Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2299
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Impugnabilità dell'avviso di presa in carico

    La Corte di Cassazione ha stabilito che l'avviso di presa in carico non è un atto impugnabile ex art. 19 del d.lgs. 546/1992, in quanto mero atto partecipativo tra enti, salvo vizi propri o se costituisce il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza del debito per omessa notifica dell'avviso di accertamento.

  • Rigettato
    Inesistenza/nullità notifica avviso di accertamento

    Il Comune di Roma ha dimostrato la corretta notifica dell'avviso di accertamento n. 21979 in data 5 gennaio 2021, tramite raccomandata consegnata al portiere. L'errore materiale sulla data è stato corretto interpretando la data di spedizione successiva. La notifica a mezzo servizio postale con consegna al portiere non richiede la raccomandata informativa ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973.

  • Rigettato
    Prescrizione

    L'eccezione è infondata poiché l'avviso di accertamento è stato notificato il 5 gennaio 2021. Il termine decadenziale ordinario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024, ma è stato prorogato al 26 marzo 2025 per effetto della proroga di 85 giorni ex art. 67 d.l. 18/2020. La notifica dell'avviso di presa in carico del 16 dicembre 2024 è avvenuta entro tale termine.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 16/02/2026, n. 2299
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2299
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo