Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 11/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00799/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01142/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1142 del 2023, proposto da
Provincia di Foggia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiano Curatolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “-OMISSIS-” di Foggia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza di sgombero prot. n. 20062/2023 del 19 aprile 2023 adottata dalla Provincia di Foggia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il signor -OMISSIS- ha impugnato l’ordinanza di sgombero n. 20062/2023 del 19 aprile 2023 adottata dalla Provincia di Foggia, odierna ricorrente, evocando in giudizio anche l’Istituto scolastico in epigrafe;
- la Provincia, in data 11 – 13 ottobre 2023, ha notificato “atto di opposizione in trasposizione” al signor -OMISSIS- e all’Istituto scolastico;
- la medesima Provincia ha poi depositato, in data 18 ottobre 2023, l’atto di opposizione su indicato presso questo Tribunale e, il primo marzo 2023, ha depositato l’istanza di fissazione dell’udienza, seguita da istanza di prelievo depositata in data 16 luglio 2024;
- le altre parti intimate nono si sono costituite in giudizio;
- all’udienza del 26 marzo 2025 è stato dato avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile inammissibilità del ricorso;
- la causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 9 aprile 2025;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, in caso notificazione dell’opposizione da parte del controinteressato o dell’Amministrazione (non statale), il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati; in tal caso, il giudizio segue in sede giurisdizionale;
- nel caso di specie, il signor -OMISSIS-, ricorrente in sede amministrativa, non ha insistito nel giudizio, non avendo provveduto alle attività a ciò funzionali indicate dal su indicato art. 10;
Ritenuto, pertanto, che l’odierno ricorso, incardinato dalla Provincia, ente che ha emanato l’atto impugnato in sede di ricorso straordinario, sia evidentemente inammissibile per difetto d’interesse e di legittimazione a ricorrere, stante la perdurante validità ed efficacia dell’ordinanza di sgombero impugnata dal signor -OMISSIS-;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva delle parti intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Maria Luisa Rotondano, Consigliere
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO