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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/07/2025, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2874/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Simona Falchero che la rappresenta e difense in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte di udienza depositate in data 24.06.2025):
“Dà atto che la sig.ra è deceduta in data 05.06.2025, come da relativo certificato di morte CP_1 che si allega. In ragione di quanto sovra esposto, la sig.ra come sopra rappresentata e Parte_1 difesa, dichiara, ai sensi dell'art. 306 cpc e comunque ad ogni effetto di legge, di rinunciare al relativo giudizio ex art. 473 bis nr. 52 e ss instaurato, non avendone più interesse e ne chiede la relativa estinzione.”
Per il PM
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.02.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente della propria madre . CP_1
Parte resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
pagina 1 di 2 In data 27.03.205 si svolgeva l'esame dell'interdicenda e veniva nominato il Tutore Provvisorio nella persona della ricorrente.
Esaurita l'istruttoria veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate nel termine assegnato parte ricorrente comunicava l'intervenuto decesso dell'interdicenda in data 5.06.2025 (come da certificato di morte allegato) e dichiarava di voler rinunciare agli atti del procedimento, instando per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Dev'essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto decesso dell'interdicenda in data 5.06.2025, come da certificato di morte in atti.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura della causa ed il rapporto di parentela fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente,
DICHIARA la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto decesso di , CP_1 nata a [...], il [...];
NULLA sulle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 4.07.2025.
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2874/2025 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Simona Falchero che la rappresenta e difense in virtù di Parte_1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
CP_1 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note scritte di udienza depositate in data 24.06.2025):
“Dà atto che la sig.ra è deceduta in data 05.06.2025, come da relativo certificato di morte CP_1 che si allega. In ragione di quanto sovra esposto, la sig.ra come sopra rappresentata e Parte_1 difesa, dichiara, ai sensi dell'art. 306 cpc e comunque ad ogni effetto di legge, di rinunciare al relativo giudizio ex art. 473 bis nr. 52 e ss instaurato, non avendone più interesse e ne chiede la relativa estinzione.”
Per il PM
Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.02.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale l'interdizione per infermità abituale di mente della propria madre . CP_1
Parte resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
pagina 1 di 2 In data 27.03.205 si svolgeva l'esame dell'interdicenda e veniva nominato il Tutore Provvisorio nella persona della ricorrente.
Esaurita l'istruttoria veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con note scritte depositate nel termine assegnato parte ricorrente comunicava l'intervenuto decesso dell'interdicenda in data 5.06.2025 (come da certificato di morte allegato) e dichiarava di voler rinunciare agli atti del procedimento, instando per la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La causa veniva pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Dev'essere dichiarata la cessata materia del contendere, atteso l'intervenuto decesso dell'interdicenda in data 5.06.2025, come da certificato di morte in atti.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la natura della causa ed il rapporto di parentela fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente,
DICHIARA la cessazione della materia del contendere per l'intervenuto decesso di , CP_1 nata a [...], il [...];
NULLA sulle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 4.07.2025.
Il Presidente
Alberto Tetamo
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
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