Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/03/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1489 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Daniela Ruopoli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Ferrari, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/07/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di RG, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. La casa coniugale, di RG (CA), Via Confalonieri n. 63, di proprietà esclusiva del Sig. resterà a lui assegnata, con ogni sua Parte_1 pertinenza.
3. Qualora l'istituto bancario Banco di Sardegna non approvasse la modifica in ordine alla sostituzione del garante del contratto di mutuo summenzionato, non liberando la Sig.ra da tale obbligazione, e nell'ipotesi in cui il Sig. CP_1 non versasse le somme dovute a titolo di mutuo costringendo Sig.ra Parte_1
a corrisponderle, quest'ultima entrerà nella disponibilità dell'immobile. CP_1
4. La Sig.ra ha lasciato la casa coniugale e temporaneamente vive in CP_1
RG (CA), alla Via Tazzoli n. 52, presso i di lei genitori e dove vivrà insieme al figlio sino a quando non troverà una sistemazione consona Per_1 alle esigenze di entrambi, con un termine massimo di 6 mesi dalla data del primo versamento del contributo per il canone di locazione da parte del Sig. Parte_1
5. Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori e dovrà Per_1 continuare a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti continuativi e conservare con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Il minore avrà, anche ai fini anagrafici, lo stesso domicilio del padre.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, tra cui il cambio di residenza o domicilio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Pag. 2 di 4 6. Nel determinare le modalità della presenza del minore con i genitori, si stabilisce che il padre potrà esercitare il diritto di visita e tenere con sé il figlio quando vorrà, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con quelli scolastici ed extrascolastici del figlio.
I genitori concorderanno di anno in anno, compatibilmente con i reciproci impegni di lavoro, come ripartire tra loro i giorni in cui il figlio trascorrerà con ciascuno di essi le festività natalizie e pasquali, nonché le vacanze estive, in modo comunque da assicurargli la possibilità di vedere entrambi.
7. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 CP_1 del figlio minore , un assegno mensile di € 727,00, sino al Per_1 raggiungimento dell'autonomia economica di quest'ultimo.
Detta somma verrà corrisposta nel seguente modo:
- € 400,00 a titolo di contributo per il canone di locazione, verranno versati tramite bonifico bancario a favore della Sig.ra entro il 5 di ogni mese a CP_1 decorrere dal mese di dicembre 2024 (tale somma sarà rideterminata qualora le condizioni economiche dalla Sig.ra o del figlio minore CP_1
dovessero modificarsi, nonché sarà rideterminata se nel termine di Per_1
6 mesi dal primo versamento del contributo per il canone, la Sig.ra non CP_1 avrà reperito una dimora);
- € 192,00 verranno versati direttamente dall' alla Sig.ra a titolo di CP_2 CP_1 assegno unico, la quale pertanto continuerà a percepirlo nella misura del
100%;
- la restante somma di € 135,00 verrà corrisposta dal Sig. mediante Parte_1 trasferimento di buoni pasto in favore della Sig.ra CP_1
Il predetto importo sarà rivalutato annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
Nel caso in cui l'assegno unico e/o i buoni pasto dovessero diminuire o CP_2 essere eliminati, il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra nel Parte_1 CP_1 primo caso la differenza tra l'assegno unico (o indennità equivalente) e/o i buoni pasto e l'importo di € 327,00, nel secondo caso l'intera somma di €
327,00.
8. La Sig.ra si impegna a versare le somme relative alla mensa scolastica del CP_1 figlio minore . Per_1
9. Saranno altresì a carico del Sig. il 50% delle spese straordinarie Parte_1 sostenute nell'interesse del figlio e previo accordo tra le parti, secondo la seguente modalità:
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket sanitari;
Pag. 3 di 4 - spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche e psicoterapiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
- spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione privati;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
corsi di lingua straniera e di istruzione;
viaggi e vacanze.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto di non avere alcuna reciproca pretesa a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
11. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
12. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 27/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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