Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
Cron. N. I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Rep. N. Il Tribunale di AM, Sezione Quarta civile, nella persona del
Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla R. Gen. N. 5304/2022
Camp. Civ. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 5304/2022 Ruolo Generale promossa
D A
(P. IVA , in persona del TE_1 P.IVA_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Appalto: altre ipotesi Controparte_1
per procura in atti ex art. 1655 e ss. cc ATTRICE - OPPONENTE
(ivi compresa l'azione c o n t r o ex 1669cc) Controparte_2
CP_3 P.IVA_2
(P. IVA ), in persona dell'omonimo titolare, rappresentata e difesa dall'Avv.to BOSCO MARINELLA per procura in atti
CONVENUTA - OPPOSTA
In punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI
Dell'attrice - opponente
“In via pregiudiziale di rito: accertarsi e dichiararsi l'incompetenza per
territorio del Tribunale di AM in favore del Tribunale di Brescia per i motivi
esposti in narrativa.
Nel merito:
In via preliminare:
- respingere in ogni caso, per le ragioni tutte di cui alla spiegata
opposizione, ogni avversa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione
del provvedimento monitorio, sopra meglio individuato ed oggetto dell'odierna
opposizione;
In via principale:
- revocare e/o dichiarare nullo e/o inesistente e di alcun effetto il decreto
ingiuntivo telematico nr. 1659/2022 del 8/06/22 iscritto al n° 3966/2022 R.g. e
notificato alla opponente a mezzo pec il 9/06/22 e, per l'effetto, respingere le
domande tutte ex adverso promosse perché infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse,
comunque, esistente un credito residuo, a favore della società
[...]
determinare la eventuale minor somma dovuta Controparte_4
dall'odierna opponente, anche compensando quanto sarà provato e dimostrato
risultante a credito della società TE_1
In ogni caso:
spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi, oltre I.V.A. e - 3 -
C.P.A.”
Della convenuta - opposta
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice Unico in
composizione monocratica, contrariis rejectis,
Nel merito in via principale
Respingere tutte le domande formulate dalla in TE_1
quanto infondate in fatto ed in diritto.
Respingere la richiesta di revoca e di annullamento del decreto
ingiuntivo n. 1659/2022, concesso dal Tribunale Ordinario di AM, in
persona del Gudice, dott. Tommaso Del Giudice, in data 6 giugno 2022, così come
formulata da controparte e, per l'effetto, respingere l'opposizione ex adverso
proposta poiché destituita di fondamento in fatto ed in diritto e,
conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1659/2022,
concesso dal Tribunale Ordinario di AM, ovvero, in via di subordine,
condannare la al pagamento della somma veriore TE_1
accertanda in corso di causa, oltre al pagamento degli interessi moratori
commerciali dovuti dalla società debitrice ex art. 6 D.Lgs. 231/02 e maturati dalla
scadenza delle singole fatture sino al saldo, nonché le spese e i compensi legali
della procedura monitoria, come già liquidate nel decreto ingiuntivo 1659/2022 e
della presente procedura da liquidarsi ex DM 147/2022, oltre rimborso forfetario,
IVA, CPA e successive occorrende.
La sottoscritta chiede al Giudice la concessione dei termini di cui all'art. - 4 -
190 cpc per il deposito di memorie conclusionali e di replica.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18 luglio 2022
TE (di seguito ) ha proposto opposizione TE_1
avverso il decreto ingiuntivo, emesso dall'intestato Tribunale in favore della società di Controparte_2 Controparte_4
per il complessivo importo di euro 93.886,00, oltre interessi e
[...]
spese occorrende, a titolo di corrispettivo insoluto delle fatture nn. 14/001
del 4 marzo 2022, 15/001 del 4 marzo 2022, 16/001 del 7 marzo 2022,
18/001 del 24 marzo 2022, 19/001 del 1° aprile 2022, 26/001 del 28 aprile
2022, 44/001 del 2 dicembre 2021, emesse per le opere di realizzazione dell'isolamento termico a cappotto e di tinteggiatura interna presso il cantiere in Settimo Torinese, Via Giampiero Vigliano.
TE A fondamento della propria opposizione, ha eccepito in via pregiudiziale di rito l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Brescia;
nel merito ha eccepito ex art. 1460 c.c.
l'inadempimento di dal momento in cui le fatture azionate CP_2
in sede monitoria attengono ad opere eseguite per l'eliminazione dei vizi contestati dal direttore dei lavori durante il sopralluogo del 12 aprile 2022.
Ha inoltre lamentato l'eccessiva onerosità degli importi esposti nelle precedenti fatture pagate (per il complessivo importo di euro 159.382,50) in quanto conteggiati su metrature errate per eccesso. - 5 -
Ha quindi concluso in via pregiudiziale per la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di AM e, nel merito, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituendosi in giudizio Controparte_5
(di seguito ha preliminarmente
[...] CP_2
TE eccepito l'invalidità della procura alle liti rilasciata da in favore dell'avv. nonché il rigetto dell'avversa eccezione di CP_1
incompetenza territoriale, atteso che il Tribunale di AM è stato convenzionalmente individuato dalle parti come foro esclusivo all'art. 17
dei contratti di subappalto del 14 luglio e del 20 agosto 2021 (doc. 1 e 9
fascicolo monitorio).
Quanto al merito ha eccepito che le fatture azionate CP_2
TE monitoriamente sono state contestate da soltanto a seguito della diffida di pagamento del 29 aprile 2022 e, per l'effetto, ha eccepito la decadenza di controparte dalla denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 2226 c.c.;
ha inoltre evidenziato che nelle fatture di causa sono stati contabilizzati lavori non inerenti alle contestazioni di cui al verbale di sopralluogo del 12
aprile 2022.
ha dunque concluso per la conferma del decreto CP_2
ingiuntivo opposto e per il rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione.
La causa, a seguito della concessione di un termine per la regolarizzazione della procura alle liti ai sensi dell'art. 182 c.p.c., è stata - 6 -
istruita mediante l'assunzione della prova testimoniale dedotta ed è stata infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È documentato agli atti che:
TE
- con contratto datato 14 luglio 2021 ha incaricato
[...]
della posa del cappotto presso il cantiere di Settimo Torinese per il CP_2
cantiere RSA Poliziano al prezzo di euro 26,00 al mq (doc. 1 fascicolo monitorio);
TE
- con contratto datato 20 agosto 2021 per il medesimo cantiere ha incaricato della fornitura e della posa delle imbiancature CP_2
interne al prezzo di euro 5.00 al mq (doc. 9 fascicolo monitorio);
- con preventivo del 22 febbraio 2022, ritualmente accettato da
TE
, si è impegnata all'esecuzione dei lavori di pulizia CP_2
interna per il prezzo a corpo di euro 13.000,00 oltre iva (doc. 12 fascicolo monitorio);
TE
- ha sostenuto di aver versato la somma di euro 59.153,44 con riguardo ai lavori di realizzazione del cappotto (cfr. doc. 5 fascicolo parte opponente – consuntivo lavori);
TE
- dall'esame del fascicolo monitorio (doc. 17) emerge che ha pagato fatture per il complessivo importo di euro 58.200,00 per i lavori di cappotto esterno;
- 7 -
TE
- ha sostenuto di aver versato la somma di euro 84.598,22 per le tinteggiature eseguite da CP_2
TE
- dall'esame del fascicolo monitorio (doc. 18) emerge che ha pagato fatture per il complessivo importo di euro 85.400,00 per i lavori relativi alla tinteggiatura interna;
TE
- ha inoltre commissionato ad opere di CP_2
economia per la “riquadratura cappotto”, quantificate e pagate euro
10.000,00 (cfr. doc. 7 fascicolo parte opponente);
TE
- ha sostenuto di aver versato per le opere di pulizia la somma di euro 15.860,00, giusto contratto del 22 febbraio 2022;
TE
- ha inoltre corrisposto per ulteriori opere in economia la somma di euro 5.336,00; per l'effetto, ha ricevuto CP_2
dall'odierna opponente la complessiva somma di euro 159.382,00 oltre iva,
per un totale complessivo di euro 172.208,00;
TE
- dall'esame del fascicolo monitorio (doc. 19) emerge che ha pagato fatture per il complessivo importo di euro 41.649,50 per i lavori relativi ad opere extra contratto.
Ferme le superiori premesse, si passano ora ad esaminare i motivi di opposizione articolati in causa.
1. Eccezione di incompetenza territoriale
TE
ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'intestato Tribunale
in favore del Tribunale di Brescia “in quanto ha sede a TE_1 - 8 -
Brescia e i rapporti commerciali tra le parti sono regolati da accordi di
fornitura che determinano la giurisdizione in capo al Tribunale di Brescia”
(cfr. pag. 3 atto di citazione).
In primo luogo, non può non rilevarsi l'incompletezza dell'eccezione, stante la mancata contestazione della competenza del
Tribunale adito con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c.; per l'effetto, l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. Cass.,
31121/2024).
Ferma la superiore ed assorbente considerazione, l'eccezione di incompetenza è in ogni caso del tutto infondata, dal momento in cui all'art. 17 di entrambi i contratti di causa è stata prevista la competenza esclusiva del Foro di AM (cfr. docc. 1 e 9 fascicolo monitorio).
TE 2. Credito azionato in sede monitoria da
Il decreto ingiuntivo per il complessivo importo di euro 93.886,00
rinviene titolo nelle seguenti fatture:
- n. 16/001 del 7.3.2022, con causale “lavori di manodopera mese di
febbraio 2022 come da accordi per lavori di intonachino colorato (…)” per l'importo di euro 10.000,00 (doc. 3 fascicolo monitorio);
- n. 18/001 del 24.3.2022 dell'importo di euro 23.700,00, con causale “saldo lavori di manodopera su facciata” (doc. 4 fascicolo monitorio); - 9 -
- n. 44/001 del 2.12.2021 per l'importo di euro 12.696,00 con causale “extra contratto, lavori di manodopera come da accordi per lavori
di cappotto a misura e sistemazione spallette finestre” (doc. 5 fascicolo monitorio);
- n. 19/001 del 1.04.2022 di euro 8.763,00 con causale “extra
contratto, lavori di manodopera mese di marzo 2022 come da accordi”
(doc. 6 fascicolo monitorio);
- n. 26/001 del 28.4.2022 di euro 4.140,00, avente causale “extra
contratto, lavori di manodopera mese di aprile 2022 come da accordi”
(doc. 7 fascicolo monitorio);
- n. 14/001 del 4.3.2022 dell'importo di euro 18.727,00 a titolo di
“acconto prestazione di manodopera per tinteggiatura interno compreso
materiale” (doc. 10 fascicolo monitorio);
- n. 15/001 del 4.3.2022 dell'importo di euro 15.860,00 a titolo di
“pulizia interno pavimentazione e serramenti” (doc. 13 fascicolo monitorio).
Ciò posto, si fa in primo luogo rilevare come sia del tutto inconferente l'eccezione di decadenza sollevata da dal CP_2
TE momento in cui non ha eccepito l'insorgenza di vizi e difetti nelle opere realizzate, bensì l'esposizione di costi arbitrari e non provati.
Per evitare dubbi di sorta, pare altresì opportuno sottolineare che il verbale di sopralluogo del 12 aprile 2022 (doc. 2 fascicolo parte opponente) - 10 -
è stato prodotto non già ai fini della denuncia dei vizi, bensì unicamente per sostenere che le opere indicate nelle fatture azionate sono state eseguite da per ovviare ai vizi contestati dalla committenza e dal CP_2
direttore dei lavori.
Ferme le superiori considerazioni, è allora del tutto irrilevante ai fini del decidere procedere alla qualificazione giuridica dei contratti per cui è
causa, in quanto non è necessario valutare la fondatezza dell'eccezione di decadenza per quanto sopra argomentato.
Nel rispetto dell'ordinario criterio di riparto dell'onere della prova,
spettava dunque ad nella sua qualità di convenuta – opposta CP_2
e dunque di parte creditrice, allegare e provare di aver effettivamente svolto le opere per cui chiede di essere pagata con le fatture monitoriamente azionate.
TE Tenuto conto di quanto versato da e riconosciuto dalla stessa
- sia con riferimento alle opere riferite al cappotto che alla CP_2
tinteggiatura interna - spettava ad allegare e dimostrare di CP_2
aver svolto maggiori opere di cappotto e di tinteggiatura, diverse rispetto alle opere rimediali per i vizi denunciati dalla direzione lavori;
d'altro verso, trattandosi di contratti a misura, sorprende come nel corso dell'intero giudizio non venga mai fatto riferimento alle metrature eseguite e di cui si chiede il pagamento.
Medesime considerazioni devono essere svolte anche con - 11 -
riferimento alle opere extra contratto, indicate nelle fatture n. 19/001 del
1.04.2022 di euro 8.763,00 e n. 26/001 del 28.4.2022 di euro 4.140,00, per cui non viene mai specificato in cosa sarebbero consistite e quando sarebbero state eseguite.
Provato risulta invece il corrispettivo reclamato con la fattura n.
15/001 del 4.3.2022 dell'importo di euro 15.860,00 a titolo di “pulizia
interna pavimentazione e serramenti”; trattasi di prestazione pacificamente eseguita da stante l'omessa contestazione sul punto ai sensi CP_2
dell'art. 115 c.p.c. da parte dell'opponente, e il cui corrispettivo è stato determinato con contratto di subappalto del 22 febbraio 2022 (doc. 12
fascicolo monitorio).
TE
sul punto ha eccepito di aver pagato per le opere di pulizia la somma di euro 15.860,00, giusto contratto del 22 febbraio 2022, senza tuttavia produrre la contabile di bonifico né la fattura asseritamente pagata;
d'altro verso, di fronte alla produzione in sede monitoria da parte di
[...]
della fattura n. 15/001 del 4.3.2022 non viene contestata la CP_2
duplicazione di tale fattura, per cui deve evincersi l'omesso pagamento.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il decreto ingiuntivo deve allora essere revocato, in assenza della prova da parte di
[...]
dell'esecuzione delle prestazioni d'opera di cui ha chiesto il CP_2
pagamento con le fatture nn. 14/001 del 4 marzo 2022, 16/001 del 7 marzo
2022, 18/001 del 24 marzo 2022, 19/001 del 1° aprile 2022, 26/001 del 28 - 12 -
aprile 2022 e 44/001 del 2 dicembre 2021.
TE
deve invece essere condannata a versare in favore di
[...]
la somma di euro 15.860,00, di cui alla fattura n. 15/001 del 4 CP_2
marzo 2022 in adempimento del contratto del 22 febbraio 2022 per l'esecuzione di opere di pulizia interna;
a tale somma devono essere aggiunti gli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 dall'emissione della fattura sino al saldo.
Tenuto conto che “ai fini della condanna alle spese di giudizio la
valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite,
anche nell'ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c.,
sicchè non può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda
conclusivamente riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito
rispetto alla domanda monitoria, legittimamente subendo la revoca
integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto,
eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria
esecutività” (cfr. Cass., 17854/2020), le spese di lite vengono poste a carico di assumendo a riferimento il criterio di valore del c.d. CP_2
decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da
[...] [...]
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
TE_2
2. condanna a versare in favore di TE_1 [...]
la somma di euro Controparte_2 Controparte_4
15.860,00, oltre agli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002
dall'emissione della fattura sino al saldo;
3. condanna a rimborsare le spese di TE_1
lite a favore di Controparte_2 Controparte_4
, liquidandone l'ammontare per l'intero in euro 5.077,00
[...]
per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso forfettario del 15 % ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014, i.v.a.
e c.p.a. come per legge.
Così deciso in AM, il giorno 18 marzo 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)