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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Bisozzio, giusta delega in atti e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Parte_2 C.F._2
Gabrielli, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis 51 c.p.c. depositato in data 11.3.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati, nel reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza, fermi restando i reciprochi obblighi di legge. 2) L'affidamento con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale dei minori e che vivranno Per_1 Per_2
prevalentemente presso la madre, nella sua dimora abituale, attualmente sita in Amman (Giordania), Via Adhoub Al Zaben n. 11 – Sweifiyeh, o comunque in qualsiasi altro luogo –
possibilmente europeo- ove la Sig.ra fosse comandata dal suo datore di lavoro. 3) Pt_1
Conseguentemente la casa coniugale sita in Amman (Giordania), Via Adhoub Al Zaben n. 11 –
Sweifiyeh, viene provvisoriamente assegnata alla Sig.ra con quanto in essa contenuto;
il Pt_1
Sig. se ne è già allontanato e porterà via dalla stessa tutti i propri effetti personali entro tre Pt_2
mesi dall'omologazione della separazione e sposterà anche la sua residenza anagrafica. 4) Il papà
potrà vedere e tenere con sé i minori, ad Amman oppure in altro luogo di dimora abituale dei minori, quando vuole, concordandolo con la madre e tenendo conto degli impegni scolastici, ma comunque almeno due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle 21 quando li riaccompagnerà a casa della madre cenati;
a fine settimana alterni dal giovedì all'uscita di scuola sino al sabato alle ore 21 quando li riaccompagnerà a casa della mamma cenati. Durante il periodo estivo 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni ad agosto, in periodi da concordare preferibilmente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori staranno con il padre dal 23 dicembre al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua o minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo. Sino al compimento dei 16 anni dei figli minori e quindi sino a febbraio 2027, i figli potranno stare con il papà nei periodi sopra indicati solo nel luogo di dimora abituale dei minori oppure in Italia, in modo che la mamma possa essere a disposizione in caso di particolari esigenze dei minori stessi. Successivamente a tale periodo i minori potranno stare con il padre anche nel luogo in cui quest'ultimo deciderà autonomamente e che dovrà comunicare preventivamente alla madre. 5) Qualora il Sig. stabilisca la sua dimora abituale in luogo diverso da Amman o Pt_2
dal luogo in cui i minori si sposteranno con la madre per esigenze lavorative di quest'ultima, i figli potranno stare con il papà con le modalità indicate nel superiore punto 4) del presente ricorso nel caso in cui le visite stesse si effettuino nel luogo di dimora abituale dei minori. Nel caso in cui le visite dei minori con il padre debbano essere effettuate in luogo diverso da quello della loro dimora abituale, i minori potranno stare con il papà nei periodi di chiusura e pausa scolastica breve,
durante il periodo estivo per almeno 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto,
in periodi da concordare tra i genitori preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori staranno con il padre dal 23 dicembre al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua o minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per il breve periodo di pausa scolastica autunnale e primaverile staranno con il padre dal secondo giorno sino ad un giorno prima della fine di tale periodo. Potranno, inoltre, stare con il padre in altri periodi da concordare con la madre, tenendo conto anche delle volontà e degli impegni scolastici dei figli medesimi. Sino al compimento dei 16 anni dei figli minori e quindi sino a febbraio 2027, i figli potranno stare con il papà nei periodi sopra menzionati solo nel luogo di dimora abituale dei minori oppure in Italia, in modo che la mamma possa essere a disposizione in caso di particolari esigenze dei minori stessi.
Successivamente a tale periodo i minori potranno stare con il padre anche nel luogo in cui quest'ultimo deciderà autonomamente e che dovrà comunicare preventivamente alla madre. 6) Il
padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento per entrambi i minori, la somma mensile di Euro 1.400,00, dall'omologazione delle presenti condizioni, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal
Tribunale di Roma, da concordarsi preventivamente tra i genitori. 7) I ricorrenti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in proprio favore. 8) I coniugi rilasceranno autorizzazione per il rinnovo autonomo del loro passaporto e quello dei figli e comunque si impegneranno a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie a tale scopo. 9) I ricorrenti dichiarano espressamente sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di omologa della loro separazione legale.”
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 16.9.2000 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2000, atto n.
01167, parte 2, serie A04);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Giudice La Presidente
NI MO TA ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa TA ZI Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa NI MO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Parte_1 C.F._1
Bisozzio, giusta delega in atti e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Parte_2 C.F._2
Gabrielli, giusta delega in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis 51 c.p.c. depositato in data 11.3.2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi e, per l'effetto, autorizzarli a vivere separati, nel reciproco rispetto, libero ognuno di fissare la propria residenza, fermi restando i reciprochi obblighi di legge. 2) L'affidamento con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale dei minori e che vivranno Per_1 Per_2
prevalentemente presso la madre, nella sua dimora abituale, attualmente sita in Amman (Giordania), Via Adhoub Al Zaben n. 11 – Sweifiyeh, o comunque in qualsiasi altro luogo –
possibilmente europeo- ove la Sig.ra fosse comandata dal suo datore di lavoro. 3) Pt_1
Conseguentemente la casa coniugale sita in Amman (Giordania), Via Adhoub Al Zaben n. 11 –
Sweifiyeh, viene provvisoriamente assegnata alla Sig.ra con quanto in essa contenuto;
il Pt_1
Sig. se ne è già allontanato e porterà via dalla stessa tutti i propri effetti personali entro tre Pt_2
mesi dall'omologazione della separazione e sposterà anche la sua residenza anagrafica. 4) Il papà
potrà vedere e tenere con sé i minori, ad Amman oppure in altro luogo di dimora abituale dei minori, quando vuole, concordandolo con la madre e tenendo conto degli impegni scolastici, ma comunque almeno due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola sino alle 21 quando li riaccompagnerà a casa della madre cenati;
a fine settimana alterni dal giovedì all'uscita di scuola sino al sabato alle ore 21 quando li riaccompagnerà a casa della mamma cenati. Durante il periodo estivo 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni ad agosto, in periodi da concordare preferibilmente tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori staranno con il padre dal 23 dicembre al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua o minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo. Sino al compimento dei 16 anni dei figli minori e quindi sino a febbraio 2027, i figli potranno stare con il papà nei periodi sopra indicati solo nel luogo di dimora abituale dei minori oppure in Italia, in modo che la mamma possa essere a disposizione in caso di particolari esigenze dei minori stessi. Successivamente a tale periodo i minori potranno stare con il padre anche nel luogo in cui quest'ultimo deciderà autonomamente e che dovrà comunicare preventivamente alla madre. 5) Qualora il Sig. stabilisca la sua dimora abituale in luogo diverso da Amman o Pt_2
dal luogo in cui i minori si sposteranno con la madre per esigenze lavorative di quest'ultima, i figli potranno stare con il papà con le modalità indicate nel superiore punto 4) del presente ricorso nel caso in cui le visite stesse si effettuino nel luogo di dimora abituale dei minori. Nel caso in cui le visite dei minori con il padre debbano essere effettuate in luogo diverso da quello della loro dimora abituale, i minori potranno stare con il papà nei periodi di chiusura e pausa scolastica breve,
durante il periodo estivo per almeno 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto,
in periodi da concordare tra i genitori preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, i minori staranno con il padre dal 23 dicembre al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze di Pasqua o minori trascorreranno con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. Per il breve periodo di pausa scolastica autunnale e primaverile staranno con il padre dal secondo giorno sino ad un giorno prima della fine di tale periodo. Potranno, inoltre, stare con il padre in altri periodi da concordare con la madre, tenendo conto anche delle volontà e degli impegni scolastici dei figli medesimi. Sino al compimento dei 16 anni dei figli minori e quindi sino a febbraio 2027, i figli potranno stare con il papà nei periodi sopra menzionati solo nel luogo di dimora abituale dei minori oppure in Italia, in modo che la mamma possa essere a disposizione in caso di particolari esigenze dei minori stessi.
Successivamente a tale periodo i minori potranno stare con il padre anche nel luogo in cui quest'ultimo deciderà autonomamente e che dovrà comunicare preventivamente alla madre. 6) Il
padre verserà alla madre, quale contributo al mantenimento per entrambi i minori, la somma mensile di Euro 1.400,00, dall'omologazione delle presenti condizioni, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo adottato dal
Tribunale di Roma, da concordarsi preventivamente tra i genitori. 7) I ricorrenti dichiarano di essere indipendenti economicamente e rinunciano, pertanto, reciprocamente alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in proprio favore. 8) I coniugi rilasceranno autorizzazione per il rinnovo autonomo del loro passaporto e quello dei figli e comunque si impegneranno a rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie a tale scopo. 9) I ricorrenti dichiarano espressamente sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza di omologa della loro separazione legale.”
Il Giudice relatore, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, previa acquisizione del parere favorevole del P.M.
Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già di fatto da molto tempo cessata.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Gli accordi intervenuti tra le parti vanno, dunque, omologati, essendo le condizioni concordate non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi delle parti e della prole.
Pertanto, la domanda va accolta, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso,
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in Roma il 16.9.2000 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2000, atto n.
01167, parte 2, serie A04);
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.9.2025
Il Giudice La Presidente
NI MO TA ZI