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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 358 /2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, via Caloprese, n. 104, presso lo studio Parte_1
Angela Tarsitano (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1
, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentan RESISTENTE Oggetto: Pensione di vecchiaia anticipata. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 23/03/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo di aver presentato, domanda per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata (ex D. Lgs. n. 503 del 30.12.1992, art. 1), ottenendo, tuttavia, un provvedimento di reiezione (da parte di , datato 25.02.2020, perché giudicata non invalida in misura pari o CP_1 superiore all'80%. Il ri nte, pertanto, chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti utili a ottenere il beneficio richiesto. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del DLvo n.503/1992 CP_ e, per l'effetto, condannare l in p.l.r.p.t., a corrispondere all'istante i ratei maturati e maturandi della relativa provvidenz nomica con la decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
2) condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario che, all'uopo, dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
3) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese d 1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con la consulenza tecnica disposta dall'Ufficio, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del diritto a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
3. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 503/1992, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità è subordinato al compimento del 65° anno, aggiungendo, al comma 8, che “L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 percento”, nel qual caso, il beneficio può essere concesso quanto l'interessato ha compiuto il 60° anno di età. Dal 2013, peraltro, il requisito anagrafico è stato adeguato alla stima di aspettativa di vita;
infatti, il D.L. n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) ha fissato il requisito anagrafico a 60 anni e 7 mesi età, per il triennio 2016/2018, mentre dal 01.01.2019 vi è stato un incremento di ulteriori di 5 mesi di età.
4. Emerge che, alla data di iscrizione a ruolo del ricorso, il ricorrente ha raggiunto il requisito anagrafico utile per ottenere il beneficio sperato.
5. La normativa prevede, altresì, la sussistenza in capo all'istante, del requisito sanitario derivante da un'invalidità non inferiore all'80%.
6. Dall'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il ricorrente è affetto da: «Cardiopatia ipertensiva NYHA II, diabete mellito tipo 2 in attuale scompenso metabolico con complicanze, insufficienza renale, arteriopatia obliterante neuropatia periferica, ipoacusia bilaterale neurosensoriale media-grave, decadimento cognitivo, nevrosi ansiosa con spunti depressivi e somatizzazione, spondilodiscoartrosi diffusa. Per effetto delle sue condizioni di salute è da considerarsi invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura del 90% con decorrenza dalla data del rigetto della domanda amministrativa».
7. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posta alla base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il CTU tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
8. Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, inoltre, si evince che anche l'ulteriore requisito contributivo (richiesto dalla normativa) risulta essere soddisfatto, in quanto risultano, in capo a Vita, almeno 20 anni di contribuzione.
9. Rilevato, pertanto, il possesso del ricorrente di tutti i requisiti normativamente imposti, lo stesso ha diritto a ottenere il beneficio richiesto.
10. In merito alla decorrenza della liquidazione del trattamento, tuttavia, occorre dare rilievo alle deduzioni dell' previdenziale, il quale ha stabilito come la prestazione di vecchiaia anticipata CP_2 soggiaccia alla plina fissata dalla L. n. 122/2010 (a seguito di conversione con modifiche del D.L. n. 78 del 2010), in virtù della quale, con l'art. 12, c. 1, stabilisce che “coloro che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato … ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”. Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 12 stabilisce che “con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento … con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
2 trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”. L'art. 24, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 ha stabilito che “… a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: … b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”. Il richiamato comma 10 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, … che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 (e cioè, nel caso di specie, ad età inferiore a 66 anni) è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini …, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 …”. Il richiamato comma 11 stabilisce invece che “Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall nazionale di statistica (ISTAT), CP_1 con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rival ari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni…”.
11. Tenendo in considerazione, dunque, le c.d. “finestre mobili”, la liquidazione del beneficio è subordinata allo slittamento periodico in avanti di dodici mesi.
12. Pertanto, poiché il diritto alla prestazione è stato riconosciuto al ricorrente dalla data di reiezione della domanda amministrativa (25.02.2020), la liquidazione del beneficio, in occasione della “finestre mobili”, decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura delle finestre mobili, dunque dal 1.3.2021.
13. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso merita accoglimento.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
15. Le spese della consulenza medica d'ufficio sono liquidate con separato decreto e sono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara invalido al novanta Parte_1 percento (90%), con decorrenza dalla data di rigett nda amministrativa (25.02.2020);
- dichiara il diritto di a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, a Parte_1 decorrere dal 1.3.2021
- condanna al pagamento di quanto a tale titolo spettante a , oltre CP_1 Parte_1 interessi le i singoli ratei al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.000,00, da CP_1 corrispond favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza medica d'ufficio, liquidate CP_1 con separato decreto.
3 Vibo Valentia, 10/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliato in Cosenza, via Caloprese, n. 104, presso lo studio Parte_1
Angela Tarsitano (PEC: che lo rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del rappresentante Controparte_1
, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentan RESISTENTE Oggetto: Pensione di vecchiaia anticipata. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in cancelleria il 23/03/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, deducendo di aver presentato, domanda per ottenere la pensione di vecchiaia anticipata (ex D. Lgs. n. 503 del 30.12.1992, art. 1), ottenendo, tuttavia, un provvedimento di reiezione (da parte di , datato 25.02.2020, perché giudicata non invalida in misura pari o CP_1 superiore all'80%. Il ri nte, pertanto, chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti utili a ottenere il beneficio richiesto. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, del DLvo n.503/1992 CP_ e, per l'effetto, condannare l in p.l.r.p.t., a corrispondere all'istante i ratei maturati e maturandi della relativa provvidenz nomica con la decorrenza di legge, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
2) condannare, altresì, parte resistente al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e spese forfettarie, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario che, all'uopo, dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari;
3) dichiarare l'emananda sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti come per legge.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese d 1 La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con la consulenza tecnica disposta dall'Ufficio, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Il ricorrente agisce per ottenere l'accertamento del diritto a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata.
3. Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 503/1992, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità è subordinato al compimento del 65° anno, aggiungendo, al comma 8, che “L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1, non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 percento”, nel qual caso, il beneficio può essere concesso quanto l'interessato ha compiuto il 60° anno di età. Dal 2013, peraltro, il requisito anagrafico è stato adeguato alla stima di aspettativa di vita;
infatti, il D.L. n. 201 del 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011) ha fissato il requisito anagrafico a 60 anni e 7 mesi età, per il triennio 2016/2018, mentre dal 01.01.2019 vi è stato un incremento di ulteriori di 5 mesi di età.
4. Emerge che, alla data di iscrizione a ruolo del ricorso, il ricorrente ha raggiunto il requisito anagrafico utile per ottenere il beneficio sperato.
5. La normativa prevede, altresì, la sussistenza in capo all'istante, del requisito sanitario derivante da un'invalidità non inferiore all'80%.
6. Dall'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio è emerso che il ricorrente è affetto da: «Cardiopatia ipertensiva NYHA II, diabete mellito tipo 2 in attuale scompenso metabolico con complicanze, insufficienza renale, arteriopatia obliterante neuropatia periferica, ipoacusia bilaterale neurosensoriale media-grave, decadimento cognitivo, nevrosi ansiosa con spunti depressivi e somatizzazione, spondilodiscoartrosi diffusa. Per effetto delle sue condizioni di salute è da considerarsi invalido con riduzione della capacità lavorativa in misura del 90% con decorrenza dalla data del rigetto della domanda amministrativa».
7. Tale accertamento, raggiunto con scrupoloso esame medico legale ed adeguata discussione, può essere posta alla base dell'odierna decisione, non essendo stato in alcun modo contestato da parte resistente ed avendo il CTU tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso, alle condizioni fisiche generali del ricorrente e di quant'altro utile a tale scopo.
8. Dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, inoltre, si evince che anche l'ulteriore requisito contributivo (richiesto dalla normativa) risulta essere soddisfatto, in quanto risultano, in capo a Vita, almeno 20 anni di contribuzione.
9. Rilevato, pertanto, il possesso del ricorrente di tutti i requisiti normativamente imposti, lo stesso ha diritto a ottenere il beneficio richiesto.
10. In merito alla decorrenza della liquidazione del trattamento, tuttavia, occorre dare rilievo alle deduzioni dell' previdenziale, il quale ha stabilito come la prestazione di vecchiaia anticipata CP_2 soggiaccia alla plina fissata dalla L. n. 122/2010 (a seguito di conversione con modifiche del D.L. n. 78 del 2010), in virtù della quale, con l'art. 12, c. 1, stabilisce che “coloro che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato … ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”. Inoltre, il comma 2 del medesimo art. 12 stabilisce che “con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento … con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti,
2 trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti”. L'art. 24, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011 ha stabilito che “… a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: … b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18”. Il richiamato comma 10 prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, … che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 (e cioè, nel caso di specie, ad età inferiore a 66 anni) è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini …, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014 …”. Il richiamato comma 11 stabilisce invece che “Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall nazionale di statistica (ISTAT), CP_1 con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rival ari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni…”.
11. Tenendo in considerazione, dunque, le c.d. “finestre mobili”, la liquidazione del beneficio è subordinata allo slittamento periodico in avanti di dodici mesi.
12. Pertanto, poiché il diritto alla prestazione è stato riconosciuto al ricorrente dalla data di reiezione della domanda amministrativa (25.02.2020), la liquidazione del beneficio, in occasione della “finestre mobili”, decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura delle finestre mobili, dunque dal 1.3.2021.
13. Per tutto quanto fin qui espresso, il ricorso merita accoglimento.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
15. Le spese della consulenza medica d'ufficio sono liquidate con separato decreto e sono poste definitivamente a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara invalido al novanta Parte_1 percento (90%), con decorrenza dalla data di rigett nda amministrativa (25.02.2020);
- dichiara il diritto di a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, a Parte_1 decorrere dal 1.3.2021
- condanna al pagamento di quanto a tale titolo spettante a , oltre CP_1 Parte_1 interessi le i singoli ratei al saldo;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.000,00, da CP_1 corrispond favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico di le spese della consulenza medica d'ufficio, liquidate CP_1 con separato decreto.
3 Vibo Valentia, 10/04/2025.
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