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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2299/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CI ANDREA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4859/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESA IN CA n. 09737202400191590000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di presa in carico n. 09737202400191590000, notificato in data 16 dicembre 2024, riportante l'avviso di accertamento numero 21979, per TASI, anno d'imposta 2015, emesso dal comune di Roma Capitale, per un importo complessivo di € 2.425,79.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: “Inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per procedere con la riscossione - Totale assenza di titolo - Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione - Inesistenza delle notifiche degli avvisi prodromici inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento;
omesso invio della raccomandata informativa;
eccezione di prescrizione. Inesigibilità delle somme richieste per mancanza dei requisiti previsti dalla legge - Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione – Violazione del principio di trasparenza – Totale assenza di titolo sotteso alla esecuzione stante l'inesistenza della notifica dell'avviso prodromico - Decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero”.
Con il ricorso si chiede: “in via principale, accertare e/o dichiarare l'assenza di debenza delle somme/tributi richiesti per il motivo di cui al presente ricorso provvedendo ad annullare l'avviso di presa in carico nella totale assenza di notifica dell'avviso di accertamento prodromico e nella intervenuta decadenza della amministrazione di poter procedere con la riscossione, accertando la totale assenza di debenza e che nulla
è dovuto da parte della ricorrente per tale titolo e per il titolo sotteso;
in via subordinata, dichiarare e accertare la nullità e/o annullabilità dell'avviso di presa in carico opposto e disporne l'annullamento per i motivi di cui al presente ricorso, in via subordinata alternativa, considerato che l'atto opposto non riporta i dettagli del credito sotteso e del titolare dello stesso, laddove l'ecc.ma Corte di Giustizia adita si ritenesse incompetente per luogo, materia e/o competenza funzionale a decidere la presenza causa, concedere termine per la riassunzione della causa, senza pregiudizio alcuno per la parte ricorrente, davanti all'Organo di Giustizia che sarà ritenuto e individuato per competente da codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria, il tutto e sempre con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rimarcando correttezza e legittimità del proprio operato e chiedendo volersi, “- nel merito: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
-dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
-nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”.
Si costituiva altresì in giudizio il Comune di Roma, chiedendo volersi respingere integralmente l'avverso ricorso poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa veniva discussa nel merito e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce (Cass., ordinanza n. 4903/2025 del 19 dicembre 2024, depositata il 25 febbraio 2025 e Cass. n. 21254/2023) ha avuto modo di chiarire che l'avviso di presa in carico non è atto impugnabile, non rientrando tra gli atti impugnabili ex art 19 del d.lgs. 546/1992, posto che
“non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione”. L'avviso di presa in carico è autonomamente impugnabile solo in caso di vizi propri od allorquando questo costituisca il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario, avendo l'Amministrazione finanziaria omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Orbene nel caso odierno, il Comune di Roma ha dimostrato la corretta notifica al contribuente dell'atto presupposto n. 21979 in data 5 gennaio 2021, tramite raccomandata n. 78801314143-5, nelle mani del portiere dello stabile. Da notare come la data indicata nella relata di consegna del plico - 5 gennaio 2020 -
è frutto di un chiaro errore materiale, posto che la data di spedizione è successiva e trattandosi di errore frequente nei primi giorni del nuovo anno. La data di notifica e consegna va quindi letta come 5 gennaio 2021.
Orbene, sul punto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2229/2020, pubblicata il 30 gennaio 2020, per il caso di notifica di cartella esattoriale con consegna al portiere dello stabile, ha avuto modo di precisare - ribadendo un orientamento pacifico (Cass. ordinanze del 6 febbraio 2017 n. 3073 e 18 febbraio 2016 n.
3254) - che se la notifica viene eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, o dal messo notificatore, nelle mani del portiere, ai sensi dell'articolo 139, terzo comma, c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessaria la spedizione della raccomandata informativa. Qualora, invece - come è il caso di specie - la notifica venga eseguita a mezzo del servizio postale, avvalendosi del sistema semplificato previsto dall'articolo 26 del D.
P.R. n. 602 del 1973, alla spedizione dell'atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 e, di conseguenza, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da quest'ultimo, senza la necessità dell'invio della raccomandata informativa.
Essendo quindi stata correttamente notificato l'avviso di accertamento ed essendo stati gli estremi di tale atto riportati nella motivazione della presa in carico, ogni censura nel merito, ivi compresa l'eccezione di intervenuta prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso, doveva essere fatta valere da parte ricorrente impugnando nei termini l'avviso di accertamento.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza, posto che il termine decadenziale di 3 anni (“31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”), previsto dall'art. 1, comma
161, della legge 296/2006, a fronte dell'accertamento notificato il 5 gennaio 2021, sarebbe ordinariamente scaduto il 31 dicembre 2024. Peraltro, per effetto della proroga di giorni 85 giorni ex art. 67 d.l.18/2020, il nuovo termine è slittato al 26 marzo 2025 (sul punto, Cass., decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 ed ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025). La notifica dell'avviso di presa in carico impugnato è avvenuta in data 16 dicembre 2024, e quindi entro il termine ordinario del 31 dicembre 2024.
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico del ricorrente ed a favore di ciascuna delle parti costituite, Comune di Roma ed Agenzia delle Entrate-Riscossione e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. mod., risultando dovute nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di € 500,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite,
Comune di Roma ed Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CI ANDREA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4859/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV PRESA IN CA n. 09737202400191590000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato parte ricorrente, Ricorrente_1, impugnava l'avviso di presa in carico n. 09737202400191590000, notificato in data 16 dicembre 2024, riportante l'avviso di accertamento numero 21979, per TASI, anno d'imposta 2015, emesso dal comune di Roma Capitale, per un importo complessivo di € 2.425,79.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: “Inesigibilità delle somme per passaggio del termine di decadenza per procedere con la riscossione - Totale assenza di titolo - Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione - Inesistenza delle notifiche degli avvisi prodromici inesistenza e/o nullità della notifica dell'avviso di accertamento;
omesso invio della raccomandata informativa;
eccezione di prescrizione. Inesigibilità delle somme richieste per mancanza dei requisiti previsti dalla legge - Violazione del diritto alla difesa - Carenza di motivazione – Violazione del principio di trasparenza – Totale assenza di titolo sotteso alla esecuzione stante l'inesistenza della notifica dell'avviso prodromico - Decadenza dalla possibilità di procedere con il recupero”.
Con il ricorso si chiede: “in via principale, accertare e/o dichiarare l'assenza di debenza delle somme/tributi richiesti per il motivo di cui al presente ricorso provvedendo ad annullare l'avviso di presa in carico nella totale assenza di notifica dell'avviso di accertamento prodromico e nella intervenuta decadenza della amministrazione di poter procedere con la riscossione, accertando la totale assenza di debenza e che nulla
è dovuto da parte della ricorrente per tale titolo e per il titolo sotteso;
in via subordinata, dichiarare e accertare la nullità e/o annullabilità dell'avviso di presa in carico opposto e disporne l'annullamento per i motivi di cui al presente ricorso, in via subordinata alternativa, considerato che l'atto opposto non riporta i dettagli del credito sotteso e del titolare dello stesso, laddove l'ecc.ma Corte di Giustizia adita si ritenesse incompetente per luogo, materia e/o competenza funzionale a decidere la presenza causa, concedere termine per la riassunzione della causa, senza pregiudizio alcuno per la parte ricorrente, davanti all'Organo di Giustizia che sarà ritenuto e individuato per competente da codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria, il tutto e sempre con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rimarcando correttezza e legittimità del proprio operato e chiedendo volersi, “- nel merito: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore;
-dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto;
-nel merito e in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, in relazione alle eccezioni sollevate dal ricorrente tutte da ricondurre in via esclusiva all'attività competenza dell'ente impositore, indicato in narrativa, accertata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alle medesime, dichiarare l'assenza di responsabilità di questi, riconoscendolo indenne dalle conseguenze del presente processo, anche con riguardo alle spese di lite da porsi a carico della parte soccombente. Il tutto con condanna della parte soccombente alla refusione delle spese e delle competenze del giudizio, nella somma indicata in seno all'allegata nota-spese o in quella che codesta Corte riterrà di liquidare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 D.Lgs. n. 546/1992”.
Si costituiva altresì in giudizio il Comune di Roma, chiedendo volersi respingere integralmente l'avverso ricorso poiché infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
All'odierna udienza la causa veniva discussa nel merito e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce (Cass., ordinanza n. 4903/2025 del 19 dicembre 2024, depositata il 25 febbraio 2025 e Cass. n. 21254/2023) ha avuto modo di chiarire che l'avviso di presa in carico non è atto impugnabile, non rientrando tra gli atti impugnabili ex art 19 del d.lgs. 546/1992, posto che
“non è un atto lesivo della posizione giuridica della contribuente, bensì un mero atto partecipativo di un evento rilevante solo nel rapporto tra l'ente impositore e quello deputato alla riscossione”. L'avviso di presa in carico è autonomamente impugnabile solo in caso di vizi propri od allorquando questo costituisca il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario, avendo l'Amministrazione finanziaria omesso di notificare l'avviso di accertamento immediatamente esecutivo.
Orbene nel caso odierno, il Comune di Roma ha dimostrato la corretta notifica al contribuente dell'atto presupposto n. 21979 in data 5 gennaio 2021, tramite raccomandata n. 78801314143-5, nelle mani del portiere dello stabile. Da notare come la data indicata nella relata di consegna del plico - 5 gennaio 2020 -
è frutto di un chiaro errore materiale, posto che la data di spedizione è successiva e trattandosi di errore frequente nei primi giorni del nuovo anno. La data di notifica e consegna va quindi letta come 5 gennaio 2021.
Orbene, sul punto, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2229/2020, pubblicata il 30 gennaio 2020, per il caso di notifica di cartella esattoriale con consegna al portiere dello stabile, ha avuto modo di precisare - ribadendo un orientamento pacifico (Cass. ordinanze del 6 febbraio 2017 n. 3073 e 18 febbraio 2016 n.
3254) - che se la notifica viene eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, o dal messo notificatore, nelle mani del portiere, ai sensi dell'articolo 139, terzo comma, c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessaria la spedizione della raccomandata informativa. Qualora, invece - come è il caso di specie - la notifica venga eseguita a mezzo del servizio postale, avvalendosi del sistema semplificato previsto dall'articolo 26 del D.
P.R. n. 602 del 1973, alla spedizione dell'atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 e, di conseguenza, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da quest'ultimo, senza la necessità dell'invio della raccomandata informativa.
Essendo quindi stata correttamente notificato l'avviso di accertamento ed essendo stati gli estremi di tale atto riportati nella motivazione della presa in carico, ogni censura nel merito, ivi compresa l'eccezione di intervenuta prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso, doveva essere fatta valere da parte ricorrente impugnando nei termini l'avviso di accertamento.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza, posto che il termine decadenziale di 3 anni (“31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”), previsto dall'art. 1, comma
161, della legge 296/2006, a fronte dell'accertamento notificato il 5 gennaio 2021, sarebbe ordinariamente scaduto il 31 dicembre 2024. Peraltro, per effetto della proroga di giorni 85 giorni ex art. 67 d.l.18/2020, il nuovo termine è slittato al 26 marzo 2025 (sul punto, Cass., decreto n. 1630 del 23 gennaio 2025 ed ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025). La notifica dell'avviso di presa in carico impugnato è avvenuta in data 16 dicembre 2024, e quindi entro il termine ordinario del 31 dicembre 2024.
Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92, le spese di giudizio seguono la soccombenza a carico del ricorrente ed a favore di ciascuna delle parti costituite, Comune di Roma ed Agenzia delle Entrate-Riscossione e vanno parametrate ai valori medi tabellari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e succ. mod., risultando dovute nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di € 500,00, oltre accessori di legge, a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite,
Comune di Roma ed Agenzia delle Entrate-Riscossione.