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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/10/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. ER ZO Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. IG LL Giudice Ausiliario Relatore
Dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 158/2019 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 148/2019 emessa dal Tribunale civile di Enna
in data 05.04.2019, depositata in data 12.04.2019 e notificata il 12.04.2019
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), in proprio e quale erede di C.F._2 Persona_1
(C.F. , rappresentati e difesi dagli avvocati
[...] C.F._3
IO NO ed ED Guliti;
(C.F. Parte_3
), (C.F. C.F._4 Parte_4
) e (C.F. C.F._5 Parte_5
( ), in proprio e quali eredi di C.F._6 Persona_2
( ), rappresentati e difesi dall'avvocato IO C.F._7
NO
APPELLANTI
1 CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P.I. , in persona del
[...] P.IVA_1
Curatore, Dott. rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avvocato Giuseppe Angelo Rizzo per procura in atti e giusta autorizzazione del G.D. del 10.12.2021
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), Parte_1 C.F._8 Controparte_3
(C.F. , (C.F. C.F._9 Controparte_4
), (C.F. C.F._10 Controparte_5
), in proprio e nella qualità di eredi di C.F._11 Per_3
(C.F. ),
[...] Parte_6 CodiceFiscale_12
(C.F. ), Parte_7 CodiceFiscale_13 Pt_8
(C.F. ),
[...] CodiceFiscale_14 Parte_9
(C.F. ) CodiceFiscale_15
LITISCONSORTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti: “precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella citazione introduttiva e nei verbali di causa, e che qui
intendono per come riformulate ed integralmente trascritte, e chiedono che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie difensive di replica”.
Per l'appellata, Controparte_1
: “si chiede: la cessazione della materia del contendere in
[...]
ordine alla domanda di rivendica proposta dagli appellanti;
in ogni caso si
chiede di 1) ritenere e dichiarare improcedibile o comunque inammissibile
2 ai sensi degli art. 52 e segg. L.F. il presente giudizio;
2) in via subordinata
ritenere e dichiarare infondata le domande proposta dagli odierni appellanti, e pertanto rigettare l'appello proposto da , Parte_1
, ”. Persona_2 Parte_2 Persona_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 23/06/2017 , Parte_10 Parte_11
, e convenivano innanzi al
[...] Parte_12 Parte_2
Tribunale di Enna la , Controparte_6
nonché i signori , Parte_1 Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5 Parte_6
e Parte_7 Parte_8 Parte_9
quali litisconsorti necessari, affinché l'adito Tribunale riconoscesse l'intervenuto acquisto, a loro favore, della quota parte di proprietà di taluni cespiti facenti parte di un centro-direzionale in corso di realizzazione da parte della . Controparte_1
Segnatamente gli attori riferivano che, in qualità di proprietari pro-quota di un edificio da demolire e ricostruire (secondo un progetto redatto su incarico dei medesimi), con contratto di permuta del 1997 avevano ceduto,
unitamente ai signori Parte_1 Controparte_3
, Controparte_4 Controparte_5 Parte_6
e
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
alla la piena proprietà dell'immobile,
[...] Controparte_1
affinché quest'ultima procedesse alle opere di demolizione e ricostruzione.
Con il medesimo atto veniva, altresì, previsto che la società di costruzioni,
avrebbe ceduto ad uguale titolo di permuta ad essi attori la piena proprietà
pro-indiviso di talune unità immobiliari facenti parte del realizzando edificio
(16 posti auto, porzione piano primo di mq 490 di superficie lora, intero piano
3 secondo e terzo), la cui proprietà sarebbe stata acquistata quando le unità
immobiliari permutate sarebbero state completate di tutte le rifiniture e previa redazione di apposito verbale di ricognizione, valido anche ai fini della individuazione catastale e della trascrizione presso la Conservatoria dei
RR.II. di Per_1
Gli attori, inoltre, riferivano che, con scrittura privata del 21 luglio 2012, le parti – a parziale modifica dei precedenti accordi di cui al contratto di permuta del 1997 – anticipavano concordemente il momento di acquisto delle unità immobiliari alla data di stipula della scrittura stessa, ferma restando,
comunque, la previsione che il trasferimento giuridico si sarebbe perfezionato solo mediante stipula di successivo atto pubblico.
Chiedevano inoltre la condanna della Controparte_1
al pagamento in favore degli attori e
[...] Parte_1
dell'importo di € 156.250,00 ciascuno, e di Persona_2 Parte_2
e dell'importo di € 125.000,00 ciascuna, quale quota
[...] Parte_12
della penale prevista all'art. 7, 3^ cpv, della scrittura privata del 21/7/2012, nonché la ulteriore condanna della al pagamento Controparte_1
in favore degli attori e dell'importo Parte_1 Persona_2
di € 28.125,00 ciascuno, ed in favore di e Parte_2 Parte_12
dell'importo di € 22.500,00 ciascuna, il tutto oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
la si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo il difetto di interesse ad agire in capo agli attori, nel merito l'infondatezza delle domande di cui ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Enna definiva il giudizio con la sentenza n. 148/2019 del
5/4/19, depositata in data 12.04.2019 con dispositivo del seguente tenore: “Il
4 tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e
conclusione disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibili le domande degli attori;
- compensa tra le parti le spese del giudizio”.
Il Giudice così motivava la decisione: “Le domande degli attori vanno dichiarate improcedibili.
È infatti pacifico che la causa odierna rientri nel novero delle cause per le quali l'art, 5 d.lgs. n. 28/2010 prevede, a pena di improcedibilità,
l'esperimento del tentativo obbligatorio di c.d. mediaconciliazione, trattandosi di una controversia inerente a questioni concernenti diritti reali.
E' del pari pacifico che gli attori hanno esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, previsto dal d.lgs. n. 28/2010 a pena di improcedibilità, dinanzi
ad un mediatore incompetente per territorio, secondo gli ordinari criteri di
rito, trattandosi di un mediatore avente sede in Catania, successivamente
dichiaratosi incompetente, e che gli attori stessi abbiano poi esperito il
tentativo obbligatorio di mediazione dinanzi ad un mediatore di ma, Per_1
come rilevato tempestivamente dai convenuti, ben oltre il termine di giorni
quindici stabilito con ordinanza del Giudice del 20.2.2018.
Ebbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “in tema di
mediazione obbligatoria ante causam, il termine di 15 giorni previsto
dall'art. 5 comma 1 bis DLgs. 04.03.2010n. 28 va ritenuto perentorio. La
parte onerata può pertanto, entro e non oltre il termine di 15 giorni, sanare
il vizio di improcedibilità della domanda proposta, con la conseguenza che,
se non vi provvede, o vi provvede in ritardo, la domanda giudiziale resta
improcedibile. Il termine de quo ha pertanto natura perentoria, natura che
si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della
domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere una sentenza di
5 puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo”
(Trib. Padova, 18.4,2018).
Nello specifico, il termine, concesso all'udienza del 20.2.2018, di giorni
quindici per la presentazione della domanda di mediazione rientra in un
meccanismo di sanatoria del predetto vizio originario, ovvero la mancata
proposizione della domanda nella fase antecedente il giudizio, e pertanto non
è prorogabile;
è ancora, “nel caso de quo, sarebbe illogico ritenere che il
legislatore dell'art. 5 co. 1 bis da un lato abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo
altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg, dall'altro,
abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine
... Assegnare in caso di inottemperanza un ulteriore termine o ritenere
assolto l'obbligo nonostante la tardività, contrasterebbe col dato normativo
che sanziona con l'improcedibilità tale ipotesi ed introdurrebbe una ulteriore
forma di sanatoria non prevista dalla legge, in contrasto con il principio di
economia processuale (in quanto comporta un ulteriore allungamento del
processo) e con il principio di iniziativa di parte (secondo cui è onore di chi
ha interesse dare i necessari atti di impulso processuali). Il termine de quo
ha pertanto natura perentoria, natura che si evince dalla stessa gravità della
sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta
la necessità di emettere una sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo naturale epilogo” (Trib. Padova, 18.4.2018).
Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, “nella mediazione demandata, il
termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di mediazione è da
considerarsi perentorio, e quindi se viene presentata in ritardo, determina
l'improcedibilità della domanda” (Trib. Lecce, 3.3.2017); e ancora, “il mancato esperimento della mediazione disposta dal giudice ai sensi dell'art.
6 5 comma 2 d.lg. 28/2010 comporta immediatamente, e quindi senza
possibilità di sanatoria, l'improcedibilità della domanda e della
riconvenzionale proposta, lo stesso effetto è provocato dalla tardiva attivazione della stessa” (Trib. Firenze, 9.6.2015).
Gli attori stessi hanno affermato di aver presentato istanza dinanzi al
mediatore di Enna in data 24.4.2018, proprio in occasione dell'incontro
dinanzi al mediatore di Catania e allorquando quest'ultimo ha ritenuto la
propria incompetenza territoriale, trattandosi di una controversia inerente a diritti reali su immobili siti in ebbene, appare evidente che il termine Per_1
di giorni quindici per presentare la domanda di mediazione sia già decorso
abbondantemente a quella data, e che non ricorra alcun presupposto per
chiedere — ma comunque gli attori nulla hanno chiesto al riguardo — una
rimessione in termini, in quanto gli stessi hanno proposto la domanda
dinanzi ad un mediatore territorialmente incompetente in maniera evidente,
comportando il loro stesso comportamento lo spirare del termine che, come
detto sopra, è perentorio.
Va comunque rilevato che la questione inerente alla procedibilità della
causa è stata rilevata in una fase in cui, pur avendo già svolto l'udienza del
20.2.2018 e la successiva udienza del 5.6.2018, si era ancora
sostanzialmente nella fase della prima udienza ex art. 183 c.p.c., tanto è vero
che non si è arrivati neppure alla fase della concessione dei termini ex art,
183 c. VI c.p.c.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle altre questioni
proposte.
Le spese, in ragione della natura del giudizio e delle questioni giuridiche affrontate, vanno compensate”.
7 2. Per la riforma di detta sentenza , , Parte_1 Persona_2
e hanno proposto tempestivo appello Parte_2 Persona_1
fondato su un unico motivo con cui lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha statuito che “il termine di giorni quindici per
presentare la domanda di mediazione ... è perentorio" e che "gli attori ...
hanno proposto la domanda dinanzi ad un mediatore territorialmente
incompetente in maniera evidente, comportando il loro stesso comportamento lo spirare del termine che, come detto sopra, è perentorio”.
Gli appellanti sostengono che il primo Giudice sarebbe incorso in un errore logico-giuridico laddove ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale per avere gli attori in primo grado riproposto l'istanza di mediazione, innanzi al mediatore competente, oltre il termine di quindici giorni assegnato con l'ordinanza del 20 Febbraio 2018.
Ritengono, invero, che il termine di cui all'art. 5, c. 2, D. Lgs. 28/2010 non è
perentorio e che comunque il primo Giudice non avrebbe tenuto in considerazione che la riproposizione della domanda di mediazione dinanzi all'Organismo di Conciliazione di territorialmente competente, dopo Per_1
l'esperimento della procedura innanzi all'Organismo di Catania dichiaratosi incompetente, era comunque avvenuta in osservanza del termine di cui all'art. 6 del D. Lgs. 28/2010, che fissa in mesi tre la durata massima della mediazione civile.
Gli appellanti hanno quindi formulato le seguenti domande: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Caltanissetta adita, in riforma della Sentenza del Tribunale di Enna n. 148/2019, pubblicata il 12/04/2019, dichiarare la
procedibilità della domanda giudiziale formulata in primo grado e,
decidendo nel merito, accogliere le conclusioni formulate dagli attori con
8 atto di citazione del 23/06/2017 e riproposte con atto di citazione in
riassunzione del 27/07/2017.
In via istruttoria, tenuto conto della mancata concessione, da parte del
Giudice del Tribunale, dei termini per il deposito delle memorie istruttorie di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c., gli appellanti chiedono potersi acquisire, al fine della ricognizione dello stato dei luoghi per cui è causa, e della
valutazione sull'inadempimento della Società permutante, copia della CTU
redatta dal Consulente Tecnico, Ing. Vizali, che in allegato si deposita, nel procedimento di esecuzione forzata promosso dalla
[...]
in danno della Parte_13 Controparte_1
, pendente innanzi al Tribunale di Enna, G. E. Dott. Noto, ed
[...]
annotato al n. 11/2018 R.G.E.
Si chiede sin d'ora termine per replicare alle eccezioni e deduzioni difensive degli appellati convenuti e per articolare ulteriori richieste istruttorie
nonché di prova diretta e contraria.
Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
La società appellata ha resistito al Controparte_1
gravame chiedendone il rigetto.
A seguito del dichiarato fallimento della Controparte_1
(Fall.13/2021) da parte del Tribunale Civile di Enna, in data
[...]
21/07/2021, il giudizio veniva riassunto dagli appellanti nei confronti della
Curatela fallimentare con Comparsa di riassunzione dell'appello del
19/11/2021.
Quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda degli appellanti sostenendo che il giudizio è di esclusiva competenza del Tribunale Fallimentare di Enna, ai sensi dell'art. 52, comma 2, Legge Fallimentare, rilevando, tra l'altro, che gli
9 appellanti, consapevoli della competenza del Tribunale Fallimentare in ordine alle domande dagli stessi proposte ed oggetto del presente giudizio,
avevano, con ricorso rivolto al Giudice Delegato del , proposto CP_1
domanda di rivendica delle medesime porzioni di immobile, che la domanda era stata rigettata dal Giudice Delegato, che avverso il provvedimento di rigetto gli appellanti avevano proposto opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. e che il giudizio era stato interrotto a seguito del decesso di
[...]
Per_4
La Curatela eccepiva inoltre l'inopponibilità nei suoi confronti dei titoli in forza dei quali gli appellanti rivendicano la proprietà degli immobili, della domanda giudiziale proposta e della eventuale sentenza emessa a conclusione del presente giudizio, e chiesto accogliersi le seguenti domande: “1) ritenere
e dichiarare improcedibile o comunque inammissibile ai sensi degli art. 52 e
segg. L.F. il presente giudizio;
2) in via subordinata ritenere e dichiarare
infondata le domande proposta dagli odierni appellanti, e pertanto rigettare
l'appello proposto da , , Parte_1 Persona_2 Parte_2
”.
[...] Persona_1
Con comparsa di costituzione volontaria dell'erede ex att. 299 e ss. c.p.c del
18/11/2024, , e si Parte_3 Parte_4 Parte_5
costituivano in giudizio in proprio e nella qualità di eredi di Persona_2
, deceduto il 26/06/2023, chiedendo in riforma della Sentenza
[...]
impugnata dichiararsi la procedibilità della domanda giudiziale formulata in primo grado e, decidendo nel merito, accogliersi le conclusioni formulate dagli attori con atto di citazione del 23/06/2017 e riproposte con atto di citazione in riassunzione del 27/07/2017. Con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione volontaria dell'erede ex att. 299 e ss. c.p.c del
23/01/2024, già appellante in proprio, si costituiva in Parte_2
10 giudizio nella qualità di erede di deceduta il 14.01.2022, Persona_1
chiedendo in riforma della Sentenza impugnata dichiararsi la procedibilità
della domanda giudiziale formulata in primo grado e, decidendo nel merito,
accogliersi le conclusioni formulate dagli attori con atto di citazione del
23/06/2017 e riproposte con atto di citazione in riassunzione del 27/07/2017.
Con vittoria di spese e compensi.
Con note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
25.01.2024 gli appellanti rappresentavano quanto segue: “il Tribunale di
Enna, con Decreto del 02/05/2023 (doc. 1), depositato il 08/05/2023, ha
accolto il ricorso in opposizione allo stato passivo delle domande di
rivendica del , Controparte_1 Controparte_1
proposto dai sig. , e Parte_14 Persona_2 Parte_2
, iscritto al n. 48/2022 R. G. del Tribunale di Enna, accertando la
[...]
proprietà, in quota parte, degli istanti, odierni appellanti - e, per quanto di
ragione, dei loro aventi causa - sui cespiti rivendicati, ad eccezione del bene
identificato al foglio 70, particella n. 681, sub. 106, disponendo la
restituzione dei cespiti in favore dei proprietari”. Concludevano, formulando le conclusioni in epigrafe trascritte.
La Curatela appellata Con note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.01.2024 rappresentava quanto segue: “che con decreto del
08.05.2023 che si allega, il Tribunale di Enna ha accolto l'opposizione allo stato passivo proposto da , , Parte_1 Persona_2 [...]
nata ad il [...], in [...] nonché quale Parte_2 Per_1
procuratrice di , disponendo: Persona_1
«la restituzione e consegna: per della quota di 15/96, per Parte_1
della quota di 15/96, per della quota Persona_2 Parte_2
di 12/96 per sé e della quota di 12/96 per la rappresentata Per_1
11 (erede di ) dei cespiti censiti in Catasto Fabbricati di Per_1 Parte_12
al foglio 70, particella 681, subalterni 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, Per_1
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 (n. 16 posti auto allocati al Piano Secondo
Interrato), n. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 (quota parte Piano Primo per mq. 490),
n. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 (intero Piano Secondo), n. 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79 (intero Piano Terzo) oltre alla proporzionale comproprietà delle parti comuni dell'edificio, in quanto di proprietà, in quota parte, per le ragioni esposte in narrativa, degli istanti medesimi»; che avverso tale decisione la Curatela del Fallimento ha proposto ricorso
per cassazione
che tali cespiti indicati in detto decreto costituiscono oggetto della domanda
proposta dagli appellanti nel presente giudizio;
che pertanto si chiede:
la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di
rivendica proposta dagli appellanti;
in ogni caso si chiede di
1) ritenere e dichiarare improcedibile o comunque inammissibile ai sensi
degli art. 52 e segg. L.F. il presente giudizio;
2) in via subordinata ritenere e dichiarare infondata le domande proposta dagli odierni appellanti, e pertanto rigettare l'appello proposto da
[...]
, , Parte_1 Persona_2 Parte_2 Persona_1
Si allega copia del decreto del 08.05.2023 del Tribunale di Enna”.
La Corte, all'udienza del 27.06.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Parte_1
Controparte_3 Controparte_4 Parte_1
12 , CP_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
non costituitisi seppure regolarmente
[...] Parte_9
citati.
5. Con il proposto gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza per avere il primo Giudice ritenuto il termine di giorni quindici, concesso con l'ordinanza del 20 Febbraio 2018 per presentare la domanda di mediazione, perentorio e conseguentemente dichiarato le domande proposte improcedibili, avendo gli attori instaurato il procedimento di mediazione in un primo momento presso un mediatore territorialmente incompetente, e solo allo spirare del termine concesso presso il mediatore territorialmente competente, ritenendo pertanto che il loro stesso avesse comportato lo spirare del termine perentorio.
Rileva la Corte che la censura è fondata.
Ed invero, la suprema Corte di Cassazione chiamata più volte ad affrontare la questione della perentorietà del termine di quindici giorni disposto dal
Giudice per l'avvio del procedimento di mediazione, è ormai concorde nel negare il carattere di perentorietà al suddetto termine, ritenendo soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010 se, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, vi sia stato il primo incontro delle par innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo.
Con una recente sentenza la suprema Corte ha, inoltre, ribadito che la non perentorietà del termine concesso dal Giudice “si basa sul rilievo che deve
essere attribuito al tenore letterale della prescrizione di cui all'art. 5, comma
2 bis, del D.Lgs. n. 28/2010, a mente del quale "quando l'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al
mediatore si conclude senza l'accordo"; segno che il legislatore non ha
13 collegato la dichiarazione di improcedibilità al mancato rispetto del termine
di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell'esperimento del procedimento di mediazione” e che tale lettura risulta: “i) "coerente con la riconosciuta natura non perentoria del termine di quindici giorni, fissato dal
giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, e tale rimasto
anche nella disciplina risultata a seguito della riforma legislativa del 2013,
che non è intervenuta sul punto"; ii) ha il conforto dell'art. 152, 2° comma,
cod. proc. civ., posto che il termine di quindici giorni non è stato qualificato come perentorio;
iii) è confermata dalla necessità che il giudice fissi una
successiva udienza tenendo conto della scadenza del termine massimo della
durata della mediazione;
iv) è compatibile con la ratio legis sottesa alla
mediazione obbligatoria ope iudicis, consistente nella ricerca della soluzione
migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite
certe sue caratteristiche che poco si concilierebbero con la tesi della natura
perentoria del termine, atteso che finirebbe per frustrare l'operatività del
generale principio del raggiungimento dello scopo;
v) è coerente con il
principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica
all'udienza fissata D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2, è già ricompresa
nell'intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n. 28 del
2010, art. 7, a mente del quale "Il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del
rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 2, non si
computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2"” (Corte di
Cassazione, Sezione 3 Civile, Ordinanza14 febbraio 2024 n. 4133).
Questa Corte, condividendo il superiore orientamento Giurisprudenziale,
ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata risulti essere erronea laddove ha ritenuto le domande attoree improcedibili per mancato esperimento del tentativo di mediazione entro il termine concesso dal giudice, non dando
14 rilievo alla circostanza che seppur iniziato dopo lo spirare del termine di quindici giorni concesso dal giudice per l'instaurazione del procedimento di mediazione, lo stesso procedimento si era comunque concluso negativamente entro la data di udienza di rinvio fissata dal giudice e comunque entro il termine massimo di tre mesi previsto per la conclusione del procedimento di mediazione.
6. Tanto rilevato, si osserva che nelle more del giudizio è stato dichiarato il fallimento della società appellata , Controparte_1
con sentenza n. 13/2021 emessa il 20.07.2021 dal Tribunale di Enna, Sezione
Fallimentare, per cui vanno dichiarate improcedibili le domande spiegate da parte appellante nei confronti della Curatela fallimentare.
Ed invero, in caso di c.d. liti passive, in cui il debitore poi fallito sia convenuto nel giudizio di cognizione pendente alla data della dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza assolutamente consolidata è concorde nel ritenere che tali giudizi siano tendenzialmente improseguibili, dovendo qualunque pretesa vantata dal terzo nei confronti del debitore fallito essere necessariamente accertata con le forme dell'accertamento del passivo (cfr., ex multis, Cass., 3 dicembre 2009, n. 25403; Cass., 13 agosto 2008, n. 21565;
Cass., 26 settembre 1996, n. 8515).
L'improcedibilità dei processi di cognizione pendenti alla data della dichiarazione di fallimento trova la sua base normativa nell'art. 52 l.f.
La giurisprudenza, in più occasioni, si è premurata di precisare che tale improcedibilità dei giudizi ordinari, tra i quali dunque anche quelli di cognizione pendenti alla data di dichiarazione di fallimento, non deriva
(come viceversa affermato in dottrina) dalla competenza «inderogabile» o
«funzionale» del giudice delegato o del tribunale fallimentare, né tantomeno dalla specialità del relativo procedimento.
15 Il fondamento della tendenziale improcedibilità va piuttosto individuato nel combinato disposto degli artt. 52 e 96 l.f. (ora art. 204 codice della crisi), i quali evocano una improcedibilità della cognizione pendente sul medesimo oggetto della verificazione al tempo della sentenza dichiarativa di fallimento
(si veda, ad esempio, Cass., 22 dicembre 2005, n. 28481: «nel sistema
delineato dagli artt. 52 e 95 l.f., qualsiasi ragione di credito nei confronti
della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo;
qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio
nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 l.f., la domanda dev'essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non
dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del
fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato in
bonis»).
L'improcedibilità deriva così dal difetto di interesse della parte creditrice, rispetto ad una pronuncia che non potrebbe, comunque, essere opposta al fallimento (in tal senso, Cass., 28 giugno 2006, n. 14981).
La giurisprudenza è inoltre concorde sulla rilevabilità d'ufficio della improcedibilità - sempre sulla base del combinato disposto degli artt. 51 e 52
l.f. - delle azioni di accertamento di un credito e di condanna al pagamento di esso proposte innanzi al giudice in sede ordinaria (Cass., 15 gennaio, 2000,
n. 241; Cass. S.U., 14 ottobre 1977, n. 4375).
7. La pronuncia in rito assorbe qualunque questione di merito sollevata dalla difesa degli appellanti.
16 8. In ragione della sopravvenuta dichiarata improcedibilità, sussistono gravi e validi motivi per compensare interamente fra le parti costituite le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
9. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo ex art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, atteso che la pronuncia di improcedibilità è conseguenziale al sopravvenuto fallimento dell'appellata e non imputabile né altrimenti riferibile alla condotta processuale degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
, Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
,
[...] Controparte_5 Parte_6 Parte_7
sull'appello
[...] Parte_8 Parte_9
proposto originariamente da , , Parte_1 Persona_2 [...]
e e coltivato da , Parte_2 Persona_1 Parte_3
e avverso la sentenza n. 148/2019 Parte_4 Parte_5
emessa dal Tribunale civile di Enna in data 05.04.2019 e depositata in data
12.04.2019, così provvede:
in riforma della impugnata sentenza, dichiara improcedibili le domande avanzate da parte appellante nei confronti della Controparte_7
in liquidazione e compensa interamente tra le
[...]
parti costituite le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso a Caltanissetta, il 9 ottobre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
IG LL ER ZO
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