapevolezza del paziente stesso che risultò quindi affidato ad istituzione. Tale compromissione delle facoltà cognitive del paziente pone serie perplessità sull'ipotesi che il medesimo potesse avere qualsivoglia apprezzabile consapevolezza dello stato di malattia e dell'esito della stessa. Per quanto riguarda il livello di eventuale sofferenza fisica….non sussistono elementi tali da poter affermare, incontrovertibilmente, che il medesimo fosse portatore di patimenti specifici”.
3 Malgrado tale indicazione del CTU, il Tribunale aveva ritenuto di applicare le tabelle del Tribunale di Milano avuto riguardo al danno terminale, danno che presuppone la consapevolezza della fine vita da parte della vittima. Ha formulato richiesta di integrazione e di ripetizione della CTU medico legale ed ha altresì proposto domanda di restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado all'esito delle conclusioni formulate.
6. L'appellata , rispetto al primo motivo, ha ribadito che in base alla CP_1 documentazione fornita in primo grado (libretto di lavoro e curriculum) e dalle prove testimoniali (teste ) era stata fornita la prova su quali fossero state le mansioni Tes_3 del dal '60 al '92 il quale non aveva mai lavorato direttamente per la Per_1 Parte_1 ma alle dipendenze del nello stabilimento del Petrolchimico di CP_3 CP_4 Marghera essendo stato assunto il 23.1.1956 da poi divenuta a seguito di fusione CP_5 nel 1964 e dal 1966 , dal 1981 , dal 1985 Pt_1 CP_4 Controparte_6 Parte_2 e poi Controparte_7 Quanto al secondo motivo (mancanze di prove per il periodo 1960-1971) ha richiamato il curriculum redatto da parte datoriale da cui risultano le adibizioni datoriali in detto periodo (1.1.69-31.1.72 operatore impianto chimico autoclavista CV 14 Polivinile Cloruro;
1.2.72- 31.7.87 operatore impianto chimico addetto ad essiccamento e strippaggio CV 14 Polivinile Cloruro). Ha, altresì, richiamato la motivazione della sentenza avuto riguardo agli altri motivi di appello mentre sulla situazione di demenza ai fini della consapevolezza della sofferenza terminale ha evidenziato come tale condizione non può e non deve essere interpretata come una situazione di anestesia e analgesia che abbia posto il malato in condizioni di non soffrire e la stessa fu conseguenza, peraltro, dell'epatopatia da CV. La malattia contratta, comunque, aveva comportato l'ospedalizzazione e quindi la sottrazione alla convivenza ed all'affettuosa assistenza della moglie entro i limiti dell'umano. Ha proposto appello incidentale precisando che nel ricorso introduttivo era stata individuata, ai fini della causa petendi, la responsabilità aquilana presunta ex art 2050 e 2051 c.c. rispetto alla quale non vi era stata da parte della società convenuta alcuna contestazione né era stato provato (e tantomeno dedotto) di aver fatto tutto il possibile per evitare il contatto tra il personale e i vapori della sostanza nociva né la fattispecie poteva farsi rientrare in una ipotesi di caso fortuito non essendo (il ) stato coinvolto da un Per_1 Contr evento inatteso ed imprevedibile ma colpito dall'inalazione di vapore di .
7. L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito rappresentati.
8. Quanto al motivo di nullità del ricorso, dalla documentazione acquisita al processo e dalle ricostruzioni operate nel ricorso introduttivo e dalle risultanze istruttorie (svolte anche in altri giudizi ai fini di cui alla l. 257/92 e di cui è stata anche prodotta la CTU), emergevano le mansioni svolte da sin dalla assunzione presso le diverse società facenti Persona_1 parte del gruppo e dettagliatamente individuate e descritte nel ricorso CP_4 introduttivo del giudizio (pagg 2 e 3) e rilevabili anche dal libretto di lavoro e dal curriculum lavorativo predisposto dallo stesso datore di lavoro. In particolare dai documenti richiamati risulta che ha sempre lavorato nel Persona_1 reparto CV141 dal 1.12.1960 al 31.7.1987 (laddove la sigla CV sta per clorovinile), dapprima come operatore di impianto chimico autoclavista, poi come operatore di impianto chimico compressorista, poi come operatore di impianto chimico autoclavista, infine come operatore di impianto chimico addetto ad essicamento e strippaggio;
dal 1987 al 1992 fu allontanato dal CV14 ed inviato a svolgere attività di magazziniere.
risulta aver sempre lavorato alle dipendenze del gruppo e Persona_1 CP_4 sempre nello stesso stabilimento del Petrolchimico di Marghera essendo stato assunto il
4 23.01.1956 da poi divenuta società a seguito di Controparte_8 Controparte_9 fusione societaria dall'1.5.64, poi dal 7.7.1966, dall'1.1.81 Controparte_10 e dall'1.1.85 ed ancora successivamente per Controparte_6 Parte_2 CP_7 sino al 30.11.92, data di pensionamento.
[...] Tale motivo di doglianza va pertanto rigettato.
9. Parimenti va respinta la censura svolta con il secondo motivo relativa alla dedotta mancata indicazione dei compiti e delle mansioni svolte dal che, oltre a quanto precisato nel Per_1 precedente punto, vengono analiticamente indicate e riportate nel curriculum in atti, redatto dalla stessa parte datoriale, da cui si desumono le adibizioni lavorative del quale Per_1 operatore di impianto chimico e autoclavista CV 14 Polivinile Cloruro dal 1.1.69 al 31.1.72 e quale operatore impianto chimico addetto ad essiccamento e strippaggio CV 14 Polivinile Cloruro dal 1.2.72 al 31.7.87.
10. Risultano infondate anche le doglianze volte a censurare la consulenza tecnica svolta in primo grado e la conseguente statuizione giudiziale circa la contestata carenza di prova del nesso di causalità tra l'esposizione professionale ad amianto e la patologia che ha condotto al decesso il . Persona_1
11. Il Collegio, tenuto conto dei rilievi operati dalla società appellante ed alla luce della consulenza espletata in primo grado, ritenuta la necessità di una integrazione alla CTU svolta dal primo consulente, disponeva nuova consulenza tecnica medico-legale nominando CTU il dott e ponendo al sanitario i seguenti quesiti: Per_3
“”a) se sia o meno corretta l'affermazione di secondo cui, in base alla Parte_1 letteratura scientifica nessun caso di angiosarcoma del fegato è noto nel mondo dei lavoratori che abbiano iniziato l'esposizione a CV dopo il 1969; b) se la patologia (angiosarcoma del fegato) che ha portato alla morte del sig. Per_1
e per la quale il CTU di primo grado ha accertato il nesso causale con l'esposizione
[...] a cloruro di vinile (CV) in relazione alla mansione di autoclavista presso il reparto CV14 dal 1960 al 1985 abbia, o meno, un tempo medio di latenza e dipenda, o meno, dalla misura all'esposizione; c) se sia possibile, o meno, individuare il periodo di esposizione al CV determinante in relazione all'insorgenza della patologia, considerato che il CTU ha individuato “la probabile progressione neoplastica nel periodo 2015-2016, con manifestazione clinica, altamente probabile, in corso di ricovero dal 21.9.2016 al 4.10.2016; d) se eventualmente, anche successive esposizioni, possano aver avuto un ruolo causale o concausale dell'insorgenza della malattia;
e) se possa essere meglio precisato il momento di conoscenza in ambito scientifico della nocività del CV tenuto conto che nelle conclusioni il CTU dichiara sul punto “appare obiettivamente ipotizzabile la piena conoscenza in ambito scientifico della correlazione eziologica tra la patologia ed esposizione professionale, nei primi anni 70”; f) accerti il CTU se, in ragione della compromissione della facoltà cognitiva accertata è [il CTU ha affermato che il signor , al momento della manifestazione della Persona_1 patologia neoplastica, manifestava anche “un quadro di demenza mista (Alzheimer vascolare) tale da minare l'autonomia e la consapevolezza del paziente stesso che risultò quindi affidato ad istituzioni], il potesse avere una qualsivoglia apprezzabile Per_1 consapevolezza dello stato di malattia e dell'esito della stessa indicando, altresì, il grado di sofferenza fisica patito.””
12. Il CTU dott con relazione depositata in data 9.4.2025, rispetto alle varie Per_3 questione sottoposte ha precisato che rispetto al quesito sub a) nella letteratura scientifica
5 risultavano descritti casi di lavoratori impiegati dopo il 1969 che avevano sviluppato neoplasie epatiche successivamente ad esposizione a cloruro vinile monomero. Rispetto al quesito sub b), tenuto conto delle concordi posizioni espresse dai consulenti delle parti, ha indicato quale periodo di latenza tra esposizione a CV e Neoplasia epatica quello di circa 40 anni, compatibile nel caso di specie. Avuto riguardo al quesito sub c) ha rilevato che non conoscendosi l'entità della esposizione al CV subìta dall'interessato risultava difficile stabilire quale effettivamente fosse stato il periodo di latenza, tenuto conto che il momento di manifestazione della patologia non corrisponde necessariamente al momento di insorgenza della stessa. Rispetto al quesito sub d) ha precisato che quanto il tumore venga indotto dall'Esposizione al CV, successivamente ulteriori esposizioni non influenzano l'evoluzione della malattia;
avendo avuto inizio il processo neoplastico, questo risulta irreversibile ed immodificato dall'ipotetica eventuale ulteriore esposizione. Quanto al quesito sub e), richiamate alcune pubblicazioni scientifiche, ha rilevato che sin dai primi anni sessanta si conosceva l'azione nociva del cloruro di vinile monomero non collegandola però a patologie neoplastiche epatiche le quali sono state poste in relazione con la sostanza in questione a partire dal 1974. Quanto, infine, al quesito sub f), acclarata l'esistenza di una sofferenza cerebrale diffusa a carico di con un profondo decadimento cognitivo tale da limitarlo anche Persona_1 nelle autonomie relative agli atti della mera sopravvivenza, ha ritenuto non ipotizzabile che questi fosse consapevole della gravità della patologia di cui soffriva e neppure dell'evoluzione infausta della stessa. 13. Sulla scorta delle risultanze istruttorie e delle conclusioni della relazione peritale espletata dal dott. nel presente giudizio (condivisibile per la sua appropriatezza Per_3 ed esaustività motivazionale oltre che esente da vizi logici in ordine all'accertamento della sussistenza di elementi validi per ipotizzare una correlazione causale tra le patologie denunziate e la attività lavorativa) può confermarsi la riconducibilità del decesso di
[...]
alla patologia tumorale collegata, secondo i criteri di probabilità qualificata, alle Per_1 Contr lavorazioni svolte dallo stesso ed alla esposizione a nel corso della attività presso il reparto CV14 di (ovvero delle società in essa confluite e di quelle facenti parte Parte_1 del più ampio gruppo ). CP_4 Di contro non è stata svolta alcuna deduzione e/o dimostrazione di altri fattori, anche extralavorativi, idonei eventualmente a determinare la patologia che ha portato
[...]
alla morte. Per_1
13.1 Rispetto al danno conseguente possono confermarsi le valutazioni e le determinazioni espresse dal primo giudice ad eccezione del danno cd. catastrofale come di seguito meglio precisato.
14. Merita, infatti, accoglimento il motivo con il quale la ha contestato la Parte_1 quantificazione del danno iure hereditario riconosciuto dal primo giudice avuto riguardo al c.d. danno catastrofale in ragione della non coscienza e consapevolezza di Persona_1 della patologia accertata e della evoluzione infausta che la stessa avrebbe avuto, dovendosi così ridurre il risarcimento della componente attinente il danno da consapevolezza.
14.1 Nel caso di specie sia il CTU in primo grado che il consulente nominato nel presente giudizio hanno escluso che avesse consapevolezza della vicina fine della Persona_1 vita dovendosi così escludere dal danno riconosciuto dal Tribunale la voce di danno relativa a quello c.d. terminale.
15. Il danno morale soggettivo (danno catastrofale o da lucida agonia), ossia lo stato di sofferenza spirituale patito dal soggetto nell'avvicinarsi della fine vita, trattandosi di
6 un danno conseguenza, è legato alla prova della lucida e cosciente percezione dell'ineluttabilità della propria fine, danno conseguente alla sofferenza patita per essere sopravvissuto per un lasso di tempo, anche minimo, in condizione di “lucida agonia”, tale da consentirgli di percepire la gravità della propria condizione e di soffrirne Il danno terminale consapevole è un tipo di danno non patrimoniale che si concretizza, dunque, nella sofferenza psichica di una persona che percepisce lucidamente la propria imminente morte;
per essere risarcito richiede una piena consapevolezza e percezione del proprio tragico destino e può essere riconosciuto anche se il decesso avviene in tempi brevi, purché, appunto, vi sia stata questa lucida consapevolezza. Diverso è il danno biologico terminale (tanatologico), sul quale si sofferma l'appellata nelle difese conclusionali, collegato alla perdita della vita e che non richiede consapevolezza.
16. Il Collegio, alla udienza del 19 giugno 2025, rilevato che le tabelle del Tribunale di Milano, richiamate ed applicate dal primo giudice per la liquidazione del danno riconosciuto nella sentenza impugnata, ricomprendono ogni aspetto di pregiudizio non patrimoniale (biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte immanente) patito nel lasso di tempo dalla conoscenza della imminente fine vita e sino al limite massimo di 100 giorni (al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario) ha invitato le parti a prendere specifica posizione sulla questione ed in particolare sulla quantificazione di tale voce di danno senza, però, che nulla venisse chiarito al riguardo nelle note difensive successivamente depositate.
16.1 Va detto che la nel ricorso in appello, rispetto alla liquidazione operata Parte_1 nella sentenza impugnata, ha individuato la componente attinente il danno da consapevolezza dell'avvicinarsi della morte in € 18.973,00, importo che non è stato contestato nel suo ammontare dalla appellata, nemmeno in occasione dei chiarimenti richiesti dal Collegio a giugno 2025. In mancanza di puntuali osservazioni avuto riguardo ad una diversa quantificazione di detto danno deve ritenersi corretta la individuazione fattane dalla società appellante.
17. Di conseguenza ed in ragione della domanda restitutoria avanzata dalla si Parte_1 procede a rideterminare l'importo dovuto dalla predetta società in favore di CP_1 in € 67.946,00 oltre agli accessori di legge dal dovuto al saldo e si dispone la restituzione da parte di in favore dei della somma di € 18.973,00 ricevuta in CP_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado a titolo del c.d. danno catastrofale, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
18. L'appello incidentale proposto dalla resta assorbito. CP_1
19. In ragione del parziale accoglimento dell'appello e della rideterminazione, in diminuzione, degli importi spettanti alla appellata, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate tra le parti nella misura di un quarto ed i residui tre quarti, tenuto conto della complessiva e sostanziale soccombenza della , vanno posti Parte_1 a carico di quest'ultima e vengono liquidati come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del decisum (fascia di valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00) e secondo le aliquote tra i minimi ed i medi, tenendo ferma quanto al primo giudizio la liquidazione disposta dal Tribunale sulla quale effettuare la compensazione con distrazione in favore dei difensori di dichiaratisi antistatari;
CP_1 Le spese di CTU liquidate in primo grado vengono confermate e definitivamente poste a carico dell'appellante come anche quelle relative alla CTU svolta del presente Parte_1 giudizio come da contestuale decreto di liquidazione.
P.Q.M.
7 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina l'importo dovuto dalla predetta società in favore di CP_1 in € 67.946,00 oltre agli accessori di legge dal dovuto al saldo;
2) dispone la restituzione da parte di in favore dei della somma CP_1 Parte_1 di € 18.973,00 ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo;
3) dichiara assorbito l'appello incidentale;
4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un quarto e condanna a rifondere a i residui tre quarti che si liquidano quanto Parte_1 CP_1 al primo grado, tenendo ferma la liquidazione disposta dal primo giudice, in € 5.358,15 e quanto al presente giudizio in € 7.160,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori di dichiaratisi antistatari;
CP_1
5) conferma la liquidazione della consulenza tecnica di primo grado e pone definitivamente a carico della quelle della CTU del presente giudizio come da contestuale Parte_1 decreto di liquidazione. Venezia, 2 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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