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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/07/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in camera di consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, avente ad oggetto separazione consensuale, iscritto al n. 1121\2025
V.G. promosso da (c. f. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.5.1974 e (c. f. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
03.2.1979, entrambi residenti in [...] ed elettivamente domiciliati in Carrara (MS) Via Don Minzoni 27 ter, presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Rocchi, il quale li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: i) Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio concordatario in Pietrasanta (LU) il giorno 05.8.2006, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Carrara (MS) al n. 21, Parte 2, Serie
B, Ufficio 1, anno 2006, adottando il regime della separazione legale dei beni;
ii) dalla loro unione sono nati i figli, in Sarzana il 15.12.2008, e in Persona_1 Persona_2
pagina 1 di 3 il 14.3.2012; iii) l'unione è andata deteriorandosi, essendo ormai venuta meno Pt_3
qualsiasi comunione materiale e spirituale tra i coniugi i quali intendono addivenire alla separazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. voglia procedere all'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui in ricorso.
In accordo alla facoltà loro concessa dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., le parti hanno deposito note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare.
La domanda di separazione è fondata: entrambi i coniugi hanno manifestato fin dal ricorso la volontà di addivenire alla separazione ed escluso la possibilità di riconciliazione, ciò di cui questo Tribunale non può che prendere atto alla luce del disposto di cui all'art. 151 c.c..
Gli accordi di cui al ricorso appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico, ed all'interesse della prole, e pertanto devono essere omologati.
In considerazione della natura del giudizio e dell'accordo tra le parti a riguardo le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pietrasanta (LU) il giorno
[...]
5.8.2006, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Carrara (MS) al n. 21,
Parte 2, Serie B, Ufficio 1, anno 2006, autorizzandoli a vivere separati;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso;
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza pagina 2 di 3 all'Ufficiale di stato civile del Comune di Carrara (MS) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Si comunichi.
Così deciso in Massa nella camera di consiglio del 16.7.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
dott. Giulio Lino Maria Giuntoli dott. Ilario Ottobrino
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