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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/06/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa IA OL, ha pronunziato all'udienza del giorno 13/06/2025 la seguente
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa IA OL, ha pronunziato all'udienza del giorno 13/06/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n. 14555 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. GERONIMO MICHELE;
Ricorrente
E
, CP_1
Resistente non costituito
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/12/2024, a convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendone, previo accertamento del proprio diritto, la condanna al pagamento del risarcimento del
[...] danno da usura psico fisica da mancato godimento del riposo settimanale per il periodo da marzo 2015 a novembre 2022 per l'importo complessivo di €. 3.535,98.
Nessuno si è costituito per la parte resistente.
All'odierna udienza nessuno è comparso.
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Deve essere dichiarata la improcedibilità del ricorso.
1 Appare utile, a tal fine, richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta;
tale principio è stato ritenuto applicabile al procedimento di primo grado, non essendo consentito al giudice - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma,
Cost. - di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica, a norma dell'art. 291 c.p.c. sicché, nel procedimento in primo grado, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità del ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 30.07.2008 n. 20604).
In proposito, appare utile ribadire quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia supra richiamata, laddove si è messo in evidenza che la chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c., e un'interpretazione
"costituzionalmente orientata" anche di tali norme nel rispetto della "ragionevole durata" del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini "ordinatori" e termini "perentori" risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso "essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti" (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d'ufficio, sempre però "prima della scadenza" (art. 154 c.p.c.).
Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga - come è avvenuto nella fattispecie in esame - si determinano, per il venir meno del potere di compiere l'atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio (cfr. Cass., S.U., n. 20604/2008, cit.).
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Alla luce delle suesposte considerazioni, che si condividono, stante la mancata notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
Alla mancata costituzione in giudizio della controparte consegue non darsi luogo alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato il 02/12/2024, così provvede: CP_1
- dichiara la improcedibilità del ricorso;
- nulla per le spese.
Così deciso in Bari, in data 13/06/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa IA OL
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