Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa n. 1095/2024 RG, promossa da
), costituita ex art. 86 c.p.c. e Parte_2 Parte_1 Codice Fiscale_1
,rappresentata e difesa dall'Avv.
[...] (C.F. C.F. 2 Parte_1
ricorrente
CONTRO
del legale rappresentantepersona Controparte_1 in pro tempore,
,
P.IVA_1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Di Benedetto (C.F
resistente
PREMESSA
Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.04.2024 le ricorrenti premettevano di aver aderito al progetto CP_2 New York 26 febbraio 4 marzo 2020, proposto che prevedeva un viaggio a New York dei loro figli ( [...] dall'associazione CP_1
Per 1 figlia di e Persona_2 figlio di entrambi Parte_1 Parte_2
,
frequentanti il Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria;
premettevano, inoltre, che, dopo aver corrisposto interamente il prezzo pattuito, avevano deciso di recedere dal progetto ed avevano, pertanto, richiesto all'associazione proponente la restituzione di quanto non ancora speso per il viaggio e la visione della documentazione giustificativa delle spese sostenute, ma di non aver ricevuto risposta;
per tale ragione avevano citato l'associazione dinnanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, con due distinti atti di citazione, chiedendo, ciascuna nel proprio atto, la condanna della convenuta alla
La convenuta si era costituiva nei due giudizi, formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all'immagine, per decremento della propria attività, chiedendo l'importo di € 6.000,00 a ciascuna attrice;
aveva, inoltre, eccepito l'incompetenza per valore del giudice adito, in conseguenza della propria domanda riconvenzionale e l'incompetenza per territorio dello stesso;
aveva, inoltre, chiesto ed ottenuto la riunione dei due giudizi;
con ordinanza del 4 marzo 2024, il Giudice di Pace aveva rigettato eccezione di incompetenza per territorio ed accolto quella di incompetenza per valore, in favore del Tribunale di Reggio Calabria, assegnando alle parti termine di giorni 90 per la riassunzione della causa dinanzi allo stesso. Ciò premesso, con il ricorso in riassunzione le ricorrenti hanno riproposto nel presente giudizio le argomentazioni di diritto formulate dinnanzi al Giudice di Pace ed hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 1.303,78 in favore di e di € 1886,57 in favore di Parte_1
oltre interessi legali dalla data di richiesta di restituzione (24.02.22) al Parte_2
26.07.22 (giorno di notifica della citazione), ed ancora oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) dal 26.07.22 sino al soddisfo;
hanno, inoltre, chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale avversaria, con vittoria di spese e competenze dell'intero giudizio, e la condanna di controparte ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c. in quanto ha agito in giudizio, spiegando la domanda riconvenzionale, in assoluta mala fede. Si è costituita in giudizio 1 CP_1 CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2024, chiedendo il rigetto delle domande attoree;
in subordine ha chiesto la riduzione delle domande a quanto di ragione ed, in ogni caso, il rigetto della domanda di pagamento degli interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e di pagamento delle spese legali per l'intero; in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha chiesto la condanna di ciascuna delle ricorrenti al pagamento della somma di € 6.000,00 per danno d'immagine. Con ordinanza del 10.12.2024 veniva formulata proposta conciliativa alle parti, che parte resistente dichiarava di non accettare, insistendo nelle proprie richieste istruttorie;
con ordinanza del 04.03.2025 venivano rigettate le richieste istruttorie di parte resistente e la causa rinviata per la discussione e la decisione. All'udienza del 11.06.2025, fissata per la discussione, le parti si sono riportate ai rispettivi atti e verbali di causa, insistendo nelle proprie conclusioni. Il Got, nella medesima udienza, aggiornata alle ore 15,30, preso atto che non erano presenti i procuratori delle parti, ha proceduto alla lettura della sentenza.
***** Le attrici fondano la propria richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione convenuta, sull'art. 41 del Codice del turismo (d.lgs n.79/2011,) in forza del quale “il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro rimborso all'organizzazione delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, del cui ammontare quest'ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta"; parte convenuta contesta le domande avversarie, in quanto nega la propria qualificazione come impresa turistica e la conseguente applicabilità al caso in esame del Codice del Turismo, in considerazione del fatto che non opera per fini di lucro e non professionalmente;
inoltre, a supporto del proprio diniego, invoca l'art. 3 delle modulo di adesione al progetto, sottoscritto dalle attrici, in forza del quale “in caso di rinuncia al programma da parte del partecipante, le somme impegnate (ovvero versate all' CP_1 saranno interamente trattenute e non saranno rimborsabili..” La risoluzione della questione richiede preliminarmente l'esame del
Codice del Turismo - d.lgs. n.79 del 2011 il cui art. 4 qualifica come imprese turistiche quelle che "esercitano attività economiche organizzate per la produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti.. concorrenti alla formazione dell'offerta turistica”; l'art. 5 dello stesso decreto prevede, inoltre, che “le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui all'art. 4 nel rispetto delle medesime regole e condizioni, esclusivamente per gli associati.. Le associazioni di cui al primo comma assicurano il rispetto dei diritti del turista, tutelati dall'ordinamento internazionale e dell'Unione Europea". La qualifica di associazione senza fini di lucro della convenuta, non esclude, quindi, l'applicabilità al caso in esame del Codice del
Turismo, sia in forza della previsione di cui all'art. 5 sopra richiamato che estende anche alle associazioni senza scopo di lucro la disciplina dell'impresa turistica sia in considerazione del fatto che, nell'organizzazione del viaggio a New York per studenti,
l'associazione convenuta riveste il ruolo di intermediaria tra gli associati ed i fornitori dei singoli servizi turistici e l'intermediazione rientra tra le attività svolte dall'impresa turistica, in forza di quanto previsto dall'art. 4, sopra richiamato;
pertanto, nel caso in esame trova applicazione anche l'art. 41 dello stesso Codice, nell'ipotesi di recesso anticipato dal progetto, da parte degli associati. Non costituisce ostacolo alla predetta conclusione l'art. 3 delle condizioni di contratto sottoscritte dalle attrici: la previsione secondo la quale l'associazione convenuta può trattenere l'intera somma versata dall'associato che recede prima della partenza, anche se la stessa somma non sia stata ancora impiegata dall'associazione stessa per l'acquisto dei servizi compresi nel pacchetto di viaggio, attribuisce alla clausola di cui al sopra richiamato art. 3 un evidente valenza vessatoria, come tale soggetta alla disciplina dell'art. 1341 c.c.; si tratta, infatti, di clausola predisposta da una delle parti e determinante un evidente squilibrio contrattuale a discapito del contraente per adesione, al quale vengono imposti obblighi sproporzionati in caso di recesso;
peraltro, la suddetta clausola è tra quelle previste come vessatorie dall'art. 33, comma 2, del Codice del Consumo (d.lgs. n.206/2005), anch'esso applicabile al caso in esame, in quanto, con l'adesione al progetto di viaggio da parte delle attrici, i loro figli hanno assunto la veste di turisti, categoria di persone che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale commerciale o professionale, come tali rientranti nella categoria dei consumatori, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a del Codice del consumo.
La predetta conclusione trova conferma in una consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale sono vessatorie la clausole che prevedono, in caso di recesso, la non restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo, anche se la prestazione dovuta dalle parte non recedente non sia stata per nulla eseguita (Cass. n.10910/2017;
n.6481/2010). Non è, peraltro, condivisibile la qualifica di caparra penitenziale che parte convenuta attribuisce all'art. 3 del modulo di adesione al progetto, considerato che l'art. 1386 c.c, che la disciplina, prevede la corresponsione, al momento della stipula del contratto, di una somma predeterminata nel suo ammontare, avente specifica funzione di corrispettivo per il recesso;
nel caso in esame, invece, l'art. 3 delle condizioni di contratto, in quanto prevede che parte convenuta, in caso di recesso, possa trattenere l'intero importo versato dagli associati a titolo di corrispettivo per il viaggio - importo non predeterminato nello stesso articolo non realizza la finalità della caparra penitenziale che è quella di predeterminazione del corrispettivo del recesso al momento della sottoscrizione del contratto. La suddetta clausola, deve, pertanto, ritenersi vessatoria e priva di effetti, ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto non è stata specificatamente approvata dalle attrici, come si evince dal modulo di adesione al progetto.
Nel caso in esame trova, invece, applicazione l' art. 41 del Codice del turismo, sopra richiamato, che attribuisce alle attrici il diritto di recedere e pretendere la restituzione di quanto versato e non ancora impiegato dall'associazione al momento del recesso, per l'acquisto dei servizi compresi nel pacchetto di viaggio. Parte convenuta richiama anche l'art. 32, lett. B, del d.lgs 79/2011 per affermare l'inapplicabilità dell'art. 41 alle associazioni che operano nel settore del turismo, indicate all'art. 5 dello stesso decreto;
in realtà, l'art. 32, comma 1 lett. B, esclude l'applicazione del diritto al recesso di cui all'art. 41, solo nel caso in cui le associazioni svolgano l'attività turistica in forma occasionale, per pochi viaggiatori e senza formulare offerta al pubblico;
condizioni non riscontrabili nel caso in esame, atteso che l'offerta dell'associazione convenuta è aperta a tutti gli studenti che ne sono interessati e viene formulata con continuità, come confermato dai numerosi contratti stipulati nel corso di più anni e prodotti in atti.
Parte convenuta afferma, inoltre, che vi sia stato un inizio di fruizione del pacchetto di viaggio da parte dell'associata Parte_1 in particolare del servizio di training course che esclude il diritto al recesso di cui all'art. 41 d.lgs. 79 del 2011, e che tale circostanza sarebbe dimostrata dalla mancata contestazione da parte della stessa attrice della relativa spesa documentata in atti dall CP_1 al riguardo occorre rilevare che, applicando al caso in esame i principi del riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., ricade su parte attrice solo la prova del titolo, costituito dal modulo di adesione al progetto, e del proprio diritto al rimborso per avvenuto recesso, attestato dalla prova del pagamento degli importi richiesti in restituzione;
spetta, invece, a parte convenuta dimostrare la perdita del relativo diritto al rimborso vantato della controparte, attraverso prove concrete che, nello specifico, avrebbero dovuto dimostrare l'avvenuta fruizione del servizio di training course da parte della figlia dell'attrice Parte_1 nel caso in esame, tutte le spese documentate dall'associazione convenuta si riferiscono a servizi pagati anticipatamente dalla stessa associazione, cioè prima della rinuncia e della relativa fruizione;
pertanto, la sola circostanza che l'attrice Parte_1 abbia pagato anche il servizio di training course non è di per sé prova che la figlia se ne sia avvalsa.
Ritenuto fondato il diritto di rimborso vantato dalle attrici, si ritengono condivisibili i conteggi dalle stesse effettuati per determinare le somme rimborsabili, detraendo da quanto corrisposto all'associazione convenuta le spese sostenute e documentate da quest'ultima; al riguardo, si ritengono fondate le contestazioni attoree in merito alle pretesa di parte convenuta di detrazione delle spese di retribuzione del personale dell'associazione, considerato che la relativa elargizione prescinde dal numero di adesioni al progetto;
così come sono fondate le deduzioni dell'attrice Parte_2 in
merito al fatto che possano essere detratte dal rimborso alla stessa spettante sola la spesa di aereo ed il servizio di ritorno navetta, considerato che dalla documentazione prodotta da parte convenuta, le altre spese anticipate dall'associazione convenuta non risultano con certezza riconducibili a suo figlio, Persona_2 lo stesso dicasi per la spesa anticipata per la cena all'Hard Rock, contestata dall' attrice Parte_1 in quanto la relativa documentazione prodotta da controparte non attesta con certezza che la relativa spesa si riferisse anche alla figlia, Persona_1 Le domande attoree di condanna al rimborso devono, pertanto, essere accolte per gli importi rispettivamente richiesti dalle attrici, e cioè € 1.303,78 per Parte_1 ed € 1886,57 per Parte_2 oltre interessi al tasso legale, decorrenti su ciascuno dei due importi dalla richiesta formale, risalente al 24.02.2022, e sino al soddisfo;
non possono trovare applicazione nel caso in esame gli interessi richiesti da parte attrice in forza di quanto previsto dal d.lgs. 231/2002, in quanto applicabili nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubbliche e non nei amministrazioni rapporti con consumatori, come nel caso in esame.
Parte convenuta ha formulato domanda riconvenzionale di risarcimento del danno all'immagine, in ragione del fatto che seguito del recesso delle attrici dal progetto offerto, la stessa associazione convenuta non avrebbe più ottenuto adesioni da parte degli studenti del liceo "L. Da Vinci”, frequentato dai figli delle attrici;
la domanda è del tutto infondata e deve essere rigettata, considerato che non è stata fornita alcuna prova in merito all'esistenza di un nesso causale tra la rinuncia al progetto da parte delle attrici e la mancata adesione negli anni successivi da parte degli studenti della scuola di provenienza dei loro figli. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, l'associazione in persona del legale rappresentante pro tempore deve rifondereCP_1 in favore delle attrici, Parte_2 e Parte_1 in solido, le spese di lite, che si liquidano ex DM 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in € 5.077,00 per compensi, oltre IVA e CPA, spese forfettarie al 15% e spese vive per € 126,30
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_2 e Parte_1 attrici, contro l'associazione CP_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, convenuto, così provvede:
accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna parte convenuta alla restituzione di
Parte_1 ed € 1.886, 57 in favore di oltre
€ 1.303,78 in favore di Parte_2
interessi al tasso legale, dalla domanda di restituzione (24.02.2022) e sino al soddisfo;
rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, per le ragioni di cui in parte motiva;
condanna parte convenuta alla rifusione delle spese legali in favore delle attrici, in solido, che liquida in € 5.077,00, oltre IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al 15%., e e spese vive per €126,30
Reggio Calabria, 11.06.2025
II GOT
Dott.ssa Francesca Versaci