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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.v.g. 4277/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BORTOLOTTI CHIARA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BORTOLOTTI CHIARA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 27/02/2025, con cui e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Padenghe sul Garda-BS in data 21.12.2002 (atto trascritto nei registri
[...] dello stato civile del Comune di Padenghe sul Garda al numero 11, parte II, serie C, dell'anno 2002), hanno chiesto: “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 4.3.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, conserverà la propria residenza presso la casa Per_1 familiare sita in Desenzano del Garda (BS), Via Brescia n. 60 unitamente alla madre, proprietaria dell'immobile, e resterà in sua facoltà trascorrere periodi a sua scelta anche presso la nuova casa di abitazione del padre;
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3) Il Sig. ha già provveduto a reperire una nuova abitazione presso la quale si impegna a trasferire la CP_1 propria residenza con conseguente restituzione delle chiavi della casa coniugale;
4) A titolo di concorso nel mantenimento della figlia fino a quando la stessa non sarà economicamente Per_1 autosufficiente, ciascun genitore verserà l'importo mensile di € 500,00 su conto corrente BMP - Iban [...] alla stessa intestato indipendentemente dai tempi di permanenza della figlia presso la casa di ciascun genitore;
5) Tale importo sarà destinato al pagamento diretto da parte della figlia delle spese ordinarie ivi comprese le spese Per_1 mensili per la frequenza alle lezioni di canto, lezioni di pianoforte, benzina, autostrada, mezzi pubblici di trasporto, utenza telefonica e acquisti di ordinaria necessità;
6) Le spese straordinarie per la figlia secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia, finché non avrà un proprio Per_1 reddito, verranno concordate preventivamente tra i genitori, salvo il caso di oggettiva urgenza, e suddivise tra gli stessi nella misura del 50%;
7) I genitori concordano che rientreranno nelle spese straordinarie da deliberare preventivamente quelle relative alla assicurazione, bollo e manutenzioni dell'auto in uso alla figlia la retta ed i libri universitari, l'eventuale iscrizione Per_1
a master e corsi di specializzazione e/o corsi di lingua straniera, spese mediche, specialistiche e sanitarie, cure dentistiche, acquisti straordinari di beni necessari, spese alloggio universitario e a titolo di studio, vacanze personali della figlia;
8) I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento essendo autosufficienti e dichiarano di aver già definito ogni rapporto economico relativo alla pregressa vita coniugale;
9) I coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio del passaporto per motivi di lavoro o vacanza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
rimette la liquidazione delle spese alla sentenza definitiva;
fissa con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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