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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/10/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT SC NE Presidente dott. IC GF DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 439/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13140/2024 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 13140/2024, depositata il 19 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di
Roma in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' all'erogazione in CP_1 proprio favore dell'assegno ordinario di invalidità e relativi interessi, il tutto con la condanna, inoltre, dello stesso istituto al pagamento delle spese, liquidate nell'importo di
€ 932,50 oltre IVA, c.p.a. e spese generali, previa compensazione per la metà sulla base
Pag. 1 di 3 della considerazione che la disposizione di pagamento della prestazione era stata eseguita prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di un unico motivo, riguardante la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso il principio di soccombenza, atteso che il pagamento era successivo alla notificazione del ricorso, concludendosi con richiesta di una liquidazione di € 2.697,00 oltre accessori di legge.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, l è restato CP_1 contumace in questo grado di giudizio.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sulla disposta parziale compensazione delle spese.
Ebbene, in senso inverso rispetto a quanto ritenuto in sentenza, si osserva che la condotta dell' appare in via esclusiva causativa del presente giudizio, in quanto in epoca CP_1 anteriore alla notificazione del ricorso l'istituto non ha provveduto ad alcun pagamento, avvenuto solo nell'ottobre 2024, a fronte di un'omologa notificata nel marzo 2024.
Pertanto, la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa per il pagamento della prestazione, oltretutto dovuta a decorrere dall'agosto 2023, comporta che la soccombenza dell' debba essere qualificata come totale, in CP_1 quanto il pagamento è avvenuto in epoca comunque successiva alla instaurazione del giudizio. Ciò anche in considerazione del rilievo che l'erogazione della prestazione costituisce niente più che un mero dovere istituzionale e non certo un requisito di merito.
In ragione di quanto esposto, si deve dunque rilevare la soccombenza virtuale integrale da parte dell' in ordine alla causazione del giudizio, non essendo stata allegata CP_1 alcuna circostanza impeditiva di un pagamento tempestivo, come a titolo di esempio una incompletezza della documentazione, nemmeno adombrata dall'istituto.
Ciò premesso, si deve fare applicazione dei parametri indicati nel d.m. n. 147/2022 secondo il seguente calcolo, in linea con i valori minimi previsti, attesa la natura della causa, la sua limitatissima complessità, la sua serialità e il suo esito, di natura strettamente
Pag. 2 di 3 processuale, ciò che peraltro non risulta nemmeno specificamente contestato dall'odierna parte appellante.
Pertanto, dovendosi escludere la fase istruttoria/di trattazione, in quanto nel caso di specie non svolta, ciò che ugualmente non risulta specificamente contestato dallo stesso appellante, il quale non a caso non ha fatto la minima menzione di nessuna delle attività difensive che abbia eventualmente compiuto in maniera da integrare lo svolgimento della fase in questione, che pure inserisce apoditticamente nella nota-spese, andranno applicati i seguenti valori:
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 388,00
• fase decisoria: € 1.011,00
Le spese di lite vanno dunque liquidate nell'importo intero di € 1.865,00 e l' va CP_1 condannato al pagamento della differenza rispetto a quanto liquidato dal primo giudice, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Pt_1
Quanto alle spese del presente grado, esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in riferimento al valore della causa, da individuarsi nella differenza tra quanto liquidato dal primo giudice e quanto disposto con la presente sentenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 5 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
13140/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello liquida le spese del giudizio di primo grado in €
1.865,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna l' CP_1 al pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, con distrazione;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che CP_1 si liquidano in € 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC GF DE IT SC NE
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. IT SC NE Presidente dott. IC GF DE Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 22 ottobre
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 439/2025 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 13140/2024 del Tribunale del lavoro di
Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 ha proposto appello avverso Parte_1 la sentenza n. 13140/2024, depositata il 19 dicembre 2024, con la quale il Tribunale di
Roma in funzione di giudice del lavoro ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla sua domanda di condanna dell' all'erogazione in CP_1 proprio favore dell'assegno ordinario di invalidità e relativi interessi, il tutto con la condanna, inoltre, dello stesso istituto al pagamento delle spese, liquidate nell'importo di
€ 932,50 oltre IVA, c.p.a. e spese generali, previa compensazione per la metà sulla base
Pag. 1 di 3 della considerazione che la disposizione di pagamento della prestazione era stata eseguita prima della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio.
La sentenza in questione è dunque censurata sulla base di un unico motivo, riguardante la regolazione delle spese del giudizio che, nella prospettazione della parte appellante, avrebbe disatteso il principio di soccombenza, atteso che il pagamento era successivo alla notificazione del ricorso, concludendosi con richiesta di una liquidazione di € 2.697,00 oltre accessori di legge.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello, l è restato CP_1 contumace in questo grado di giudizio.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto nei sensi di cui alla seguente motivazione.
Come anticipato, le doglianze dell'appellante si appuntano sulla disposta parziale compensazione delle spese.
Ebbene, in senso inverso rispetto a quanto ritenuto in sentenza, si osserva che la condotta dell' appare in via esclusiva causativa del presente giudizio, in quanto in epoca CP_1 anteriore alla notificazione del ricorso l'istituto non ha provveduto ad alcun pagamento, avvenuto solo nell'ottobre 2024, a fronte di un'omologa notificata nel marzo 2024.
Pertanto, la scadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del decreto di omologa per il pagamento della prestazione, oltretutto dovuta a decorrere dall'agosto 2023, comporta che la soccombenza dell' debba essere qualificata come totale, in CP_1 quanto il pagamento è avvenuto in epoca comunque successiva alla instaurazione del giudizio. Ciò anche in considerazione del rilievo che l'erogazione della prestazione costituisce niente più che un mero dovere istituzionale e non certo un requisito di merito.
In ragione di quanto esposto, si deve dunque rilevare la soccombenza virtuale integrale da parte dell' in ordine alla causazione del giudizio, non essendo stata allegata CP_1 alcuna circostanza impeditiva di un pagamento tempestivo, come a titolo di esempio una incompletezza della documentazione, nemmeno adombrata dall'istituto.
Ciò premesso, si deve fare applicazione dei parametri indicati nel d.m. n. 147/2022 secondo il seguente calcolo, in linea con i valori minimi previsti, attesa la natura della causa, la sua limitatissima complessità, la sua serialità e il suo esito, di natura strettamente
Pag. 2 di 3 processuale, ciò che peraltro non risulta nemmeno specificamente contestato dall'odierna parte appellante.
Pertanto, dovendosi escludere la fase istruttoria/di trattazione, in quanto nel caso di specie non svolta, ciò che ugualmente non risulta specificamente contestato dallo stesso appellante, il quale non a caso non ha fatto la minima menzione di nessuna delle attività difensive che abbia eventualmente compiuto in maniera da integrare lo svolgimento della fase in questione, che pure inserisce apoditticamente nella nota-spese, andranno applicati i seguenti valori:
• fase di studio: € 465,00
• fase introduttiva: € 388,00
• fase decisoria: € 1.011,00
Le spese di lite vanno dunque liquidate nell'importo intero di € 1.865,00 e l' va CP_1 condannato al pagamento della differenza rispetto a quanto liquidato dal primo giudice, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Pt_1
Quanto alle spese del presente grado, esse, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza in riferimento al valore della causa, da individuarsi nella differenza tra quanto liquidato dal primo giudice e quanto disposto con la presente sentenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 5 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n.
13140/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello liquida le spese del giudizio di primo grado in €
1.865,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge e condanna l' CP_1 al pagamento della differenza tra l'importo così determinato e quello liquidato nell'impugnata sentenza, con distrazione;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che CP_1 si liquidano in € 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione.
Roma, 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC GF DE IT SC NE
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