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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9553 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36752/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 36752/2023 promossa da:
(P.Iva ), con il patrocinio dell'avv. G. ESPOSITO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MERCATO, 5 20121 MILANO presso il difensore;
ATTRICE contro
(P.Iva ), con il patrocinio dell'avv. M. GRASSI CATAPANO, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 10 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità contrattuale per disservizi di telefonia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società attrice con atto di citazione notificato in data 17 ottobre 2023 conveniva in giudizio la società per chiedere che fosse accertata la responsabilità da inadempimento contrattuale CP_2 della stessa in relazione all'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto di fornitura di servizi telefonici stipulato tra le parti in data 15 ottobre 2015 ed avente ad oggetto l'utenza telefonica
02.76317233, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato in 80.000,00 euro, con vittoria di spese. Nella specie, l'inadempimento che veniva ad essere contestato alla convenuta riguardava l'interruzione della linea telefonica sull'utenza indicata e protrattasi a partire dal giorno 25 luglio 2023 (data di apertura del primo ticket di assistenza) fino alla data del 6 ottobre 2023 (data di trasferimento del numero di linea fissa presso altro operatore telefonico), nonché il mancato tempestivo ripristino della stessa a fronte delle numerose richieste di assistenza. L'attrice lamentava che tali disservizi, da un lato, le rendevano impossibile l'utilizzo del sistema di prenotazioni telefoniche in uso presso il proprio Centro Beauty e, da un altro lato, ne determinavano l'isolamento con conseguente calo del fatturato nel trimestre di luglio-settembre 2023 stimato in “oltre 70.000,00 euro” e perdita di chance ravvisabile nella perdita di occasioni di lavoro.
A fondamento delle proprie pretese parte attrice segnalava:
- l'apertura di numerose pratiche di assistenza presso il centro assistenza clienti della convenuta “(i.e. Numeri Ticket Richiesta Assistenza: n. 0099002417 del 24 luglio 2023, n. CC0000291025243 del 7 agosto 2023, n. 0099652599 del 14 agosto 2023, n. 009971007 del 17 agosto 2023, n. 0099763333 del 19 agosto 2023, n. 99812675 del 21 agosto 2023, n. CC0000291009321 del 23 agosto 2023, n. 7200855 del 25 agosto 2023, n. CC0000291638525 del 21 settembre 2023” - cfr pag. 3 atto di citazione);
- a riscontro del mancato tempestivo intervento e ripristino dell'utenza telefonica, la trasmissione a mezzo pec alla società convenuta di due diffide - rispettivamente del 4 agosto 2023 e del 27 agosto 2023 - con le quali venivano formulate richieste di urgente di assistenza ed avanzate delle preliminari pretese risarcitorie per il pregiudizio conseguente alla persistente irraggiungibilità dell'utenza telefonica (cfr. Doc. All. 4 parte 1 e parte 2; Doc. All. 5 parte 1 e parte 2). Segnatamente con la prima diffida la attrice lamentava che “per 13 (tredici) giorni lavorativi, la clientela della Società̀ non ha potuto effettuare alcuna prenotazione presso il centro beauty a causa del problema riscontrato sul numero di linea fissa in uso dalla Società̀ identificato dalla combinazione numerica “02-76317233” e domandava un risarcimento pari a 15.000,00 euro;
mentre con la seconda diffida lamentava che “per 34 (trentaquattro) giorni lavorativi, la clientela della Società̀ non ha potuto effettuare alcuna prenotazione presso il centro beauty a causa del problema riscontrato sul numero di linea fissa in uso dalla Società̀ identificato dalla combinazione numerica “02-76317233” e domandava un risarcimento pari a 30.000,00 euro;
pagina 2 di 7 - l'infruttuoso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avviato in data 12 settembre 2023 davanti alla Corecom Lombardia venendo non avendo le parti trovato una intesa in ordine alla proposta formulata dalla parte attrice e segnatamente quella relativa alla corresponsione a favore della stessa
“del pagamento a titolo di indennizzo e/o risarcimento del danno non superiore ad euro 40.000,00” (cfr. Doc. All. 1; Doc. All. 6) con conseguente ed inevitabile trasferimento, in data 6 ottobre 2023, del numero di linea fissa presso altro operatore telefonico.
2. Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, in via preliminare, eccepiva la CP_2 improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Corecom competente e, segnatamente, per difetto di corrispondenza tra le domande oggetto dell'istanza di conciliazione e quelle successivamente proposte innanzi al giudice adito. Segnatamente, la convenuta eccepiva che: “Nell'istanza UG il disservizio lamentato è di 50 giorni e il danno viene quantificato in € 40.000,00; in questa sede, invece, parte attrice oltre a lamentare la prosecuzione del disservizio per 70 giorni, chiede € 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno, vale a dire il doppio di quanto richiesto in sede conciliativa”. Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa attorea per insussistenza dell'inadempimento contestatole, per difetto di prova dell'effettivo danno subito e del nesso di causalità con l'asserito inadempimento.
La convenuta, più nel dettaglio, a sostegno delle proprie difese:
- contestava la sussistenza dell'inadempimento in ragione del fatto che: (i) nel luglio 2023 si era reso necessario “variare la tecnologia di collegamento per obsolescenza della tecnologia di attivazione” relativamente all'utenza per cui è causa conformemente a “quanto previsto e disciplinato dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto” (cfr. All. Doc. 11); (ii) in fase di collaudo era emersa l'impossibilità di eseguire la migrazione di tecnologia;
(iii) a fronte dell'impossibilità riscontrata, la società convenuta plurime volte tentava di mettersi in contatto con parte attrice al fine di informarla della situazione e delle eventuali soluzioni alternative senza che però la stessa risultasse mai reperibile (cfr. All. Doc. 13 “tentativi di contatto con l'utente”; (iv) dalla irreperibilità dell'utente conseguiva l'impossibilità di proseguire le operazioni di ripristino del servizio;
- contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria risultando documentalmente provato che “i. La società utilizzava come numero principale non quello oggetto di causa ma il n. 02.76005663 (cfr. doc. 5 e doc. All. 2 avv.), che è sempre stato funzionante;
ii. Il predetto numero è anche l'unico pubblicizzato sui canali social dell'attrice (cfr. docc. 7 e 8); iii. Nella sezione contatti del sito web della società sono presenti, inoltre, un indirizzo e-mail e un form di prenotazione (cfr. doc.5); iv. Anche la linea internet non ha mai subito interruzioni (con possibilità di utilizzare anche l'indirizzo mail che pure era pubblicato sul sito web della società)”. Per tal via, priva di fondamento sarebbe la pretesa risarcitoria potendo, parte attrice, ricevere le prenotazioni della clientela anche per altre vie (i.e. tramite gli ulteriori canali pubblicizzati sul relativo sito nonché sui canali social).
pagina 3 di 7 3. Il giudice, con ordinanza del 17 giugno 2025, accoglieva l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità della domanda attorea per i motivi di cui in ordinanza e rimetteva la causa in istruttoria onerando parte attrice alla proposizione del tentativo di conciliazione presso la Corecom competente.
La causa veniva poi assunta in decisione all'udienza del 11.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies 3c., c.p.c.
4. Alla luce di quanto precede, il tribunale nel merito è chiamato a pronunciarsi sulla domanda attorea di risarcimento del danno e, nella specie, sulla sussistenza dell'inadempimento e sulla sussistenza del danno e della relativa prova.
Si ritiene che, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la domanda possa essere esaminata e la controversia decisa in applicazione del principio giurisprudenziale della c.d. "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 della Cost., che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico di cui all'art. 276 c.p.c. delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile (Cass. Civ. ord. n. 693/2024; Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. ordinanza n. 11/2021; Cass. Civ. S.U. n. 29523/2008; Cass. Civ. 11458/2018; Cass. Civ. S.U. n. 24882/2008).
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, la domanda attorea appare nel merito del tutto infondata in quanto difetta a monte tanto la prova del danno addotto quanto la prova del nesso eziologico tra il riferito danno con la condotta asseritamente inadempiente della società convenuta.
Sul punto giova rilevare che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in giudizio domandando il risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (cfr. Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ. sez. 2 del 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o pagina 4 di 7 comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3 del 28.01.2005 n. 1752). La giurisprudenza ha poi di recente enucleato, anche nell'ambito del danno patrimoniale, ed in una ipotesi consimile di irreperibilità telefonica, la voce del danno c.d. “da perdita di chance”, che consiste non già nella perdita di un vantaggio economico specifico ma nella perdita (certa) della possibilità di conseguire un determinato vantaggio economico, affermando: “In tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore, si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass. civ. sez. 3 dell'8.06.2018 n. 14916; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 24.06.2014 n. 23154, evidenza dell'estensore). In punto di liquidazione del danno, l'art. 1226 c.c. stabilisce che ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La giurisprudenza ha però chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 c.c. non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass. civ. sez. 1 del 14.05.2018 n. 11698).
Facendo applicazione dei principi di diritto su menzionati è di chiara evidenza come parte attrice, si sia meramente limitata a produrre a sostegno della propria pretesa documenti che risultano del tutto inconferenti rispetto ai fatti allegati e alle conseguenze che se ne dovrebbero trarre sul piano risarcitorio nonché rispetto alla precisa definizione delle singole voci del lamentato danno.
In primis, parte attrice si è limitata a produrre delle schede contabili relative ai trimestri del luglio- settembre 2022 e di luglio-settembre 2023 (cfr. All. 7 parte 1 e parte 2 di cui all'atto di citazione) omettendo a contrario di depositare ulteriore documentazione contabile (i.e. dichiarazioni dei redditi delle annualità precedenti e/o successive ai fatti per cui è causa) che consenta di comprendere pagina 5 di 7 chiaramente il volume d'affari della società per i periodi di riferimento e quale sia stato l'effettivo impatto in termini di trend negativo (calo del fatturato) nel semestre interessato dal disservizio telefonico e, al contempo, consenta la riconduzione causale al disservizio stesso. Per le medesime ragioni altrettanto priva di utilità - rispetto alla dimostrazione della riduzione degli utili della società attrice - è anche la documentazione prodotta relativamente al numero dei dipendenti utilizzati nel trimestre interessato dal disservizio (cfr. “stampa elenco dipendenti” - All. 8 parte 1 e parte 2 di cui all'atto di citazione;
nonché il connesso Doc. All. 3 parte 1 e 2 allegato alle memorie ex 171 ter c.p.c.). Da tale documentazione, peraltro, emergerebbe, in maniera distonica rispetto alla pretesa azionata, il coinvolgimento proprio nel periodo di asserito isolamento di un numero di dipendenti più elevato rispetto al trimestre dell'anno precedente (luglio-settembre 2022).
Del pari, considerata la vaghezza delle allegazioni attoree, prive di qualsivoglia indicazione in merito alla media mensile delle prenotazioni e dell'eventuale decremento delle stesse nel periodo interessato dal disservizio, deve concludersi che non risulta provato neanche un danno da perdita di chance, mancando la prova della serietà, apprezzabilità e consistenza della perdita di occasioni lucrative nonché della sua possibile riconduzione eziologica al disservizio telefonico lamentato. Ed infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza dalla Suprema Corte, la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (cfr. Cass. n. 19604/2016).
Per tutte le ragioni esposte, la domanda risarcitoria di parte attrice va integralmente rigettata.
6. In conclusione e per mero scrupolo di completezza, si precisa che anche laddove fosse stato accertato l'inadempimento della convenuta, il danno non è stato provato: né nella sua sussistenza né con riguardo alla sussistenza di un nesso eziologico tra il medesimo ed il dedotto inadempimento, sicché mancando in atti la prova del preteso danno, il giudice non potrebbe supplire a tale carenza probatoria procedendo con la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., giacché tale potere discrezionale – che dà luogo non ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato da una equità cd. correttiva o integrativa (cfr. Cass. n. 10607/2010; Cass. n. 26052/2020) – non può prescindere dalla prova della esistenza del danno (nella specie non raggiunta) sulla parte gravata dal relativo onere ex art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna parte attrice, in persona dell'amministratore unico, a corrispondere alla convenuta le spese di lite che liquida in 8.433 euro per compensi, oltre spese e accessori di legge.
Milano, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 36752/2023 promossa da:
(P.Iva ), con il patrocinio dell'avv. G. ESPOSITO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA MERCATO, 5 20121 MILANO presso il difensore;
ATTRICE contro
(P.Iva ), con il patrocinio dell'avv. M. GRASSI CATAPANO, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO EUROPA, 10 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTA
Oggetto: Responsabilità contrattuale per disservizi di telefonia
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società attrice con atto di citazione notificato in data 17 ottobre 2023 conveniva in giudizio la società per chiedere che fosse accertata la responsabilità da inadempimento contrattuale CP_2 della stessa in relazione all'esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto di fornitura di servizi telefonici stipulato tra le parti in data 15 ottobre 2015 ed avente ad oggetto l'utenza telefonica
02.76317233, con condanna al risarcimento del danno patrimoniale subito quantificato in 80.000,00 euro, con vittoria di spese. Nella specie, l'inadempimento che veniva ad essere contestato alla convenuta riguardava l'interruzione della linea telefonica sull'utenza indicata e protrattasi a partire dal giorno 25 luglio 2023 (data di apertura del primo ticket di assistenza) fino alla data del 6 ottobre 2023 (data di trasferimento del numero di linea fissa presso altro operatore telefonico), nonché il mancato tempestivo ripristino della stessa a fronte delle numerose richieste di assistenza. L'attrice lamentava che tali disservizi, da un lato, le rendevano impossibile l'utilizzo del sistema di prenotazioni telefoniche in uso presso il proprio Centro Beauty e, da un altro lato, ne determinavano l'isolamento con conseguente calo del fatturato nel trimestre di luglio-settembre 2023 stimato in “oltre 70.000,00 euro” e perdita di chance ravvisabile nella perdita di occasioni di lavoro.
A fondamento delle proprie pretese parte attrice segnalava:
- l'apertura di numerose pratiche di assistenza presso il centro assistenza clienti della convenuta “(i.e. Numeri Ticket Richiesta Assistenza: n. 0099002417 del 24 luglio 2023, n. CC0000291025243 del 7 agosto 2023, n. 0099652599 del 14 agosto 2023, n. 009971007 del 17 agosto 2023, n. 0099763333 del 19 agosto 2023, n. 99812675 del 21 agosto 2023, n. CC0000291009321 del 23 agosto 2023, n. 7200855 del 25 agosto 2023, n. CC0000291638525 del 21 settembre 2023” - cfr pag. 3 atto di citazione);
- a riscontro del mancato tempestivo intervento e ripristino dell'utenza telefonica, la trasmissione a mezzo pec alla società convenuta di due diffide - rispettivamente del 4 agosto 2023 e del 27 agosto 2023 - con le quali venivano formulate richieste di urgente di assistenza ed avanzate delle preliminari pretese risarcitorie per il pregiudizio conseguente alla persistente irraggiungibilità dell'utenza telefonica (cfr. Doc. All. 4 parte 1 e parte 2; Doc. All. 5 parte 1 e parte 2). Segnatamente con la prima diffida la attrice lamentava che “per 13 (tredici) giorni lavorativi, la clientela della Società̀ non ha potuto effettuare alcuna prenotazione presso il centro beauty a causa del problema riscontrato sul numero di linea fissa in uso dalla Società̀ identificato dalla combinazione numerica “02-76317233” e domandava un risarcimento pari a 15.000,00 euro;
mentre con la seconda diffida lamentava che “per 34 (trentaquattro) giorni lavorativi, la clientela della Società̀ non ha potuto effettuare alcuna prenotazione presso il centro beauty a causa del problema riscontrato sul numero di linea fissa in uso dalla Società̀ identificato dalla combinazione numerica “02-76317233” e domandava un risarcimento pari a 30.000,00 euro;
pagina 2 di 7 - l'infruttuoso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avviato in data 12 settembre 2023 davanti alla Corecom Lombardia venendo non avendo le parti trovato una intesa in ordine alla proposta formulata dalla parte attrice e segnatamente quella relativa alla corresponsione a favore della stessa
“del pagamento a titolo di indennizzo e/o risarcimento del danno non superiore ad euro 40.000,00” (cfr. Doc. All. 1; Doc. All. 6) con conseguente ed inevitabile trasferimento, in data 6 ottobre 2023, del numero di linea fissa presso altro operatore telefonico.
2. Si costituiva in giudizio la società convenuta la quale, in via preliminare, eccepiva la CP_2 improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla Corecom competente e, segnatamente, per difetto di corrispondenza tra le domande oggetto dell'istanza di conciliazione e quelle successivamente proposte innanzi al giudice adito. Segnatamente, la convenuta eccepiva che: “Nell'istanza UG il disservizio lamentato è di 50 giorni e il danno viene quantificato in € 40.000,00; in questa sede, invece, parte attrice oltre a lamentare la prosecuzione del disservizio per 70 giorni, chiede € 80.000,00 a titolo di risarcimento del danno, vale a dire il doppio di quanto richiesto in sede conciliativa”. Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa attorea per insussistenza dell'inadempimento contestatole, per difetto di prova dell'effettivo danno subito e del nesso di causalità con l'asserito inadempimento.
La convenuta, più nel dettaglio, a sostegno delle proprie difese:
- contestava la sussistenza dell'inadempimento in ragione del fatto che: (i) nel luglio 2023 si era reso necessario “variare la tecnologia di collegamento per obsolescenza della tecnologia di attivazione” relativamente all'utenza per cui è causa conformemente a “quanto previsto e disciplinato dall'art. 15 delle condizioni generali di contratto” (cfr. All. Doc. 11); (ii) in fase di collaudo era emersa l'impossibilità di eseguire la migrazione di tecnologia;
(iii) a fronte dell'impossibilità riscontrata, la società convenuta plurime volte tentava di mettersi in contatto con parte attrice al fine di informarla della situazione e delle eventuali soluzioni alternative senza che però la stessa risultasse mai reperibile (cfr. All. Doc. 13 “tentativi di contatto con l'utente”; (iv) dalla irreperibilità dell'utente conseguiva l'impossibilità di proseguire le operazioni di ripristino del servizio;
- contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria risultando documentalmente provato che “i. La società utilizzava come numero principale non quello oggetto di causa ma il n. 02.76005663 (cfr. doc. 5 e doc. All. 2 avv.), che è sempre stato funzionante;
ii. Il predetto numero è anche l'unico pubblicizzato sui canali social dell'attrice (cfr. docc. 7 e 8); iii. Nella sezione contatti del sito web della società sono presenti, inoltre, un indirizzo e-mail e un form di prenotazione (cfr. doc.5); iv. Anche la linea internet non ha mai subito interruzioni (con possibilità di utilizzare anche l'indirizzo mail che pure era pubblicato sul sito web della società)”. Per tal via, priva di fondamento sarebbe la pretesa risarcitoria potendo, parte attrice, ricevere le prenotazioni della clientela anche per altre vie (i.e. tramite gli ulteriori canali pubblicizzati sul relativo sito nonché sui canali social).
pagina 3 di 7 3. Il giudice, con ordinanza del 17 giugno 2025, accoglieva l'eccezione di parte convenuta di improcedibilità della domanda attorea per i motivi di cui in ordinanza e rimetteva la causa in istruttoria onerando parte attrice alla proposizione del tentativo di conciliazione presso la Corecom competente.
La causa veniva poi assunta in decisione all'udienza del 11.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies 3c., c.p.c.
4. Alla luce di quanto precede, il tribunale nel merito è chiamato a pronunciarsi sulla domanda attorea di risarcimento del danno e, nella specie, sulla sussistenza dell'inadempimento e sulla sussistenza del danno e della relativa prova.
Si ritiene che, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la domanda possa essere esaminata e la controversia decisa in applicazione del principio giurisprudenziale della c.d. "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 della Cost., che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico di cui all'art. 276 c.p.c. delle questioni da trattare, ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile (Cass. Civ. ord. n. 693/2024; Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. ordinanza n. 11/2021; Cass. Civ. S.U. n. 29523/2008; Cass. Civ. 11458/2018; Cass. Civ. S.U. n. 24882/2008).
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, la domanda attorea appare nel merito del tutto infondata in quanto difetta a monte tanto la prova del danno addotto quanto la prova del nesso eziologico tra il riferito danno con la condotta asseritamente inadempiente della società convenuta.
Sul punto giova rilevare che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in giudizio domandando il risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (cfr. Cass. civ. SS.UU. del 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2 del 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3 del 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. del 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ. del 7.03.2006 n. 4867; Cass. civ. del 1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ. sez. 2 del 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o pagina 4 di 7 comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ. sez. 3 del 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3 del 28.01.2005 n. 1752). La giurisprudenza ha poi di recente enucleato, anche nell'ambito del danno patrimoniale, ed in una ipotesi consimile di irreperibilità telefonica, la voce del danno c.d. “da perdita di chance”, che consiste non già nella perdita di un vantaggio economico specifico ma nella perdita (certa) della possibilità di conseguire un determinato vantaggio economico, affermando: “In tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente al mancato o inesatto inserimento nell'elenco telefonico dei dati identificativi del fruitore, si configura come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo sicché, trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass. civ. sez. 3 dell'8.06.2018 n. 14916; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 24.06.2014 n. 23154, evidenza dell'estensore). In punto di liquidazione del danno, l'art. 1226 c.c. stabilisce che ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La giurisprudenza ha però chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 c.c. non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso” (Cass. civ. sez. 1 del 14.05.2018 n. 11698).
Facendo applicazione dei principi di diritto su menzionati è di chiara evidenza come parte attrice, si sia meramente limitata a produrre a sostegno della propria pretesa documenti che risultano del tutto inconferenti rispetto ai fatti allegati e alle conseguenze che se ne dovrebbero trarre sul piano risarcitorio nonché rispetto alla precisa definizione delle singole voci del lamentato danno.
In primis, parte attrice si è limitata a produrre delle schede contabili relative ai trimestri del luglio- settembre 2022 e di luglio-settembre 2023 (cfr. All. 7 parte 1 e parte 2 di cui all'atto di citazione) omettendo a contrario di depositare ulteriore documentazione contabile (i.e. dichiarazioni dei redditi delle annualità precedenti e/o successive ai fatti per cui è causa) che consenta di comprendere pagina 5 di 7 chiaramente il volume d'affari della società per i periodi di riferimento e quale sia stato l'effettivo impatto in termini di trend negativo (calo del fatturato) nel semestre interessato dal disservizio telefonico e, al contempo, consenta la riconduzione causale al disservizio stesso. Per le medesime ragioni altrettanto priva di utilità - rispetto alla dimostrazione della riduzione degli utili della società attrice - è anche la documentazione prodotta relativamente al numero dei dipendenti utilizzati nel trimestre interessato dal disservizio (cfr. “stampa elenco dipendenti” - All. 8 parte 1 e parte 2 di cui all'atto di citazione;
nonché il connesso Doc. All. 3 parte 1 e 2 allegato alle memorie ex 171 ter c.p.c.). Da tale documentazione, peraltro, emergerebbe, in maniera distonica rispetto alla pretesa azionata, il coinvolgimento proprio nel periodo di asserito isolamento di un numero di dipendenti più elevato rispetto al trimestre dell'anno precedente (luglio-settembre 2022).
Del pari, considerata la vaghezza delle allegazioni attoree, prive di qualsivoglia indicazione in merito alla media mensile delle prenotazioni e dell'eventuale decremento delle stesse nel periodo interessato dal disservizio, deve concludersi che non risulta provato neanche un danno da perdita di chance, mancando la prova della serietà, apprezzabilità e consistenza della perdita di occasioni lucrative nonché della sua possibile riconduzione eziologica al disservizio telefonico lamentato. Ed infatti, come più volte ribadito dalla giurisprudenza dalla Suprema Corte, la perdita di "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (cfr. Cass. n. 19604/2016).
Per tutte le ragioni esposte, la domanda risarcitoria di parte attrice va integralmente rigettata.
6. In conclusione e per mero scrupolo di completezza, si precisa che anche laddove fosse stato accertato l'inadempimento della convenuta, il danno non è stato provato: né nella sua sussistenza né con riguardo alla sussistenza di un nesso eziologico tra il medesimo ed il dedotto inadempimento, sicché mancando in atti la prova del preteso danno, il giudice non potrebbe supplire a tale carenza probatoria procedendo con la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., giacché tale potere discrezionale – che dà luogo non ad un giudizio di equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato da una equità cd. correttiva o integrativa (cfr. Cass. n. 10607/2010; Cass. n. 26052/2020) – non può prescindere dalla prova della esistenza del danno (nella specie non raggiunta) sulla parte gravata dal relativo onere ex art. 2697 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna parte attrice, in persona dell'amministratore unico, a corrispondere alla convenuta le spese di lite che liquida in 8.433 euro per compensi, oltre spese e accessori di legge.
Milano, 11.12.2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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