Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/06/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 1422 /2024 da:
L'avv. DI GIORNO FRANCESCO per parte convenuta, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1436 del RGAC dell'anno 2024 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 177/2024 notificata il 6 giugno 2024, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Franca Parte_1 C.F._1
Sposato
Appellante
E
(P.I. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Di Giorno
Appellata
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 177/2024 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di Rossano, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 62/2023 emesso dal medesimo per il pagamento di euro 535,39, oltre interessi e spes e, per il mancato CP_2 pagamento della fattura gas n. 13049/2022.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver dichiarato l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di conciliazione prevista dal TICO.
Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'opposizione spiegata.
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2. La sentenza di primo grado merita di essere riformata e l'opposizione deve essere ritenuta procedibile.
1
Ad ogni modo, va rilevato che la delibera AEEGSI 209/206 ha dato attuazione all'art. 2, comma
24, lett. b legge 481/95, con cui è stata prevista una procedura di conciliazione quale condizione di procedibilità delle controversie insorte tra utenti e operatori del servizio elettrico e della fornitura di gas.
Ebbene l'art. 6 dell'allegato A di tale delibera ha previ sto che “
6.1 Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo”.
E' del tutto evidente che tale tentativo di conciliazione è stato previsto ed è strutturato per le ipotesi in cui sia il cliente a voler intraprendere un'iniziativa giudiziale, prima della quale egli deve dapprima presentare un reclamo all'operatore per poi attivare la procedura di conciliazione.
Nulla, invece, è disposto per i casi in cui sia l'operatore a voler intraprendere un'iniziativa nei confronti del cliente, dovendo, pertanto, ritenersi che in simili ipotesi non sia prevista alcuna condizione di procedibilità (cfr. Trib. Roma, Sez. X, Ord. del 25 maggio 201 7, secondo cui “il tentativo di conciliazione obbligatorio davanti al Servizio di Conciliazione dell'AEEG, o davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui alla delibera 209 del
5.5.2016 dell'AEEG stessa, deve ritenersi applicabile esclusivamente alle controversie che sono i clienti finali o gli utenti ad introdurre nei confronti degli operatori e dei gestori”).
Di conseguenza, considerato che, nel caso di specie, l'iniziativa giudiziaria è stata intrapresa dall'operatore mediante la presentazione del ricorso monitorio, è chiaro che il cliente non aveva alcun onere di attivare la procedura di conciliazione.
Pertanto, la sentenza di primo grado va riformata nella parte in cui ha dichiarato improcedibile l'opposizione.
3. A questo punto, va evidenziato che parte appellante non ha riproposto nell'atto di appello i motivi di opposizione dedotti in primo grado.
Tuttavia, ciò non esime il Giudice di secondo grado dall'esame di detti motivi, in quanto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione co stituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito
2 oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure” (Cass. civ., Sez. II, 30 ottobre 2024 n. 28078).
4. Passando, quindi, all'esame dell'opposizione spiegata in primo grado, si osserva che l'opponente ha contestato l'avvenuta variazione senza preavviso delle condizioni contrattuali con aumento del corrispettivo.
Il motivo è infondato.
Infatti, nelle condizioni economiche sottoscritte dal cliente il 21 maggio 2021 è chiaramente indicato che il corrispettivo del gas è determinato dalla somma tra Cmem e Ccr, i quali sono due parametri variabili stabiliti trimestralmente dall'autorità di regolazione, e che l'importo ivi indicato era quello valido dall'1 aprile al 30 giugno 2021.
Inoltre, all'art. 5 delle condizioni generali si specifica che le condizioni economiche sono quelle pattuite nell'allegato denominato appunto “condizioni economiche”.
Per tale ragione, è del tutto evidente che il c ontratto intercorso tra le parti prevedesse un corrispettivo per la fornitura del gas variabile trimestralmente in modo automatico in ragione delle variazioni dei suindicati parametri decisi dall'autorità di regolazione.
Pertanto, alcuna comunicazione preventiva con preavviso di tre mesi era dovuta dal fornitore per tale adeguamento automatico.
L'opposizione, quindi, è respinta.
4. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano
Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Riforma la sentenza impugnata e dichiara procedibile l'opposizione;
2. Rigetta l'opposizione, dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
3. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellata che liquida in euro 180,00 (di cui euro 35,00 per la fase di studio, euro 35,00 per la fase introduttiva, euro 35,00 per la fase istruttoria ed euro 75,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in euro 340,00 (di cui euro 70,00 per la fase di studio, euro 70,00 per la fase introduttiva, euro 100,00 per la fase di trattazione ed euro 100,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, per il giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 6 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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