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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 30/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Monza
Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 6185 / 2022 tra:
Nella causa R.G.6185/ 2022 tra:
nata a [...] il [...] 8 C.F. Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], (CF residenti Parte_2 C.F._2 in Cornate D'Adda alla Via Guglielmo Marconi, 12 (MB), già rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosa Gaviraghi del Foro di Monza, (C.F. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Agrate C.F._3 Brianza(MB),allaVia Matteotti, 50,
E Posta elettronica : 91 Email_1 posta elettronica certificata PEC) Email_3 attori/opponenti contro
(C.F.: ), corrente in Milano, alla Via San Prospero, n. Controparte_1 P.IVA_1
4 – società veicolo di cartolarizzazione, in persona dell'A.U. Fenice Trust Company s.r.l. (C.F.: , corrente in Milano, alla Via Dante, n. 4, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. Gianluca de Lima Souza (C.F.: – C.F._4
con studio in PO, alla via Riviera di Email_4
Chiaia, n. 267 ove dichiara di eleggere domicilio;
pec: Email_4 convenuta/opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Per parte attrice:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire:
-annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni meglio specificate in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
-in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite, come per legge.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
in via preliminare:
-concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo 1342 del 27.04.2022 (RG 2497/2022) ex art. 648 c.p.c. per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in via definitiva e nel merito:
-rigettare, la proposta opposizione in quanto infondata in diritto e non provata in fatto per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo 1342 del 27.04.2022 (RG
2497/2022);
-in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della proposta opposizione, condannare l'opponente al pagamento del diverso importo che dovesse esser accertato in corso di causa come dovuto oltre interessi successivi;
-in ogni caso, condannare l'opponente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio di cui al DM 55/2014, in uno a quelle del procedimento monitorio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Motivi della decisione
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene indicata in termini sintetici , alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ.
(come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale,peraltro, non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo".
È consentito in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente.
Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad: “esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai
2 sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un.
12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356;
Tribunale Milano sez. V 3.12.2014; Tribunale Bari sez. III 19.09.2013; Tribunale
Reggio Emilia 29 novembre 2012; Tribunale Bari sez. fer. 6.9.2012].
In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
# # #
Con atto di citazione depositato il 19/7/22 e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 1342/2022 (rgn. 2497/2022) reso dal Tribunale di Monza il 27.04.2022, con il quale veniva loro ingiunto di pagare in favore della (C.F.: ), la somma di €. Controparte_1 P.IVA_1 52.804,18=, oltre interessi e spese del procedimento monitorio così come liquidate in decreto, adducendo che:
-tale decreto ingiunto è nullo, inammissibile, improponibile, improcedibile nonché illegittimo ed infondato, in fatto e in diritto e va, pertanto, revocato con tutte le conseguenze di legge;
-eccepiscono il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la titolarità del credito azionato, in capo al soggetto ingiungente, e di come esso gli sia effettivamente e concretamente pervenuto (cfr. ex multis Cass., 13 settembre 2018, n. 22270; Cass., 2 marzo 2016, n. 4116; Cass., 20 maggio 2016, n. 10518);
3 -nel ricorso per decreto ingiuntivo si legge che: “…Santander SU AN S.p.A. (Allegato n. 2), la quale a sua volta cedeva a (Allegato n. 3)…” (cfr. pag. 1 Parte_3 del ricorso per decreto ingiuntivo);
- la società ricorrente ha versato in atti il contratto di cessione in forza del quale la Pt_3
(cfr. all. n. 3 ricorso per decreto ingiuntivo) sarebbe divenuta titolare del diritto di
[...] credito di cui adesso si discute ma, a ben vedere, il contratto manca dell'elenco dei crediti ceduti, indicato nel testo (pag. 1 all. n. 3 fascicolo monitorio) come “Allegato 2 – Elenco”, con la conseguenza che non è francamente dato ricavare se tra tali crediti vi possa rientrare quello oggetto del decreto oggi opposto;
-ove si volesse considerare che la cessione in blocco dei crediti possa avere una qualche attinenza con il rapporto di cui è causa, dall'esame del contratto (all. n. 3 fascicolo monitorio) è agevole rilevare che il credito azionato in via monitoria non rientra nell'operazione di cessione in blocco asseritamente posta in essere tra la Santander SU Finanza s.r.l. e la;
Parte_3
-dalla lettura del predetto contratto versato in atti, al punto B si legge: che SCF è un portafoglio di crediti “in sofferenza” e “passati a perdita”, quali risultanti alla data del Data di Calcolo … individuati nell'apposito elenco di cui all'Allegato 2 del presente contratto …”;
-nessuna decadenza dal beneficio termine è mai stata comunicata agli odierni opponenti risulta evidente che la ricorrente non ha fornito idonea prova circa la titolarità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto. E tanto produce effetti anche con riguardo alle successive cessioni menzionate dalla ricorrente in via monitoria;
-gli opponenti, inoltre, eccepiscono, anche per le successive cessioni menzionate da controparte (ovvero tra e Eclipse 1 s.r.l. e tra quest'ultima e la Controparte_2 [...]
, il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa la titolarità del credito CP_1 azionato, in capo al soggetto ingiungente, e di come esso gli sia effettivamente e concretamente pervenuto;
-gli opponenti eccepiscono l'assoluta inammissibilità e improcedibilità della domanda così come proposta, siccome formulata in difetto dei relativi presupposti applicativi, non avendo la società ingiungente doverosamente versato in atti tutti i documenti giustificati e costitutivi del credito reclamo. Secondo la giurisprudenza prevalente, in siffatta ipotesi, la domanda va respinta, con la revoca del D.I. opposto e le altre correlate conseguenze di legge.
-trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, gli esponenti sono attori soltanto in senso processuale, mentre l'attore in senso sostanziale è l'Istituto di credito che ha proposto ricorso. Pertanto, ex art. 2697 c.c., sarebbe stato preciso onere della ricorrente dimostrare l'esatta entità delle proprie pretese creditorie;
-la ha posto a fondamento del credito azionato con la procedura Controparte_1 monitoria il contratto di prestito personale asseritamente concesso dalla Santander SU AN S.p.A. alla sig.ra , che vede coobbligato anche il sig. Parte_1
, nonché un documento non sottoscritto – che reca l'intestazione della Parte_2
– e che non presenta né i requisiti di un estratto conto, né quelli di un Controparte_2 salda conto ex art. 50 TUB, né tantomeno di una lista movimenti;
-dalla lettura del ricorso non è dato comprendere come la controparte abbia quantificato l'importo richiesto in via monitoria oltre interessi, né come sia pervenuta al calcolo del presunto debito;
né tanto è dato evincere dalla documentazione ex adverso allegata;
4 -non viene identificato in maniera univoca né il riferimento contrattuale né l'importo finanziato e a quello dovuto. Nello specifico, quanto al numero di rapporto contrattuale, si rileva che:
• il contratto ex adverso prodotto (all. n. 1 fascicolo monitorio) reca quale numero di riferimento il 4780764,
• l'all. n. 8 del fascicolo monitorio reca invece quale numero di contratto il 123704;
• l'all. n. 7 del fascicolo monitorio indica quali numeri di riferimento: Persona_1 e Persona_2
• Quanto, invece, all'importo finanziato e a quello dovuto:
• alla pag. 1 dell'all. n. 1 si legge che il totale finanziamento è pari ad €. 18.492,76;
• alla pag. 1 dell'all. n. 7 si legge che il credito ammonta ad €. 61.642,09;
• alla pag. 1 dell'all. n. 8 si legge che (i) il valore nominale è pari ad €. 52.804,18, (ii) l'importo capitale ceduto è di €. 32.260,23 e (iii) l'importo degli interessi ceduto è pari ad €. 20.543,95.
Gli opponenti rilevano quindi che non è dato comprendere in maniera univoca né l'ammontare del capitale finanziato né quello degli interessi maturati, contestando altresì di essere debitori dell'importo richiesto. Lamentano altresì che nel fascicolo monitorio manca la prova dell'effettiva traditio rei perfezionativa del mutuo, mancando agli atti del giudizio:
• il piano di ammortamento,
• l'estratto conto e/o quantomeno il c.d. saldaconto ex art. 50 TUB,
• la prova del credito posto a fondamento del provvedimento monitorio opposto, il tutto in evidente violazione della normativa generale e di settore;
Gli opponenti eccepiscono, altresì, l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito vantato in via monitoria, evidenziando che il primo e unico atto interruttivo della prescrizione, ovvero la lettera di invito e messa in mora, è datata 31.04.2021 (all. n. 7);
Deducono inoltre, l'infondatezza e l'illegittimità del credito reclamato dalla banca attesa l'incompleta documentazione contrattuale prodotta e l'errata indicazione delle condizioni economiche, riferendo in particolare che:
-dall'esame del contratto di finanziamento posto a base del DI opposto, effettuato alla luce del recente e oramai consolidato orientamento giurisprudenziale al riguardo, si evince che il TAEG dichiarato in contratto è inferiore rispetto a quello effettivo, giacchè nella sua determinazione l'Istituto di credito non ha considerato: costi in caso di ritardo nel pagamento;
costi per rimborso anticipato;
costi in caso di decadenza del beneficio del termine, costi di polizza assicurativa, cd. costi occulti, ecc. Da tanto ne consegue che il tasso effettivo praticato è di gran lunga superiore rispetto a quello indicato nel contratto;
-risulta illegittima l'applicazione del sistema di ammortamento alla francese praticato dalla che, applicando l'interesse composto in luogo di quello semplice, ha illegittimamente CP_2 aumentato il tasso concretamente applicato al rapporto. Emerge l'applicazione del sistema di ammortamento alla francese poiché con il decorso del tempo la rata presenta una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente (tipica caratteristica dell'ammortamento alla francese). Tale sistema di ammortamento alla francese nasconde un costo occulto che andrebbe ad incrementare il TAN previsto contrattualmente. Il predetto sistema viene, dunque, utilizzato dal Finanziatore per pubblicizzare il costo del finanziamento ad un tasso di interesse inferiore rispetto a quello, poi, di fatto, effettivamente praticato. Il tutto a discapito del consumatore.
5 -gli opponenti nel corrispondere le rate quota costante ha pagato con le prime rate, innanzitutto, gli interessi e poi, in misura minore – rispetto all'applicazione di altro sistema di ammortamento - la quota capitale. Ricostruendo, pertanto, il rapporto, epurato da tale pratica le rate corrisposte dai sig.ri avrebbero soddisfatto più quota capitale;
da Pt_1 tanto ne consegue che l'importo richiesto in via monitoria dalla società ricorrente non è correttamente indicato;
-ne consegue l'illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” e la nullità, per indeterminatezza – ai sensi dell'art. 1419 c.c. – della clausola relativa alla pattuizione del saggio di interessi, con applicazione del tasso legale sostitutivo ex art. 1284, comma 3, c.c.
Gli opponenti Catania eccepiscono inoltre la violazione del divieto di anatocismo o anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute, avendo la banca rivendicato il versamento in un'unica soluzione, in conseguenza della decadenza dal beneficio del termine, del presunto debito residuo derivante dal finanziamento intercorso, maggiorato dagli interessi convenzionali di mora. Per gli opponenti, poiché la rata di un finanziamento è formato da una quota capitale e da una quota interessi, il conteggio del pro die moratorio deve essere operato solo ed esclusivamente sulla parte di quota capitale della rata e giammai sull'intera rata (come operato dalla opposta) in quanto, in caso contrario la CP_2 lucrerebbe in maniera surrettizia – come nella fattispecie – maggiori interessi moratori;
eccepiscono inoltre che:
-l'Istituto di credito nella determinazione del TAEG non ha considerato il costo della polizza assicurativa (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio – contratto), sottoscritta dal mutuatario al momento della conclusione del contratto di finanziamento;
assicurazioni questa certamente di natura obbligatoria perché imposta dall'intermediario al fine della positiva conclusione dell'operazione. Nello specifico, l'importo del premio assic. CL ammonta ad €. 1.046,76 corrisposto dagli opponenti.
-risulta evidente la natura obbligatoria della predetta polizza essendo la stessa contestuale al finanziamento (infatti contenuta nel medesimo testo contrattuale), posta nell'esclusivo interesse della ricorrente in via monitoria ed a protezione dell'importo residuo al momento del verificarsi del sinistro. In definitiva, il costo relativo alla predetta polizza avrebbe dovuto essere considerato ai fini del computo del TAEG, mentre lo stesso testo contrattuale chiarisce che sia stato escluso. Pertanto, in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 bis del TUB la clausola del contratto di finanziamento relativa al TAEG è nulla con conseguente sostituzione del TAEG contrattuale con il tasso BOT;
-nel contratto è stato dichiarato senza includere né il costo della assicurazione obbligatoria nè le altre spese collegate all'erogazione del credito, ai sensi dell'art. 125 bis TUB la clausola contrattuale relativa alla determinazione del TAEG è nulla e dovrà essere sostituita con la disciplina legale e quindi all'intero rapporto dovrà essere applicato il «tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia e delle finanze, emesse nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta al consumatore a titolo di interesse, commissioni o altre spese».
-all'esponente dovrà essere riconosciuto l'importo della differenza tra gli interessi pagati e quelli ricalcolati ai sensi dell'art. 125 bis TUB, ovvero quella somma maggiore e/o minore che verrà ritenuta equa e/o di giustizia, anche all'esito di CTU di cui sin d'ora si chiede l'ammissione;
6 -in assenza della prova della decadenza del beneficio del termine è in ogni caso infondata la domanda là dove diretta ad ottenere il pagamento degli interessi moratori;
Parte attorea si è opposta preventivamente alla concessione della provvisoria esecuzione, stante l'omessa prova circa l'esistenza e l'ammontare del credito, l'improcedibilità, inammissibilità e infondatezza della domanda di pagamento. Per altro verso - afferma parte attrice - stante la mancanza di elementi necessari all'accoglimento della domanda monitoria, non solo non potrà essere concessa la provvisoria esecuzione, ma nemmeno potrà essere confermato il decreto ingiuntivo, il quale non potrà che essere dichiarato nullo e/o annullato e/o revocato.
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Si costituiva in data 7/12/2022 rappresentando invece che: Controparte_1
-la società comparente ha specificamente dimostrato il credito azionato, depositando, oltre le movimentazioni avvenute in ragione del rapporto contrattuale in essere, anche il contratto di finanziamento da cui origina il presente giudizio. Per quanto concerne la corretta distribuzione dell'onere della prova nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di pagamento di un credito, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare esclusivamente il fatto costitutivo del credito mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni;
-nel caso in cui il credito azionato germini da un contratto di finanziamento, la prova del credito è raggiunta mediante la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del debitore;
-l'Allegato n. 8 del fascicolo monitorio contiene il piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento sottoscritto dai sig.ri ; Pt_1
-gli attori opponenti, lungi dall'aver contestato il credito azionato, non hanno offerto alcun principio di prova che possa contrastare il legittimo diritto di agire della società opposta;
-l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente, attesa la sua genericità, risulta infondata e come tale non meritevole di accoglimento e che giova ricordare che i debiti derivanti da mutui, prestiti o finanziamenti si prescrivono in 10 anni e la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione;
-il pagamento delle singole rate, infatti, costituisce in sostanza l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante dal finanziamento e conseguentemente per i ratei già scaduti nonché per gli interessi corrispettivi o moratori, non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. concernente le prestazioni periodiche ma il termine decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali di adempimento;
-la data di decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in questione, individuato il dies a quo nel 15.02.2017, il termine prescrizionale decennale sarebbe spirato il 15.02.2027 solo se prima non fosse intervenuta la comunicazione interruttiva della prescrizione notificata ai sig.ri a mezzo raccomandata A/R dalla in data 30.04.2021 Pt_1 Controparte_1 spostando dunque il dies a quem al 30.04.2031. (Allegato n.7 del fascicolo monitorio); parte convenuta aggiunge poi che:
7 -il contratto di finanziamento sottoscritto dalle parti riporta limpidamente in prima pagina i tassi contrattuali applicati, ampiamente nei limiti del tasso soglia ex L. 108/96. Parte attorea rappresenta che, sempre con riferimento alla vessatorietà delle clausole, ci sarebbero previsioni contrattuali che impedirebbero il cliente di conoscere complessivamente il “costo” del proprio inadempimento, celando – pertanto – richieste di somme illegittime ed usurarie, e il decreto opposto non doveva comunque concedersi per le somme indicate perché del tutto infondate, eccessive ed illegittime con particolare riferimento agli interessi moratori applicati ed alla penale per estinzione anticipata e/o alla penale per inadempimento. La denuncia in ogni caso è a parere della convenuta manifestamente dilatoria e, comunque, non ostativa alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
-le stesse penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica;
-circa la clausola di pagamento degli interessi moratori è convenuta una clausola di contenimento degli interessi nei limiti del tasso soglia;
-anche con riferimento alla clausola di estinzione anticipata, si evidenzia l'orientamento giurisprudenziale maggioritario che ha ribadito la necessità di escludere tale voce di costo dal calcolo del tasso usurario, in ragione del fatto che il medesimo non costituisce una spesa correlata all'erogazione del credito. La previsione di una commissione per estinzione anticipata o comunque di una penale per inadempimento non riguarda un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di finanziamento, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verifichino eventi che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo;
ne desume parte convenuta che:
-appare evidente quindi la correttezza e la legittimità degli importi richiesti da parte creditrice;
-i tassi applicati al finanziamento in oggetto sono quindi inferiori al tasso soglia tempo per tempo previsto quale soglia limite stabilita dalla L. 108/96 e perfettamente leciti;
-le condizioni e le modalità del rimborso del credito concesso sono analiticamente esposte alla pagina n. 1 e 3 del testo contrattuale, motivo per il quale ogni ulteriore contestazione sollevata appare inidonea a paralizzare ogni legittima pretesa creditoria;
-il piano di ammortamento applicato al contratto de quo agitur è quello cd. “alla francese”, confermato peraltro anche dall'opponente e dalla documentazione già allegata in monitorio, ed è assolutamente legittimo;
-l'oggetto del contratto di finanziamento è pienamente lecito, determinato e/o determinabile anche in riferimento agli ulteriori elementi contrattuali;
non sono stati previsti né applicati tassi usurari né interessi anatocistici;
-priva di pregio – aggiunge parte convenuta - risulta altresì la contestazione circa la difformità del tasso d'interesse annuo nominale indicato nel documento di sintesi e quello asseritamente applicato sulla base di una ricostruzione errata dello stesso, che risulta al contrario conforme a quanto previsto dalla normativa anti-usura e concretamente applicato a fini del calcolo dell'interesse da corrispondere. Tra l'altro, in punto di diritto, occorre evidenziare che nel caso in cui la banca/finanziaria applichi un tasso diverso rispetto a quello indicato in contratto non si porrebbe un problema di presunta nullità
8 della relativa clausola: la quale sarebbe pienamente valida non rilevando il comportamento illegittimo della banca/finanziaria al momento della predisposizione del contratto, bensì a quello della fase applicativa;
-richiamando un autorevole precedente dell'ABF- Collegio di PO (cfr. Decisione 6646/17) – l'unica conseguenza “sanzionatoria” per l'intermediario può essere la riformulazione del piano di ammortamento applicando il tasso indicato in contratto – anziché quello maggiore applicato – e la restituzione della differenza indebitamente percepita;
-il piano di ammortamento alla francese (o a rata costante), di regola applicato ai finanziamenti con rimborso rateale (ad es. i finanziamenti o i mutui), prevede il pagamento di rate periodiche composte da una quota di capitale e una quota di interessi (calcolata sul capitale residuo). Con il progredire dell'ammortamento la quota capitale cresce progressivamente, mentre quella per interessi è di entità sempre inferiore. Pertanto, mentre nelle prime rate è nettamente maggiore la quota per interessi, nelle ultime sarà più grande la quota capitale. Secondo la giurisprudenza di merito, la previsione di un piano di rimborso mediante il piano di ammortamento francese non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., in quanto:
a) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo;
b) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono contabilizzati ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, in particolare, dell'ammortamento alla francese dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi;
c) il pagamento a scadenza del periodo riduce il capitale produttivo di interessi nel periodo successivo e quindi si verifica un fenomeno addirittura inverso rispetto alla capitalizzazione.
Il sistema di ammortamento alla francese non genera dunque alcun effetto anatocistico (di produzione di interessi sugli interessi scaduti ex art.1283 c.c.), perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate: insomma, l'anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto;
-la norma dell'art. 1283 c.c. concerne esclusivamente gli interessi maturati, scaduti, esigibili e rimasti insoluti;
di riflesso devono considerarsi legittime le eventuali convenzioni dei finanziamenti a rimborso graduale che prevedono la produzione degli interessi su interessi (c.d. anatocismo finanziario), senza che per questo vi sia inadempimento. Il riferimento testuale della norma agli interessi “scaduti” rende problematico ritenere che l'ambito di applicazione dell'art. 1283 c.c. possa riguardare anche interessi dei quali non sia ancora dovuto il pagamento;
-per costante giurisprudenza il contratto di cessione si conclude per effetto del consenso manifestato dal cedente e dal cessionario e che, pertanto, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c. perché tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto, rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa. La “notizia” della cessione del credito al debitore ceduto non è elemento essenziale del contratto di cessione che, pertanto, mantiene la sua efficacia sostanziale senza alcuna possibilità di sentirne accertata la
9 nullità per tale espresso motivo. Gli adempimenti di cui all'art. 1264 c.c. rilevano, infatti, al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito, il quale, conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall'art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti;
-la notificazione della cessione non richiede particolari requisiti di forma e può, pertanto, essere effettuata anche mediante l'atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto o anche successivamente nel corso del giudizio;
-la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio rechi una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non autorizza di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuarli senza incertezze: nella fattispecie l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale consente di rilevare che i crediti ceduti erano individuati in base alla pendenza ad una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, con espressa esclusione di alcune categorie di rapporti. Si tratta, dunque, di una procedura omologata dalla giurisprudenza che, nel nostro caso – afferma la difesa - è stata rispettata alla lettera.
-l'avviso dell'avvenuto perfezionamento dell'operazione de qua – contenente tutti gli elementi che consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione – è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, come da documentazione depositata.
-è stata fornita dalla difesa della società convenuta ampia prova delle cessioni che hanno interessato il credito per cui è causa e, ferme e assorbenti le eccezioni fin qui esposte, ad abundantiam si deposita Estratto Elenco Debitori a firma del Notaio n. Persona_3 Repertorio 11356 numero di Raccolta 6742 relativo alla Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda
- n. 145 del 12.20.2020 riportante la cessione dei crediti da Eclipse 1 a , alla cui CP_1 pagina 118 è riportato il credito riferito alla sig.ra evidenziato con Parte_1 campitura gialla;
-per la concessione della provvisoria esecuzione, secondo l'interpretazione maggioritaria della giurisprudenza, è necessario considerare anche il cd. fumus boni iuris della pretesa fatta valere dall'opposto con il ricorso per decreto ingiuntivo, vale a dire la sua probabile fondatezza, attesa la natura genericamente cautelare del provvedimento in questione;
nel caso di specie, i motivi di opposizione e le mere contestazioni sollevate da parte opponente non appaiono fondate.
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Questo essendo lo stato del procedimento al momento della prima udienza di trattazione, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza svolta il 15/12/2022 è stato osservato con ordinanza che:
a) E' provata la sottoscrizione del prestito con AN ER BA in data 23.2.2007 , n. 4780764( doc. 1, fasc. monitorio); Il documento 8 ( fasc.monitorio) indica analiticamente il piano di ammortamento del Contratto di finanziamento 4780764; l'indicazione CONTRATTO 123704 si riferisce, assai probabilmente al contratto tra e AN. CP_2
10 b) Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, come evidenziato da Cass.civ., Sez. 3, n. 17798 del 30/08/2011 (Rv. 619370 - 01); nel caso in esame il piano di ammortamento indica che la rata n. 120 ( ultima rata) veniva a scadere il 15.2.2017. Non è quindi maturata la prescrizione. c) Con riguardo alla circolazione del contratto (il contratto è stato stipulato con AN ER BA spa in data 23.2.2007), in relazione alle vicende societarie, l'odierna convenuta, già nel fascicolo del monitorio aveva provato i seguenti passaggi:
• 24.11.1999 AN ER BA (già – cedente CP_3 cod.fisc. trasferisce proprietà o godimento di azienda a P.IVA_3 [...] ( già C.F. ( certificati Controparte_4 CP_5 P.IVA_4 Camera Commercio pag.125/136 e di AN ER BA e pag. 21/127 di Controparte_4
• 1.9.2011 delibera di fondersi per Controparte_4 incorporazione in AN ER BA spa – esecutiva dal 23.12.2011
• 20.10.2011 già cede Controparte_4 CP_5 crediti a Controparte_6
• 23.12.2011 viene incorporata in Controparte_4 AN ER BA spa
• 27.12.2011 si fonde per incorporazione in Controparte_6 CP_2
[...]
• 1.7.2016 cede crediti AN a ECLIPSE 1 srl CP_2
• 11.8.2016 Gazzetta Ufficiale pubblicazione cessione a ECLIPSE 1
• 12.12.2020 Gazzetta Ufficiale pubblicazione cessione da ECLIPSE 1 a CP_1
• 30.4.2021 Comunicazione cessione crediti con raccomandata ai due odierni opponenti. d) L'ulteriore censura posta dall'opponente con riguardo all'ammortamento c.d. “ alla francese” non è accoglibile allo stato dell'evoluzione giurisprudenziale.
Nella stessa ordinanza ,con riguardo alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, e limitatamente alla decisione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, impregiudicata ogni diversa valutazione in sede di giudizio finale, si è osservato che a fronte della documentazione fornita dall'odierna parte convenuta l'opposizione non è fondata su prova scritta;
e si sono quindi ritenuti sussistenti i presupposti per la concessione del provvedimento ex art. 648 cpc.
Accolta la richiesta di esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, è stato assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione, obbligatoria per la fattispecie in esame.
E' stato poi depositato il verbale di mediazione (0134-23) con esito negativo in data 1/3/2023.
Si deve tenere presente che il 12/10/2023 il difensore di parte attrice ha depositato la revoca del proprio mandato, senza che sia seguita una nuova nomina difensiva.
Dopo l'ordinanza in data 29 agosto 2023 con la quale sono stati assegnati i termini ex art. 183 comma 6 cpc non risultano depositate memorie né da parte attrice, né da parte
11 convenuta ed il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini ex 190 c.p.c.
Con nuova ordinanza del 18/3/2024 il processo è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni, riservandosi di assegnare nuovi termini. Solo parte convenuta ha depositato le proprie conclusioni come in atti, con richiesta di decidersi la causa con il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Non sono state depositate ulteriori comparse e memorie dopo lo scioglimento della riserva e l'assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.2 c.p.c.
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Nel merito delle prospettazioni difensive , in via preliminare occorre prendere in considerazione quanto segue:
-parte opponente ha contratto nel 2007 un rifinanziamento con la Santander SU AN per un totale di euro 18.492,76, per i quali veniva altresì prevista la restituzione in 120 rate nel corso di 10 anni, secondo un piano di ammortamento c.d. alla francese come depositato in atti;
come già chiarito, il sistema di ammortamento così delineato risulta perfettamente legittimo allo stato dell'evoluzione giurisprudenziale, non potendo produrre alcun indebito anatocismo.
Di fatto, parte convenuta ha dato prova del suo diritto attraverso la ricostruzione delle cessioni del credito per il debito originariamente contratto dalla sig.ra con Pt_1 Santander SU AN, dimostrato dal contratto 4780764 sottoscritto in data 23/02/07, per “rifinanziamento in contenzioso”.
Allo stesso modo, l'eccezione sollevata da parte attrice circa la non conformità alla normativa in tema di validità dell'estratto conto ex art. 50 TUB da parte di non CP_2 trova accoglimento, in quanto il documento allegato riporta chiaramente la certificazione necessaria “Si certifica che il suesposto conto è conforme alle scritture contabili e si dichiara che il credito ivi risultante e riferito alla data sullo stesso indicata è vero e liquido ai sensi del Decreto Legislativo n.385 del 1/9/1993” e la firma di uno dei dirigenti della banca interessata.
Lo stesso allegato riporta, dopo il documento di cui all'art. 50 TUB, il piano di ammortamento previsto c.d. alla francese, per l'estinzione del debito di 18.492,76 euro originariamente contratto.
Le Sezioni Unite in tema di ammortamento alla francese, con sent. n.15130 del 2024, rilevano che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, e che il piano “è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e
12 deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa. Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via” (…) non si riscontra un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” (…).
Pertanto tale sistema risulta perfettamente legittimo allo stato dell'evoluzione giurisprudenziale.
Si rende tuttavia necessario evidenziare che parte opponente nulla abbia rilevato in merito all'erogazione del credito per come predisposto dal contratto di rifinanziamento sottoscritto in data 23/2/2007 con Santander SU AN, limitandosi ad una generica affermazione :
“Gli opponenti, inoltre, precisano che nel fascicolo monitorio manca la prova dell'effettiva traditio rei perfezionativa del mutuo.
Aggiungendo poi:
“ Osservano, infatti, che manca agli atti del giudizio:
i (i) il piano di ammortamento,
ii (ii) l'estratto conto e/o quantomeno il c.d. saldaconto ex art. 50 TUB,
iii (iii) la prova del credito posto a fondamento del provvedimento monitorio opposto,
il tutto in evidente violazione della normativa generale e di settore.
Segnatamente, osservano che, “ ai fini dell'assolvimento della prova della traditio rei, la controparte avrebbe dovuto produrre il piano di ammortamento e l'estratto di conto corrente – e non una mera lista movimento (come nella fattispecie) o ancora un mero saldaconto - comprovante l'effettivo accredito della somma. Ed invero, solo l'insieme dei due documenti (estratto conto e piano di ammortamento del finanziamento effettivamente erogato) costituisce la prova necessaria e sufficiente per la concessione del decreto ingiuntivo”.
Come si è osservato: contratto, piano di ammortamento ed estratto conto sono stati prodotti da parte convenuta. Parte attrice non nega di aver ricevuto il finanziamento;
si limita a dire che non vi è prova della traditio ( art. 115 cpc) .
In mancanza di una eccezione in tal senso, deve ritenersi adempiuta la prestazione da parte dell'istituto, come risulta dal credito più volte ceduto e di cui ora è titolare , CP_1 e la cui ricostruzione è già stata oggetto di ordinanza in data 11/1/2023.
Parte convenuta ha quindi provato l'esistenza e la titolarità del credito;
si deve però rilevare, all'esito del procedimento, la carenza di prova riguardo all'entità degli interessi ulteriori rispetto a quelli contenuti nel piano di ammortamento pretesi;
dopo l'estratto conto e la certificazione ex art. 50 T.U.B. sufficiente – insieme alla prova dell'esistenza e del contenuto del contratto - per ottenere il provvedimento monitorio non può dirsi provata la base di
13 calcolo utilizzata da parte resistente per addivenire alla somma richiesta a titolo di interessi extra piano di ammortamento.
Sono stati prodotti in questa sede il contratto di finanziamento, i documenti atti a stabilire la cessione della posizione creditoria nei confronti dei , ed il contratto di Pt_1 ammortamento contrattuale previsto dalla Santander SU AN per il contratto di finanziamento 4780764, intestato ad , il quale fornisce un quadro Parte_1 chiaro della quota capitale e della quota interessi stabilita ed accettata per ogni singola rata prevista, ipotizzando una esecuzione della prestazione esatta e puntuale da parte del destinatario del prestito.
Manca tuttavia un piano dettagliato che possa fornire una base di calcolo percettibile per stabilire la debenza della somma a titolo di ulteriori interessi, i quali, ad oggi, risultano unicamente dalla lettura del c.d. saldo conto, estratto dalla documentazione di CP_2 del 20/10/2011 e prodotta in atti.
Difatti il ricorso per decreto ingiuntivo valorizza l'estratto conto come unica fonte su cui basare la pretesa creditoria
Tale documento però, come già evidenziato, non giustifica la cifra a cui perviene, benchè vi sia stata apposta la certificazione necessaria, come prescritto dall'art. 50 TUB. non ha presentato ulteriori documenti, né ha specificato altrimenti Controparte_1 l'operazione compiuta per raggiungere tale importo, con riguardo al calcolo degli interessi CP moratori ceduti, al tempo, a banca ed indicati nel certificato ex art. 50 TUB in euro 20.543,95 ( DOC.8) .
Di talché, in mancanza di un apporto probatorio nel corso del procedimento di opposizione utile al fine di calcolare l'esatta entità degli interessi sul debito della ricorrente, che si ricorda rivestire la qualifica di consumatore nell'obbligazione assunta, nulla può essere attribuito oltre al credito che risulta con certezza dai documenti prodotti, ossia quanto risulta dal contratto di finanziamento e dal piano di ammortamento, con la previsione della corresponsione di 120 rate da 271,00 euro ognuna, per un totale di 32.520,00 euro comprensivi del credito finanziato e degli interessi dedotti contrattualmente ( si deve peraltro rilevare che nel certificato ex art. 50 TUB il credito viene indicato in euro 32.260,23) .
Rilevato quindi il mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alla esatta modalità di calcolo dell'indicato “importo interessi ceduto” di cui al documento in esame, che fonda parte del credito per cui il decreto ingiuntivo è stato richiesto, in sede di opposizione solo il diritto di credito determinato in base al piano di ammortamento ( 120 rate di euro 271 cad. ) può essere ritenuto provato.
Con riguardo agli interessi di mora per ritardato pagamento – non analiticamente indicati da parte convenuta – si deve rilevare che la relativa clausola ( contratto, clausola 8 B) è indeterminata : “il tasso degli interessi di mora per il ritardato pagamento è pari al più basso dei tassi soglia relativi alla categoria dell'operazione interessata vigente alla data di stipula del contratto. Per tasso
14 soglia si intende il tasso effettivo globale medio (rilevato trimestralmente dal Ministero del Tesoro e pubblicato con decreto nella Gazzetta Ufficiale ) e aumentato della metà”.
Tale indeterminatezza avrebbe dovuto essere risolta nel corso del procedimento, circostanza non avvenuta come sopra detto, con la conseguenza che alla condanna per il pagamento delle somme predeterminate in contratto può accompagnarsi solo la condanna al pagamento degli ulteriori interessi ex lege sull'importo capitale.
Il decreto ingiuntivo va quindi revocato. Ne consegue la revoca dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto . Va riconosciuto il credito di euro 32.260,23 come indicato in ricorso, oltre interessi ex lege sulla somma capitale, dalla scadenza del finanziamento ( che determina anche il dies a quo per la prescrizione, non maturata nel caso in esame) al saldo.
Spettano alla convenuta le spese del monitorio, legittimamente emesso in base ai presupposti riconosciuti dalla giurisprudenza per l'emissione del provvedimento, dovendosi anche ricordare che il provvedimento del 27.4.2022 è antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite in materia di finanziamenti ai consumatori, ( Sez. U - sent. n. 9479 del 06/04/2023 (Rv. 667446 - 01); l'importo è riconosciuto sulla scorta dell' entità dell' attuale riconoscimento del credito.
Spettano altresì alla convenuta le spese per l'odierna lite, che vanno compensate per metà tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contradittorio tra le parti:
- dichiara tenuti gli opponenti, in via tra di loro solidale , al pagamento delle somme pattuite con il contratto di finanziamento n. 4780764 originariamente stipulato con AN ER BA in data 23.2.2007, oggetto di cessione;
- dichiara il diritto della cessionaria al pagamento degli importi pattuiti con il contratto ceduto e conseguentemente condanna gli attori/ opponenti al pagamento di euro 32.260,23, oltre interessi sulla somma capitale dalla scadenza al saldo
- rigetta l' ulteriore richiesta di parte resistente di interessi nella misura di euro 20.543,95.
- conseguentemente accoglie parzialmente l'opposizione di e di Parte_1 [...] ; Parte_2
- revoca il D.I. n. 1342/2022 (rgn. 2497/2022) reso dal Tribunale di Monza il 27.04.2022 e la connessa ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto;
- dichiara tenuti e condanna gli attori/opponenti alla rifusione in favore della convenuta delle spese del procedimento monitorio che liquida in euro 1.365,00 ,oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege ed oltre a spese esenti per euro 286,00 ;
- dichiara altresì tenuti gli attori/opponenti alla rifusione in favore della convenuta delle spese dell'attuale procedimento di opposizione, compensa per metà tali spese e liquida in euro 3.809,00 il dovuto, condannando gli attori/ opponenti al pagamento di tale importo, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA ex lege.
Rigetta ogni diversa eccezione, istanza , domanda .
Sentenza esecutiva ex lege
15 Monza, 27 gennaio 2025.
Il giudice
Dott. Alessandro Rossato
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