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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2024, n. 7648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7648 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini ha pronunciato in data 13.11.2024 all'esito dell'udienza trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16529/2023 R.G LAVORO e PREVIDENZA
TRA
Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Avv. Marino Maffei (subentrato in sostituzione dell'avv. Valeria Cozzolino). ricorrente
E in persona del l.r.p.t. Controparte_1 rapp.ta e difesa dagli avv.ti Marco Taranto ed Eugenio Diffidenti (subentrati in sostituzione dell'avv. Calcedonio Porzio). resistente oggetto: spettanze. conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, l'epigrafato ricorrente ha agito nei confronti della società datrice di lavoro, impugnando il licenziamento assertivamente orale e rivendicando differenze retributive, conseguenti all'inadeguato pagamento dei crediti discendenti dall'intercorso rapporto di lavoro. In punto di fatto, egli ha dedotto di avere lavorato dal 01/03/2022 fino al
02/11/2022, alle dipendenze della con la mansione di manovale, Controparte_1 presso diversi cantieri di Napoli, e in trasferta, per cinque giorni la settimana per un totale di 47,5 ore settimanali comprensive di lavoro straordinario quotidiano e ha rassegnato le seguenti conclusioni “a) Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla precedente narrativa, nullo, illegittimo e inefficace il licenziamento irrogato al lavoratore in forma orale;
b) conseguentemente, ordinare alla
1 resistente la riassunzione immediata del ricorrente ovvero condannare la stessa resistente al pagamento del risarcimento del danno, ex art. 8, L. 604/66, nella misura di quindici mensilità globali di fatto per ciascun mese o alla diversa somma che il Tribunale riterrà determinare a tale titolo, oltre accessori di legge;
c) accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, in favore della Parte_1 Controparte_1 le mansioni di manovale (C.C.N.L. edilizia livello 1°) sotto le direttive del sig. , dal 01/03/2022 al CP_2
02/11/2022, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 07:30 alle 18:00 e, pertanto condannarla al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 10.854,01 a titolo di differenze paga per lavoro straordinario e tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione dei crediti al saldo, ovvero alla diversa somma che il Giudice dovesse ritenere di spettanza, anche a seguito di C.T.U. eventualmente disposta d'ufficio. 2) Condannare la società resistente al pagamento delle spese e delle competenze professionali per la presente procedura, con attribuzione al procuratore per fattone anticipo”.
La società ha resistito alle avverse domande chiedendo di “rigettare la domanda proposta dal signor con ricorso n. R.G. 4776/2023 perché improcedibile, inammissibile ed infondata, con Parte_1 condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio”.
È stata trattata e decisa con sentenza la domanda avente ad oggetto l'impugnativa di licenziamento, ricadente nel disposto dell'art. 441 bis c.p.c.
Nel presente giudizio, limitato alla valutazione delle richieste economiche formulate dal ricorrente, è stata ammessa ed espletata la prova testimoniale;
indi, acquisite note difensive e di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa in data odierna con sentenza di cui
è stata disposta la comunicazione alle parti.
La questione controversa tra le parti attiene all'orario di lavoro osservato dal ricorrente nel periodo di causa, dal 01/03/2022 (data della formale assunzione in servizio) fino all'ultimo giorno lavorativo che il ricorrente riferisce essere il 01/11/2022 in cui afferma di essere stato licenziato in forma orale. Il rigetto dell'impugnativa del licenziamento con sentenza n. 5379/2023 e l'incerto esito del giudizio di appello consentono di collocare la cessazione del rapporto alla data del
17.10.2022 in cui risulta formalizzato il recesso per giustificato motivo oggettivo (cfr. comunicazione in prod. ric.). CP_3
Il capo di prova ammesso per l'accertamento del preteso maggiore orario di lavoro osservato ha demandato ai testi di fornire risposte sulla seguente circostanza “il ricorrente ha lavorato, sotto le direttive de Sig. , lrpt della , sin dalla sua Persona_1 Controparte_1 assunzione presso diversi cantieri di Napoli, ed in trasferta, presso i cantieri di Bari centro presso la zona industriale, di Roma Ciampino Via Lisbona 17 e di Benevento presso il cantiere di Via Cretazio, 5, per cinque giorni la settimana ovvero dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle ore 18:00 (con un'ora di pausa pranzo dalle
12.00 alle 13.00) per 47,5 ore settimanale comprensive di lavoro straordinario per un'ora e mezza al giorno
(dalle ore 16:30 alle ore 18:00)”.
2 Alcuna allegazione risulta introdotta dal ricorrente in ordine ad eventuali tempi di viaggio da e per i luoghi di lavoro per cui sulla base della stessa allegazione attorea desumibile da tale capo di prova, l'orario straordinario si sarebbe giornalmente collocato, a suo dire, dalle 16.30 alle 18.00
(per un'ora e mezzo giornaliera).
Orbene, l'effettuazione di lavoro straordinario richiede una rigorosa prova. In proposito, secondo la S.C., il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (così Cass. n. 3714 del
16.2.2009); né può essere tale prova raggiunta mediante il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) o per presunzioni (Cass. n. 6023 del 12.3.2009, conf. Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150).
La prestazione lavorativa del ricorrente, rientrante nelle 40 ore settimanali, è stata riferita da entrambi i testi di parte resistente, che hanno sostanzialmente confermato l'articolazione del lavoro presso i cantieri regionali, fuori Napoli, in cui il ricorrente ha lavorato, a specificazione dell'allegazione attorea della contemporanea adibizione a tutti i cantieri extraurbani, nello stesso periodo lavorativo.
Il primo teste di parte resistente, il quale ha riferito” Sono un geometra Testimone_1
e collaboro con la società convenuta dal 2020 circa fatturando i miei compensi che mi vengono poi liquidati dalla società. In tale qualità svolgo l'attività di responsabile di commesse e responsabile tecnico di cantiere.
Preciso che la società convenuta non è l'unica per cui svolgo tale attività. Nel 2022 la società convenuta aveva aperto un cantiere a Bari, presso la zona industriale, il cantiere di Roma Ciampino via Lisbona 17; inoltre la società aveva svariati cantieri su Napoli e su Benevento per i quali aveva conseguito la erogazione dei “bonus edilizio 110”. Io presso detti cantieri ho effettuato accessi bisettimanali durante l'orario di lavoro degli operai, a differenza del cantiere di Bari dove nel 2022 ero presente quotidianamente. Tra gli operai addetti ai cantieri ho conosciuto il ricorrente che ho visto sicuramente nel cantiere di Bari nonché di
Benevento, mentre sul cantiere di Roma a quanto ricordo l'ho visto per pochi giorni. Con cadenza settimanale io concordavo con il legale rappresentante, , le lavorazioni da svolgere presso i Persona_1 vari cantieri e le maestranze da assegnare sui vari cantieri prevedendo eventualmente lo spostamento da un cantiere all'altro. Nel caso dei cantieri di Roma, Bari e Foiano, che non consentivano il quotidiano pendolarismo da Napoli, gli operai ivi addetti, compreso il , partivano il lunedì dal deposito della Pt_1 società con un mezzo messo a disposizione dalla stessa per raggiungere il cantiere a loro assegnato;
solitamente la presenza sul cantiere degli operai andava dalle 8,00 alle 17,00 con un'ora di intervallo dalle
12,00 alle 13,00. Alla fine di ogni giornata lavorativa soggiornavano presso un albergo messo loro a disposizione dalla società. Il venerdì l'attività sul cantiere terminava tra le 13 e le 14,00 allorquando si mettevano sul furgone e rientravano a Napoli.; solo il cantiere di Benevento consentiva il rientro quotidiano a
3 Napoli ed il personale addetto partiva ogni mattina dal deposito della società all'incirca alle 7,00 e raggiungeva il cantiere dopo circa un'ora per terminare alle 16,00 fruendo della pausa dalle 12,00 alle 13,00; la fine turno alle ore 16,00 era prevista dalla società per consentire agli operai di tornare a Napoli alle 17,00.
A domanda di Vs Signoria su tutti i cantieri in cui il ricorrente ha lavorato, egli come gli altri operai, non ha mai terminato oltre le ore 18,00. Le volte in cui quotidianamente e con cadenza settimanale mi sono recato presso i cantieri che ho sopra menzionato, mi sono trattenuto l'intera giornata per cui ho riscontrato direttamente a che ora gli operai lascavano i cantieri. Ad oggi mantengo con la il Controparte_1 medesimo ruolo per il quale ricevo il compenso dietro presentazione di fattura. A quanto ricordo il ricorrente
è stato assegnato al cantiere di Benevento per circa due mesi. Aggiungo di mia spontanea volontà che quotidianamente sul cantiere di Bari sottoponevo agli operai un registro di presenza giornaliera firmando all'inizio ed alla fine di ogni giornata lavorativa;
tale registro lo avevo richiesto affidandone la gestione ad una società di vigilanza denominata “LT Service”. Nel cantiere di Foiano il ricorrente ha lavorato circa un mese”.
Il secondo teste ha dichiarato” Lavoro alle dipendenze della società Testimone_2 convenuta dalla fine del 2021 in qualità di muratore con regolare contratto di lavoro. Ho svolto la mia prestazione quando erano aperti i cantieri a Roma, Bari, Benevento e Foiano. In particolare, nel cantiere di
Benevento ho lavorato nel 2022 ed ho riscontrato che ha lavorato per circa un mese e mezzo a Pt_1 metà del 2022, mentre nel cantiere di Foiano ha lavorato circa tre giorni per poi essere assegnato nel cantiere di Bari dove ha lavorato da inizio settembre e sino a metà ottobre. Io sono stato assegnato al cantiere di Bari dopo circa quindici giorni dopo l'arrivo del ricorrente e vi sono stato circa due mesi. Nel cantiere di Roma io ho lavorato la prima e l'ultima settimana di agosto ed ho visto che il ricorrente ha lavorato la prima settimana di agosto e tre giorni dell'ultima settimana di agosto. Nei cantieri di Roma, Bari e
Foiano abbiamo usufruito del pernottamento sul posto dal lunedì al giovedì ed in particolare partivamo da
Napoli lunedì alle 7,00 per giungere ad orario variabile sui cantieri, con pausa pranzo dalle 12,00 alle 13,00 e terminavamo quotidianamente alle 17,00. Il venerdì finivamo di lavorare prima ed in particolare a Roma alle ore 13,30, a Bari alle 13,00 ed a Foiano alle 12,30. Solo sul cantiere di Bari firmavamo in entrata ed in uscita su un foglio di presenze. Sul cantiere di Bari tornavamo tutti i giorni a Napoli quotidianamente partivamo alle
07,00/07,05 per giungere sul cantiere dopo circa un'ora; lavoravamo godendo di un'ora di pausa e terminavamo alle 15,30. A tale ora radunavamo gli attrezzi e tornavamo a bordo di un mezzo presso il deposito della società, dove giungevamo all'incirca tra le 16,30 e le 17,00. Il. Teste che ha deposto prima di me è il geometra incaricato dalla società di nome , il quale era presente sul cantiere di Bari Tes_1 quotidianamente, trattenendosi per l'intero turno degli operai;
sugli altri cantieri il predetto geometra veniva, con cadenza variabile ma non son precisare quante volte a settimana”. La deposizione dei predetti testi consente di evincere che in tutti i cantieri la prestazione iniziava ad orario variabile tra le ore 7.00
e le ore 8.00; che l'orario di fine lavoro degli operai inviati dalla società presso i cantieri al di fuori di Napoli era diversamente modulato a seconda della loro distanza dalla sede della società e quindi del rientro giornaliero nelle proprie abitazioni o del pernottamento in loco;
che presso il cantiere di
Bari era previsto un pernottamento in loco e al termine della settimana, il venerdì la prestazione
4 terminava a ora di pranzo per consentire il rientro degli operai a casa. La sostanziale concordanza delle dichiarazioni dei testi e consente di superare la cautela valutativa Tes_1 Tes_2 dovuta alla perduranza di rapporti lavorativi dei predetti testi con la società, suffragando la convinzione della attendibilità delle loro deposizioni.
Da parte del ricorrente, su cui ricade l'onere probatorio, la prova è stata espletata con un solo teste, avendo egli rappresentato espressamente il suo disinteresse all'escussione del secondo teste ammesso, avendo omesso di citarlo per l'udienza istruttoria (cfr. verbale di udienza del
14.05.2024), di talché egli è incorso nella decadenza.
Il teste attoreo ha dichiarato “Sono stato collega di lavoro del ricorrente avendo Testimone_3 io lavorato per una società, di cui non ricordo l'esatta denominazione, da gennaio 2022 al gennaio 2023; tale società ora che mi rammento si chiama ”; il mio rapporto è stato regolarizzato ma Controparte_1 ho un contenzioso di lavoro pendente innanzi al Tribunale di Napoli per crediti retributivi, tra cui maggiore orario ed indennità di trasferta;
il ricorrente è venuto a lavorare a marzo 2022 ed ha terminato prima di me tra novembre e dicembre 2022; nel periodo lavorativo del ricorrente ho lavorato insieme a lui nello stesso cantiere solo per alcuni periodi che, a domanda di Vs Signoria possono essere indicati nella media di due settimane al mese e si è trattato dei cantieri di Bari, Roma e Benevento;
presso i cantieri di Bari e Roma fruivamo del pernottamento pagatoci dalla società e facevamo rientro a Napoli ogni due settimane, mentre, per il cantiere di Benevento andavamo la mattina e rientravamo nella stessa giornata a fine turno;
presso il cantiere di Benevento giungevamo ad uno orario variabile tra le 8,00 e le 8,30 e prima delle 8,00 non potevamo lavorare per regolamento dei condomini cove erano ubicati i cantieri;
facevamo una pausa dalle
12,00 alle 13,00 e poi ricominciavamo dalle 13 alle 17,00; io lavoravo dal lunedì al venerdì e non so riferire se il lavorava di sabato;
insieme al forse ho lavorato presso il cantiere di Benevento per Pt_1 Pt_1 quattro o cinque mesi ma non so quantificare con precisione il tempo;
sul cantiere di Roma ho lavorato con il per due settimane circa con l'orario uguale a Benevento;
sul cantiere di Bari ho lavorato insieme al Pt_1
circa due e forse anche una terza e su tale cantiere abbiamo lavorato ogni giorno dei cinque Pt_1 settimanili fino alle 18,30 allorquando tutti i dipendenti della società convenuta, compresi me ed il , Pt_1 lasciavamo il cantiere, incominciando a lavorare alle 8,00 e fruendo un'ora di pausa;
finivamo alle 18,30 anche di venerdì presso il cantiere di Bari”. La limitata percezione diretta da parte del teste Tes_3 dell'articolazione oraria della prestazione presso i cantieri esterni e l'incerta collocazione temporale della contemporanea presenza del teste e del ricorrente sullo stesso cantiere (presso il cantiere di
Benevento forse per quattro o cinque mesi, presso il cantiere di Roma per due settimane circa, presso il cantiere di Bari per circa due e forse anche una terza settimana) unitamente alla perdurante conflittualità giudiziaria del teste nei confronti della società convenuta, costituiscono elementi inidonei a fondare un convincimento di piena utilizzabilità della deposizione a fini probatori nel senso auspicato da parte ricorrente.
Pertanto, la domanda avente ad oggetto la pretesa remunerazione del lavoro straordinario assertivamente svolto va rigettata.
5 Le ulteriori differenze retributive risultano solo dalla contabilizzazione allegata al ricorso ma in ordine alle stesse difetta qualsivoglia allegazione che valga a giustificarne l'apprensione. A tale riguardo va riportato quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione civile sez. lav. nella sentenza del 03/10/2017 n.23057, di cui si condivide il percorso motivazionale: “l'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento sotto il profilo quantitativo postula l'indicazione del dovuto, talché l'avente diritto ha l'onere di allegare - anche per dimostrare l'interesse ad agire - di aver maturato il diritto ad una determinata differenza quantitativa in base alla fonte dell'obbligazione che rappresenta il fatto costitutivo del credito azionato;
mentre tocca al debitore allegare e dimostrare di aver pagato o meno la differenza dovuta”.
Quanto alle ulteriori rivendicazioni, l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta dal momento che non vi è prova che il recesso sia stato preavvisato al ricorrente, per cui la società è tenuta al pagamento dell'importo, correttamente determinato, in base alla paga oraria e ai giorni di preavviso contrattualmente spettanti, in € 411.76.
Quanto al TFR, il datore ha dedotto l'esistenza di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio in favore di una finanziaria (cfr. Banca Progetto). A tale riguardo, ha depositato la comunicazione della finanziaria del 12.09.2022 avente ad oggetto
“Cessione del quinto dello stipendio n. 20029413 - Sig./Sig.ra – C.F. Parte_1
- Quota mensile € 173,00”; in allegato, è stato accluso il contratto di C.F._1 finanziamento con la calendarizzazione delle rate del finanziamento a scadere nell'anno 2029. In relazione agli obblighi gravanti sul datore di lavoro, la finanziaria ha informato la società del suo ruolo di terzo debitore ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 1 co. 5 del DPR 180/50 e s.m.i.; nel contempo, ha formulato espressa richiesta di effettuare le trattenute della rata mensile di € 173,00 a decorrere dalla mensilità con competenza 09/2022 e ha espressamente enunciato che “Resta inteso che il T.F.R. maturato dal dipendente è vincolato a garanzia del rapporto in oggetto”. Tanto discende dalla espressa previsione nel contratto (pag.1) del necessario vincolo di destinazione del TFR ad estinzione del debito residuo e dell'espresso divieto del lavoratore di acquisire anticipazioni se non per la parte eccedente l'importo residuo del debito, su autorizzazione della banca. Il ricorrente non ha contestato di avere chiesto ed ottenuto il predetto finanziamento né ha contestato la paternità della sottoscrizione sul contratto stesso e nelle note difensive ha ipotizzato in termini astratti e generali, la possibilità che tale contratto si sia risolto, senza fornirne prova alcuna. Nelle stesse note difensive la parte ha rivendicato la natura pro solvendo della cessione che, tuttavia, per espressa previsione contrattuale, è limitata solo al quinto dello stipendio e non è riferita al TFR. L'Impossibilità per il ricorrente di esigere il TFR nei confronti del datore di lavoro rende ininfluente ai fini della decisione l'accertamento dell'avvenuto versamento del TFR alla finanziaria da parte del datore di lavoro, attenendo tale adempimento agli obblighi contrattuali assunti direttamente dalla società nei confronti della banca.
6 Pertanto, spetta al ricorrente il solo importo di € 411,76 per la causale sopra indicata e sulla sorta sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
Le spese si compensano in considerazione del limitato accoglimento del ricorso e della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 411.76 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 13.11.2024
Si comunichi.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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