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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2024, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LIMA GUGLIELMO, il quale lo Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. REGA MICHELE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 13/06/2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo al figlio minore (23.06.2022) alle seguenti Per_1
condizioni:
- Affido del figlio minorenne ad ambedue i genitori, in conformità della disciplina Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre e dei nonni materni;
- Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso;
- È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio;
- Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le
1 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- La SI.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza e quella del Parte_2
figlio, a condizione che ciò non comprometta il diritto di visita del padre. In ipotesi di trasferimento della residenza la SI.ra AR sarà tenuta a darne notizia al SI. con adeguato Parte_1
preavviso;
- Il SI. compatibilmente con i propri impegni professionali, avrà la facoltà di tenere con Parte_1
sé il figlio nelle giornate di mercoledì (quando non darà di turno a lavoro) e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 21.00;
- Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio, a turno con la madre, due fine settimana ogni mese, dalle ore 10.00 di sabato sino alle ore 19.00 di domenica;
- Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori;
- In merito alle festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio i giorni 25, dalle Parte_1
ore 9.30 alle ore 21.00, e dalle ore 15.00 del 31 sino alle ore 11.00 del 1° gennaio, e di anno in anno alternativamente con la madre con riferimento ai giorni 8, 24 e 26 dicembre nonché 1° e 6 gennaio;
- Inoltre, il Padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio nei giorni del suo compleanno e del suo onomastico nonché in quello della Festa del Papà e nei compleanni dei prossimi congiunti (altri figli, madre e fratelli);
- I giorni dell'onomastico e del compleanno del minore saranno trascorsi alternativamente con i due genitori;
- In merito alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà di trascorrere col figlio, Parte_1
alternativamente con la madre, i giorni di Pasqua o Lunedì in Albis dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- Per le vacanze estive, dall'età di tre anni, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Parte_1
almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio o agosto di ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, entro il 1° luglio di ogni anno;
- I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno col figlio;
- Il SI. , a decorrere dal mese di aprile, si impegna a versare ogni mese, a titolo di concorso Parte_1
spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
- Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla SI.ra , IBAN [...], entro e non oltre Parte_2
il giorno 28 di ogni mese solare;
- Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le spese straordinarie e, Parte_1 Parte_2
tenuto conto della percezione del bonus asilo nido da parte della SI.ra , quando necessario, Parte_2
2 s'impegna ad anticipare la metà della retta scolastica, che gli sarà successivamente rimborsata, all'esito della percezione del bonus, anche attraverso compensazione parziale con quanto dovuto a titolo di mantenimento. Per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie nonché, con riferimento a queste ultime, per le modalità di concertazione e rimborso le parti faranno riferimento al protocollo d'intesa del 28.3.2024 siglato dal Tribunale e dal C.O.A. di Santa Maria C. V.;
- L'assegno unico ed universale per i figli verrà percepito dalla SI.ra AR nella misura del
100%, per un importo che, allo stato, si adegua a € 224;
- I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ognuno di essi;
- I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
- I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.
All'udienza cartolare del 18.10.2024 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori. In particolare, occorre evidenziare che il quantum dell'assegno di mantenimento è conforme all'interesse del minore, tenuto conto della percezione al
100% dell'assegno unico da parte della madre e della circostanza che il ricorrente ha altri due figli, per i quali versa un contributo mensile di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18/10/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LIMA GUGLIELMO, il quale lo Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. REGA MICHELE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 13/06/2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo al figlio minore (23.06.2022) alle seguenti Per_1
condizioni:
- Affido del figlio minorenne ad ambedue i genitori, in conformità della disciplina Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre e dei nonni materni;
- Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso;
- È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio;
- Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le
1 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- La SI.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza e quella del Parte_2
figlio, a condizione che ciò non comprometta il diritto di visita del padre. In ipotesi di trasferimento della residenza la SI.ra AR sarà tenuta a darne notizia al SI. con adeguato Parte_1
preavviso;
- Il SI. compatibilmente con i propri impegni professionali, avrà la facoltà di tenere con Parte_1
sé il figlio nelle giornate di mercoledì (quando non darà di turno a lavoro) e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 21.00;
- Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio, a turno con la madre, due fine settimana ogni mese, dalle ore 10.00 di sabato sino alle ore 19.00 di domenica;
- Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori;
- In merito alle festività natalizie il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio i giorni 25, dalle Parte_1
ore 9.30 alle ore 21.00, e dalle ore 15.00 del 31 sino alle ore 11.00 del 1° gennaio, e di anno in anno alternativamente con la madre con riferimento ai giorni 8, 24 e 26 dicembre nonché 1° e 6 gennaio;
- Inoltre, il Padre avrà la facoltà di tenere con sé il figlio nei giorni del suo compleanno e del suo onomastico nonché in quello della Festa del Papà e nei compleanni dei prossimi congiunti (altri figli, madre e fratelli);
- I giorni dell'onomastico e del compleanno del minore saranno trascorsi alternativamente con i due genitori;
- In merito alle vacanze pasquali, il SI. avrà la facoltà di trascorrere col figlio, Parte_1
alternativamente con la madre, i giorni di Pasqua o Lunedì in Albis dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- Per le vacanze estive, dall'età di tre anni, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con il figlio Parte_1
almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio o agosto di ogni anno. Tale periodo dovrà essere individuato, previa intesa con la madre, entro il 1° luglio di ogni anno;
- I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove soggiorneranno col figlio;
- Il SI. , a decorrere dal mese di aprile, si impegna a versare ogni mese, a titolo di concorso Parte_1
spese per il mantenimento ordinario del figlio, la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT;
- Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico su c/c bancario intestato alla SI.ra , IBAN [...], entro e non oltre Parte_2
il giorno 28 di ogni mese solare;
- Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le spese straordinarie e, Parte_1 Parte_2
tenuto conto della percezione del bonus asilo nido da parte della SI.ra , quando necessario, Parte_2
2 s'impegna ad anticipare la metà della retta scolastica, che gli sarà successivamente rimborsata, all'esito della percezione del bonus, anche attraverso compensazione parziale con quanto dovuto a titolo di mantenimento. Per l'individuazione delle spese ordinarie e straordinarie nonché, con riferimento a queste ultime, per le modalità di concertazione e rimborso le parti faranno riferimento al protocollo d'intesa del 28.3.2024 siglato dal Tribunale e dal C.O.A. di Santa Maria C. V.;
- L'assegno unico ed universale per i figli verrà percepito dalla SI.ra AR nella misura del
100%, per un importo che, allo stato, si adegua a € 224;
- I ricorrenti si impegnano vicendevolmente a mantenere una condotta decorosa, nella finalità di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ognuno di essi;
- I ricorrenti si impegnano a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di espatrio.
- I ricorrenti dichiarano che le suesposte condizioni risultano soddisfacenti per entrambi, quindi le accettano e sottoscrivono.
All'udienza cartolare del 18.10.2024 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso.
Il P.M. nulla ha osservato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori. In particolare, occorre evidenziare che il quantum dell'assegno di mantenimento è conforme all'interesse del minore, tenuto conto della percezione al
100% dell'assegno unico da parte della madre e della circostanza che il ricorrente ha altri due figli, per i quali versa un contributo mensile di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 18/10/2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott.ssa Giovanna Caso
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