Sentenza breve 29 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 29/03/2021, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2021
N. 00403/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Veroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Avv. Veroi in Oderzo, piazza Castello 9/2;
contro
Ministero dell' Interno, Questura di -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
per l'annullamento
previa sospensione del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- 13.01.2020 e notificato il 18.01.2021 con il quale si “decreta la revoca del permesso di soggiorno -OMISSIS-”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020;
Visto l’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2020;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, la dott.ssa Alessandra Farina, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del ricorso in esame è il provvedimento, meglio identificato in epigrafe, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha decretato la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui era titolare il ricorrente, cittadino di origine-OMISSIS-, senza disporre il rilascio di altro titolo di soggiorno ordinario, in quanto condannato con sentenza emessa dalla Corte d’Appello di -OMISSIS- in data 24.10.2017 alla pena di 2 anni di reclusione per il reato di cui all’art. 582 c.p. per aver cagionato lesioni personali ad un connazionale facendolo-OMISSIS-.
A tale circostanza si è aggiunta una successiva segnalazione, dalla quale sarebbe emerso un coinvolgimento del ricorrente in una rissa con altri connazionali avvenuta per futili motivi.
Valutato il disvalore del comportamento oggetto della condanna inflitta al ricorrente e pur dando atto della presenza in Italia dei genitori (peraltro autonomi economicamente), nonché dello svolgimento di attività lavorativa, il provvedimento, bilanciati gli opposti interessi e valutata anche la presenza al Paese di origine della moglie e dei figli del ricorrente, ha concluso revocando il titolo di lungo soggiornante e denegando anche il rilascio, in applicazione del disposto di cui all’art. 9 del D.lgs. 286/98, di un titolo di soggiorno orinario, ritenuta la gravità del reato commesso.
Il ricorso, assistito da istanza cautelare, è stato affidato ad un unico articolato motivo di doglianza, con il quale è stata denunciata l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere per errata valutazione della pericolosità sociale e dell’intervenuto beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Il provvedimento assunto dalla Questura di -OMISSIS- non avrebbe adeguatamente valutato la posizione del ricorrente, da quasi vent’anni in Italia, che, sebbene condannato per reato di lesioni dolose, si sarebbe posto in contrasto con l’ordinamento giuridico in una sola occasione, non avendo avuto alcun seguito l’ulteriore segnalazione per la partecipazione ad una rissa cui è fatto riferimento nel provvedimento, svolgendo un giudizio negativo circa la possibile permanenza dello straniero sul territorio nazionale frutto di un illegittimo automatismo motivazionale, non ammesso e per ciò illegittimo proprio nel caso in cui venga disposta la revoca di un titolo di lungo soggiorno.
Nessuna ponderazione sarebbe stata svolta circa la situazione sociale, familiare e lavorativa del ricorrente, che vede presenti in Italia i due genitori e che aspirava ad ottenere il ricongiungimento della moglie e dei figli, come da richiesta da poco inoltrata.
Né è stata data alcuna rilevanza alla circostanza rappresentata dal procuratore del ricorrente circa l’avvenuta ammissione del ricorrente da parte del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS- al beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, circostanza che gli ha consentito di scontare il residuo della pena con la misura alternativa alla detenzione e quindi di svolgere attività lavorativa.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ribadendo la legittimità del provvedimento assunto dal Questore di -OMISSIS-, il quale risulta immune dai vizi denunciati, stante il disvalore derivante dalla gravità del reato commesso, anche in considerazione delle modalità con le quali è stata posta in essere l’attività delittuosa (profilo, peraltro, espressamente sottolineato nella stessa sentenza del giudice d’appello), concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso e dell’annessa istanza cautelare.
Alla Camera di Consiglio del 24 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., senza ulteriore avviso ai sensi dell’art. 25 del D.L. 137/2020, come da verbale, sussistendone i presupposti.
Il ricorso è infondato per le seguenti considerazioni.
E’ pacifico che in presenza di un permesso di lungo soggiorno la valutazione che l’amministrazione deve effettuare in ordine alla pericolosità sociale dello straniero, riconosciuto colpevole di reati ostativi, come individuati dallo stesso Legislatore, necessiti di un rafforzato onere motivazionale, il quale deve bilanciare e soppesare molteplici profili che investono il contesto familiare, sociale e lavorativo dello straniero, considerando la durata del soggiorno in Italia e la rilevanza del delitto commesso, nonché la sua episodicità.
Orbene, a contrario di quanto sostenuto dalla difesa ricorrente, che enfatizza l’episodicità del comportamento delittuoso tenuto dal ricorrente, sminuendo la successiva segnalazione per la partecipazione ad una rissa fra connazionali, sottolineando la mancata considerazione dei legami familiari presenti sul territorio nazionale, l’esistenza di una attività lavorativa e l’avvenuta ammissione al beneficio dell’affidamento ai servizi sociali, il provvedimento adottato dal Questore di -OMISSIS- risulta aver adeguatamente ponderato e bilanciato gli opposti interessi, concludendo con un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, tale da renderlo incompatibile con la titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo e quindi con la permanenza ad altro titolo sul territorio nazionale.
Lungi dal formulare un giudizio fondato su di un automatismo derivante unicamente dalla condanna subita dallo straniero, il provvedimento, nel dare applicazione alla normativa di riferimento, ha ampiamente considerato la situazione familiare del ricorrente, rilevando la presenza dei genitori, salvo considerare che questi risultano autonomi economicamente , mentre per i familiari più stretti (moglie e figli) viene dato atto del fatto che questi risultano ancora presenti presso il Paese di origine.
Dette circostanze sono state ponderate, così come la durata del soggiorno in Italia, elemento che ha evidenziato come il comportamento tenuto dal ricorrente, oggetto della condanna subita, abbia denotato un’indole pericolosa che certamente può fondare e adeguatamente sostenere il provvedimento di revoca del titolo di soggiorno qui contestato.
La motivazione del provvedimento impugnato non appare lacunosa, né in contrasto con le risultanze del processo penale e con il contenuto dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, avendo una diversa finalità, quella di valutare la pericolosità sociale dell’interessato al fine di consentirne o meno il soggiorno in Italia.
Atteso quindi che la valutazione espletata dall’amministrazione, anche in considerazione delle riprovevoli modalità di commissione del reato risultanti dalla sentenza del giudice d’appello, appare congrua, nella consapevolezza dei vincoli sociali, lavorativi e familiari facenti capo al ricorrente e ribadito che nei casi di reati tali da evidenziare comportamenti violenti e gravi sussiste un grave disvalore ai fini della tutela della sicurezza pubblica, incompatibile con i valori fondanti di libertà e di tutela della persona della Repubblica e con l’ulteriore permanenza dello straniero sul territorio nazionale, anche in caso di presenza di familiari in Italia, ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato e la reiezione del ricorso avverso lo stesso proposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in 1500,00€ (millecinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.