Rigetto
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 14/04/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03211/2025REG.PROV.COLL.
N. 01483/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1483 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 8226/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025, il Pres. Raffaele Greco e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- appella la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il decreto di revoca del precedente d.P.R. -OMISSIS-, con cui gli era stata riconosciuta la cittadinanza italiana.
La revoca è stata determinata dall’inclusione del suddetto d.P.R. fra quelli oggetto di un procedimento penale concernente una dipendente del Ministero dell’interno, condannata per vari reati in relazione a numerose pratiche di cittadinanza abusivamente trattate attraverso accessi illeciti ai sistemi informatici dell’Amministrazione e definite favorevolmente in carenza della necessaria istruttoria sul possesso da parte dei richiedenti dei requisiti di legge.
2. Con un unico articolato motivo di impugnazione, l’appellante denuncia la violazione degli articoli 3 e 21- nonies, rimarcando le seguenti circostanze non adeguatamente valutate ovvero obliterate dal primo giudice:
- l’estraneità del ricorrente al procedimento penale suindicato;
- l’assenza nell’indagine penale di addebiti specificamente riferibili alla richiesta di cittadinanza del ricorrente, in relazione alla quale sarebbe stato accertato soltanto l’accesso abusivo della dipendente del Ministero al sistema informatico;
- il comprovato possesso da parte del ricorrente di tutti i requisiti per il riconoscimento della cittadinanza italiana come richiesto.
3. Le Amministrazione appellate si sono costituite con mero atto di stile.
4. All’udienza del 20 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tutto ciò premesso, la Sezione reputa l’appello infondato e pertanto meritevole di reiezione, potendo al riguardo richiamarsi sinteticamente – ai sensi dell’articolo 74 cod. proc. amm. – le conclusioni raggiunte in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella qui in esame (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2024, n. 4167; id., 5 giugno 2023, n. 5508).
6. In tali precedenti, si è evidenziata l’irrilevanza – ove pure comprovata – della estraneità dei beneficiari dei decreti di concessione della cittadinanza illecitamente emessi al procedimento penale coinvolgente la funzionaria dell’Amministrazione che, attraverso la commissione di plurimi reati (per i quali risulta condannata con sentenza oggi passata in giudicato), ha avuto un ruolo determinante nella loro formazione in assenza della necessaria istruttoria circa il possesso dei requisiti di legge da parte dei richiedenti.
In particolare, è stato sottolineato che, una volta acclarata (e non contestata) la circostanza che il decreto emesso a favore dell’odierno appellante sia nominativamente indicato fra quelli per la cui illecita formazione la suddetta dipendente è stata imputata e poi condannata in sede penale, l’illegittimità del provvedimento rileva in modo oggettivo senza che possa assumere rilevanza la diretta partecipazione dell’interessato, ovvero la sua inconsapevolezza dell’illecito commesso se del caso attraverso l’intermediazione di terzi; è stato altresì precisato che il deficit istruttorio che connota il provvedimento, come rilevato dall’Amministrazione nel decreto di revoca, non può essere colmato in sede giudiziale attraverso un diretto accertamento da parte del giudice della sussistenza dei requisiti per l’ottenimento della cittadinanza italiana.
7. Con specifico riguardo alla fattispecie che qui occupa, giova poi evidenziare che l’appellante:
a ) non ha riproposto nel presente grado la censura articolata in primo grado di violazione dell’articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul cui rigetto da parte del primo giudice si è dunque formato il giudicato;
b ) ha altresì formulato, nell’ambito dell’unico motivo di appello, una doglianza con cui contesta l’assunto dell’Amministrazione circa l’omesso espletamento dell’istruttoria procedimentale (assumendo che nella specie sarebbe stato invece accertato unicamente un utilizzo abusivo da parte della dipendente de qua delle credenziali per l’accesso al sistema informatico), la quale va dichiarata inammissibile per violazione del divieto di cui all’articolo 104, comma 1, cod. proc. amm., in quanto articolata per la prima volta nel presente grado, laddove nel ricorso introduttivo del giudizio l’istante si era limitato – nei termini che si sono visti destituiti di fondatezza – a protestare la propria estraneità al procedimento penale.
8. L’appello va conclusivamente respinto, con la conferma della sentenza di primo grado.
9. Sussistono tuttavia giusti motivi, in considerazione dell’assenza di difese da parte dell’Amministrazione nel presente grado, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.