Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere all'udienza del 26 giugno 2025 celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 4/2025, proposto DA Dott. , C.F.: , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Roberto Pizzi, CF e Demetrio Moscato, CF C.F._2 C.F._3 fax 096526506, pec avv. ,giuffre.it Email_1 appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante p,t., Controparte_1 appellata non costituita
Svolgimento del Processo e Motivi della Decisione Il dott. interponeva appello, chiedendone la riforma, avverso la Parte_1 sentenza emessa il 05.07.2024, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo sul ricorso proposto da esso appellante, lo aveva rigettato, compensando le spese di lite. Depositato il ricorso in appello, il Magistrato Coordinatore della Sezione fissava l'udienza al 26.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ed onerava l'appellante a notificare all'appellata il ricorso ed il decreto di fissazione udienza nei termini di legge. Non si è costituita l' . Controparte_1
Nelle note scritte depositate il 20.06.2025, l'appellante ha chiesto “un termine per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio”.
*** Va dichiarato improcedibile il gravame, poiché l'appellante ha omesso di notificare il ricorso alla controparte per la prima udienza di comparizione. Agli atti del fascicolo, infatti, non risulta la prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, sebbene quest'ultimo risulti ritualmente comunicato dalla cancelleria in data 20.01.2025. Lo stesso appellante ha chiesto un termine per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, con ciò lasciando intendere di non avervi provveduto. Non v'è menzione di qualsivoglia circostanza che consenta di ritenere che l'omessa notifica sia dipesa da causa non imputabile, tale che non può, alla stregua di giurisprudenza di legittimità consolidata, essere concesso il chiesto termine per l'assolvimento dell'incombente. Invero, a partire da Sezioni Unite della Corte di Cassazione sentenza n. 20604 del 2008 si è statuito che “ nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto
di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito- alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.)- al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.”(conf. tra le molte, Cass.lav. n. 1721 del 23.1.2009; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29870; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1721; Cass. 13 maggio 2010, n. 11600; Cass. 30 aprile 2011, n. 9597; Cass. 9 settembre 2013, n. 20613; Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 14 marzo 2018, n. 6159; Cass. 7 giugno 2018, n. 14839). Nella stessa ottica è stato precisato che nel giudizio di appello soggetto al rito del lavoro il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (vedi spec.: Cass. n. 20613 del 2013, Cass. n. 19191 del 2016 e Cass. n. 14839, tutte citate sopra). Il consolidato insegnamento del giudice di legittimità è stato ancor più di recente confermato: “Nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta "interpretazione costituzionalmente orientata", l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione, né sull'inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell'ambito della fase cautelare”. (Cass. civ. sez. lav., 02/02/2024, n. 3145). Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di questo grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da dott. nei confronti di , in Parte_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza emessa il 05.07.2024 dal Tribunale di Reggio Calabria, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello.
2. Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 26 giugno 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti