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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1708 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
CC - SEZIONE ORDINARIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice estensore
Dott. Gaetano Sole Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. 1708/2024, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
COPPOLA VITO
Ricorrente
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA VITALBA
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 26.03.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 29.11.2024, Parte_1
deduceva di aver contratto con matrimonio concordatario
[...] Controparte_1
in data 26.04.2014 in Alcamo (TP), trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Alcamo (TP), Atto n. 11, parte II, serie A, anno 2014.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nate due figlie: il 4.10.2015 ad Per_1
Erice (TP), e , il 19.11.2017 ad Arnsberg (Germania). Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, con addebito di responsabilità a carico del sig. , essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di Controparte_1 comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , esprimendo anch'egli la volontà di separarsi Controparte_1
dalla moglie ed avanzando domanda di addebito di responsabilità a carico della sig.ra contestava le avverse deduzioni rassegnando le conclusioni di cui alla Parte_1
comparsa di costituzione.
All'udienza del 26.03.2025, le parti, liberamente sentite, dichiaravano di non volersi riconciliare e, stante la necessità di procedere ad ulteriore istruttoria ai fini della trattazione delle questioni accessorie, chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione personale.
Addivenivano ad accordo sui provvedimenti provvisori.
Indi, la causa veniva avviata a decisione per la pronuncia di status.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale e della convergenza delle richieste avanzate dalle parti.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_2
, contratto in data 26.04.2014 in Alcamo (TP), regolarmente trascritto
[...]
nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), Atto n. 11, parte II, serie A, anno
2014;
- dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
- nulla per le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco Il Presidente
Michele Ruvolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trapani
CC - SEZIONE ORDINARIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. Michele Ruvolo Presidente
Dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice estensore
Dott. Gaetano Sole Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G. 1708/2024, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, introdotta da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
COPPOLA VITO
Ricorrente
contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA VITALBA
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come precisate all'udienza del 26.03.2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato in data 29.11.2024, Parte_1
deduceva di aver contratto con matrimonio concordatario
[...] Controparte_1
in data 26.04.2014 in Alcamo (TP), trascritto presso il registro dell'Ufficio dello Stato Civile del comune di Alcamo (TP), Atto n. 11, parte II, serie A, anno 2014.
Deduceva, inoltre, che dalla loro unione sono nate due figlie: il 4.10.2015 ad Per_1
Erice (TP), e , il 19.11.2017 ad Arnsberg (Germania). Per_2
Avanzava domanda di separazione personale, con addebito di responsabilità a carico del sig. , essendo venuta a mancare l'affectio maritalis a causa di Controparte_1 comportamenti che avevano portato al deteriorarsi del rapporto coniugale non consentendo più la serena prosecuzione della convivenza;
rassegnava quindi le conclusioni di cui al ricorso.
Si costituiva , esprimendo anch'egli la volontà di separarsi Controparte_1
dalla moglie ed avanzando domanda di addebito di responsabilità a carico della sig.ra contestava le avverse deduzioni rassegnando le conclusioni di cui alla Parte_1
comparsa di costituzione.
All'udienza del 26.03.2025, le parti, liberamente sentite, dichiaravano di non volersi riconciliare e, stante la necessità di procedere ad ulteriore istruttoria ai fini della trattazione delle questioni accessorie, chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione personale.
Addivenivano ad accordo sui provvedimenti provvisori.
Indi, la causa veniva avviata a decisione per la pronuncia di status.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di separazione personale e della convergenza delle richieste avanzate dalle parti.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_2
, contratto in data 26.04.2014 in Alcamo (TP), regolarmente trascritto
[...]
nei registri dello stato civile del Comune di Alcamo (TP), Atto n. 11, parte II, serie A, anno
2014;
- dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
- nulla per le spese di lite.
Dispone che la presente sentenza, se passata in giudicato, in copia autentica venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Giudice estensore
Arianna Lo Vasco Il Presidente
Michele Ruvolo