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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/09/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ER, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1018 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Romano in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello
APPELLANTE
E
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e CP_4 CP_5 CP_6 [...]
CP_7
1
[...] congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Grattacaso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione di primo grado
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di ER n. 3812/2023
pubblicata il 15/09/2023 e notificata in pario data (Responsabilità ex art. 2043 c.c.)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23/05/2014 premesso di essere Parte_1
proprietario di un appartamento in Montecorvino Rovella (SA) alla via Padre Denza n.
7; che dal terreno sovrastante il terrazzo di pertinenza del suo immobile, di proprietà
indivisa di e nonché di CP_1 Controparte_3 CP_4 Per_1
e queste ultime quali eredi di , si
[...] Controparte_7 Persona_2
verificavano frane di terra, erbacce ed acqua piovana che, oltre a sporcare e danneggiare la sua proprietà, lo molestavano nel godimento del bene;
che tale situazione di disagio, che si era verificata sin dal giorno in cui esso attore aveva acquistato l'immobile, era stata portata più volte all'attenzione dei proprietari del terreno, senza alcun esito;
che in data 31/08/2013 i Carabinieri di Montecorvino Rovella avevano effettuato un sopralluogo a seguito di sua denuncia;
che successivamente in data
30/04/2014, al fine di definire bonariamente la questione, esso attore aveva convocato e e CP_1 Controparte_3 CP_4 Persona_1 [...]
innanzi all'organismo di mediazione, dove tuttavia essi non comparivano;
CP_7
che tale situazione aveva cagionato danni quantificabili in € 5.000,00, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di ER , Controparte_2 CP_1 CP_3
e al
[...] CP_4 Persona_1 CP_6 Controparte_7
fin di sentir così provvedere: “condannare i convenuti, in solido tra loro, a mettere in
2 sicurezza il terreno di loro proprietà ponendo in essere tutti i rimedi tecnici necessari
ad impedire che dalla proprietà sovrastante frani terreno, erba, acqua e quant'altro
materiale sporchi e danneggi la proprietà dell'attore, così come verrà determinata da
CTU che sin d'ora si chiede disporsi;
condannare i convenuti, in solido tra loro, al
risarcimento dei danni subiti dall'attore per la situazione pregiudizievole de quo
quantificati in via prudenziale in € 5.000,00, ovvero in quella somma diversa, anche
minore, che dovesse ritenere di diritto e di giustizia dall'Ecc.mo Tribunale adito;
condannare, inoltre, i convenuti in solido tra loro, al pagamento delle spese e
competenze professionali del presente giudizio con distrazione ex art. 93 cpc oltre alle
spese di cui al procedimento di mediazione così come da fattura allegata a favore
dell'attore.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano , , CP_1 Controparte_2 [...]
CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 [...]
che contestavano la ricostruzione dei fatti di cui all'atto introduttivo, in CP_7
particolare eccependo che il confine tra le proprietà limitrofe era rappresentato da un muro di contenimento in cemento, che si ergeva a sbalzo di circa 50 cm oltre il piano di campagna del terreno di loro proprietà ed era sovrastato da recinzione metallica che impediva qualsiasi tracimazione verso il basso di detriti e materiali;
che non vi era alcuna pendenza che potesse permettere lo scolo dei detriti e che il suddetto muro era provvisto di apposita scossalina per la raccolta e la regimentazione delle acque onde permettere lo scolo in appositi pozzetti;
che l'attore non aveva specificato se le riferite molestie al godimento del proprio terrazzo fossero riferibili a particolari eventi atmosferici;
che, in ogni caso, posta l'assenza di qualsiasi tracimazione di acqua, terra o erbacce, queste avrebbero potuto essere giustificate anche alla luce del principio di servitù di scolo cui il fondo servente doveva soggiacere. Per queste ragioni, così
concludevano: “a) nel merito rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto
3 ed in diritto e per le motivazioni di cui in assertiva;
b) vittoria di spese e competenze di
causa con diretta attribuzione al sott.to avvocato antistatario.”.
La causa, trattata con l'espletamento di prova per testi, all'udienza del 07/02/2023, sulla scorta delle conclusioni che le parti rassegnavano in conformità dei reciproci atti di costituzione, era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190
cpc.
Con sentenza n. 3812/2023, pubblicata il 15/09/2023, il Tribunale di ER,
ricondotta la domanda nell'alveo della responsabilità ex art. 2043 c.c. e ritenuto che dalle risultanze istruttorie non emergeva la dimostrazione né delle circostanze di fatto dedotte dall'attore né dei danni che assumeva di aver subìto, la rigettava e condannava il al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore dei convenuti Parte_1
da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con atto di appello notificato il 12/10/2023 il ha appellato la sentenza Parte_1
articolando due motivi di gravame al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, sentir così provvedere: “
1- In via pregiudiziale e cautelare: sospendere o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto
in merito alle spese esagerate ed ingiustificate perché fuori dai parametri di legge
liquidate in favore dell'avvocato antistatario;
2- In via istruttoria: ammettere la CTU
richiesta in tutti gli scritti difensivi in primo grado anche nelle conclusioni rassegnate,
atta ad accertare quanto dedotto nell'atto di citazione ed ad indicare i rimedi tecnici
che gli appellati, in solido, devono porre in essere per mettere in sicurezza il terreno
sovrastante di proprietà comune ed indivisa idonei ad impedire che frani sul terrazzo
dell'appellante terreno, erba, acqua piovana e quant'altro materiale sporchi e
danneggi la proprietà sottostante;
3- In via principale e nel merito: Accogliere il
presente gravame e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere
la domanda formulata in primo grado e condannare gli appellati, in solido, a porre in
4 essere per mettere in sicurezza il terreno sovrastante di proprietà comune ed indivisa
tutti i rimedi tecnici idonei e necessari per impedire che frani sul terrazzo
dell'appellante terreno, erba, piovana e quant'altro materiale sporchi e danneggi la
proprietà sottostante;
4- Condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento
dei danni subiti dall'attore per la pregiudizievole situazione descritta quantificati in via
prudenziale in euro 5.000,00, ovvero in quella somma diversa, anche minore, che
dovesse ritenere di diritto e di giustizia l'Ecc.ma Corte Territoriale;
5- Riformare la
sentenza impugnata in ordine alle spese di lite liquidate agli appellati in primo grado,
in modo esagerato ed ingiustificato perché fuori dai parametri di legge, ed in favore
dell'avvocato Giovanni Grattacaso antistatario, riducendole secondo i parametri di
legge ovvero compensarle integralmente o parzialmente.
6- Condannare gli appellati,
in solido, nel caso di accoglimento totale del presente gravame, al pagamento delle
spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso
forfettario nella misura del 15% e agli accessori come per legge con attribuzione
all'avvocato antistatario.”.
Si sono congiuntamente costituiti , , CP_1 Controparte_2 CP_3
, , che
[...] CP_4 CP_5 CP_6 Controparte_7
hanno resistito ai motivi di gravame concludendo per il rigetto dello stesso e la conseguente conferma della sentenza, con vittoria di spese e competenze di giudizio del grado e conferma di quelle del primo grado.
Il C.I., concessi i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali e rinviata la causa all'udienza del 04/04/2025, con ordinanza del 10/04/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
cpc, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. Con il primo motivo di appello il lamenta l'errata valutazione delle Parte_1
risultanze istruttorie. In particolare impugna la sentenza nella parte in cui il primo
Giudice ha ridimensionato la circostanza che dal terreno sovrastante il suo appartamento, non opportunamente posto in sicurezza, franasse acqua piovana non ben regimentata, arbusti, foglie, terreno e grossi melograni ed ha erroneamente considerato tali fenomeni endemici e di entità tale da non creare alcun danno o di impedire ad esso attore e ai suoi familiari il godimento del terrazzino posto al di sotto del predetto terreno. L'appellante fa in contrario rilevare che dalla documentazione fotografica allegata alla sua produzione e dalle conclusioni cui era giunto il consulente tecnico di parte, ing. , era emersa una situazione di disagio ben più grave Persona_3
rispetto di quella ritenuta dal Giudice di prime cure, che era stata riscontrata anche dai
Carabinieri di Montecorvino Rovella in occasione del sopralluogo effettuato su sua denuncia, benché poi sconfessata da testimonianze di comodo rese da parenti dei convenuti. Il prospetta poi il vizio della sentenza per avere il Giudice prima Parte_1
disatteso l'istanza di CTU e poi ritenuto non provati i fatti. Si duole infatti del mancato espletamento della CTU, prima ammessa e poi immotivatamente revocata, ed insiste affinché la stessa sia ammessa ed espletata in questa sede di appello;
con il secondo
motivo l'appellante impugna la liquidazione delle spese e competenze di lite nella misura di € 5.600,00 ritenendolo non conforme alle tariffe vigenti atteso che il valore della controversia era stato indicato in citazione in € 5.000,00. Deduce altresì che il
Tribunale avrebbe dovuto disporre la compensazione totale o parziale delle spese tenendo conto sia che quanto dichiarato nell'atto introduttivo era risultato veritiero,
seppur ritenuto in sentenza come di “piccola portata”, sia che i convenuti avevano tenuto un atteggiamento poco collaborativo, giacché, non presentandosi dinanzi all'organismo di mediazione, avevano reso impossibile pervenire ad una soluzione bonaria della controversia prima dell'istaurazione del giudizio.
6 2. Preliminarmente va dichiarato il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato, per difetto di prova, la domanda di risarcimento danni
chiesta nella misura di € 5.000,00, non avendo il proposto appello sulla Parte_1
statuizione.
3. L'appello va rigettato.
3.1. Il primo motivo nella sua prima parte è inammissibile in quanto formulato in
evidente violazione delle prescrizioni dell'art. 342 cpc.
3.1.1. Il Tribunale ha preso in esame tutte le risultanze istruttorie e, all'esito,
ha dichiarato la inammissibilità della documentazione fotografica in quanto tardivamente ed irritualmente prodotta in giudizio, e comunque la sua inidoneità a fornire elementi di prova utili alla decisione;
ha dato atto che nel verbale redatto dai Carabinieri di Montecorvino Rovella a seguito di sopralluogo richiesto dal era stata descritta la presenza sul terrazzo di Parte_1
quest'ultimo soltanto di “piccoli arbusti tagliati, piccoli rami, foglie sparse”;
ha ritenuto insufficiente l'esito della prova orale non avendo i testi escussi su istanza dell'attore, che pure avevano riferito la presenza di foglie e rametti sul suo terrazzo,
descritto la portata e la quantità degli stessi ed il realistico disagio che essi avrebbero comportato al godimento del terrazzo, ed aveva altresì considerato che la conformazione degli immobili e delle loro pertinenze lasciava intuire una inevitabile condizione di
'sofferenza' della proprietà Parte_1
e di conseguenza ha rigettato la domanda, con la quale l'attore aveva chiesto “la
condanna dei convenuti, odierni appellati, a porre in sicurezza il terreno sovrastante di
loro proprietà comune ed indivisa ponendo in essere tutti i rimedi tecnici necessari ad
impedire che dalla proprietà sovrastante frani terreno, acqua, erba e quant'altro
7 materiale sporchi e danneggi la proprietà dell'attore”, affermando che l'attore non aveva dato prova dei fatti costitutivi della pretesa, sul rilievo che “ben potevano
considerarsi endemici alla presenza di un terrazzo ( vieppiù quando sito al primo piano
e chiuso e circondato da palazzi) la presenza di elementi naturali di piccola entità –
come anche individuato nel verbale di sopralluogo svolto dai Carabinieri --,
trasportati dal vento e, comunque, non in quantità tale ( perché non provata) da
rappresentare alcun disagio (nemmeno provato) alla normale disposizione o al
godimento del terrazzo”.
3.1.2. A fronte della articolata motivazione espressa a fondamento della decisione,
l'appellante, secondo quanto disposto dall'art. 342 cpc, avrebbe dovuto indicare “le
censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice”. In particolare avrebbe dovuto specificamente contestare i vari punti della motivazione ed illustrare al
Giudice del gravame quali elementi, evincibili dalle risultanze istruttorie, non erano stati esaminati ovvero erano stati mal valutati.
Nell'atto di appello, invece, il per ottenere la riforma della sentenza, Parte_1
richiama la documentazione fotografica da lui prodotta, senza però prima impugnare la sentenza nella parte in cui il Giudice l'aveva ritenuta tardiva, e quindi inammissibile;
richiama le risultanze di una CTP, rectius, di una relazione tecnica di parte, prodotta anch'essa tardivamente e pertanto non esaminata dal Giudice, dalla quale pretende di ricavare la dimostrazione della fondatezza della domanda, ma che in realtà descrive fenomeni non dedotti in citazione ( in particolare, la presenza di fori nel muro di confine che scaricano acque meteoriche ); richiama genericamente il verbale dei Carabinieri e la prova per testi affermando, contrariamente alle loro effettive risultanze, che da essi emergeva la dimostrazione che il terrazzo era sistematicamente invaso da terreno,
acqua, foglie.
8 E' evidente quindi che l'atto di gravame, come articolato, non è idoneo a confutare le argomentazioni addotte dal primo Giudice e ad affermare l'esistenza di un fenomeno franoso del terreno soprastante la proprietà dell'appellante e la conseguente responsabilità degli appellati che ne sono comproprietari .
3.1.3. Nella seconda parte il primo motivo è invece infondato.
Ed infatti la parte non può dolersi della revoca del provvedimento di ammissione della
CTU se il giudice, che sul punto ha potere discrezionale, ha motivato la sua scelta,
com'è avvenuto nella specie, in cui la consulenza è stata ritenuta non necessaria.
La CTU, come ben noto, non è un mezzo di prova ma uno strumento cui il Giudice fa ricorso laddove è necessario un ausilio tecnico per la valutazione delle risultanze istruttorie già acquisite, sicché il rigetto dell'istanza di nomina di un CTU non equivale al rigetto di una richiesta istruttoria e non determina un vizio della decisione con la quale il Giudice poi ritenga non raggiunta la prova dei fatti.
Peraltro, l'ordinanza emessa nel corso del procedimento, avendo un'efficacia del tutto provvisoria e priva di alcun effetto preclusivo, è revocabile sino alla decisione della causa, che dalla stessa non può mai esserne pregiudicata ( cfr. art. 177 cpc).
Il provvedimento di revoca dell'ammissione della CTU invocata dall'attore è stato pertanto adottato nel rispetto delle norme di legge e va qui confermato sul rilievo che, in difetto di prova sulle doglianze dedotte con l'atto introduttivo del giudizio, essa avrebbe avuto in primo grado e avrebbe in questa sede una finalità esplorativa inammissibile, in quanto incompatibile con il principio dispositivo che regola il processo civile.
3.2. Il secondo motivo va rigettato.
9 3.2.1. Contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, il primo Giudice non ha erroneamente liquidato le spese processuali per non aver tenuto conto del valore della causa, che era stato indicato in citazione in € 5.000,00.
Ed infatti, nella specie l'importo, indicato ai fini del pagamento del contributo unificato e corrispondente all'ammontare dei danni richiesti, non esauriva l'effettivo valore della controversia, che doveva ritenersi indeterminabile giacché il oltre alla Parte_1
domanda risarcitoria, aveva avanzato una domanda di condanna dei convenuti alla messa in sicurezza del terreno con la realizzazione di tutti i rimedi all'uopo utili e necessari.
Orbene, applicando il DM n. 55/2014, come aggiornato dal DM n. 147/2022, ad una controversia di valore indeterminato a complessità bassa e tenendo conto dei valori medi, la liquidazione dei compensi per tutte e quattro le fasi processuali sarebbe stata di gran lunga superiore (€ 7.616,00) a quella liquidata in sentenza ( peraltro può ritenersi che il primo Giudice sia pervenuto alla somma di € 5.600,00 per aver applicato la riduzione del 30% per l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto).
3.2.2. La doglianza è infondata pure nella parte in cui l'appellante lamenta il riconoscimento del rimborso forfettario del 15% per spese generali, in difetto di espressa richiesta della parte.
Ed infatti, per principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il rimborso c.d.
forfettario delle spese generali costituisce una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge, e compete automaticamente al difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendo ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali, che incombe sulla parte soccombente ( cfr. ex plurimis, Cass. 2018/13693; 2019/9385; 2021/1421).
10 Per mera completezza va altresì rilevato che priva di rilievo ai fini della liquidazione delle spese processuali è la mancata comparizione dei convenuti davanti all'Organismo
di Mediazione, che fu evidentemente da essi decisa nel convincimento dell'assenza di responsabilità ( poi effettivamente accertata in giudizio).
4. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa, negli importi medi ridotti del 30% per l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto, e per le fasi effettivamente trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ER, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 23/05/2023 da Parte_1
nei confronti di , ,
[...] CP_1 Controparte_2 [...]
, CP_4 CP_5 CP_6 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di ER n. 3812/2023, così CP_7
provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in favore degli appellati a titolo di compenso in € 4.862,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv.
Giovanni Grattacaso che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
11 Così deciso in ER nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
. Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
12