TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5765/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5765/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BABINO ANNA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CARON MARIA LUISA
CONVENUTA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: regolamentazione di affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni
Come da verbale d'udienza 16/4/2025 e relativi fogli di PC
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 7/10/2023, (9.7.1984), residente a [...], Parte_1 ha chiesto disporsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia
, nata a [...] l'otto marzo 2021, dalla relazione intrattenuta con Per_1 CP_1
(26.8.1989). pagina 1 di 7 Nel dettaglio il ricorrente ha riferito che la compagna, dopo il rientro dalle vacanze estive, gli aveva comunicato che lei e la figlia si sarebbero trasferite a vivere a Vignola, senza fare più rientro nella casa familiare di Sestola.
Mostrandosi contrario a questa scelta della resistente, quindi, il ricorrente ha chiesto di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti con collocazione prevalente della minore presso la casa familiare di Sestola e frequentazioni sostanzialmente paritarie tra i genitori;
con contributo a suo carico per il mantenimento della figlia di euro 250 mensili e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
La resistente si è costituita in giudizio ed ha riferito che il suo allontanamento dalla CP_1
casa familiare era stato conseguente ad un episodio di aggressione posto in essere dal ricorrente in data
5 agosto 2023.
Ha chiesto una diversa disciplina di affidamento e mantenimento: collocazione prevalente di Per_1
con la madre a Vignola e frequentazioni con il padre alcuni giorni a settimana, senza pernottamenti fino ai tre anni di età; contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili oltre la 75% delle spese straordinarie.
Il giudice relatore delegato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 31/1/2024 ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“– Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente con la madre, che autorizza al trasferimento a Vignola e conseguentemente al trasferimento anagrafico ed all'iscrizione alla scuola d'infanzia del minore. Il padre potrà sentire la figlia telefonicamente tutti i giorni e frequentarla secondo le seguenti modalità: fino ai tre anni di età il padre potrà tenere con sé la figlia: - due pomeriggi alla settimana, nei giorni da decidere con la madre o, in caso di disaccordo, nella giornata del martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.30, oltre che il sabato dalle
10,00 alle 19,00, e la domenica, ogni quindici giorni, con pernottamento.
Dopo il compimento dei tre anni di età: il padre potrà tenere con sé la figlia: - il martedì dall'orario di uscita da scuola fino al mercoledì mattina allorché la accompagnerà a scuola ed il giovedì dalle 17,00 alle 19,00, a settimane alterne, la domenica dalle ore 10,00 al lunedì mattina allorché la accompagnerà
a scuola entro l'orario deputato;
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 annualmente Per_1 rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
pagina 2 di 7 - I Servizi sociali dell' sede di Vignola, sono incaricati di effettuare una Controparte_2
indagine psico-sociale in ordine alle condizioni psicofisiche della minore , alle condizioni dei Per_1
genitori ed alla loro relazione con la figlia, nonché sulle rispettive famiglie allargate (nonni del minore, eventuali conviventi dei genitori del minore e altri); predisporre in favore dei genitori, se necessario, un percorso di sostegno delle capacità genitoriali, indicare quale sia il regime di affidamento, collocazione e frequentazione più adeguato alla minore .” Per_1
All'udienza del 10/7/2024 sono state specificate le frequentazioni durante il periodo estivo e sono state invitate le parti ad un percorso di mediazione familiare.
Sono state depositate relazioni 28/6/2024 e 6/2/2025 del Servizio sociale.
La causa senza ulteriore attività è stata rimessa in decisione al collegio all'udienza del 16 aprile 2025.
Motivi della decisione
2. – Affidamento della figlia minore . Per_1
Le prove testimoniali formulate dalle parti (memorie .17) non sono necessarie ai fini della decisione.
Non è necessaria neppure una consulenza tecnica d'ufficio, essendo sufficienti gli elementi risultanti dagli atti e documenti di causa nonché dalle relazioni del Servizio sociale.
Va confermato l'affido condiviso di richiesto da entrambe le parti, ed il collocamento presso Per_1
la madre che è stata autorizzata al trasferimento e all'iscrizione della minore nel nuovo asilo nido.
(8/3/2021) ha compiuto 4 anni. Per_1
Il Collegio ritiene di confermare la valutazione del precedente giudice relatore in ordine all'assenza delle condizioni per una collocazione paritetica della minore , richiesta dal padre (v. foglio di Per_1
pc) e non condivisa dalla madre.
Il Servizio sociale ha indicato che non emergono indicatori di pregiudizio per la bambina conseguenti all'esercizio delle funzioni genitoriali. Entrambi i genitori riconoscono che quando la figlia è con l'altro genitore sta bene. Nessuno dei due mette in discussione la capacità di svolgimento delle funzioni genitoriali dell'altro.
La funzione genitoriale triadica appare però fragile e minata dalle dinamiche di comunicazione e di relazione presenti nella coppia.
Per il padre è una persona prepotente e prevaricatrice nei suoi confronti. Per la madre ha CP_1 Pt_1
tratti ossessivi e possessivi nei confronti della figlia.
La comunicazione tra le parti è ancora limitata allo scambio di messaggi tramite WA: strumento ritenuto utile dal padre e insufficiente dalla madre.
pagina 3 di 7 Il percorso di mediazione familiare è in corso, per ora con colloqui individuali dopo il primo colloquio congiunto nel quale ha aggredito la con modalità che hanno indotto la professionista ad Pt_1 CP_1
interrompere il colloquio.
Vanno valutate negativamente le condotte di che da una parte ritiene di limitare i rapporti con Pt_1
a soli messaggi wa e dall'altra ha ritenuto positivo il primo colloquio svolto in sede di CP_1
mediazione familiare perché, pur non negando i suoi comportamenti aggressivi, ha sostenuto che si trattasse di un momento positivo in quanto gli ha consentito per la prima volta di manifestare l'emotività connessa alla separazione ed al fallimento del progetto di vita e familiare. ha anche presentato denuncia-querela contro per sottrazione di minore (doc. 13 Pt_1 CP_1
ricorrente), archiviata il 2/7/2024 (doc. 39 convenuta). Tali asserite condotte di ostacolo alla frequentazione padre-figlia, di rilevanza anche penale, sono rimaste totalmente sfornite di prova. Va dunque rigettata la domanda risarcitoria sulle stesse fondata (punto 8 e conclusioni prima memoria .17 del 20/12/2023).
L'attuale mancanza di comunicazione e collaborazione appare dunque imputabile principalmente al padre.
Va confermata la valutazione che nel doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponda all'esigenza di serenità della minore assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo.
Il collegio condivide l'indicazione del Servizio sociale in ordine ad un possibile ampliamento, con la dovuta gradualità, dei tempi di frequentazione di con il padre. Per_1
in sede giudiziale ha invece continuato a pretendere da subito una collocazione paritaria della Pt_1
bambina, senza tenere in considerazione le proposte della madre, ed anche del giudice relatore, per un concordato piano di progressivo rapido ampliamento. E ciò sull'errata valutazione astratta di un suo diritto ad una frequentazione paritaria, senza considerare le sopra indicate ragioni ed esigenze della minore.
La collocazione paritetica non appare dunque confacente all'interesse di soprattutto in Per_1
considerazione degli spostamenti logistici di cui necessiterebbe (le rispettive abitazioni a Vignola e
Sestola distano circa 45 km con tempi di percorrenza in auto di circa un ora), possibile solo ove i genitori avessero una condotta collaborativa e responsabile nel superiore interesse della loro figlia, così da consentire una gestione ampiamente condivisa della minore.
Condotta collaborativa che per quanto detto non appare ancora presente nel caso di specie.
pagina 4 di 7 Il Servizio sociale ritiene che il percorso di mediazione intrapreso sia utile per modificare lo stile di comunicazione oggi presente, così da rendere il piano genitoriale sufficientemente elastico e variabile in accordo tra i genitori nell'interesse della figlia.
Si dispone dunque un ampliamento progressivo delle frequentazioni tra padre e figlia rispetto a quanto previsto nell'ordinanza del 31/1/2024, come da dispositivo, stabilendo una frequentazione attuale e poi una frequentazione più ampia dal compimento del quinto anno di età (8/3/2026) della figlia.
Va disposta la vigilanza ed il monitoraggio del servizio sociale, che potrà supportare i genitori nella gestione e nell'eventuale modifica concordata del piano genitoriale, con invio al Giudice tutelare di una relazione sull'attività svolta dopo sei mesi e dopo un anno dalla presente decisione.
3. – Mantenimento della figlia minore Per_1
Il padre ricorrente chiede il mantenimento diretto ma si dichiara disponibile a versare un contributo mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La madre chiede di disporre a carico del padre un contributo mensile di euro 300,00 oltre al 75% delle spese straordinarie.
è impiegato dal 2014 e percepisce mensilmente la cifra di euro 2.800,00 circa;
sullo Parte_1
stesso grava un mutuo contratto per ristrutturare la ex casa familiare di Sestola -di proprietà dei suoi genitori- ammontante ad euro 900/1.000 mensili. Allega e documenta che sul conto corrente di CP_1
vengono accreditati l'assegno unico familiare, di circa € 120,00, oltre che il bonus asilo nido, di
[...] importo variabile tra € 140,00 ed € 230,00 circa, costituente un rimborso sulle fatture emesse dall'asilo nido e saldate in via pressochè esclusiva dal padre (doc 18). svolge l'attività di infermiera e percepisce mensilmente euro 1.450/1.500; CP_1
Sulla base di tali elementi complessivamente valutati, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura prevalentemente a carico della madre (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), può essere confermato a carico del padre un contributo ordinario di 300,00 euro mensili per la figlia, annualmente rivalutabili.
Le spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato, possono essere poste a carico del padre nella misura del 70%, con decorrenza dalla presente decisione, in considerazione del suo maggiore reddito e della natura delle spese indicate nel citato protocollo.
4. – Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio, e segnatamente la prevalente soccombenza del padre sia in ordine all'affidamento che al mantenimento, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà con condanna di al pagamento della residua metà. Pt_1
pagina 5 di 7 Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato per l'intero, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase di trattazione ed istruttoria, fase decisoria con discussione orale) indicati dalla
Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) e quindi in complessivi euro 4.000,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente con la madre.
Il padre potrà sentire la figlia telefonicamente tutti i giorni e frequentarla secondo le seguenti modalità: settimana A) il papà ritira a scuola il martedì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la Per_1
riporta a scuola il mercoledì mattina, la ritira da scuola il mercoledì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la lascia definitivamente a scuola il giovedì mattina;
settimana B) il papà ritira da scuola il martedì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la Per_1
riporta a scuola il mercoledì mattina;
la tiene con sé dalla domenica mattina dalle ore 10,00 al lunedì mattina quando la riporterà a scuola.
Dal compimento del quinto anno di età: settimana A) il papà ritira a scuola il martedì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la Per_1
riporta a scuola il mercoledì mattina, la ritira da scuola il mercoledì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la lascia definitivamente a scuola il giovedì mattina;
settimana B) il papà ritira da scuola il martedì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la Per_1
riporta a scuola il mercoledì mattina;
la ritira da scuola il venerdì pomeriggio tenendola presso di sé fino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola.
I periodi di permanenza della figlia con i genitori durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di
Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine nel periodo estivo con ciascun genitore 2 settimane –fino all'età di cinque anni non consecutive, dunque 7 + 7
pagina 6 di 7 giorni in mesi diversi-, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno (per il 2025 entro il
15/6/2025).
Con la vigilanza ed il monitoraggio del Servizio sociale dell' che invierà al Controparte_2
Giudice tutelare una relazione sull'attività svolta dopo sei mesi e dopo un anno dalla presente decisione.
II – Dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi Per_1
al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre, a far tempo dalla presente decisione, al 70% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da . Parte_1
IV – Dichiara le spese del procedimento compensate nella misura della metà e dichiara tenuto e condanna a rifondere a la residua metà, che si liquida, a compensazione Parte_1 CP_1 già operata, in € 2.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Si comunichi alle parti, al PM in sede ed Servizio sociale dell'Unione Terre di CP_2
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5765/2023 promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BABINO ANNA
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CARON MARIA LUISA
CONVENUTA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Avente ad oggetto: regolamentazione di affidamento e mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio
Conclusioni
Come da verbale d'udienza 16/4/2025 e relativi fogli di PC
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 7/10/2023, (9.7.1984), residente a [...], Parte_1 ha chiesto disporsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia
, nata a [...] l'otto marzo 2021, dalla relazione intrattenuta con Per_1 CP_1
(26.8.1989). pagina 1 di 7 Nel dettaglio il ricorrente ha riferito che la compagna, dopo il rientro dalle vacanze estive, gli aveva comunicato che lei e la figlia si sarebbero trasferite a vivere a Vignola, senza fare più rientro nella casa familiare di Sestola.
Mostrandosi contrario a questa scelta della resistente, quindi, il ricorrente ha chiesto di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti con collocazione prevalente della minore presso la casa familiare di Sestola e frequentazioni sostanzialmente paritarie tra i genitori;
con contributo a suo carico per il mantenimento della figlia di euro 250 mensili e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
La resistente si è costituita in giudizio ed ha riferito che il suo allontanamento dalla CP_1
casa familiare era stato conseguente ad un episodio di aggressione posto in essere dal ricorrente in data
5 agosto 2023.
Ha chiesto una diversa disciplina di affidamento e mantenimento: collocazione prevalente di Per_1
con la madre a Vignola e frequentazioni con il padre alcuni giorni a settimana, senza pernottamenti fino ai tre anni di età; contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia di euro 300 mensili oltre la 75% delle spese straordinarie.
Il giudice relatore delegato, con ordinanza ex art. 473-bis.22 cpc del 31/1/2024 ha emesso i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
“– Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente con la madre, che autorizza al trasferimento a Vignola e conseguentemente al trasferimento anagrafico ed all'iscrizione alla scuola d'infanzia del minore. Il padre potrà sentire la figlia telefonicamente tutti i giorni e frequentarla secondo le seguenti modalità: fino ai tre anni di età il padre potrà tenere con sé la figlia: - due pomeriggi alla settimana, nei giorni da decidere con la madre o, in caso di disaccordo, nella giornata del martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.30, oltre che il sabato dalle
10,00 alle 19,00, e la domenica, ogni quindici giorni, con pernottamento.
Dopo il compimento dei tre anni di età: il padre potrà tenere con sé la figlia: - il martedì dall'orario di uscita da scuola fino al mercoledì mattina allorché la accompagnerà a scuola ed il giovedì dalle 17,00 alle 19,00, a settimane alterne, la domenica dalle ore 10,00 al lunedì mattina allorché la accompagnerà
a scuola entro l'orario deputato;
- Con decorrenza dall'odierno provvedimento, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 annualmente Per_1 rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato;
pagina 2 di 7 - I Servizi sociali dell' sede di Vignola, sono incaricati di effettuare una Controparte_2
indagine psico-sociale in ordine alle condizioni psicofisiche della minore , alle condizioni dei Per_1
genitori ed alla loro relazione con la figlia, nonché sulle rispettive famiglie allargate (nonni del minore, eventuali conviventi dei genitori del minore e altri); predisporre in favore dei genitori, se necessario, un percorso di sostegno delle capacità genitoriali, indicare quale sia il regime di affidamento, collocazione e frequentazione più adeguato alla minore .” Per_1
All'udienza del 10/7/2024 sono state specificate le frequentazioni durante il periodo estivo e sono state invitate le parti ad un percorso di mediazione familiare.
Sono state depositate relazioni 28/6/2024 e 6/2/2025 del Servizio sociale.
La causa senza ulteriore attività è stata rimessa in decisione al collegio all'udienza del 16 aprile 2025.
Motivi della decisione
2. – Affidamento della figlia minore . Per_1
Le prove testimoniali formulate dalle parti (memorie .17) non sono necessarie ai fini della decisione.
Non è necessaria neppure una consulenza tecnica d'ufficio, essendo sufficienti gli elementi risultanti dagli atti e documenti di causa nonché dalle relazioni del Servizio sociale.
Va confermato l'affido condiviso di richiesto da entrambe le parti, ed il collocamento presso Per_1
la madre che è stata autorizzata al trasferimento e all'iscrizione della minore nel nuovo asilo nido.
(8/3/2021) ha compiuto 4 anni. Per_1
Il Collegio ritiene di confermare la valutazione del precedente giudice relatore in ordine all'assenza delle condizioni per una collocazione paritetica della minore , richiesta dal padre (v. foglio di Per_1
pc) e non condivisa dalla madre.
Il Servizio sociale ha indicato che non emergono indicatori di pregiudizio per la bambina conseguenti all'esercizio delle funzioni genitoriali. Entrambi i genitori riconoscono che quando la figlia è con l'altro genitore sta bene. Nessuno dei due mette in discussione la capacità di svolgimento delle funzioni genitoriali dell'altro.
La funzione genitoriale triadica appare però fragile e minata dalle dinamiche di comunicazione e di relazione presenti nella coppia.
Per il padre è una persona prepotente e prevaricatrice nei suoi confronti. Per la madre ha CP_1 Pt_1
tratti ossessivi e possessivi nei confronti della figlia.
La comunicazione tra le parti è ancora limitata allo scambio di messaggi tramite WA: strumento ritenuto utile dal padre e insufficiente dalla madre.
pagina 3 di 7 Il percorso di mediazione familiare è in corso, per ora con colloqui individuali dopo il primo colloquio congiunto nel quale ha aggredito la con modalità che hanno indotto la professionista ad Pt_1 CP_1
interrompere il colloquio.
Vanno valutate negativamente le condotte di che da una parte ritiene di limitare i rapporti con Pt_1
a soli messaggi wa e dall'altra ha ritenuto positivo il primo colloquio svolto in sede di CP_1
mediazione familiare perché, pur non negando i suoi comportamenti aggressivi, ha sostenuto che si trattasse di un momento positivo in quanto gli ha consentito per la prima volta di manifestare l'emotività connessa alla separazione ed al fallimento del progetto di vita e familiare. ha anche presentato denuncia-querela contro per sottrazione di minore (doc. 13 Pt_1 CP_1
ricorrente), archiviata il 2/7/2024 (doc. 39 convenuta). Tali asserite condotte di ostacolo alla frequentazione padre-figlia, di rilevanza anche penale, sono rimaste totalmente sfornite di prova. Va dunque rigettata la domanda risarcitoria sulle stesse fondata (punto 8 e conclusioni prima memoria .17 del 20/12/2023).
L'attuale mancanza di comunicazione e collaborazione appare dunque imputabile principalmente al padre.
Va confermata la valutazione che nel doppio domicilio presso le abitazioni dei genitori un regime di frequentazione paritario ed alternato non corrisponda all'esigenza di serenità della minore assicurata dalla sicurezza di avere un ambiente di vita stabile e duraturo.
Il collegio condivide l'indicazione del Servizio sociale in ordine ad un possibile ampliamento, con la dovuta gradualità, dei tempi di frequentazione di con il padre. Per_1
in sede giudiziale ha invece continuato a pretendere da subito una collocazione paritaria della Pt_1
bambina, senza tenere in considerazione le proposte della madre, ed anche del giudice relatore, per un concordato piano di progressivo rapido ampliamento. E ciò sull'errata valutazione astratta di un suo diritto ad una frequentazione paritaria, senza considerare le sopra indicate ragioni ed esigenze della minore.
La collocazione paritetica non appare dunque confacente all'interesse di soprattutto in Per_1
considerazione degli spostamenti logistici di cui necessiterebbe (le rispettive abitazioni a Vignola e
Sestola distano circa 45 km con tempi di percorrenza in auto di circa un ora), possibile solo ove i genitori avessero una condotta collaborativa e responsabile nel superiore interesse della loro figlia, così da consentire una gestione ampiamente condivisa della minore.
Condotta collaborativa che per quanto detto non appare ancora presente nel caso di specie.
pagina 4 di 7 Il Servizio sociale ritiene che il percorso di mediazione intrapreso sia utile per modificare lo stile di comunicazione oggi presente, così da rendere il piano genitoriale sufficientemente elastico e variabile in accordo tra i genitori nell'interesse della figlia.
Si dispone dunque un ampliamento progressivo delle frequentazioni tra padre e figlia rispetto a quanto previsto nell'ordinanza del 31/1/2024, come da dispositivo, stabilendo una frequentazione attuale e poi una frequentazione più ampia dal compimento del quinto anno di età (8/3/2026) della figlia.
Va disposta la vigilanza ed il monitoraggio del servizio sociale, che potrà supportare i genitori nella gestione e nell'eventuale modifica concordata del piano genitoriale, con invio al Giudice tutelare di una relazione sull'attività svolta dopo sei mesi e dopo un anno dalla presente decisione.
3. – Mantenimento della figlia minore Per_1
Il padre ricorrente chiede il mantenimento diretto ma si dichiara disponibile a versare un contributo mensile di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La madre chiede di disporre a carico del padre un contributo mensile di euro 300,00 oltre al 75% delle spese straordinarie.
è impiegato dal 2014 e percepisce mensilmente la cifra di euro 2.800,00 circa;
sullo Parte_1
stesso grava un mutuo contratto per ristrutturare la ex casa familiare di Sestola -di proprietà dei suoi genitori- ammontante ad euro 900/1.000 mensili. Allega e documenta che sul conto corrente di CP_1
vengono accreditati l'assegno unico familiare, di circa € 120,00, oltre che il bonus asilo nido, di
[...] importo variabile tra € 140,00 ed € 230,00 circa, costituente un rimborso sulle fatture emesse dall'asilo nido e saldate in via pressochè esclusiva dal padre (doc 18). svolge l'attività di infermiera e percepisce mensilmente euro 1.450/1.500; CP_1
Sulla base di tali elementi complessivamente valutati, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura prevalentemente a carico della madre (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), può essere confermato a carico del padre un contributo ordinario di 300,00 euro mensili per la figlia, annualmente rivalutabili.
Le spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del
25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato, possono essere poste a carico del padre nella misura del 70%, con decorrenza dalla presente decisione, in considerazione del suo maggiore reddito e della natura delle spese indicate nel citato protocollo.
4. – Spese del procedimento
L'esito complessivo del giudizio, e segnatamente la prevalente soccombenza del padre sia in ordine all'affidamento che al mantenimento, giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà con condanna di al pagamento della residua metà. Pt_1
pagina 5 di 7 Le spese legali sono liquidate sulla base del decreto ministeriale 10/03/2014 n. 55, come modificato dal d.m. 08/03/2018 n. 37 ed aggiornato dal d.m. 13/08/2022 n. 147.
Nel caso in esame il compenso può essere liquidato per l'intero, in considerazione dell'attività svolta, in misura corrispondente circa ai valori minimi per fase (studio della controversia, introduzione del procedimento, fase di trattazione ed istruttoria, fase decisoria con discussione orale) indicati dalla
Tabella 2 del citato d.m. per lo scaglione di riferimento (da 26.000,01 a 52.000,00 euro per valore indeterminabile basso) e quindi in complessivi euro 4.000,00 oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale.
Dispositivo della sentenza
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
I – Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente con la madre.
Il padre potrà sentire la figlia telefonicamente tutti i giorni e frequentarla secondo le seguenti modalità: settimana A) il papà ritira a scuola il martedì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la Per_1
riporta a scuola il mercoledì mattina, la ritira da scuola il mercoledì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la lascia definitivamente a scuola il giovedì mattina;
settimana B) il papà ritira da scuola il martedì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la Per_1
riporta a scuola il mercoledì mattina;
la tiene con sé dalla domenica mattina dalle ore 10,00 al lunedì mattina quando la riporterà a scuola.
Dal compimento del quinto anno di età: settimana A) il papà ritira a scuola il martedì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la Per_1
riporta a scuola il mercoledì mattina, la ritira da scuola il mercoledì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la lascia definitivamente a scuola il giovedì mattina;
settimana B) il papà ritira da scuola il martedì pomeriggio, la tiene presso di sé la notte e la Per_1
riporta a scuola il mercoledì mattina;
la ritira da scuola il venerdì pomeriggio tenendola presso di sé fino al lunedì mattina quando la riporterà a scuola.
I periodi di permanenza della figlia con i genitori durante le festività natalizie e pasquali saranno regolati nel seguente modo: sette giorni durante le vacanze di Natale, alternando di anno in anno il giorno di Natale (dal 24 al 30/12) e il Capodanno (dal 31/12 al 6/1); tre giorni durante le vacanze di
Pasqua, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Infine nel periodo estivo con ciascun genitore 2 settimane –fino all'età di cinque anni non consecutive, dunque 7 + 7
pagina 6 di 7 giorni in mesi diversi-, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno (per il 2025 entro il
15/6/2025).
Con la vigilanza ed il monitoraggio del Servizio sociale dell' che invierà al Controparte_2
Giudice tutelare una relazione sull'attività svolta dopo sei mesi e dopo un anno dalla presente decisione.
II – Dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 300,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi Per_1
al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre, a far tempo dalla presente decisione, al 70% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III – rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da . Parte_1
IV – Dichiara le spese del procedimento compensate nella misura della metà e dichiara tenuto e condanna a rifondere a la residua metà, che si liquida, a compensazione Parte_1 CP_1 già operata, in € 2.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Si comunichi alle parti, al PM in sede ed Servizio sociale dell'Unione Terre di CP_2
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7