Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Monica Marrazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 4508/2020 R.G., avente ad oggetto “responsabilità extracontrattuale”,
TRA
, , n.q. di eredi di rappresentate Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
e difese dall'Avv.to Fabio Bellopede, presso il cui studio in Frignano alla via Amendola n. 8, risultano elett.te dom.te giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1
Agostino Del Vacchio, presso il cui studio in Napoli alla via Giovanni Porzio, Is. G1 – Sc. B – piano
4 int. 40, risulta elettivamente domiciliata giusta procura a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTA
E
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Nelle note sostitutive dell'udienza del 22.10.2024 redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite precisavano le proprie conclusioni e con ordinanza del 25.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (20+ 20).
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nella qualità di eredi di convenivano in giudizio e Persona_1 Controparte_3 CP_2 al fine di ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
[...] alla salute subiti da in occasione del sinistro stradale verificatosi il 20.08.2008 verso Persona_1 le ore 13:30 in Casaluce alla via Monte.
In particolare, l'attore sosteneva di trovarsi a bordo del veicolo Fiat Punto tg. AA824 YG, condotta da di proprietà di ed assicurata con e che il Controparte_4 Controparte_2 Controparte_5
Per effetto dell'urto, riportava lesioni personali ed essendo quest'ultimo nelle more Persona_1 deceduto, gli odierni attori chiedevano ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni private, la condanna di e in solido tra loro, al risarcimento dei danni Controparte_2 Controparte_5 subiti.
2. Si costituiva in giudizio eccependo l'impronibilità della domanda, Controparte_1
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, e nel merito insisteva per il rigetto della stessa.
3. , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e ne va pertanto Controparte_2 dichiarata la contumacia.
4. Infine, solo nelle memorie di replica depositate in data 6.12.2024, parte attrice allegava altresì il pregiudizio patito per la perdita del rapporto parentale, richiedendo il risarcimento dei danni subiti in proprio dagli attori per il decesso di Persona_1
5. Ciò posto, la domanda appare, nel merito, parzialmente fondata e pertanto meritevole di essere accolta per quanto di ragione.
6. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità della C.T.U. sollevata da in CP_5 quanto il Consulente non ha comunicato alla medesima l'inizio delle operazioni peritali impedendo a quest'ultima di farvi parte.
Orbene, l'eccezione non coglie nel segno.
Sul punto, è pur vero che “qualora l'espletamento delle attività dell'ausiliario sia avvenuto senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, ciò comporta una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata ex ante ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla mera possibilità di riscontro o verifica “a posteriori” dell'elaborato del consulente (:
Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza n. 3630, anno 2023, pubblicata il 7.2.2023 cfr. Cass. n. 26304 del 2020; Cass. n. 27773 del 2021).
Tuttavia, nel caso in esame, il Consulente ha dichiarato di aver trasmesso alle parti la bozza dell'elaborato (e non ha contestato tale fatto). CP_5
Nel caso in esame, non si verte nell'ipotesi di nullità in quanto gli atti relativi alla prosecuzione delle operazioni sono stati regolarmentecomunicati alle parti, essendo stata trasmessa la bozza dell'elaborato.
Proprio per tale circostanza, il Tribunale ritiene di dover prestare adesione all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche nei confronti di una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, non rimane inficiata dalla eventuale nullità ancorché vi sia stata violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, salvo che la parte che vi ha interesse non dimostri che ciò abbia inciso in concreto sull'atto conclusivo del procedimento, ossia sulla relazione di consulenza” (Così
Cass. n. 3983 del 2017).
Nel caso di specie, non ha formulato alcun rilievo critico alla C.T.U. né ha dedotto come CP_5
l'assenza all'inizio delle operazioni peritale (di natura documentale stante il decesso della parte) abbia potuto incidere, neppure in astratto, sul proprio diritto di difesa.
E ciò anche tenuto conto che la Compagnia Assicurativa, una volta avuta conoscenza del procedimento peritale e dei suoi esiti (seppur parziali), ben avrebbe potuto rivolgere le proprie contestazioni all'elaborato nelle osservazioni al fine di far valere le proprie pretese e/o negli atti successivi anziché invocare, solo in astratto, la nullità delle operazioni.
Pertanto, non può ritenersi nulla la consulenza tecnica espletata nel presente procedimento.
7. In via preliminare, la richiesta di risarcimento danni derivanti dalla perdita del rapporto parentale è inammissibile essendo stata formulata, per la prima volta, in data 6.12.2024 e, quindi, ben oltre il termine di cui alle memorie 183, comma 6, I termine c.p.c. previsto per la precisazione della domanda.
A ciò va poi aggiunto che dalla lettura dell'atto di citazione e dei successivi atti di causa, non è mai stato allegato né tantomeno provato che il decesso di sia avvenuto in conseguenza Persona_1 del sinistro per cui è causa sicché la domanda risulta inammissibile non essendo mai stato oggetto del petitum.
Infine, anche sotto il profilo della legittimazione attiva, le odierne attrici hanno agito, nel presente giudizio, nella qualità di eredi di e non in proprio, ciò mentre, com'è noto, il danno Persona_1 derivante dalla perdita del rapporto parentale, può essere richiesto solamente dai congiunti in proprio, cosa non accaduta nel caso in esame.
8. Nel merito, la legittimazione passiva non è contestata e può ritenersi sussistente anche tenuto conto delle generiche contestazioni della convenuta compagnia assicurativa nonché dell'acconto da questa versato in data 21.07.2010.
9. Neppure può essere accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, essendo stato interrotto il termine prescrizionale, con le lettere di messa in mora intervenute nel corso degli anni
(2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017).
Peraltro, proprio da tali richieste di risarcimento emerge la proponibilità della domanda essendo stato esperito il tentativo di cui agli artt. 145 e 148 del codice delle assicurazioni private.
10. Tanto doverosamente chiarito, giova precisare che la fattispecie in esame deve essere ricondotta nell'abito della speciale tutela introdotta dall' art. 141 del Dlgs. n. 209 del 2005, alla cui stregua " salva l' ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato e' risarcito dall' impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall' articolo 140, a prescindere dall' accertamento della responsabilita' dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell' eventuale maggior danno nei confronti dell' impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest' ultimo e' coperto per un massimale superiore a quello minimo".
Quanto all'onere probatorio che incombe su colui che si avvale dell'azione diretta di cui all'art. 141
D.lgs 209/2005 la Corte di Cassazione Sez. 3, con la Sentenza n. 16181 del 30/07/2015 ha chiarito che: "Il terzo trasportato, che si avvalga, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalita' dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilita' dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141".
Ne deriva che l'unico onere che incombe su parte attrice e' dimostrare la qualita' di trasportata sul motoveicolo ed il pregiudizio riportato in conseguenza dell'incidente.
Inoltre va precisato che colui che sia rimasto danneggiato in un sinistro stradale mentre si trovava a bordo di un veicolo in qualità di trasportato non può ottenere il risarcimento del danno dall'assicuratore del vettore, ai sensi dell' art. 141 cod. assicurazioni private, qualora il convenuto dimostri che la responsabilità del sinistro sia esclusivamente a carico del conducente dell'altro veicolo ovvero l'assicuratore di quest'ultimo intervenga nel giudizio e riconosca la responsabilità del proprio assicurato (v. Cassazione civile sez. III, 13/02/2019, n.4147).
Sulla base, dunque, di una lettura fortemente innovativa della norma, la Corte è giunta ad affermare che anche nell'azione del trasportato assume rilievo la responsabilità (in senso non oggettivo) dell'assicuratore del vettore, nel senso che la stessa non sussiste se causa (o concausa) del sinistro non sia la condotta dell'assicurato, cioè del vettore stesso, con l'unica particolarità che, avendo il legislatore fatto riferimento al paradigma del caso fortuito quale esimente di responsabilità, grava sul convenuto/assicurato l'onere di fornire la prova di tale fattore di esclusione, essendo l'attore tenuto unicamente alla dimostrazione del sinistro e del conseguente danno.
Orbene, in base alle dichiarazioni dei testi, non sussistono dubbi sull'effettiva verificazione del sinistro come descritto in citazione e sulla circostanza che il trasportato abbia riportato i danni di cui chiede in questa sede il ristoro.
Ed infatti, il teste , della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, ha dichiarato di Testimone_1 aver udito il boato conseguente al sinistro e di aver soccorso immediatamente il Persona_1 quale “aveva la gamba schiacciata nella portiera dell'auto, aveva perso i sensi, era tutto insanguinato, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per aprire l'auto. Sono intervenuti i vigli del fuoco, i carabinieri e il 118.”
Peraltro, è in tal senso confortante anche il verbale redatto dai Carabinieri e dai Vigili Del Fuoco intervenuti subito dopo l'evento, i quali hanno provveduto a spostare dall'abitacolo; non Per_1 sussistono dubbi dunque circa l'accadimento dell'evento.
Peraltro, stante la prova dell'evento, non risulta dimostrata la presenza del caso fortuito, incidente sull'operatività della norma in esame, giacche' dagli elementi acquisiti al giudizio non è emerso che l'incidente si sia verificato per effetto dell'intervento di un fattore eccezionale ed imprevedibile che abbia costituito l'unica causa del verificarsi dell'incidente. Né sono emersi nel corso del giudizio elementi tali da indurre a ritenere la sussistenza di un concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Ne consegue che i convenuti, in solido tra loro, sono tenuti a risarcire il danno subito da
[...]
, , n.q. di eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
11. Per quanto attiene alla determinazione e quantificazione dei danni risarcibili, è possibile fare riferimento alla espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, la quale appare del tutto condivisibile perché immune da vizi logici e scientifici, il quale ha determinato i postumi permanenti causati a Per_1 nella misura del 19%.
[...]
Il IG. è deceduto in data 04.01.2017 (per cause indipendenti rispetto al sinistro per cui è Per_1 causa, così come dedotto dallo stesso attore) ossia 3059 giorni, pari ad anni 8 - mesi 4 - giorni 17, dopo il sinistro avvenuto in data 20.08.2008.
Tuttavia, in merito al danno biologico da invalidità permanente, va precisato che, nella specie, non si potrà fare applicazione delle note tabelle basate sull'aspettativa di vita media, rapportata all'età del danneggiato all'epoca del sinistro e alla percentuale del danno biologico riscontrato, quanto, piuttosto,
a quelle riservate alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza.
Ed invero, in merito la Suprema Corte ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte” (cfr. Cass., sentenze 14767/2003;
22338/2007; 2297/2011; 23739/2011; 679/2016; 10897/2016; 12913/2020).
Sulla scorta di tale pacifico principio di diritto le note tabelle per il risarcimento del danno biologico e non patrimoniale elaborate dall'osservatorio sulla giustizia civile di Milano hanno previsto una apposita sezione dedicata alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del bene salute definito da premorienza (per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, come appunto avvenuto nella specie), in cui un tal danno è parametrato (non tanto all'età del danneggiato, quanto, piuttosto) al tempo di sopravvivenza del danneggiato rispetto al sinistro, sulla scorta della duplice premessa che, da un lato, un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie, trattandosi di un criterio utilizzato per calcolare l'aspettativa di vita, concetto che diviene irrilevante nel momento in cui la persona viene a mancare e, dall'altro lato, che il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi.
Mette conto, tuttavia, osservare come la Suprema Corte di Cassazione, esplicitamente chiamata a giudicare circa l'equità, proporzionalità e ragionevolezza dei criteri adottati dalle su indicate tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico definito da premorienza, ne ha espresso giudizio sostanzialmente negativo, affermando come “Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto non conforme al criterio dell'equità l'applicazione delle tabelle milanesi sul c.d. danno da premorienza, in quanto basate sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo).” (così, in massima, Cass.
41933/2021).
In particolare, nella motivazione della menzionata decisione, la Suprema Corte ha osservato: “Ritiene la Corte, pertanto, che la tabella milanese sul danno da premorienza si dimostri non equa e, come tale, non possa costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno. Si pone, a questo punto, nel permanere dell'inerzia del legislatore circa le tabelle di cui all'art. 138 cit., la necessità di indicare un criterio alternativo. Va detto, a questo proposito, che le indicazioni che il Collegio sta per formulare costituiscono, ovviamente, un orientamento in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe l'antitesi dell'equità. Non bisogna dimenticare, infatti, che la liquidazione di cui si discute rimane - come si è detto - una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi. Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità.” (cfr. Cass. 41933/2021 cit.).
Così, nella specie, va considerato:
- (a) che il danneggiato aveva all'epoca del sinistro 19 anni circa;
Persona_1
- (b) che a tale età una invalidità permanente pari a 19 punti percentuali (così come riconosciuti dal CTU) avrebbe comportato, se il danneggiato fosse rimasto in vita, la liquidazione di un danno biologico pari ad € 86.141,00 (secondo le note tabelle milanesi dell'anno 2024, nella sola sua componente del punto base di danno biologico con un incremento per la sofferenza patìta, così come acclarato dalle modalità dell'evento);
- che, invece, il danneggiato risulta essere deceduto in data 04/01/2017 per causa non ricollegabile alla menomazione conseguente all'illecito, cosicché lo stesso risulta essere sopravvissuto circa 8 anni e 6 mesi rispetto al sinistro dedotto in lite;
- (d) che le tabelle ISTAT pubblicamente consultabili prevedevano, per l'anno 2008 (anno di accadimento del sinistro e anno di decesso del ) un'aspettativa media di vita, per Per_1 soggetti di sesso maschile, di anni 79 circa (il che equivale a dire che il risulta esser Per_1 deceduto circa 52 anni prima della media nazionale presa in riferimento per l'elaborazione delle tabelle di calcolo del danno biologico innanzi indicate).
Il danno non patrimoniale biologico liquidabile al , (e trasmissibile ai propri eredi attori) Per_1 risulta essere pari (secondo il criterio di calcolo equitativo e proporzionale proposto dalla Suprema
Corte) ad € 14.080,74 (come derivanti dal calcolo: 86.141,00: 52 x 8,5).
Pertanto, il Tribunale, in applicazione dei parametri sopra menzionati, determina il quantum debeatur per il danno non patrimoniale nel modo che segue:
- € 14.080,74 per i suddetti postumi permanenti (pari al 18 %), parametrati agli 8 anni e 6 anni di sopravvivenza del danneggiato dopo la verificazione del sinistro per cui è causa;
- € 4.600,00 per Inabilità Temporanea Totale (quantificata dal CTU in 40 giorni), da computarsi al valore base di euro 115,00) pro die, in base alle tabelle di riferimento adottate;
- € 4.025,00 per Inabilità Temporanea Parziale al 50% (quantificata dal CTU in ulteriori 70 giorni); - € 4.312,50 per Inabilità Temporanea Parziale al 25% (quantificata dal CTU in ulteriori 150 giorni).
Il tutto per un importo complessivo pari ad € 12.937,50 a titolo di danno non patrimoniale.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura del risarcimento prevista dalle tabelle ministeriali può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari tramite una personalizzazione che, all'interno delle aliquote previste dall'art. 139 cod. ass., deve avvenire in maniera unitaria, tenendo conto sia dell'aspetto dinamico- relazionale, sia della correlata maggior sofferenza soggettiva interiore (Tribunale Milano sez. X,
05.10.2022, n.7670).
Nel caso di specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, questo Giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile alcuna personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali e del materiale istruttorio, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita peculiari, anomali ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la normale sofferenza soggettiva ad esso correlata.
E ciò tenuto conto che l'attore non ha allegato ma, soprattutto, provato alcuna circostanza tale da giustificare la personalizzazione.
12. A seguito del decesso di il diritto al risarcimento della somma dovuta a seguito Persona_1 del sinistro si trasmette iure hereditario nel patrimonio giuridico dei soggetti che sono intervenuti nel presente giudizio in qualità di eredi della parte danneggiata.
Pertanto, l'importo complessivo liquidato in favore degli attori per il risarcimento del danno non patrimoniale è pari ad € 27.018,24.
Tale importo, tenuto conto dell'acconto corrisposto dalla compagnia assicurativa pari ad € 20.500,00, va definitivamente determinato in € 6.518,24.
Ordunque, sulla base delle considerazioni finora svolte, la Compagnia Assicurativa convenuta deve essere condannata, in solido con , a corrispondere a Controparte_2 Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di a titolo di risarcimento danni
[...] Parte_3 Persona_1 non patrimoniali l'importo di € 6.518,24.
Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento sino alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Infatti, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede sulla liquidazione del danno,
l'obbligazione risarcitoria, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta (cfr. Cass. 10.10.1988
n. 5465). Le spese di lite, ivi comprese quelle della c.t.u. espletata, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenendo conto del decisum e dell'attività svolta, con attribuzione all'avvocato Fabio Bellopede, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Monica
Marrazzo, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna in persona del Controparte_5 legale rapp.te. p.t. e , in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
, in solido tra loro, n.q. di eredi di Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 della somma di euro 6.518,24, oltre interessi e rivalutazione così come indicato in parte motiva;
b) condanna in persona del legale rapp.te. p.t. e , in solido Controparte_5 Controparte_2 tra loro, al pagamento in favore di , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, n.q. di eredi di delle spese di lite, che liquida in € 800,00 per spese ed € Persona_1
5.077,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avvocato Fabio Bellopede, dichiaratosi antistatario;
c) pone le spese della c.t.u., così come liquidate con separati decreti, a carico dei convenuti, in solido tra loro.
Così deciso in Aversa il 09.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Marrazzo